Tipologia: CCL
Data firma: 10 maggio 2022
Validità: 01.05.2022 - 31.12.2024
Parti: Babcock MCS Italia e Fit-Cisl, Ugl Trasporto Aereo, Anpac
Settori: Trasporti, Piloti Canadair CL-415
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Parte generale
Art. l - Assunzione
Art. 2 - Pari opportunità
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Contratto a tempo determinato
Art. 5 - Contratto a tempo parziale
Art. 6 - Liste di anzianità personale a tempo indeterminato
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Congedi e permessi
Art. 9 - Congedi parentali
Art. 10 - Assenze
Art. 11 - Aspettativa
Art. 12 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 13 - Trattamento di malattia, infortunio ed inidoneità temporanea al volo
Art. 14 - Inidoneità permanente al volo
Art. 15 - Assicurazioni
Art. 16 - Previdenza e previdenza complementare
Art. 17 - Doveri del dipendente e sanzioni disciplinari
Art. 18 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto
Art. 20 - Disposizioni e regolamenti aziendali
Art. 21 - Divieto di fumo
Art. 22 - Sistema di relazioni sindacali ed innovazioni organizzative ed operative
Art. 23 - Diritti sindacali
Art. 24 - Procedure generali di conciliazione delle vertenze e salvaguardia dell’utenza
Art. 25 - Responsabilità civile e penale
Art. 26 - Decorrenza e durata

 

Parte specifica
Art. 27 - Qualifiche, gradi e mansioni
Art. 28 - Numero minimo equipaggi (NME) e Crew Index
Art. 29 - Sospensione temporanea impiego attività AIB (abrogato)
Art. 30 - Attribuzione di qualifica e gradi
Art. 31 - Composizione equipaggio, impiego e mansioni a bordo
Art. 32 - Tempo di servizio e tempo di volo
Art. 33 - Riposo fisiologico
Art. 34 - Riposi mensili
Art. 35 - Pianificazione turni
Art. 36 - Sicurezza volo e del lavoro
Art. 37 - Flight data monitoring
Art. 38 - Equipaggiamento di volo e divise
Art. 39 - Impiego equipaggio fuori del territorio nazionale
Parte economica

Art. 40 - Componenti del trattamento economico
Art. 41 - Retribuzione
Art. 42 - Aumenti periodici dello stipendio
Art. 43 - Indennità di volo
Art. 44 - Indennità operativa di volo
Art. 45 - Equa distribuzione del reddito per volo operativi
Art. 46 - IVG (indennità di volo giornaliera)
Art. 47 - Impiego temporaneo e trattamento di missione
Art. 48 - Incarichi supplementari
Art. 49 - Tredicesima e premio produzione
Art. 50 - Welfare aziendale


Contratto collettivo di lavoro del 10 maggio 2022 per i piloti di velivolo ad ala fissa Canadair CL-415 adibito al servizio antincendio boschivo, tutela ambientale ed altre attività di protezione civile

Premessa
Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) rappresenta la regolamentazione economica e normativa unitaria, inscindibile ed esclusiva dei rapporti di lavoro e delle prestazioni del personale navigante della Divisione Ala Fissa della Società Babcock MCS Italia spa addetto al comando ed al pilotaggio dei velivoli CL-415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Ministero degli Interni) adibiti al servizio antincendio boschivi, tutela ambientale ed altre attività di protezione civile.
Esso prevale, in caso di contrasto, su qualsiasi disciplina più ampia, eccetto le norme inderogabili di legge.
Il presente contratto ha lo scopo di favorire la massima trasparenza del rapporto diritti-doveri e la piena applicazione delle norme contrattuali al fine di raggiungere livelli sempre più elevati di sicurezza e di efficienza delle attività, in considerazione dell’obbiettivo strategico del perseguimento di un costante miglioramento della qualità del servizio, in un quadro di relazioni industriali orientate a favorire il più ampio coinvolgimento dei Piloti al raggiungimento dei necessari traguardi di competitività.
Le norme del presente CCL sono tra loro correlate ed inscindibili e costituiscono un trattamento collettivo non cumulabile, né in tutto né in parte, con alcun altro trattamento collettivo.
Gli istituti del presente contratto sostituiscono a tutti gli effetti le regolamentazioni in atto per le stesse materie.
La stesura del presente contratto tiene conto, inoltre, della normativa in essere alla data di sottoscrizione dello stesso ed al contenuto dei seguenti documenti tecnici di riferimento:
Direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27.11.2000;
• DLGS 185/2005 del 19.8.2005;
• Manuale Operativo Babcock MCS Italia spa;
Codice della Navigazione;
• Regolamento Europeo 3922/91 del 2007 EU.OPS.FTL
• Regolamento Europeo EASA 965/2012
• Contratto 8195 del 02/02/2018 Gestione Flotta
• Disciplinare Tecnico Allegato 1 del bando di gara 2018 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
• Regolamento COAN del 17 novembre 2017
• DPR N.566 del 18 novembre 1988
Le parti concordano che le norme introdotte con il presente CCL, rappresentano un valido strumento per rafforzare ed innalzare gli standard operativi, in termini di Training e Safety coerentemente con i valori di Gruppo e con i livelli di eccellenza attesi. 
Inoltre le Parti stipulanti si danno atto che la Società è dotata del Modello Organizzativo in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., che prevede una serie di procedure e previsioni regolamentari volte a limitare i rischi di incorrere in responsabilità per reati commessi - in Italia ed all'estero - da persone fisiche che operano per la Società stessa (il “Modello”). Le Parti si danno altresì atto che il Modello (composto da: Codice Etico; Normativa Anticorruption di Gruppo e Norme Disciplinari) include, tra l’altro, specifiche previsioni di carattere disciplinare aventi lo scopo di garantirne l’osservanza e si danno atto che tali previsioni, già affisse nei locali aziendali e portate a conoscenza dei lavoratori, integrano il Codice Disciplinare già vigente presso la Società.

