Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO


Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

                            LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco
                            LORO SEDI
Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco
                            LORO SEDI
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.
                            LORO SEDI


OGGETTO: Legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

In riferimento alla legge di conversione specificata in oggetto, si segnalano di seguito le principali modificazioni operate al testo normativo originale con le conseguenti disposizioni attuative per il corretto assolvimento dei compiti di istituto.
Al testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, è aggiunto l’articolo 9-bis recante disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che prevede un’equiparazione, limitatamente alla parte teorica, della modalità in presenza con la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, il nuovo articolo 10, comma 1-ter, proroga al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti “fragili” di cui all’articolo 26, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Pertanto, i medici incaricati avranno cura di verificare i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, i quali, fino al 30 giugno p.v., svolgeranno, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nel medesimo ruolo di appartenenza o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Si conferma, infine, quanto disposto con nota n. 9354 del 2 maggio u.s. in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)