Categoria: 2022
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Tipologia: CIRL
Data firma: 14 marzo 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: OO.AA. e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Artigianato, Lombardia
Fonte: ebipal.it


Sommario:

 

Premessa
Relazioni industriali
Inquadramento professionale
Ente Bilaterale Regionale della panificazione e potenziamento del presidio di salute e sicurezza
Finanziamento bilateralità
Contrattualizzazione prestazioni bilaterali
Sostegno alla maternità e paternità facoltativa

 

Premio regionale per obiettivi variabile (di seguito PROV)
Contrattazione di 2° livello relativa a panifici ad indirizzo industriale
Aziende e panifici ad indirizzo produttivo artigianale
Aziende e panifici ad indirizzo produttivo industriale
Premio regionale ad obiettivi e welfare contrattuale
Decorrenza, validità, durata e procedure di rinnovo


Contratto Integrativo Regionale Lombardia Settore Panificazione Quadriennio 2022-2025

Addì, Grassobbio, 14 marzo 2022, tra la Unione regionale dei panificatori della Lombardia [...], Ass. Panificatori di Bergamo, Sindacato Panificatori di Brescia, Ass. Panificatori di Como, Gruppo Panificatori Cremona, Ass. Panificatori di Lecco, Ass. Panificatori di Lodi, Sindacato Panificatori Artigiani di Mantova, Ass. Panificatori di Milano Monza e Brianza e provincia, Ass. Panificatori di Pavia, Ass. Panificatori di Sondrio, Ass. Panificatori di Varese; la Federazione Assipan aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla Associazione Panificatori di Lecco [...], Assopanificatori Fiesa Confesercenti Lombardia [...], e la Fai-Cisl Lombardia [...], la Flai-Cgil Lombardia [...], la Uila-Uil Lombardia [...]

Premesso che
a) le parti riconfermano l’impianto dell’accordo del 18/01/2011 e le relative integrazioni avvenute successivamente (l’accordo Prov 2014, l’accordo Prov 2015, l’accordo del 25 giugno 2013 e l’accordo del 14 marzo 2016 “protocollo regionale Panificazione Lombardia”, il contratto regionale integrativo del 19 luglio 2018; l’accordo regionale panificazione del 2 dicembre 2021 su inquadramento professionale e apprendistato), che qui si intendono integralmente richiamati;
b) che è in essere a livello nazionale il confronto per il rinnovo del CCNL di settore siglato in data 17 maggio 2017 fra le OO.SS. dei lavoratori di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e delle Associazioni imprenditoriali: Fippa-Federpanificatori, Assopanificatori aderenti a Fiesa- Confesercenti, il Contratto Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. E che pertanto, per i temi, gli argomenti e le norme di seguito trattate, eventualmente in concorrenza con norme del CCNL di riferimento, vanno interpretate secondo il principio di miglior favore e maggior tutela per i lavoratori del settore.
Convengono e stipulano il Contratto Unico Integrativo Regionale Lombardia del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari” del 17 maggio 2017 e successive modifiche.