Parte generale
Art. 1 - Assunzione

[…]
Ove lo reputi necessario, la Società può richiedere ai candidati di sottoporsi a prove psico- attitudinali e/o tecnico professionali inerenti la mansione di assunzione, secondo le normative vigenti.
L'assunzione del Pilota è subordinata alla presentazione da parte dello stesso di idonea documentazione attestante l’idoneità al volo rilasciata da parte degli enti preposti dalle normative vigenti; in ogni caso la Società ha facoltà di richiedere la sottoposizione del Pilota a visita medica di idoneità presso il proprio medico competente, IML o altra struttura all'uopo individuata, in accordo a quanto previsto dalla normativa nazionale che disciplina la materia. […]

Art. 2 - Pari Opportunità
Le Parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative italiane ed europee in vigore in tema di parità di diritti uomo - donna, azioni positive finalizzate alla definizione di norme pratiche attuative concernenti l’assunzione di personale femminile appartenente alla categoria dei Piloti, ferma restando la piena operatività nei confronti di detto personale di tutte le normative di carattere contrattuale in essere.

Art. 4 - Contratto a tempo determinato
L’assunzione può avvenire anche con l'apposizione di un termine e secondo le disposizioni di legge in materia.
Fermo restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato acausali nei limiti ed alle condizioni di legge vigenti, il ricorso all’istituto del contratto a tempo determinato è ammesso in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo riferite alla normale attività aziendale riscontrabili o prevedibili alla data della stipula del contratto a termine e riportate nella lettera di assunzione.
[…]
Tenuto conto della specifica particolarità dell'attività svolta, il personale assunto con contratto a tempo determinato sarà tenuto a seguire il normale standard di addestramento stabilito per tutti i Piloti in servizio così come sarà tenuto ad assicurare la normale attività di servizio e di volo prevista dai turni operativi.
Inoltre sarà possibile impiegare personale con contratto a tempo determinato di breve durata, allo scopo di permettere a detto personale l’acquisizione della sola abilitazione operativa antincendio.
[…]

Art. 9 - Congedi parentali
Le parti recepiscono nel presente Contratto, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità del D. Lgs n. 151 del 21 marzo 2001 e s.m.i, alle quali si fa esplicito riferimento.
[…]

Art. 12 - Assenze per malattia e infortunio
[...]
Al fine della riammissione in servizio dopo un evento di malattia o infortunio, il Pilota dovrà provvedere alla Società idonea certificazione emessa esclusivamente dal SASN - Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti (ufficio medico territorialmente competente a certificare l’idoneità al volo, a chiusura di un periodo di malattia-infortunio).

Art. 13 - Trattamento di malattia, infortunio ed inidoneità temporanea al volo
[…] Le vaccinazioni e/o profilassi dovranno essere effettuate presso le strutture pubbliche preposte prima dell’invio in missione del dipendente nell’area a rischio.

Art. 14 - Inidoneità permanente al volo
L'inidoneità permanente del Pilota dichiarata dall’IML determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 15 - Assicurazioni
Assicurazione infortuni
L’assicurazione di cui all'art. 935 del Codice della Navigazione dovrà coprire, oltre ai rischi derivanti da infortuni professionali di volo e malattie professionali, anche i rischi connessi con le seguenti particolari situazioni (infortuni a terra):
riserva a domicilio;
riposo fisiologico e/o ferie;
“in itinere” ovvero movimentazioni tra il domicilio e le basi di impiego, anche con mezzi propri;
eventuale utilizzo di autovetture noleggiate dalla Società;
malattie professionali;
malattie contratte nelle aree indicate dall’organizzazione Mondiale della Sanità.
Le coperture assicurative e relative garanzie sono quelle contemplate nelle condizioni generali e particolari delle polizze di assicurazione stipulate dalla Società e consegnate in copia alle OO.SS. firmatarie del presente COL ed allegate allo stesso all’atto della firma. Eventuali variazioni delle stesse, saranno valutate di intesa con le OO.SS. firmatarie del presente COL. 
La Compagnia è tenuta ad assicurare i Piloti per:
• rischio volo: valida per mondo intero (fatte salve le esclusioni previste da appalto VV.F.), con nessuna franchigia, con massimali per morte o invalidità permanente generica 600.000 euro, per invalidità permanente parziale di 200.000 euro, per invalidità temporanea 300,00 euro al giorno.
• Rischio terra: per le casistiche riportate in premessa le coperture sono in accordo all’elenco riportato di seguito:
a) per morte:
[…]
b) per invalidità permanente totale:
[…]
c) per invalidità permanente parziale verrà corrisposto al Pilota un indennizzo rapportato a quello previsto per l’invalidità permanente (generica) assoluta in funzione della percentuale di invalidità attribuita così come previsto, per legge, per la liquidazione degli infortuni da parte dell’INAIL.
[…]
Assicurazione sanitaria […]

