Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
 

Oggetto: Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

Sommario
Premessa
1. Oggetto
2. Durata dei contratti di apprendistato
3. Valutazione e certificazione delle competenze
4. Condizioni di attivazione

5. Standard formativi, formazione interna ed esterna
6. Disciplina del monte ore contrattuale
7. Il doppio status dello studente/lavoratore e le garanzie assicurative
8. Assunzione di familiari in apprendistato di primo livello
9. Apprendistati transregionali

Premessa
Il presente documento è stato predisposto in esito ad un processo di confronto, avviato alla fine del 2019, nell’ambito del Tavolo interistituzionale dell’Organismo tecnico per la predisposizione del repertorio nazionale delle professioni, previsto dall’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Tale Organismo, presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si pone quale strumento di coordinamento - a livello nazionale - in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - c.d. “apprendistato di primo livello”, con l’obiettivo principale di individuare, di concerto con i diversi soggetti istituzionali e del mondo del lavoro, le criticità di ordine giuridico e pratico, inerenti ai profili gestionali del contratto di apprendistato di primo livello che fino ad oggi ne hanno ostacolato la piena attuazione.
Il documento è, quindi, da considerarsi il risultato di un processo di condivisione realizzato con l’apporto delle Regioni, delle parti economiche e sociali nonché dei diversi partner istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quali: Inps, Inail, INL, ANPAL e INAPP e con il supporto tecnico di ANPAL Servizi e della Tecnostruttura delle Regioni.
A tal fine, il documento fornisce chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015.
In particolare, si approfondisce l’istituto dell’apprendistato di primo livello, anche in considerazione delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea che hanno affidato all’apprendistato un ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola-lavoro”, ispirati all’approccio work-based. Nello specifico:
- Raccomandazione del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, che individua 14 criteri fondamentali che gli Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero utilizzare per sviluppare apprendistati efficaci e di qualità, al fine di garantire sia lo sviluppo delle competenze inerenti al lavoro sia lo sviluppo personale degli apprendisti;
- Raccomandazione del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza, con cui viene sollecitato agli Stati membri di adoperarsi per migliorare l’implementazione - all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - dei programmi di apprendimento basati sul lavoro e, in particolare, sull’apprendistato, con l’obiettivo di rendere sempre più sinergici i sistemi d’istruzione e formazione con il mercato del lavoro, ridurre lo “skill mismatch” tra educazione e mondo del lavoro, garantendo a tutti la parità di accesso all’apprendimento permanente, mediante percorsi di miglioramento e di riqualificazione delle competenze e contribuire all’aumento delle opportunità di apprendistato.
I dati dell’ultimo Rapporto di monitoraggio nazionale - a cura dell’Istituto per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) - hanno evidenziato, invece, che nell’anno formativo 2019/2020, il 96,9% dei contratti di apprendistato stipulati in Italia sono di tipo professionalizzante (cd. apprendistato di secondo livello) e solo il 2,7% appartiene al primo livello.
Di conseguenza, al fine di incidere in maniera significativa sulla valorizzazione dell’apprendistato di primo livello - in coerenza con il richiamato contesto normativo europeo - la governance nazionale del sistema di istruzione e formazione intende favorire l’attuazione di percorsi formativi in apprendistato di primo livello, affinché tale istituto contrattuale possa concorrere a ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi formativi, per fornire una risposta efficace alla difficoltà delle imprese di reperire nel mercato del lavoro profili professionali specializzati, aumentando i livelli di occupazione giovanile.
A fronte di un quadro normativo che lascia spazio a prassi disomogenee dell’istituto contrattuale, il presente documento ha lo scopo di fornire soluzioni interpretative univoche della normativa vigente, che possano favorire l’applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello, su tutto il territorio nazionale, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome - per gli aspetti regolatori di propria competenza - di fissare ulteriori requisiti in materia.
Alla fine del documento sono riportati i fac-simile, con i suggerimenti di possibili integrazioni, degli allegati al D.M. 12 ottobre 2015. Nello specifico: Allegato 1 Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa ; Allegato la - Schema di Piano formativo individuale; Allegato 2 - Schema di dossier individuale, integrati alla luce dei chiarimenti interpretativi adottati dal presente documento. Tali fac-simile non comportano una modifica a quelli allegati al D.M. 12 ottobre 2015, ma proposte adottabili dalle parti firmatarie del protocollo formativo.

1. Oggetto
Premesso che l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 41 del d.lgs. n. 81/2015), nel presente documento sarà preso in considerazione l’apprendistato di primo livello - come disciplinato dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015.
Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.
La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna”.
Elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, è il Protocollo formativo che contiene compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e dell’impresa, relativamente all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista.
Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale (PFI), un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato viene compilato il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell’efficacia del percorso formativo.

