Tipologia: Ipotesi accordo CCNL
Data firma: 31 maggio 2022
Validità: 01.04.2022 - 30.09.2025
Parti: Confindustria Ceramica raggruppamento Laterizi, Assobeton e Feneal, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Laterizi
Fonte: filleacgil

Sommario:

 

Parte generale
Art. 13 - Contratto a termine e somministrazione
Art. 14 - Lavoro agile
Art. 21 - Aumenti contrattuali e minimi mensili
Tabella dei minimi mensili contrattuali
Art. 31 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 33 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro

 

Art. 35bis - Congedi
Art. 35 ter - Maternità Obbligatoria.
Art. 52 - Multe e sospensioni
Art. 55 - Benessere Organizzativo
Art. 55bis - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 83 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 84 - Abiti da lavoro
Codici ISTAT - Classificazione delle Unità Professionali


Ipotesi di Accordo
Roma, 31 maggio 2022

Parte generale
A) Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione
Le Parti - nel convenire sull’utilità di procedere a un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che applicano il vigente CCNL attraverso la costruzione dì un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità - istituiscono il “Gruppo di lavoro sulla bilateralità” che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigenza del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell’industria del cemento e dei materiali da costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che una volta istituito assorba anche le funzioni a suo tempo affidate all’Osservatorio dei Settori Laterizi e Manufatti Cementizi (c.d. Osservatorio).
Il "Gruppo di lavoro sulla bilateralità" sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confindustria Ceramica - Raggruppamento Laterizi ed Assobeton, sarà nominato dalle Parti firmatarie entro 90 giorni dalla firma del presente Accordo. Il progetto elaborato congiuntamente dovrà contenere:
a. i presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali, gli eventuali adempimenti propedeutici all’operatività dell’organismo bilaterale;
b. i compiti e l’individuazione delle materie di attribuzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 e seguenti);
- la formazione professionale e l’occupabilità nel settore anche nel contesto di impresa 4.0;
- la sicurezza sul lavoro ed il sistema degli ammortizzatori sociali;
- la contrattazione di II livello
- appalti e internalizzazioni
- il welfare integrativo/generativo e la responsabilità sociale d’impresa e la partecipazione dei lavoratori (al fine di determinare possibili posizioni condivise); 
- gli aspetti legati alle dismissioni degli impianti ed alle relative conseguenze sui territori;
- la situazione economico-sociale dei Settori a cui si applica il presente contratto anche in riferimento agli effetti determinati dalla pandemia Covidl9 nonché per gli effetti, al momento solo in parte ipotizzabili, conseguenti allo stato emergenziale derivante dal conflitto bellico in atto tra Russia ed Ucraina e dalle connesse ricadute economico/industriali anche in materia di approvvigionamento energetico;
- la transizione ecologica quale fattore abilitante per alimentare la ripartenza economica del Paese, che non potrà non passare per il rilancio dell’edilizia, la messa in opera di infrastrutture moderne, sicure ed efficienti, la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato, nonché nuove opportunità di occupazione per i Settori cui si applica il presente contratto;
Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappresentanti le Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confindustria Ceramica - raggruppamento Laterizi ed Assobeton. Il CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l’anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta dì una delle due componenti.
Il Gruppo di lavoro dovrà delimitare nella sua relazione, che dovrà presentare alle Parti entro la fine della vigenza contrattuale, le aree di attività su cui opererà il nuovo CBMC, tra le quali potranno trovare analisi, a titolo esemplificativo, le seguenti tematiche:
1. monitoraggio dell’evoluzione tecnologica (impresa 4.0), del settore e sue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione;
2. avvicendamento generazionale, anche mediante attivazioni di convenzioni con Istituti scolastici superiori che non comportino maggiori oneri di spesa per le aziende, attività di tutoraggio formativo, alternanza scuola lavoro;
3. l’attivazione di un coordinamento con i Ministeri interessati, primi fra tutti MISE e MITE, al fine di facilitare la transizione ecologica e nel caso di modifiche di processo, anche ai fini dell’aggiornamento delle competenze e dell’avanzamento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso misure di semplificazione normativa e finanziamenti adeguati, che necessariamente, si auspica, dovranno avere un orizzonte temporale anche successivo rispetto a quanto previsto dalle vigenti risorse previste dal Recovery Fund;
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Le Parti concordano altresì sulla piena applicazione nel presente CCNL dei principi contenuti nel Protocollo di legalità siglato il 22 gennaio 2014 tra Ministero degli Interni e Confindustria, nonché dei principi contenuti nel codice etico della suddetta confederazione, al quale le aziende sono tenute ad attenersi.
A tal fine, con riferimento all’attività d’impresa, le aziende assicureranno; il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile, ricercando, ove possibile, per tramite del proprio contributo, lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d’eccellenza garantendo ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare a dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell’impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più consapevole e condiviso sul tema della Responsabilità Sociale d’impresa, il CBMC effettuerà indagini sui fattori strategici dello sviluppo delle imprese industriali nel mercato nazionale ed internazionale, per valutare gli aspetti legati alla competitività, innovazione, internazionalizzazione, congiuntamente a criteri che identificano i comportamenti aziendali nei confronti dei principali portatori di interessi.
Negli ambiti di cui sopra il CBMC fornirà, in forma anonima e complessiva, alle parti stipulanti il CCNL, dati relativi alle seguenti dinamiche:
- indice costo del lavoro su fatturato
- rapporto operai/impiegati
- rapporto donne/uomini
- percentuali dipendenti stranieri
- indici di sicurezza sul lavoro
- attività formativa in materia di sicurezza
- certificazioni qualità applicate
- applicazioni dei sistemi di valutazione delle soddisfazioni del cliente
- sistemi di valutazione della qualità dei fornitori.
Inoltre, per la parte riguardante la competitività, l’Osservatorio potrà analizzare tematiche relative a: - prodotti innovativi,
- percentuale esportazione
- percentuale produzione estera.
Dichiarazione comune
Le parti, pur tenendo conto di quanto già stabilito in ordine al succitato CBMC, dichiarano la propria reciproca disponibilità a verificare la possibilità di pervenire alla costruzione di un sistema bilaterale dei materiali da costruzione (cemento, calce, gesso, lapidei, laterizi, manufatti cementizi) quale strumento idoneo al monitoraggio ed alla elaborazione di tematiche d’interesse comune. Agile
In particolare, le parti ritengono che tale sistema potrebbe essere utile per pervenire, con idonee e condivise iniziative, alla definizione di una legislazione quadro in materia di cave, che tenga conto delle diverse modalità di coltivazione, e delle compatibilità ambientali, della sostenibilità degli ecosistemi, della sicurezza sul lavoro con l’obiettivo primario di semplificare l’iter burocratico per l’approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave stesse.
E) Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere.
Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l’importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona. Le parti considerano inaccettabili ed intollerabili discriminazioni per ragioni di razza, religione, lingua, genere.
Le Parti concordano di affidare al Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) l’impegno di valutare e proporre azioni volte a garantire le pari opportunità nei settori a cui si applica il presente CCNL, in un’ottica di miglioramento continuo, anche in termini di benessere organizzativo.
Le Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione in tutte le aziende che applicano il presente CCNL dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, in attuazione dell’Accordo delle Parti Sociali europee del 26 aprile 2007.
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Art. 14 - (ripristinato) Lavoro agile
Le Parti condividono l’applicazione del “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”, sottoscritto dalle Confederazioni presso il Ministero del Lavoro il 7 dicembre 2021.
Le Parti, tenuto conto della crescente importanza e diffusione del lavoro agile nella nuova organizzazione del lavoro, concordano sulla necessità di monitorare congiuntamente sia l’evoluzione della normativa dell’istituto che la sua corretta applicazione nelle aziende dei Settori a cui si applica il presente contratto.