Art. 17 - Doveri del dipendente e sanzioni disciplinari
Doveri del dipendente
Il dipendente deve osservare i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, sia in forza di legge che di contratto, e deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare, a titolo esemplificativo: a) rispettare l’orario di lavoro;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le procedure o le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartita dall’Azienda;
c) tenere un comportamento corretto e educato con i propri colleghi e con i superiori;
d) avere cura dei locali, degli oggetti, dei macchinari, degli strumenti, della documentazione e di ogni altro bene a lui affidato per ragioni di servizio;
[...]
f) non fumare nei locali ove ciò non è consentito per legge o per ragioni di sicurezza;
[...]
In relazione alla violazione delle norme sopra descritte, e più in generale degli obblighi e dei doveri inerenti alla posizione del lavoratore in Azienda, possono essere applicate, come previsto dall’art. 7 legge 300/70 e secondo la gravità dell’infrazione, le sanzioni indicate di seguito.
Sanzioni disciplinari
Le mancanze del personale possono essere punite, secondo la loro gravità, con:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
La multa viene applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione si applica a quelle mancanze che, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma siano di sufficiente rilievo da non trovare adeguata sanzione nel rimprovero e nella multa.
A titolo esemplificativo incorre nel provvedimento di multa il dipendente che:
a) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[…]
d) esegua nei locali dell’Azienda lavori di lieve entità per conto dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’Azienda. 
a) non si presenti al lavoro, senza giustificato motivo;
b) esegua negligentemente il lavoro affidatogli, salvo i casi di dolo o colpa grave;
c) sì, assenti fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale assegnatogli od in lavorazione o, più in generale, il materiale ed i beni della Azienda;
e) utilizzi gli strumenti aziendali e la rete informatica e di telecomunicazione per utilità o finalità personali;
f) non comunichi prima dell'inizio dell’orario di lavoro l’inizio, la durata e/o la prosecuzione della malattia;
g) incorra nella recidiva per le mancanze sancite con il provvedimento di multa;
h) incorra nella assenza a visita medica di controllo dello stato di malattia o non si presenti alle visite mediche di accertamento della idoneità od obbligatorie ai sensi delle normative di legge;
i) si renda responsabile di offese, ingiurie, bestemmie sul luogo di lavoro.
Incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento, salvo la nozione legale di giustificato motivo di licenziamento, il lavoratore che:
a) si renda responsabile di insubordinazione, tale da non integrare gli estremi della giusta causa, nei confronti dei superiori;
b) arrechi con colpa un grave danno al materiale od ai beni dell’Azienda;
c) esegua nei locali dell’Azienda, senza permesso, lavoro per conto proprio o di terzi, senza impiego di materiali dell’Azienda;
d) si renda responsabile di rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandoni il posto di lavoro;
f) si assenti senza giustificazione per oltre quattro giornate consecutive ovvero per tre volte nel corso dell’anno in giorni seguenti le ferie, o i feriali non lavorativi, o i festivi;
[…]
h) si renda recidivo nelle mancanze precedentemente contemplate quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione negli ultimi 24 mesi;
[…].
Le infrazioni di seguito riportate, in ragione della loro particolare gravità, legittimano il ricorso alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, salva la nozione legale di giusta causa:
a) insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario di materiale, di beni dell’Azienda e di materiale di lavorazione;

e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove è vietato e possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione nei locali della società, senza permesso, di lavori per conto proprio o di terze persone, con l’impiego di materiale dell’Azienda; 
[…]
k) si presenti o sia in servizio in stato di manifesta ubriachezza o di evidente stato di alterazione psico-fisica.

Art. 20 - Disposizioni e regolamenti aziendali
Oltre al presente Contratto collettivo, il Pilota dovrà osservare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dalla Società e dal Manuale Operativo, entro i limiti della Legge e del presente Contratto collettivo. I regolamenti aziendali disciplinari devono essere portati a conoscenza del Pilota nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 21 - Divieto di fumo
È fatto espresso divieto al Pilota di fumare nei locali, sugli aerei e sugli automezzi della Società.

Art. 22 - Sistema di relazioni sindacali ed innovazioni organizzative ed operative
Allo scopo di rispondere tempestivamente alle sfide del mercato attraverso miglioramenti dell’efficienza gestionale, della qualità del servizio e della produttività, realizzabili anche mediante una equilibrata valorizzazione delle risorse umane, le parti condividono la necessità di promuovere un sistema di relazioni fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, da attuarsi anche attraverso un sistema di informazione teso a realizzare una adeguata conoscenza, da parte del sindacato, dei piani e dei programmi dell’Azienda e dei loro riflessi sugli assetti occupazionali ed organizzativi. Le relazioni tra Azienda ed Organizzazioni sindacali stipulanti si articoleranno nel seguente modo:
A) Sistema di informazione
Nel corso di un apposito incontro, che si terrà entro il primo semestre di ogni anno, le Organizzazioni Sindacali stipulanti verranno informate dall’Azienda circa:
[…]
3) il programma delle attività produttive e le prospettive di sviluppo delle stesse per iniziative commerciali nonché le prevedibili ricadute in termini occupazionali, condizioni di lavoro e di organizzazione
4) una sintesi dei programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale.
B) Innovazioni di carattere tecnico organizzativo ed operativo
In caso di innovazioni di carattere tecnico ed organizzativo, che comportino sostanziali modifiche dell’assetto produttivo, (es.: introduzione di nuove tecnologie, immissione di nuovi aeromobili, definizione di ulteriori compiti operativi, inserimento di nuovi servizi o nuove basi operative, ecc.) l’Azienda ne darà preventiva comunicazione alle OOSS stipulanti anche al fine di consentire l’esame dei riflessi diretti od indiretti su occupazione, figure professionali e condizioni di lavoro.
Analoga esposizione verrà effettuata dall’Azienda qualora si verificassero nel corso dell’anno aggiornamenti significativi di tali programmi.
A richiesta delle OOSS, da avanzarsi entro 10 gg dalla comunicazione, si terrà un incontro con l’Azienda per l’esame in ordine ai riflessi sull’occupazione, sulle figure professionali e sulle condizioni, la sicurezza e l’ambiente di lavoro.
Tale esame, salvo diversi accordi raggiunti tra le parti, dovrà essere condotto nei 10 gg successivi alla richiesta di una delle parti.
Durante lo svolgimento delle procedure di cui al precedente comma le parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
Quando si pongono problemi di riconversione e ristrutturazione che comportino riflessi sui Piloti per un numero superiore ad un terzo dell’organico in forza, le eventuali possibili ricadute formeranno oggetto di preventiva informativa, ove possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta delle OOSS con particolare riferimento ai programmi di formazione, numero di lavoratori interessati, durata dei corsi, obiettivi tecnico professionali da conseguire.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e della riservatezza.

