Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Ai Signori Direttori Generali
SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Affari Generali
SEDE
Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
Alle OO.SS. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
Alle R.L.S. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
OGGETTO: Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 maggio 2022, n. 52, recante la "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".
Per opportuna conoscenza, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 23 maggio 2022 n. 119, è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24.
Nella fase di conversione, all'art. 10, sono stati inseriti i commi 1 bis e 1 ter, che prevedono quanto segue.
• Comma 1 bis - Risulta prorogata al 30 giugno 2022, la disciplina che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022¹, il trattamento di malattia equiparata al ricovero ospedaliero (senza alcuna decurtazione dell'indennità).
Il suddetto beneficio è subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
In tal caso, il periodo di assenza dal servizio dovrà essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria (medico di famiglia) sulla base, documentata, del riconoscimento della disabilità o con riferimento alle certificazioni dei suddetti organi medico-legali, da indicare nel medesimo certificato di prescrizione.
• Comma 1 ter - per effetto del quale risulta prorogato al 30 giugno 2022 il diritto dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti "fragili" di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile quando ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima.
La proroga a favore dei lavoratori fragili riguarda i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 e della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Si chiarisce, ad ogni buon fine, che l'applicazione delle condizioni suddette riguarda esclusivamente il personale del comparto funzioni centrali.
Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente ministeriale agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Massimo Parisi
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¹ Si rinvia, in proposito, alle indicazioni contenute nella nota 18 febbraio 2022, n. 63909