Categoria: 2022
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Tipologia: Protocollo sicurezza
Data firma: 11 maggio 2022
Validità
Parti: MIMS e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, Fed. Confsal-Unsa, Confintesa-Fp, Flp, Usb-Pi, Dirstat-Fialp, Unadis, Cida-Fc
Comparti: P.A., MIMS
Fonte: MIMS, prot. 17.05.2022, n. 22698


Protocollo di Sicurezza

Viste l’ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 28 aprile 2022 e la circolare n. 1/22 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, si adotta il seguente Protocollo di Sicurezza
1) Ai fini del contenimento della diffusione del Coronavirus in tutti gli Uffici delle sedi centrali e periferiche del MIMS qualora all’interno dello stesso ambiente (a titolo esemplificativo: ufficio, officina, aula, abitacolo) siano presenti due o più persone, nel corso delle riunioni in presenza, se si condivide la stanza con lavoratori fragili, in ascensore, è obbligatorio continuare ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico e igiene costante delle mani) che restano invariate e prioritarie.
2) All’ingresso di tutte le sedi centrali e periferiche del Ministero continua la rilevazione della temperatura corporea del personale e dell’utenza esterna, tramite idonea strumentazione e durante la quale venga garantito l’adeguato distanziamento interpersonale.
3) Il ricevimento degli utenti esterni deve svolgersi in idonei locali la cui dimensione, in relazione all’afflusso dell’utenza, garantisca la possibilità di rispettare il distanziamento previsto (c.d. distanza droplet). Nei casi residuali in cui fosse indispensabile mantenere una distanza inferiore o l’ambiente dove è richiesto l’esercizio dell’attività lavorativa non lo consentisse, l’Ufficio interessato metterà in atto ogni misura ulteriore idonea a garantire la salute dei lavoratori e dell’utenza (utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuale, riduzione del tempo di permanenza continuativa nell’ambiente, ecc.).
4) L’Amministrazione assicura l’igienizzazione giornaliera dei locali, degli ambienti, e delle aree comuni. Sarà indicato alle Società appaltatrici dei lavori di pulizia di effettuare una attenta pulitura dei locali, utilizzando prodotti disinfettanti a base alcolica o cloro al fine di diminuire il rischio da contagio e in ogni caso dovranno essere utilizzati prodotti a tutela della salute. La cd sanificazione dei locali deve osservare le linee guida del CTS e delle normative Covid-19 vigenti. Dell’avvenuta sanificazione saranno informate le OO.SS dal dirigente della Struttura.
5) In caso di chiusura delle sedi per sanificazione dei locali, il periodo di assenza dal servizio dei dipendenti - a meno che non sia svolto in modalità agile o già coperto da diversi istituti contrattuali - costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art.19 del D.L. n. 9/2020.
6) Sarà cura del dipendente notiziare l’Amministrazione in caso di positività al Covid - 19.
7) L’Amministrazione si impegna ad astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, dati sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Tale attività, infatti, è svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di rischio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anche attraverso canali dedicati per garantirne la riservatezza. L’Amministrazione si impegna a seguire tutte le indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus.
8) In caso di concomitanza di numero rilevante di casi Covid positivi presso strutture logisticamente circoscritte (Uffici direzioni centrali, UMC, Provoper, CP) l’Amministrazione valuta la possibilità di effettuare attività di screening e, per contenere con massima efficacia possibili concentrazioni di contagio, prevede la completa chiusura dei settori interessati (uffici, piani o settori di edifici) per un periodo stabilito previa urgente consultazione delle figure responsabili per la sicurezza (MC, RSPP, RLS)ed incentivando conseguentemente al massimo le modalità di lavoro in remoto.
9) L’Amministrazione si impegna, a partire dai settori con lavoratori particolarmente esposti (UMC, cantieri, ispettivi, etc.) a valutare di eseguire programmi di sorveglianza preventivi periodici (attività di screening dei lavoratori) mediante, in via prioritaria e preliminare, i cosiddetti tamponi rapidi (test antigenici), laddove consentito dalle vigenti disposizioni.
10) L’Amministrazione mantiene stretti contatti con i servizi di prevenzione e protezione ed i relativi responsabili per valutare eventuali ulteriori misure di protezione, apportare gli opportuni aggiornamenti al DVR. I datori di lavoro attiveranno immediatamente i livelli di consultazione per la definizione e l’aggiornamento dei documenti integrativi ai DVR anche per definire specifiche procedure a livello locale. Della avvenuta consultazione e degli esiti (limitatamente all’addendum DVR) verranno resi partecipi i lavoratori attraverso i RLS di sede, le RSU ed OOSS territoriali.
Su tutti i posti di lavoro sede di Rappresentanza Sindacale Unitaria, sono attivate procedure di confronto (art.5) e contrattazione (art.7 lett. k) con le OO.SS. aventi titolo, le RSU e i RLS per procedere a eventuali adattamenti del presente protocollo. Le suddette procedure dovranno avvenire nell’arco massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione.
11) In ogni caso devono essere garantiti i dispositivi di protezione individuale a tutela dei lavoratori e dell’utenza degli uffici del MIMS così come previsto dall’art.209 della Legge 77/2020, che all’uopo destina appositi stanziamenti.
12) Per ogni sede di lavoro l’Amministrazione si impegna a fornire alle RSU, per il tramite dei RLS di sede, tutte le informazioni utili in forma aggregata e le modifiche al DVR. L’Amministrazione si impegna ad effettuare il monitoraggio e verificare l’attuazione del presente Protocollo, anche in relazione ad eventuali novazioni normative.
13) I datori di lavoro e i RLS vigileranno affinché, in tutti i posti di lavoro del MIMS, siano rispettate le misure previste dal presente Protocollo.
14) Il presente Protocollo deve essere portato a conoscenza del personale mediante le consuete forme di pubblicazione, nonché degli utenti delle sedi in cui vi sia afflusso di pubblico mediante affissione in luogo idoneo.
15) Il presente Protocollo trova applicazione sino alle successive determinazioni delle parti in materia ovvero nuove disposizioni da parte delle autorità competenti.

Roma, 11 maggio 2022