Art. 23 - Diritti sindacali
[…]
Rappresentanti Sindacali Aziendali
Relativamente alla nomina degli organismi rappresentativi dei lavoratori le parti fanno rinvio all’accordo interconfederale del 03/7/93.
Albi a disposizione dei sindacati
La società, presso la Sede della Direzione e presso le altre sedi di lavoro ove siano presenti RSA, collocherà un albo a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCL per l’affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Segreterie.
Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materia sindacale, direttamente attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente consegnato alla Direzione del Personale.

Parte specifica
Art. 27 - Qualifiche, gradi e mansioni

[…]
Massima età anagrafica per il Servizio in Volo
L'Azienda recepisce quanto definito dalla normativa nazionale e comunitaria in merito all'età anagrafica massima per l’impiego del personale navigante per Servizi in Volo.
Le parti concordano che l’impiego del personale navigante in attività di volo per il servizio antincendio boschivo, nell’ambito delle attività SPO, espone gli equipaggi ad alta fatica operazionale.
Per tale ragione riconoscono che, qualora la normativa nazionale e comunitaria non limiti maggiormente la massima età anagrafica degli equipaggi, l’attività di volo in servizio antincendio boschivo potrà essere svolta dal medesimo personale navigante sino al compimento dei 65 anni di età anagrafica. La stessa limitazione deve intendersi applicabile anche per l'attività addestrativa al Simulatore CL415 nel ruolo di Istruttore o Esaminatore.
Il rapporto di lavoro del membro del personale navigante che abbia compiuto il 65esimo anno di età sarà risolto per giustificato motivo oggettivo ed impossibilità assoluta e sopravvenuta di offrire la propria prestazione lavorativa.
Il pilota che abbia compiuto il 65esimo anno di età, ma non abbia maturato i requisiti minimi contributivi per poter beneficiare del trattamento pensionistico erogato dal Fondo Volo e/o da altri fondi/enti previdenziali, non potrà più svolgere attività di volo e attività da istruttore o esaminatore al simulatore CL-415. […]

Art. 28 - Numero Minimo Equipaggi (NME) e Crew Index
Al fine di soddisfare le esigenze operative stabilite dall'attuale contratto d'appalto con i VVF e definire il personale minimo che l'azienda ha necessità di contrattualizzare a tempo indeterminato nei gradi e nelle qualifiche previste dall’art.27 del CCLA, le parti concordano nel definire quanto segue:
a. L'Equipaggio Tipico (ET); è l’equipaggio costituito da n.1 pilota nel ruolo di CM1 nonché Pilota Responsabile del volo (PIC), n.1 pilota nel ruolo di CM2
b. Numero minimo di Equipaggi (NME); il numero minimo di Equipaggi Tipici necessari nel periodo Po (Gennaio-Maggio e Ottobre-Dicembre) di cui l'azienda deve disporre con contratto a tempo indeterminato. Il NME si esprime in mesi ed indica, per il periodo PO, rispettivamente il numero complessivo di mensilità contrattualizzate per il ruolo di CM1 e di CM2.
Crew Index PO; il Rapporto equipaggi Tipici (ET) / numero velivoli AIB richiesti stabilmente da appalto VVF nel periodo PO. Il valore del Crew index PO è fissato a 4,25.
Al solo fine del calcolo del NME, in merito al grado e alla qualifica del personale navigante utile alla composizione di un Equipaggio Tipico (ET) nei due ruoli CM1 e CM2, le parti convengono quanto segue:
• Il ruolo di CM1 deve essere ricoperto esclusivamente da personale navigante contrattualizzato a tempo indeterminato con il grado di Comandante o 1° Comandante ovvero da Comandante con abilitazione ESQ nei primi 7 anni dalla nomina (per un massimo di 2 mesi per anno).
• Il ruolo di CM2 deve essere ricoperto da personale navigante contrattualizzato a tempo indeterminato Full Time o Part Time con il grado di copilota, da un Comandante con abilitazione ESQ che sia nei primi 7 anni dalla nomina (quest’ultimo per il massimo dei 6 mesi di impiego con mansioni copilota), da un Comandante con qualifica TRE/TRI/WBTC o con incarico di struttura (NPFO, NPCT, Safety Manager, Capo Pilota)
La composizione di dette mensilità, per il ruolo di CM2 sarà così articolata:
• 206 mensilità strutturali di personale Full Time o Part Time con il grado di Copilota;
• N°6 mensilità moltiplicate per il numero di Comandanti con abilitazione ESQ nei primi V sette anni dalla nomina
I • Massimo 16 mensilità complessive dei Comandanti con qualifica Istruzionale (TRE, TRI, WBTC) o con incarico di struttura (NPFO, NPCT, Safety Manager, Capo Pilota)
• Mensilità aggiuntive da assegnare al personale navigante contrattualizzato a tempo indeterminato Part Time con il grado di copilota attraverso applicazione della clausola elastica (art.5), per copiloti fino a raggiungimento NME copiloti.
La distribuzione delle mensilità dei Comandanti con qualifica istruzionale (TRE, TRI, WBTC) o con incarico di struttura avverrà assegnando un mese ciascuno seguendo la LdA a salire, reiterando l’assegnazione fino al raggiungimento della quota complementare a 272, e comunque per un numero complessivo non superiore a 16 mensilità. Dette mensilità verranno comunicate agli interessati entro il 15 Dicembre dell’anno che precede l’anno di impiego, fatta eccezione per il primo anno di entrata in vigore del presente contratto. L’Azienda, nel corso dell’anno, pur mantenendo il numero totale dei mesi, sulla base di esigenze operative temporanee non pianificabili, avrà la facoltà di variare tali periodi di impiego cercando di contemperare le esigenze dei singoli piloti interessati.
Fatto salvo quanto stabilito sopra e le esigenze operative l’Azienda privilegerà l'impiego di equipaggi omogenei.
Le parti concordano che qualora il ruolo di NPFO, NPCT, Safety Manager e Capo Pilota siano ricoperti da personale Pilota impiegabile in attività AIB, questi non concorrono alla determinazione del numero di mensilità da CM1.
[…]
Le parti concordano che, qualora per effetto di quiescenza e/o licenziamenti o dimissioni, l’organico in termini di NME divenga inferiore a quello previsto dal presente articolo, l’Azienda provvederà a ripristinare gli organici minimi necessari ai ruoli CM1 e CM2, con la seguente priorità:
a) CM1 :il definitivo impiego a 12 mesi come PIC, e prima della scadenza dei 7 anni dalla nomina, del Comandante con abilitazione ESQ più anziano in LdA, precedentemente impiegato per 6 mesi nel ruolo di PIC e 6 mesi nel ruolo di Copilota. In tale situazione il Comandante perderà automaticamente l’abilitazione ESQ. (fatto salvo quanto previsto per il personale di struttura)
b) CM2: l’incremento definitivo di mensilità di lavoro di piloti part time.
c) CM2: l’assegnazione temporanea, per l’anno in corso, di mensilità di lavoro di piloti part time attraverso il ricorso alla clausola elastica e contestuale trasformazione del contratto di part time per l’anno successivo con la distribuzione definitiva dei mesi di lavoro/non lavoro.
d) CM2: attraverso l’assunzione di altro personale copilota.
Qualora dovessero variare le modalità d’impiego del Personale navigante e/o il numero dei velivoli indicati dall’attuale Contratto d’Appalto 8195 con i VVF e/o dalla Regolamentazione COAN, o intervenire variazioni significative nel nuovo contratto d’Appalto con i VVF. le parti si incontreranno al fine di adeguarne le previsioni.
In ogni caso in vigenza del nuovo contratto d’Appalto con i VVF l’impiego come CM2 dei TRE/TRI/WBTC e del personale di staff per coprire le 16 mensilità soprariportate decadrà.

