Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
di concerto con
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
e
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
VISTO il punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero della sviluppo economico";
VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 agosto 2011, n. 21, concernente "Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011";
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali pro tempore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 settembre 2020, n. 53 con il quale è stata ricostituita la Commissione per l’esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” ed in particolare, l’articolo 6-bis, inserito dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, con il quale è stata istituita la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e a cui è stata attribuita, tra l’altro, la funzione di curare “l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2022, n. 1, con il quale è stato adottato il XXIX elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011;
TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.";
VISTA l’istanza di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentata dalla Società M2a di Matteoni Marco s.a.s.;
VISTA l’istanza di cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentata da BOREAS s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione in TUV Austria Italia - Blu Solution s.r.l. ;
VISTE le istanze di variazione delle abilitazioni risultanti nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 13 gennaio 2022, n. 1, nonché le istanze di modifica degli organici che comportano variazioni delle abilitazioni risultanti nel medesimo elenco presentate da: CTE - Certificazioni s.r.l., E.M.Q. - DIN s.r.l., EURISP ITALIA s.r.l., EV - Euroverifiche S.r.l., I.P.I. - Ingegneria per l'Industria s.r.l., ICIM S.p.A., SIDEL S.p.A. e VERICERT s.r.l.;
VISTE le istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate da: ABP s.r.l., ACCERTA S.p.A., APAVE ITALIA CPM s.r.l., AVAL s.r.l., CENPI s.c.r.l., E.M.Q. - DIN s.r.l., E.T.C. European Technological Certification s.r.l., ECO Certificazioni S.p.A., ECOTECH s.r.l., ELLISSE s.r.l., EN.P.I. s.r.l., EURISP ITALIA s.r.l., EUROFINS-MODULO UNO s.r.l., I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A., I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l., I.P.I. - Ingegneria per l'Industria s.r.l., O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l., OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l., PRO-CERT s.r.l., RINA Services S.p.A., SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l., T&A s.r.l., VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l., VENETA ENGINEERING s.r.l., VERIT s.r.l. e VIEM s.r.l.;
VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;
RILEVATO che è tuttora in corso l’attività di istruttoria tecnica, da parte della medesima Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, dell’istanza di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco dei soggetti abilitati presentata dalla Società I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A. e che, pertanto, nelle more della definizione della relativa istruttoria da parte della Commissione, sia opportuno garantire la continuità operativa del soggetto innanzi citato prorogandone temporaneamente la relativa iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del XXIX elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 13 gennaio 2022, n. 1;
 

DECRETA


Articolo 1
(Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dell’istanza di iscrizione quinquennale nell’elenco dei soggetti abilitati e del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, la società M2a di Matteoni Marco s.a.s. è iscritta, per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto, nell’elenco allegato, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011.
 

Articolo 2
(Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)

1. Per le motivazioni indicate in premessa la Società BOREAS s.r.l. è cancellata dall’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011 con effetto dalla data di adozione del presente decreto.
 

Articolo 3
(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti già iscritti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 13 gennaio 2022, n. 1 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le seguenti società: CTE - Certificazioni s.r.l., E.M.Q. - DIN s.r.l., EURISP ITALIA s.r.l., EV - Euroverifiche S.r.l., I.P.I. - Ingegneria per l'Industria s.r.l., ICIM S.p.A., SIDEL S.p.A. e VERICERT s.r.l.;
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell’elenco allegato al presente decreto.
 

Articolo 4
(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza dell’iscrizione, per i seguenti soggetti: ABP s.r.l., ACCERTA S.p.A., APAVE ITALIA CPM s.r.l., AVAL s.r.l., CENPI s.c.r.l., E.M.Q. - DIN s.r.l., E.T.C. European Technological Certification s.r.l., ECO Certificazioni S.p.A., ECOTECH s.r.l., ELLISSE s.r.l., EN.P.I. s.r.l., EURISP ITALIA s.r.l., EUROFINS-MODULO UNO s.r.l., I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l., I.P.I. - Ingegneria per l'Industria s.r.l., O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l., OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l., PRO-CERT s.r.l., RINA Services S.p.A., SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l., T&A s.r.l., VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l., VENETA ENGINEERING s.r.l., VERIT s.r.l. e VIEM s.r.l.
 

Articolo 5
(Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di garantire la continuità operativa della Società I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A. la relativa iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni è prorogata per trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della validità dell’iscrizione risultante dall’allegato al decreto direttoriale 13 gennaio 2022, n. 1 richiamato in premessa.
2. Qualora, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la ricorrenza delle condizioni previste per il rinnovo dell’iscrizione, gli effetti di validità dell’iscrizione del soggetto di cui al comma 1 decorrerà dalla data di scadenza della validità dell’iscrizione risultante dall’allegato al decreto direttoriale 13 gennaio 2022, n. 1 richiamato in premessa.
 

Articolo 6
(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, è adottato il XXX elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XXIX elenco adottato con decreto direttoriale 13 gennaio 2022, n. 1 richiamato in premessa.
 

Articolo 7
(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.

Roma, data di apposizione dell’ultima firma digitale
 

Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica

Il Direttore Generale
Gennaro Gaddi

Il Direttore Generale
Giovanni Rezza

Il Direttore Generale
Loredana Gulino

 

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008"
Trentesimo elenco