Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 26 maggio 2022
Validità: 26.05.2022 - 31.12.2024
Parti: Confindustria Radio Televisioni, Anica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Servizi-TLC, Emittenza privata
Fonte: fistelveneto.cisl.it

Sommario:

 

Verbale
Modifica Art. 6.
Modifica Art. 7 CCNL FRT
Art. 24 del CCNL delle multimediali e multipiattaforma

 

Art. 27 - Lavoro Agile
Art. 53 - Trattamento di malattia
Tabelle
Composizione Osservatorio Nazionale CCNL 2022


Ipotesi di accordo


Trattative rinnovo CCNL imprese radiotelevisive, multimediali e multipiattaforma.

Si è tenuta in modalità mista, in video conferenza e in presenza, presso la sede di Confindustria Radio Televisioni, in Roma, Piazza SS. Apostoli, 66, la riunione di chiusura delle trattative per il rinnovo del CCNL per le imprese radiotelevisive private e multimediali. Per le OO.SS. sono presenti […] (Slc Cgil), […] (Fistel Cisl), […] (Uilcom Uil). I delegati delle sigle sindacali sono presenti in videoconferenza.
La riunione è presieduta dal Coordinatore della Commissione Lavoro di Confindustria Radio Televisioni, […] presente in sede unitamente a [...] (Anica), […]
Preliminarmente le parti concordano che il CCNL di settore avrà durata di 4 anni a far data dalla sottoscrizione dello stesso fino al 31.12.2024.
Le OO.SS. formulano richieste di revisione di alcuni istituti presenti nel CCNL.
In particolare, con riferimento all'articolo 6) Osservatorio Nazionale chiedono di prevedere che nella parte relativa all’Osservatorio siano previste sezioni comunicative per informazioni, a livello di macrodati, sull'attivazione dei contratti di appalto e sia effettuata un'armonizzazione con le disposizioni legislative in materia.
Si rileva come assegnare questo compito all'Osservatorio non rappresenti uno stravolgimento dei compiti dello stesso, consentendo di migliorare l'informativa tra le aziende e le OO.SS.
Con riferimento all'art. 7) Appalti le OO.SS. chiedono di rafforzare i controlli sulla sicurezza sul lavoro e sull'attenzione delle aziende rispetto ai CCNL applicati dalle imprese appaltataci, chiedendo che esse applichino quelle sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
Alla luce della nuova normativa sui contratti a tempo determinato all'art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato sono state previste delle causali integrative rispetto a quelle di cui al D.Lgs. 81/2015. Contestualmente è stato altresì previsto un percorso di stabilizzazione al raggiungimento dei 48 mesi di contratto sia per i lavoratori con contratto a tempo determinato sia per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Ancora, le OO.SS. chiedono l'introduzione della clausola relativa all'accordo agile, inserendo l'eventualità di prevederne una regolamentazione più dettagliata in sede di accordi aziendali.
Quanto agli emolumenti, […]
Da ultimo, con riferimento alla disciplina del trattamento di malattia di cui all'art. 53), [...]
Dopo lunga discussione, le Parti concordano sulle modifiche proposte agli articoli 6 - 7 - 24 - 53 del CCNL, l'introduzione, all'articolo 27 della disciplina relativa al lavoro agile.
In ragione di ciò i predetti testi vengono concordemente modificati così come risulta dai testi allegati facenti parte della presente ipotesi di accordo.
Le parti si impegnano ad effettuare una revisione del testo contrattuale e della normativa di riferimento. All'esito di tale attività le parti sottoscriveranno il testo integrale del CCNL di cui il presente accordo riporta le determinazioni assunte in data odierna.
Si dà altresì atto che tutte le Commissioni previste nel CCNL operano all'interno dell'Osservatorio.

Roma, 26 maggio 2022
1) nuovo testo articoli 6) e 7);
2) nuovo testo articolo 24);
3) nuovo testo articolo 27);
4) nuovo testo articolo 53);
5) tabella excel emolumenti;
6) tabella componenti Osservatorio.

Modifica Art. 6.
Introdurre nuovo capoverso
Su compiti dell'Osservatorio pagina 13 del CCNL

e) effettua con cadenza semestrale il monitoraggio sull'applicazione delle norme relative agli appalti, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al fine di prevenire e contrastare pratiche illecite eventualmente presentì nel settore di riferimento. Su richiesta delle parti in presenza di situazioni particolarmente meritevoli di attenzione, potrà essere convocato d'urgenza.

Art.6 pagina 14 del CCNL
Modifica punto 3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
Capoverso 2.

La situazione relativa al ricorso all'utilizzo degli appalti da parte delle aziende del settore raccogliendo dati sulla quantità e le tipologie degli stessi, con particolare attenzione al contrasto di particolari situazioni di mancata o parziale applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla corretta applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. La Sezione specialistica avrà il compito di elaborare una relazione annuale che verrà sottoposta all'esame delle parti stipulanti.