Art. 31 - Composizione equipaggio, impiego e mansioni a bordo
I Piloti che la Società impiegherà per la condotta dei velivoli CL 415 (di proprietà dei VVF), oltre ai requisiti previsti dall’Enac per l’esercizio delle attività, dovranno possedere anche i seguenti requisisti minimi in ore di volo richiesti dal documento tecnico allegato al contratto di appalto 8195:
a) Comandante 2000 ore di volo totali di cui almeno 200 come water bomber;
b) Copilota 1000 ore di volo totali o 200 ore come water bomber.
Le ore water bomber sono da intendersi effettuate come attività AIB.
Per quanto riguarda la composizione dell’equipaggio e le mansioni dei singoli membri valgono le vigenti norme ministeriali e recepito nel Manuale Operativo di Compagnia. Il Pilota non è tenuto a prestare servizio diverso da quanto stabilito nel contratto di assunzione. Tuttavia, a bordo il Comandante dell'aeromobile può assegnare, per il tempo ritenuto necessario e per comprovate esigenze di sicurezza, a suo insindacabile giudizio i componenti dell’equipaggio a mansioni diverse da quelle stabilite nel contratto di assunzione nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 905 Codice della Navigazione.

Art. 32 - Tempo di servizio e tempo di volo
Viene considerato Periodo di Servizio (Duty period - DP) il periodo definito dalla normativa COAN (Allegato 1) in vigore, che include anche il servizio post-volo convenzionalmente non inferiore a 30 minuti
Si definisce invece Posizionamento, il trasferimento di un Pilota non in servizio operativo, da una base di servizio ad un’altra, anche estera, su ordine dell’Azienda, escluso:
Il tempo di trasferimento dal domicilio al luogo designato dove il Pilota deve presentarsi
Il tempo di trasferimento locale da un luogo di riposo al luogo dove ha inizio il servizio e viceversa;
Qualora il posizionamento venga effettuato a mezzi propri si attribuisce convenzionalmente un tempo di trasferimento pari a 2 ore.
Il Posizionamento di un Pilota da parte dell’Azienda:
Se precede un Flight Duty Period (FDP) o servizio d'allarme è incluso nel periodo di servizio di volo (FDP);
Se segue un FDP o servizio d’allarme e precede un periodo di riposo non è incluso nel periodo di servizio di volo. Il supero delle 12 ore di DP è comunque subordinato all’accettazione del singolo pilota interessato.
Il periodo di Servizio medio giornaliero di riferimento è di 10 ore. Il superamento di detti tempi di servizio dovrà essere considerato lavoro straordinario da contabilizzare second quanto previsto dall’art.46 del presente CCLA.
Il Periodo di Servizio (DP) non potrà eccedere i limiti previsti dal suddetto regolamento e comunque:
110 ore in un periodo di 14 giorni consecutivi;
190 ore in un periodo di 28 giorni consecutivi, ripartite il più omogeneamente possibile. 2000 ore in un periodo di 12 mesi consecutivi ripartite in modo omogeneo in tale periodo.
Il Periodo di Servizio di Volo (Flight duty period - FDP) viene definito ed è calcolato come quel periodo che inizia quando un membro di equipaggio è tenuto a presentarsi per l’impiego in attività di volo o servizio d’allarme e termina quando l’aeromobile si ferma e vengono spenti i motori, alla fine della tratta e/o missione nella quale il membro di equipaggio presta servizio come membro di equipaggio o al termine allarme. Detto FDP non potrà eccedere i lìmiti giornalieri dì 12 ore (13 ore per il completamento di missioni operative).
I limiti dei tempi di volo totali per un Pilota in qualità dì membro d’equipaggio sono quelli previsti dalla normativa COAN, ivi compresi i casi in cui è possibile superarli, anch’essi tutti recepiti e riportati sul Manuale Operativo dì Compagnia.
In qualsiasi caso le parti concordano che ì limiti di tempi di volo non potranno eccedere quanto di seguito riportato, fatte salvo eventuali estensioni già regolate dal COAN (del 17 novembre 2017)
6 ore nel giorno;
24 ore settimanali a scorrere
100 ore nei 28gg nel mese a scorrere
900 ore nell'anno (calendariale)
Al fine di garantire agli equipaggi interessati un adeguato recupero fisiologico per l'extra lavoro svolto, ad ogni pilota che abbia superato il limite delle 24 ore di volo settimanale dovrà essere riconosciuto del riposo aggiuntivo nell’arco del quadrimestre successivo da sommare a quello previsto in pianificazione (n.1 riposo per ogni quindici giorni di periodo con limiti di 24 ore settimanali superati, ovvero n.2 giorni dì riposo qualora l’estensione sia stata concessa per un periodo unico di 20gg.)
