Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

 

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OGGETTO: Indicazioni in materia di lavoro agile per i dipendenti affetti da condizione di fragilità. Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n.52. Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.119 del 23 maggio 2022.

 

Si rendono noti gli aspetti relativi alla disciplina del lavoro in modalità agile per i dipendenti in condizione di fragilità, sulla base delle previsioni di cui al Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, come convertito dalla Legge 19 maggio 2022, n.52.
In particolare, nell’ambito degli interventi regolati dal provvedimento, all’art.10 del D.L. n. 24 del 2022, è stato aggiunto il comma 1-bis che prevede, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità - così come individuate con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in L. n. 11/2022 - la proroga al 30 giugno 2022 della la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 , Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020.
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell’art. 10 del decreto legge n. 24, fino al 30 giugno 2022 sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2- bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito (si tratta dei lavoratori fragili, vale a dire dei dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Pertanto, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
La condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, come detto, deve necessariamente essere certificata dai competenti organi medico-legali.
Per i dipendenti affetti da tali stati di salute, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Inoltre, sempre in sede di conversione del citato art.10, è stata disposta la proroga fino al 31 luglio 2022 di quanto previsto dall’art.83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022), concernente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID- 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Si invita a dare massima diffusione alla presente comunicazione.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Lo Surdo