Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
 

Roma, data protocollo

 

Ai Prefetti della Repubblica
LORO SEDI
Al Commissario del Governo per la Provincia di
BOLZANO
Al Commissario del Governo per la Provincia di
TRENTO


Oggetto: Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
In particolare, all’art. 10 del suddetto decreto-legge è stato aggiunto, in sede di conversione, il comma 1-bis, che prevede la proroga al 30 giugno 2022 della disciplina di cui all'art. 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione del 4 febbraio 2022.
Inoltre, al medesimo art. 10 è stato aggiunto, sempre in sede di conversione, il comma 1- ter, che prevede la proroga al 30 giugno 2022 della disciplina di cui all’art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Pertanto, fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili, ovvero coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
Laddove la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, sempre fino al 30 giugno 2022, per i soli dipendenti affetti da patologie e condizioni di cui al citato decreto interministeriale, il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie. Inoltre, la predetta assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Infine, sempre in sede di conversione del citato art. 10 del decreto-legge 24/2022, è stata disposta la proroga fino al 31 luglio 2022 dell’art. 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmen Perrotta