Nell'Ipotesi di mancata fruizione, il riposo aggiuntivo verrà liquidato un compenso sostitutivo […]
Al termine dì un turno d’impiego o rotazione effettuata con l’estensione d'impiego fino alle 30 ore, l’Azienda assegnerà al Pilota, comunque, non meno di nr.2 (due) riposi ricorrenti che includano 3 notti consecutive
Riserva e Riserva operativa
Per Riserva (Stand-by) si intende il periodo di tempo definito durante il quale il Pilota è chiamato dall’Azienda ad essere disponibile presso il domicilio o altra sede di dimora temporanea, ivi comprese le strutture alberghiere a disposizione nei pressi delle basi di servizio, per ricevere un’assegnazione di un FDP, Posizionamento, Servizio d’allarme o altro servizio.
L’Azienda stabilisce che il tempo massimo che intercorre tra la chiamata e la presentazione presso la base d’impiego prevista per le operazioni potrà essere:
5h (Stby Loose) - con obbligo di presentazione entro 5 ore dalla convocazione dell'OCC (Operations Control Centre);
2h (Stby Quick) - con obbligo di presentazione entro 2 ore dalla convocazione dell’OCC.
L'orario di inizio e quello di termine della condizione di riserva dovrà essere comunicato agli equipaggi attraverso l’operativo del Giorno. Il tempo impiegato in attività di riserva presso il domicilio o altra sede di dimora temporanea concorre per il 50% ai fini del computo del FDP che avrà inizio al momento della presentazione presso la base d’impiego prevista.
La durata massima della condizione di riserva non potrà eccedere le 10 (dieci) ore.
Il Pilota convocato durante il servizio di riserva non potrà essere sottoposto ad attività di controllo professionale (profìcency check, recurrent training, ecc).
Potrebbe essere necessario disporre di un servizio di riserva operativa direttamente in campo (STBY-OP) finalizzata a coprire tempestivamente eventuali esigenze non pianificabili e non compatibili con i tempi della normale riserva.
Quando il periodo di riserva sia effettuato in campo e non dia luogo ad assegnazione di un servizio di volo, esso dovrà essere seguito da un periodo di riposo minimo come previsto dal successivo art. 33.
Il tempo impiegato in attività di riserva in campo concorre al 100% ai fini del computo del FDP.

Art. 33 - Riposo fisiologico
Il riposo fisiologico viene garantito secondo le previsioni del regolamento COAN del 17/11/2017 recepite all’interno dell’OM Part A General Basic Chapter 7.
Ad ogni membro di equipaggio di condotta verrà assegnato un periodo di riposo compreso fra due servizi (DP o FDP).
Il periodo di riposo minimo assegnato al membro di equipaggio avrà una durata corrispondente al maggiore tra i seguenti periodi:
• il periodo di servizio precedente (DP);
• il doppio del tempo di volo effettuato nel periodo di servizio di volo (FDP) precedente;
• 12 ore qualora il servizio termini presso la base di servizio assegnata oppure 10 ore qualora il servizio termini fuori base per motivi operativi; 
Quando il tempo di volo all’interno di un singolo periodo di servizio di volo (FDP) eccede 6 ore e 15 minuti in conseguenza alle circostanze operative riportate sull’OM, Part A, chapter 7, il periodo di riposo minimo assegnato è costituito dal doppio del tempo di volo effettuato nel periodo di servizio di volo precedente (FDP) + 2 ore.
Laddove il tempo di volo non ecceda le 6 ore, in condizioni di particolari necessità operative, l’Operatore potrà richiedere, a seguito di una valutazione oggettiva dello stato di affaticamento dell’equipaggio, una diminuzione del riposo riportato nel 2° capoverso, comunque non inferiore a 10 ore, su approvazione del pilota in comando, a seguito di consultazione dell’equipaggio.
La riduzione del riposo potrà essere applicata una sola volta tra due riposi estesi ricorrenti.
In ogni caso, il periodo di riposo deve permettere al membro di equipaggio un periodo ininterrotto di sonno di almeno 8 ore, escludendo il tempo impiegato per le necessità fisiologiche e, in caso di attività fuori dalla base di servizio, per raggiungere il luogo di riposo assegnato.
Il periodo di riposo esteso ricorrente minimo deve essere di 36 ore, incluse 2 notti locali, in modo tale che non intercorrano mai più di 168 ore tra la fine di un periodo di riposo esteso ricorrente e l’inizio del periodo di riposo esteso ricorrente successivo. Il periodo di riposo esteso ricorrente deve essere aumentato a 2 giorni locali due volte al mese.