Modifica Art. 7 CCNL FRT-
Art. 7 - Appalti
Le parti stipulanti il presente contratto confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti (e/o nei subappalti) circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le Aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le imprese appaltatrici e subappaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino - in tutto o in parte - agli obblighi di legge.
Con la finalità di assicurare la migliore qualità del servizio e, nel contempo, garantire il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, coerentemente con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti considerano prioritaria la definizione di un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme dì lavoro irregolare o non dichiarato.
A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti in sede di stipula dei relativi contratti riporteranno clausole che prevedano il rispetto delle normative vigenti da parte delle imprese appaltatrici, con particolare riferimento agli obblighi legali, assicurativi, previdenziali, fiscali, contrattuali inerenti il personale impiegato.
Inoltre, con riferimento ai temi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro le Aziende si impegnano a prevedere nei contratti di appalto specifiche clausole volte a verificare che le società appaltatrici osservino tutte le disposizioni di cui al Dlgs. 81/08 e sue successive integrazioni e modifiche, nonché, alle normative in materia di lavoro di tempo in tempo vigenti e dei contratti collettivi del settore di appartenenza stipulati con le OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative.
Le aziende prevederanno altresì clausole per una verifica in corso d'opera di tutte le condizioni di cui sopra e l'affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno sanzionate economicamente sino ad arrivare alla cancellazione dall'elenco dei fornitori.
Le Aziende forniranno semestralmente alle OO.SS. firmatarie, dati aggregati relativi alla quantità, tipologia, e localizzazione degli appalti/subappalti così come previsto in tema di informative Aziendali e di Gruppo, all'art. 4 del presente CCNL in materia di appalti.
Le Parti, riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto che in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalti tecnici strutturali e di lunga durata, in presenza di richiesta delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, l'impresa committente convocherà un incontro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.
L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per approfondire le ragioni della decisione ed eventualmente individuare possibilità per gestire e/o favorire la soluzione dei problemi occupazionali.
Le Aziende che partecipano alla produzione di un programma saranno citate nei titoli di coda del programma stesso, se presenti.
Le parti concordano di istituire una specifica Commissione paritetica di studio composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti che si riunirà entro 6 (sei) mesi, con il compito di verificare la possibilità di integrare le informazioni dei titoli di coda, ove presenti con riferimento all'apporto degli operatori interessati.

Articolo 24 del CCNL delle multimediali e multipiattaforma
Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato.
Possono essere stipulati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge e dalle seguenti disposizioni:
[…]
2) In considerazione di quanto previsto dagli artt. 23 e 31 del D.Lgs. n. 81/2015, le parti stabiliscono che le assunzioni a tempo determinato e/o l’utilizzo di lavoratori assunti con contratto di somministrazione lavoro con contratto a tempo determinato, non potranno superare il 30% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato che risultino iscritti nel libro unico alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione. Le frazioni si computano per intero. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare ; un contratto a tempo determinato.
3) I limiti di cui ai precedenti commi 1. e 2. potranno essere superati in base ad accordi assunti in sede aziendale tra datori di lavoro e competenti strutture delle OO.SS. per comprovate esigenze produttive, tecniche od organizzative.
4) Il limite quantitativo del 30% non si applica ai contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato conclusi per: a) sostituzione dei lavoratori assenti; b) per specifici spettacoli ovvero specifiche produzioni radiofoniche o televisive per tutta la durata degli stessi; c) in caso di avvio di nuovi progetti/attività (un’attività o un progetto si intendono nuovo fino allo spirare del ventiquattresimo mese da quando hanno avuto inizio).
[…]
6.2) In ogni caso in relazione all’utilizzo delle causali indicate dalla lettera a) alla lettera e) di cui al precedente punto 6, sono previsti in sede aziendale incontri specifici con le RSU e con le OO.SS. territoriali con cadenza annuale o a richiesta delle parti, al fine di valutare la situazione degli organici e delle competenze professionali. L’azienda fornirà, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale conferisce mandato, informazioni circa il numero e le causali riferite ai contratti conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
7) Nell’ipotesi di assunzione a termine per una sostituzione è consentito un periodo di affiancamento, per un massimo di 4 mesi, tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
[…]

Art. 27 - Lavoro Agile
1. Nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e della libera determinazione in capo al datore di lavoro, le Parti concordano di promuovere il Lavoro Agile, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita come previsto dalla Legge n. 81 del 2017, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, compresi i tempi di riposo e la cd. disconnessione del lavoratore, derivanti dalla legge ed eventualmente dalla contrattazione collettiva.
2. Fermo restando le previsioni di cui alla Legge 81/2017 e all’accordo interconfederale del 17 [7] dicembre 2021, la contrattazione aziendale potrà eventualmente integrare tali previsioni con l’introduzione di ulteriori elementi finalizzati ad una migliore esecuzione della prestazione lavorativa.
3. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il Lavoro Agile non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettive, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.