Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2022, n. 20035 - Infortunio con una sega circolare portatile durante la posa in opera di un pavimento. Omessa formazione


 

 

Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 17/05/2022
 

 

Fatto



1. La Corte d'appello di Torino, in data 23 ottobre 2020, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Cuneo, in data 12 giugno 2018, aveva assolto P.Z. dal reato di lesioni colpose, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di L.B., reato contestato come commesso il 7 febbraio 2013 presso l'abitazione dello stesso P.Z.; per l'esattezza la Corte distrettuale ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in accoglimento della domanda in tal senso avanzata dal Pubblico ministero e dalla parte civile costituita (ossia dal L.B.).
1.1. L'episodio per cui é processo riguarda un infortunio sul lavoro occorso al L.B., dipendente della P.Z. Costruzioni di P.Z. & c. s.n.c. (società della quale l'imputato era legale rappresentante): il lavoratore era stato chiamato dal P.Z., assieme ad altri due colleghi, per effettuare la posa in opera di un pavimento in parquet presso il locale mansarda dell'abitazione dello stesso imputato e datore di lavoro. Nel corso delle lavorazioni, il L.B. procedeva al taglio di alcune assi in legno con una sega circolare portatile (modello Milwaukee) e, perdendo il controllo dell'apparecchiatura, si produceva lesioni personali consistite nell'amputazione del III dito e sub-amputazione del IV dito della mano sinistra, da cui derivava un indebolimento permanente dell'organo della prensione.
Al P.Z. si rimprovera in particolare di non essersi assicurato che il lavoratore - assunto solo tre giorni prima - ricevesse una formazione e un'informazione sufficiente ed adeguata in ordine alle modalità d'uso della sega circolare, e di non avere messo a disposizione il libretto di istruzioni dello strumento, dal quale si poteva ricavare che le modalità d'uso della sega circolare da parte del L.B. fossero difformi rispetto a quelle prescritte.
1.2. In primo grado, il Tribunale aveva ravvisato una carenza probatoria legata, in larga parte, al ritardato intervento dello SPRESAL (che aveva reso necessaria la ricostruzione dell'accaduto essenzialmente sulla base delle dichiarazioni dell'infortunato e dei colleghi presenti), nonché al fatto che in realtà il L.B. risultava provvisto di formazione adeguata, avendo seguito un corso di formazione per neoassunti e un altro per apprendista; il lavoratore, inoltre, doveva ritenersi in grado di impiegare correttamente lo strumento per avere eseguito analoghe funzioni in epoca antecedente la sua assunzione, e la sua condotta in occasione dell'infortunio era stata gravemente imprudente, avendo posizionato la tavola da tagliare su altre tavole, necessariamente instabili in quanto impilate.
1.3. Nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, ribaltando così il giudizio assolutorio del Tribunale previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte territoriale ha osservato che plurimi elementi avevano consentito di stabilire la tipologia di sega circolare utilizzata nell'occorso dal L.B.: ossia una sega circolare portatile modello Milwaukee, che era l'unico strumento di taglio fornito dal datore di lavoro e da lui ritenuto idoneo, sebbene non lo fosse (essendo necessario impiegare, per operazioni del tipo di quella effettuata dal L.B., una sega circolare da banco); il P.Z. non era presente alle lavorazioni, non impartendo alcuna direttiva ai suoi dipendenti e lasciando che le operazioni di montaggio del parquet fossero organizzate direttamente dai lavoratori, i quali si erano quindi autonomamente distribuiti le mansioni; il libretto di istruzioni del macchinario non era stato messo a disposizione dei lavoratori; il P.Z. non aveva mai fornito alcuna formazione ai suoi dipendenti in ordine al corretto impiego della sega circolare portatile; la formazione del lavoratore a fini prevenzionistici risultava non avere avuto ad oggetto l'impiego dello strumento incriminato. Quanto precede si poneva in rapporto di causalità con l'accaduto, avuto riguardo all'intrinseca pericolosità della sega circolare portatile.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il P.Z., con atto sottoscritto dal suo difensore di fiducia.
Il ricorso si articola in due motivi, preceduti da una breve premessa.
2.1. Con il primo motivo, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte di merito sia pervenuta a un convincimento di responsabilità, ribaltando il giudizio assolutorio di primo grado, sebbene la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non abbia fornito elementi distonici rispetto a quelli offerti dall'istruzione dibattimentale avanti il Tribunale, ove era emerso che in ordine all'accaduto non era stato effettuato alcun accertamento investigativo su alcuno degli aspetti della vicenda. A fronte di ciò, la Corte di merito non si é confrontata in alcun modo con le argomentazioni espresse dal primo giudice, ma se n'é discostata unicamente sulla base di una diversa valutazione delle prove. Non é stato chiarito per quale motivo l'impiego della sega circolare Milwaukee sarebbe stato inadeguato, sebbene non sia stato possibile accertare quali fossero le lavorazioni in corso: al riguardo la Corte territoriale ha semplicemente preso per buone le affermazioni della persona offesa (che ha dichiarato - senza in alcun modo essere riscontrato - che stava eseguendo lavori di "rifinitura"), così incorrendo in un'ipotesi di travisamento della prova. Del pari vi é illogicità nella motivazione riguardante l'asserita mancanza di formazione del lavoratore, che secondo il giudice di primo grado aveva certamente impiegato, o visto impiegare, la sega circolare portatile; é stato inoltre ribadito dalla teste B. che il L.B. aveva frequentato quanto meno i corsi di formazione obbligatori all'epoca della sua assunzione, ove gli erano state mostrate delle slides della sega circolare manuale e gli era stata fornita una formazione teorica sulle precauzioni per l'utilizzo e i rischi.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine all'assenza di una ricostruzione dei fatti idonea a comprovare la responsabilità dell'imputato: nella decisione impugnata vi é totale carenza di argomentazioni in ordine alla condotta gravemente imprudente posta in essere dal L.B., mentre non vi é prova alcuna del comportamento asseritamente superficiale del P.Z.. Presso il cantiere della ditta vi era infatti tale G.L., lavoratore esperto, il quale "sapeva tutto quello che si doveva fare" e dava disposizioni anche in assenza del datore di lavoro; ed inoltre il L.B. era un lavoratore esperto e adeguatamente formato, contrariamente a quanto asserito dalla Corte di merito, ma nonostante ciò eseguì il taglio della tavola posizionandola su altre tavole che, essendo impilate, non erano stabili, ponendo così in essere una condotta imprevedibilmente colposa.

