Ministero dell'interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

 

N. 850/A - numero del protocollo                                                           Roma, data del protocollo

 

OGGETTO: Circolare dell’Ispettorato della Sanità Militare recante "Procedure e criteriologie medico-legali nell'ambito degli istituti normativi riguardanti le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell'usura, del dovere e soggetti ad essi equiparati".
 

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Come noto, gli istituti normativi riguardanti le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, dell’usura, del dovere ed equiparate hanno subito una continua e complessa evoluzione nel tempo, accompagnata da un costante adeguamento dei vantaggi economici e dall’introduzione di sempre nuovi ed importanti benefici, tanto che sarebbe auspicabile, a parere dello scrivente, una radicale revisione di tale sistema indennizzatorio, finalizzata ad una armonizzazione normativa e procedurale ed all’eliminazione di indubbie sperequazioni venutesi a determinare nel tempo.
Le problematiche, dal punto di vista medico-legale, riguardano il corretto inquadramento dei casi rispetto alla normativa di riferimento ed agli specifici regolamenti, l’accertamento del nesso di causalità e la quantificazione del danno.
A tal proposito, gli ultimi pronunciamenti della Corte di Cassazione riunitasi in seduta a Sezioni unite, con le quattro sentenze n. 6214-22, 6215-22, 6216-22, 6217-22 (cd. gemelle), hanno affermato due importanti principi di diritto.
Il primo di essi impone che il criterio del danno morale, del danno biologico e della valutazione dell’intercorso aggravamento (ovvero dell’interdipendenza) valgano sia in via rivalutativa sia quale parametro generale nella definizione dei procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore della legge 3 agosto 2004 n. 206, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.
Il Supremo Consesso ha, infatti, stabilito, nel dettaglio, che la criteriologia di cui all’art. 6, comma 1, della legge 206/2004 si debba applicare anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge stessa, contemplando così una rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.
Il secondo principio sancisce che i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad esse equiparati vengano parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificare non più ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 per le vittime del dovere e soggetti equiparati ed ai sensi dell’art. 3 del d.PR. 30 ottobre 2009, n. 181 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ma applicando i criteri medico-legali previsti dall’art. 4 del d.P.R. 181/2009 per tutte le citate fattispecie.
Al riguardo, si precisa che i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte non trovano, invece, applicazione per le vittime delle richieste estorsive dell’usura.
Alla luce delle sopra descritte determinazioni, l’ispettorato Generale della Sanità Militare, a seguito di incontri con le altre Amministrazioni interessate, ha emanato l’allegata circolare con la quale si forniscono indicazioni in merito alla trasmissione delle richieste di riesame, volte ad ottenere una nuova valutazione medico-legale, nonché in ordine alla formula da utilizzare presso le Commissioni Mediche Ospedaliere per la quantificazione medico-legale del danno considerando anche il danno morale, sia per le pratiche non ancora definite e giacenti presso le predette Commissioni sia per le nuove istanze pervenute, come pure per le pratiche di riesame inviate dalle competenti Amministrazioni.
Si fa notare che per le pratiche di richiesta di riesame, in particolare, l’ispettorato Generale della Sanità Militare ha previsto revisioni medico legali anche solo sugli atti disponibili, quando sufficienti ad applicare ex tunc la formula di cui all’art. 4 del d.P.R. 181/2009 nonché a valutare eventuali coevi aggravamenti fisici di cui non si era potuto tenere conto alla data della prima valutazione, in base alle vigenti disposizioni.
Si invitano gli Uffici di coordinamento sanitario in indirizzo a diffondere la presente nota alle strutture sanitarie della Polizia di Stato ricadenti nei territori di rispettiva competenza, raccomandando ai funzionari medici operanti presso le CC.MM.OO. di attenersi alle direttive impartite con la circolare in questione e di segnalare a questa Direzione eventuali criticità di rilievo.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Ciprani