Art. 34 - Riposi mensili
La spettanza programmata di riposi per ciascun Pilota viene fissata in 48 giorni per quadrimestri febbraio/marzo/aprile/maggio e ottobre/novembre/dicembre/gennaio. I riposi assorbono le domeniche e le festività previste dalla vigente normativa di legge.
Al fine di garantire una maggiore flessibilità d'impiego, i riposi dei quadrimestri sopra riportati potranno scendere, in fase di programmazione mensile, fino ad un minimo di 10 nel mese con la contestuale riprogrammazione, dei riposi spettanti, entro la fine del quadrimestre di riferimento. Nel caso in cui il/i riposi pianificati e non goduti cadano nell'ultimo mese del quadrimestre di riferimento, lo/gli stessi potranno essere riprogrammati entro i 2 mesi successivi.
Nel quadrimestre giugno/luglio/agosto/settembre la spettanza programmata viene fissata in 36 giorni. Al fine di garantire una maggiore flessibilità d’impiego, i riposi del quadrimestre sopra riportato potranno scendere, in fase di programmazione mensile, fino ad un minimo di 8 nel mese con la contestuale riprogrammazione, dei riposi spettanti, entro la fine del quadrimestre di riferimento.
Nel caso in cui il/i riposi pianificati e non goduti cadano nell'ultimo mese del quadrimestre di riferimento, lo/gli stessi potranno essere riprogrammati entro i 2 mesi successivi.
Nel caso in cui il/i riposi pianificati e non goduti cadano nell'ultimo mese del quadrimestre di riferimento, lo/gli stessi potranno essere riprogrammati entro i 2 mesi successivi.
Il numero minimo di riposi goduti nel mese, in ciascun quadrimestre, non potrà essere inferiore a 7.
Il numero dei riposi nell'anno solare è fissato in 132.
Nel caso in cui il Pilota sia contattato per essere impiegato nel giorno di riposo e si renda disponibile, gli verrà riconosciuta una IVG maggiorata come previsto dall’articolo 46 del presente contratto.
I riposi non goduti e/o non riprogrammati fino al raggiungimento della spettanza quadrimestrale prevista, saranno considerati cancellati e liquidati con un compenso sostitutivo […]
Il giorno di riposo assorbe il riposo fisiologico conseguente all'attività di volo e/o servizio. Al termine di sei giorni di attività consecutivi al Pilota compete almeno un giorno di riposo.
Al fine di favorire la fruizione del dovuto riposo degli equipaggi razionalizzando l'impiego e le spese aziendali, la programmazione ed il conseguente impiego del Pilota mensile seguirà lo schema che prevede 6 giorni di impiego seguiti da 4 giorni di riposo (in PO) e 5 giorni di impiego seguiti da 2 giorni di riposo (1 giugno - 30 settembre).
Per esigenze operative l'azienda potrà programmare per non più di una volta al mese sequenze di impiego/riposo diverse da quelle sopra descritte; su richiesta del pilota, fatte salve le necessità operative, l’azienda potrà andare in deroga a tale limitazione.
I riposi spettanti debbono essere goduti dal pilota presso la propria base di riferimento.
L’azienda dovrà pianificare i propri turni considerando prioritariamente l'esigenza del godimento del riposo presso la base di riferimento adoperandosi con ogni mezzo per far rientrare il pilota entro l’inizio del proprio turno di riposo. Qualora il pilota sia costretto a cedere in fase di esecuzione, per motivi operativi non prevedibili il riposo previsto, lo stesso sarà automaticamente considerato cancellato e liquidato in accordo a quanto previsto nel presente articolo a condizione che il riposizionamento non sia possibile e il pilota abbia fornito la disponibilità al superamento delle 12 ore di DP. In tal caso il riposizionamento dovrà comunque concludersi con il rientro presso la base di riferimento entro le 21.30.
Il giorno di impiego generatosi sia dall'impossibilità a rientrare sia a seguito della richiesta del pilota di rimanere fuori base per fatica operazionale, sarà utilizzato per la sola movimentazione a meno di diversa disponibilità del pilota interessato.
Con l'assenso del pilota e previa disponibilità dell'azienda, i riposi mensili potranno essere goduti anche presso altre basi di impiego.
[…]
L'assenza programmata (malattia, infortunio, aspettativa, ecc) sul turno mensile assorbe 1 giorno di riposo ogni 3 giorni programmati. L'assenza (malattia, infortunio, aspettativa, ecc) comunicata successivamente alla programmazione del turno assorbe i riposi programmati sul turno che si sovrappongono all'assenza stessa.
Al Pilota deve essere assegnato un riposo mensile il giorno che precede la visita medica.