 

Diritto




l. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Sul piano dell'onere argomentativo nel ribaltare il giudizio assolutorio di primo grado, la Corte di merito ha esaminato puntualmente tutti i singoli aspetti della vicenda sui quali il primo giudice si era formato un convincimento difforme, ed ha argomentato compiutamente la propria decisione, di fatto confrontandosi con ogni aspetto delle argomentazioni poste a sostegno dell'opposta decisione del Tribunale, in termini pienamente conformi a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte vedasi Sez. 6, Sentenza n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).
In ordine agli elementi di prova idonei alla ricostruzione dei fatti, essi sono provenuti in primo luogo dalle dichiarazioni dei tre lavoratori presenti, ma anche - sia pure per aspetti parziali - dalle ulteriori fonti dichiarative, che hanno reso evidente l'irrilevanza del tardivo intervento dello SPRESAL ai fini del completamento del quadro probatorio.
In ordine all'identificazione e all'inidoneità della sega circolare portatile e alle ragioni di tale inidoneità, i relativi aspetti sono stati chiariti in particolare dall'agente di PG Gariglio e dal funzionario SPRESAL Testa ed illustrati ampiamente alle pagine 11 - 12 della sentenza impugnata.
Infine sono stati affrontati compiutamente gli elementi di prova in ordine al mancato espletamento, da parte del P.Z., degli oneri formativi e informativi su di lui gravanti.
Ed invero, sotto il profilo della qualità e adeguatezza della formazione e dell'addestramento impartiti al L.B., la Corte distrettuale, attraverso la disamina delle prove raccolte, ha motivato in modo sufficientemente approfondito - sulla base di plurime emergenze probatorie - in ordine al fatto che il lavoratore, pur avendo lavorato in precedenza con mansioni analoghe, non aveva una specifica formazione per l'impiego di uno strumento come quello utilizzato in occasione dell'incidente: strumento del quale non era disponibile presso la ditta il libretto di istruzioni e il cui impiego implicava una mansione indubbiamente pericolosa, oltretutto senza che il P.Z. si preoccupasse di dare ai suoi dipendenti direttive per operare in sicurezza in sua assenza.
Da quanto precede la Corte ha tratto il convincimento dell'inadeguatezza della formazione del lavoratore infortunato: formazione che incombeva al datore di lavoro, e dunque al P.Z., nella sua qualità, tenuto conto del rischio insito nell'operazione che l'odierno ricorrente era sicuramente tenuto a governare e a prevenire. Invero é noto che il datore di lavoro é tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e risponde degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo (cfr. Sez. 4, n. 11112 del 29/11/2011 - dep. 2012, Bortoli, Rv. 252729; Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178). Ed inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178, cit.).

2. E', del pari, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.
E' infatti di tutta evidenza che la tesi implicitamente espressa dal ricorrente sia volta a dimostrare che la condotta del L.B. fosse così gravemente imprudente da rivelarsi eccezionale e imprevedibile, ossia abnorme, e tale da interrompere il nesso eziologico fra le condotte colpose omissive attribuite al P.Z. e l'evento lesivo.
Trattasi di una tesi del tutto priva di pregio.
Va al riguardo richiamato il principio, affermato dalla sentenza n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 - dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247).
Nel caso di specie, l'infortunio é avvenuto mentre il L.B. era impegnato in mansioni pacificamente affidate dal P.Z. sia a lui che ai due colleghi presenti in occasione dell'infortunio (a nulla rilevando, se non in termini di ulteriore censurabilità del suo comportamento omissivo, che la divisione dei compiti fosse stata lasciata dal P.Z. alla libera iniziativa dei suoi dipendenti). Il comportamento imprudente che sarebbe stato tenuto nell'occorso dal lavoratore, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non ha nulla a che vedere con la nozione di abnormità, cui si associa, in ambito prevenzionistico, l'interruzione del nesso causale fra il comportamento del garante e l'evento lesivo: ed invero, il titolare della posizione di garanzia (sia esso datore di lavoro o altro garante che ne condivide o assume le responsabilità) é esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222).

3. Alcun rilievo riveste il decorso del termine prescrizionale, in presenza di un ricorso manifestamente infondato e quindi affetto da inammissibilità (Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.