Art. 31 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
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4) Modalità di consultazione ~ informazioni e documentazione aziendale

Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intende richiamato l’accordo interconfederale 12 dicembre 2018.
È consentito, unicamente all’interno dell’azienda, l’accesso al Documento di valutazione dei rischi per il RLS, secondo quanto previsto dall’art.18, comma 1 del D.lgs. n.81/2008, anche in formato elettronico.
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Giornata della Sicurezza - 28 aprile

Considerato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro OIL ha istituito la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul lavoro, che si svolge il 28 aprile di ogni anno, le Parti concordano nel dare operatività alla suddetta data.
In occasione di tale data le aziende, congiuntamente con le OO.SS., daranno attuazione ad iniziative concordate, di formazione e/o informazione, volte alla sensibilizzazione di tutti i lavoratori sul tema della sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 35bis - Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari […]
B) Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza

Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un congedo retribuito indennizzato conto Inps (in base all’art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni) non superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o a ore) utilizzabile nell’arco temporale di tre anni.
Al verificarsi delle condizioni previste, qualora non ostino problematiche di natura tecnico- organizzativa, le lavoratrici interessate avranno la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di ulteriori tre mesi.
Tale congedo potrà essere fruito, previo preavviso, su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. Le lavoratrici avranno, secondo le disposizioni di cui sopra, altresì, diritto alla trasformazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro a tempo parziale e saranno agevolate nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e nel trasferimento presso altra sede aziendale se richiesto dalla stessa.
Le aziende, per esigenza o nell’eventualità che si ritenesse necessario, potranno organizzare campagne di sensibilizzazione e/o informazione sui temi afferenti la prevenzione alla violenza sulle donne e delle molestie nei luoghi di lavoro.

Art. 52 - Multe e sospensioni
L’azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
a) rimanga assente dal lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell’irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all’igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell’art. 53; 
l) utilizzi nei confronti dei colleghi di lavoro un linguaggio volgare e/o epiteti sessisti ed ogni altra forma di manifestazione simile connessa a razza e/o religione, o si renda colpevole di molestie sessuali.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 55 - Benessere Organizzativo
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Art. 84 - Abiti da lavoro
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall’azienda, gratuitamente, due indumenti da lavoro ogni anno.
L’azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.
Al momento dell’assunzione l’azienda provvede a consegnare al lavoratore un paio di scarpe da lavoro che verranno sostituite, sempre mediante la fornitura da parte della stessa, una volta che ne sia stata accertata l’usura.

Codici ISTAT - Classificazione delle Unità Professionali.
Le Parti ribadiscono l’importanza del corretto monitoraggio e relativo inquadramento statistico dei lavoratori assegnati a mansioni usuranti e/o gravose nel corso dell’attività lavorativa. A richiesta del lavoratore interessato potranno essere rilasciate la certificazione di legge attestanti i codice istat delle professioni svolte. Si rimanda al link dell’ISTAT: www.professioni.istat.it.