Art. 35 - Pianificazione turni
Il turno mensile di servizio sarà reso noto ad ogni singolo Pilota entro il giorno 15 del mese precedente, fermo restando la prerogativa aziendale di poter posticipare fino ad un massimo di 5 giorni la pubblicazione di massimo 3 turnazioni mensili su 12, esclusivamente a fronte di motivazioni di carattere operativo.
Il pilota dovrà rappresentare eventuali desiderata improrogabilmente entro il 5 del mese precedente.
Al fine di massimizzare l’efficacia e la qualità dell’addestramento fornito al pilota durante i corsi in aula, quest’ultimo sarà di norma pianificato al di fuori dell’impiego operativo a meno di impreviste e sopraggiunte esigenze operative.
Il turno generale sarà inviato alle OOSS.
Nella programmazione mensile sarà indicata la base di impiego e la tipologia di turnazione, che per il periodo 1 Ottobre-31 Maggio potrà essere derogata con preavviso minimo di 12 ore prima dell’inizio del turno stesso, solo se intervengono esigenze contingenti e non pianificabili preventivamente ascrivibili a WF/COAU e/o vincoli imposti dalla Regolamentazione COAN. L’Azienda si impegna in fase di pianificazione a massimizzare l'uso del servizio di riserva al fine di garantire la massima stabilità del roster.
Sarà cura dell'Azienda garantire una equa distribuzione tra tutti gli equipaggi relativamente alle variazioni del roster.
Per tutte le altre esigenze, sempre riferibili al medesimo periodo 1 Ottobre-31 Maggio, il preavviso minimo dovrà essere di almeno 16h rappresentandone le motivazioni.
Resta inteso che tali limiti di preavviso potranno non essere considerati qualora ci sia la piena disponibilità del pilota.
Nel periodo Giugno-Settembre, il periodo minimo di preavviso, non dovrà essere inferiore ai limiti di riposo previsti dal COAN.
Il turno giornaliero di impiego del personale è definito Operativo del Giorno. Il turno di servizio giornaliero sarà comunicato al pilota ogni giorno via sms al numero telefonico di contatto del pilota entro i termini di preavviso utili a garantire il riposo minimo previsto dalla vigente normativa.
Periodicamente, e prima della Campagna AIB estiva, si terranno incontri tra la Direzione del Personale, il NPFO e le OOSS al fine di esaminare eventuali esigenze di modificazione dei criteri adottati relativamente all’impiego e turnazione dei Piloti e per la logistica.
L’azienda di concerto con le OOSS avrà come obiettivo quello di addivenire ad una equa distribuzione dei carichi operativi, delle trasferte e della fruizione delle ferie ed in tal senso saranno programmati gli incontri con cadenza quadrimestrale
I Piloti, con reciproco accordo e previa approvazione della Direzione Operazioni Volo, potranno richiedere cambi di turnazioni che non incidano sul regolare svolgimento del servizio.
A meno di specifiche situazioni previste dal presente CCL, l’Azienda si impegna a garantire, nel limite delle possibilità e delle necessità operative, criteri di uniformità ed equità nell’impiego del personale in merito a pianificazione turni, basi ed aree di impiego.

Art. 36 - Sicurezza volo e del lavoro
Le Parti stabiliscono di fare pieno e totale riferimento al dlgs. 81/2008, ed alle altre norme di legge vigenti. Singole problematiche oggettive riguardanti l'ambiente di lavoro in tutti gli aspetti inerenti le attività con la finalità di salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei Piloti, saranno oggetto di esame tra Accountable Manager, RSPP, NPFO, medico competente e uno o più RLS, in aderenza alle norme di legge.

Art. 38 - Equipaggiamento di volo e divise
L’Azienda dovrà fornire a ciascun Pilota un equipaggiamento di volo confortevole ed idoneo allo svolgimento delle mansioni previste nel rispetto della sicurezza del volo. È obbligo del Pilota indossare l’equipaggiamento di volo previsto e/o le divise Aziendali durante le ore di servizio. Sarà cura del Pilota controllare l'efficienza e le condizioni dell’equipaggiamento individuale e conservare in buono stato la dotazione fornita.
Le caratteristiche degli equipaggiamenti e la consistenza delle dotazioni iniziali e di rinnovo vengono definite da apposita commissione tecnica a livello aziendale, che si riunirà periodicamente ogni 6 mesi, composta da rappresentanti aziendali e sindacali.
Al momento, salvo modifiche successive decretate dalla commissione di cui sopra, le dotazioni iniziali e di rinnovo, reintegrate solo in caso di usura o danneggiamento a fronte della riconsegna della precedente dotazione, sono così composte:
• N° 4 Tenuta di volo, di cui 2 estive e 2 invernali (quest’ultime solo per Piloti full- time o a tempo parziale) completa di fregi e gradi - prima dotazione;
• N° 1 Giubbotto di tessuto completo di fregi e termofodera invernale;
• N° 1 Cuffia Sonora con ANR
• N° 1 I-pad o similare (in caso di adozione del sistema EFB)
• N° 1 Smartphone e/o sim aziendale.
Il seguente materiale di consumo è oggetto di fornitura annuale:
• N° 4 Maglie Manica lunga
• N° 5 Maglie Manica corta
Il Personale Navigante potrà indossare come calzari da volo qualsiasi dotazione personale che abbia le seguenti caratteristiche:
• Colore Nero o prevalentemente scuro
• Protettivi per il piede e caviglia
L’azienda riconoscerà un rimborso per l’acquisto delle calzature di cui sopra, per un importo massimo di euro 150 dietro presentazione di apposita ricevuta di spesa e di dimostrazione di usura o danneggiamento.

Art. 39 - Impiego equipaggio fuori del territorio nazionale
Eventuale impiego stabile e prolungato del personale Pilota al di fuori del territorio nazionale su velivolo CL-415 per un periodo superiore ai 30 giorni, sarà oggetto di definizione tra Azienda ed OO.SS.
Per periodi di impiego inferiori ai 30 giorni al personale di volo che si rendesse disponibile potrà essere rimodulato il turno in prossimità dell’inizio della missione ed il successivo con fruizione dei riposi presso la base estera. Per la disponibilità alla rimodulazione del turno mensile ed alla fruizione dei riposi previsti fuori della base di assunzione, verrà riconosciuta per i suddetti riposi spettanti una compensazione economica pari al/i riposo/i cancellato/i definito nel precedente art.34. Il periodo massimo di impiego fuori sede non potrà superare i 12gg continuativi, fatto salvo la disponibilità del singolo pilota a proseguire nell’impiego fuori dai confini nazionali alle medesime condizioni di cui sopra.
Al personale di volo non resosi disponibile alla rimodulazione del turno e alla contestuale fruizione dei riposi fuori sede, sarà garantito il rientro alla base di riferimento in accordo alla turnazione mensile pubblicata.
Al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e degli equipaggi, l’Azienda provvederà a redigere apposito safety risk assessment e analisi di rischio per la sicurezza del Paese oggetto dell’intervento. Il personale verrà opportunamente informato sui documenti di cui sopra.