MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
OGGETTO: Aggiornamento indicazioni in materia di personale in condizioni di fragilità. Legge 19 maggio 2022 n.52, di conversione del D.L. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria).
A Elenco indirizzi annesso
…omissis…
Seguito: | a) circolare prot. M_D A0582 CC REG2022 0023205 del 31-03-2022. |
b) circolare prot. M D A0582 CC REG 2022 0025075 del 08-04-2022 |
La legge 19 maggio 2022 n.52 ha convertito, con integrazioni, il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022 e altre disposizioni in materia sanitaria, introducendo, con riferimento alla categoria dei lavoratori affetti da fragilità, l’art.10 comma 1-bis, relativo alla tutela economica dell’assenza e l’art.10 comma 1-ter, relativo all’attività di lavoro in modalità agile.
Nell’ordine:
> il nuovo art.10 comma 1-bis ha stabilito che, per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 11/2022, la disciplina di cui all’art. 26, commi 2 e 7-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n.27/2020, è prorogata fino al 30 giugno 2022;
> il nuovo art.10 comma 1-ter ha stabilito che sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all’art.26, comma 2-bis , del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.
Ne consegue, dal tenore letterale delle disposizioni normative sopra enucleate, un duplice ordine di considerazioni:
1) considerazione d’ordine oggettivo - efficacia retroattiva delle disposizioni
L’istituto della proroga comporta che la misura finanziaria prevista dall’art 26 comma 2 del D.L. 18/2020 (assenza, in caso di lavoro non smartabile, del lavoratore affetto da fragilità equiparata a ricovero ospedaliero e non computabile nel periodo di comporto) nonché la misura agevolata del lavoro agile prevista dall’art 26 comma 2 bis del D.L. 18/2020 siano riconosciute dal 01 aprile 2022 fino alla data del 30 giugno 2022;
2) considerazione d’ordine soggettivo - efficacia soggettiva della disposizione
La misura agevolata del lavoro agile di cui all’art.26, comma 2 bis, riguarda tutto il personale riconosciuto fragile, mentre la misura economica di cui all’art. 26 comma 2 è ad appannaggio esclusivo dei soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 11/2022, rectius: decreto del Ministero della Salute del 03 [4] febbraio, pubblicato in GU n.35 datata 11 febbraio 2022, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione (vds. al riguardo Allegato 1 elenco delle patologie - Allegato 2 fac-simile certificazione medico di medicina generale).
Stante quanto sopra espresso, con riferimento all’art 26 comma 2 bis, la scrivente Direzione non può che confermare l’orientamento già formulato nelle circolari a seguito a) e b) - ispirato a buon senso, intelligenza e serietà - di continuare con tutte le misure ritenute utili a garantire la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici che al 31 marzo u.s. versavano in condizioni di fragilità, ivi compreso lo smart working continuativo, laddove tale ultima misura fosse stata ritenuta necessaria a prudente apprezzamento datoriale sulla base di apposita prescrizione medica. Ne è diretto corollario, la conferma, salvo diverso apprezzamento datoriale, degli attuali accordi individuali in materia di lavoro agile, eventualmente rimodulati nella fase post-emergenziale.
Con riferimento, infine, all’art.26 comma 2, le assenze (a qualsiasi titolo fruite per l’impossibilità di svolgere l’attività in modalità agile) del personale fragile riconosciuto tale ai sensi del sopracitato decreto interministeriale potranno, a domanda, essere trasformate in assenza per ricovero ospedaliero secondo il regime derogatorio dettato dalla previsione normativa in parola.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nella sezione “circolari e altra documentazione (sezione COVID -19) e “emergenza coronavirus”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO
Allegato 1 elenco patologie
a)
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
b)
la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età >60 anni;
- condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021
1. Malattie respiratorie - Fibrosi polmonare idiopatica; - Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. Malattie cardiocircolatorie - Scompenso cardiaco in classe avanzata (III - IV NYHA); - Pazienti post-shock cardiogeno. Malattie neurologiche - Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; - Sclerosi multipla; - Distrofia muscolare; - Paralisi cerebrali infantili; - Miastenia gravis; - Patologie neurologiche disimmuni. Diabete / altre endocrinopatie severe - Diabete di tipo 1; - Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; - Morbo di Addison; - Panipopituitarismo. Malattie epatiche - Cirrosi epatica. Malattie cerebrovascolari - Evento ischemico- emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; - Stroke nel 2020-21; - Stroke antecedente al 2020 con ranking > 3. Emoglobinopatie - Talassemia major; - Anemia a cellule falciformi; - Altre anemie gravi. Altro - Fibrosi cistica; - Sindrome di Down. - Grave obesità (BMI >35) Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) - Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3
Allegato 2