Relazioni industriali
Considerata la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e agli accordi regionali sottoscritti, le parti ritengono utile dare continuità al lavoro sinora svolto per lo sviluppo della Contrattazione Collettiva di Lavoro Regionale e per il consolidamento del sistema bilaterale.
Tale esperienza ha rafforzato il sistema di relazioni e grazie al miglioramento continuo delle sue dotazioni consentirà, al sistema bilaterale regionale, di perseguire adeguatamente alcune fra le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto ed a garantire idonei sostegni alle imprese ed ai loro dipendenti anche attraverso:
0 l’attuazione di interventi volti al sostegno delle politiche del lavoro ed in particolare alla creazione di nuovi posti di lavoro;
0 alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
0 alla continuità dell’impresa, salvaguardando l’esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori;
0 il sostegno della genitorialità, attraverso contributi specifici (asilo nido, borse di studio, acquisto libri scolastici);
0 l’attenzione verso l’evoluzione del sistema di sicurezza sociale anche attraverso l’implementazione di forme di sostegno a favore dell’adesione alla previdenza complementare contrattuale di settore (ALIFOND).
Con l’obiettivo di implementare ulteriormente il sistema di relazioni, il ruolo funzionale del sistema bilaterale e allo stesso tempo rafforzare la competitività del settore, le parti:
0 Riconfermano l’impegno alla diffusione della responsabilità sociale d’impresa attraverso il sistema già definito del “bollino etico di qualità”.
0 S’impegnano ad attivare partnership con enti e/o istituzioni di ricerca al fine di migliorare l’apporto di analisi e la proiezione delle possibili evoluzioni del comparto anche in virtù delle dinamiche legate all’implementazione tecnologica/digitale e della transizione ecologica che potrebbero interessare il settore con le sue ricadute sulla filiera, sui processi e l’organizzazione del lavoro. A tale proposito viene istituito un incontro annuale, di norma nel quarto trimestre di ogni anno per condividere analisi e strategia da proporre al sistema delle imprese del settore e favorire il miglioramento continuo in termini di organizzazione del lavoro, crescita professionale e occupabilità.
0 Concordano sul perfezionamento di un “Testo Unico sulla contrattazione e sul sistema bilaterale regionale della Panificazione” al fine di riordinare la normativa contrattuale regionale di settore a partire dalle intese del 2011, entro e non oltre giugno 2023, impegnando l’Ente Bilaterale alla cura della stampa e a provvedere alla divulgazione ai firmatari del presente accordo, agli assistiti e associati, insieme allo Statuto dell’Ente Bilaterale, le relative prestazioni e provvidenze per i lavoratori e per i datori di lavoro, nonché alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Ente.

Ente Bilaterale Regionale della panificazione e potenziamento del presidio di salute e sicurezza
Le Parti, stipulanti il presente accordo, ritengono opportune ed utili le implementazioni e l'universalizzazione contrattuale degli strumenti bilaterali per lo sviluppo e la promozione del settore della panificazione, nonché per realizzare più avanzate relazioni sindacali nel settore ed in ogni singola provincia, senza che per questo diventino strumento sostitutivo di rapporti contrattuali tra le Parti a livello regionale.
Tali relazioni sindacali vanno inquadrate nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal settore nell’economia della Regione Lombardia e quindi del Paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell’occupazione assicurata.
In tal contesto le Parti intendono confermare il modello esistente e rilanciare, ampliandola, l'attività del sistema bilaterale del settore.
Ciò premesso, le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dal 1° maggio 2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:

Destinazione fondo

A carico Impresa

A carico Lavoratore

Totale

[...]

[...]

[...]

[...]

Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST

(0,51%)

0,55%

0,55%

[...]

[...]

[...]

[...]

Alla luce del potenziamento del presidio degli RLST regionali, i quali saranno individuati pariteticamente da Fai, Flai e Uila della Lombardia, secondo le modalità in essere, le parti si rincontreranno per ratificare entro il 31 maggio 2022, un nuovo protocollo di azione territoriale basato sulla reciproca collaborazione delle Parti stipulanti il presente accordo, anche attraverso un rafforzamento del ruolo gestionale di EBIPAL, al fine di rendere effettivo ed efficiente il sistema delle visite previste dalla normativa di riferimento e il ruolo degli RLST orientato a generare cultura in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti si impegnano a garantire la continuità funzionale, amministrativa e patrimoniale dell’Ente Bilaterale.

Contrattazione di 2° livello relativa a panifici ad indirizzo industriale
In considerazione della consolidata impostazione attuata da decenni in regione Lombardia sulla contrattazione di secondo livello settoriale anche per le Aziende e panifici ad indirizzo industriale, le Parti confermano la validità di tutto quanto determinato nel presente contratto integrativo e nelle disposizioni previste in tema di Premio Regionale per Obiettivi Variabile. Inoltre si conviene che per salvaguardare nelle aziende industriali la facoltà di ulteriori sviluppi della contrattazione sul premio di risultato finalizzata alla ricerca di parametri più specifici e caratterizzanti l'azienda stessa e per favorire una migliore distribuzione dei benefici prodotti ai lavoratori, successivamente alla sottoscrizione del presente integrativo regionale, potranno svilupparsi contrattazioni migliorative, anche su richiesta delle RSU o RSA, che in ogni caso salvaguardino quale condizione minima da garantire quanto convenuto a livello regionale dal presente accordo.