2. Durata dei contratti di apprendistato
Nel rispetto delle durate, minima e massime, stabilite dal decreto legislativo n. 81/2015 (art. 42, comma 2; art. 43, commi 2 e 5) e dal D.M. 12 ottobre 2015 (art. 4, comma 1), al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume - quale termine conclusivo - anche ai fini dell’accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista.
A decorrere da tale termine, si possono verificare le seguenti fattispecie:
- prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015);
- proroga del contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 e art. 4, comma 2, lett. a) - b) del D.M. 12 ottobre 2015);
- trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015);
- recesso dal contratto di apprendistato di primo livello (art. 42, co. 4, D. lgs 81/2015).
Stante il fatto che il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell’esame, l’istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l’esito dell’esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’esame finale, in modo da consentire l’eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo”, il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.
Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa dovrà necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.

3. Valutazione e certificazione delle competenze
In merito alla valutazione e alla certificazione delle competenze, all’apprendista - a prescindere dal raggiungimento della qualificazione o del titolo di studio previsti alla conclusione del percorso formativo - è riconosciuta l’applicabilità di quanto previsto dal D.M. 12 ottobre 2015 art. 8, commi 1, 2, 3 e 7, in conformità al decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, recante “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
Si richiama pertanto l’attenzione, in questa procedura, sul ruolo cruciale della funzione tutoriale messa in atto sia dall’istituzione formativa sia dal datore di lavoro, a garanzia della trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
Il tutor formativo e il tutor aziendale provvedono ad indicare, nel piano formativo individuale, le attività e le competenze quali altrettanti risultati di apprendimento integrativi a quanto previsto dagli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale e secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.1., lettera a) delle Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari allegate al Decreto 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”. In coerenza con quanto previsto nel richiamato paragrafo 1.2.1., il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato.
Tale adempimento dovrà essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.

4. Condizioni di attivazione
Il contratto di apprendistato di primo livello può essere attivato a condizione che il soggetto risulti iscritto regolarmente al percorso formativo.
Pertanto, il contratto può essere attivato:
- prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
- contestualmente, all’avvio del percorso formativo.
Il contratto può anche essere stipulato in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.
Per consentire l’iscrizione e l’attivazione del contratto di apprendistato, i percorsi della IeFP devono essere approvati dall’Amministrazione regionale competente.

5. Standard formativi, formazione interna ed esterna
Nel rispetto degli standard formativi previsti dall’articolo 5, comma 6, del D.M. 12 ottobre 2015, qualora il contratto di apprendistato di primo livello sia attivato successivamente all’avvio del percorso formativo, il calcolo dei periodi di formazione interna ed esterna si realizza nel rispetto della durata ordinamentale, secondo i limiti percentuali previsti, fatte salve le ore di formazione già fruite dall’allievo.

6. Disciplina del monte ore contrattuale
Il contratto di apprendistato di primo livello deve obbligatoriamente integrare e realizzare due dimensioni:
- la dimensione formativa, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi;
- la dimensione dell’espletamento delle ore lavoro, elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.
Il monte ore contrattuale deve prevedere - oltre alle ore di formazione esterna e interna - le ore di prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in modalità part-time, la riduzione dell’orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa ( cfr. Interpello del Ministero del Lavoro n. 25/I/0007209 del 13.12.2006).
Ai fini dell’individuazione della durata del periodo di prova, la nozione di orario di lavoro effettivo è comprensiva di tutto l’orario contrattuale, quindi anche della parte di formazione esterna ed interna, salvo specifiche diverse previsioni della contrattazione collettiva.

7. Il doppio status dello studente/lavoratore e le garanzie assicurative
In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua - tramite un’esperienza diretta di lavoro - un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
- il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
- i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Dalla duplice condizione di “studente/lavoratore” discende quanto segue:
- per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego;
- per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Con riguardo all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, è opportuno specificare che gli apprendisti - al pari di tutti gli altri lavoratori - hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere, così come previsto dall’art. 4, comma 1, numero 4) del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l’apprendista lavora in impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro medesimo e per il periodo in formazione interna svolto presso l’impresa, mentre è a carico dell’istituzione formativa per i periodi in cui l’apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente, così come previsto dall’art. 4, comma 1, numero 5) del sopra citato DPR n. 1124/1965.
In caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l’apprendista giustifica la propria assenza nel seguente modo:
- in quanto studente, secondo le regole dell’istituzione formativa, qualora per le giornate di assenza avrebbe dovuto svolgere attività di formazione esterna;
- in quanto lavoratore, secondo le regole previste, ex lege e dalla contrattazione collettiva di riferimento, qualora nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di formazione interna e/o ore di lavoro presso l’impresa.
In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro o in altre situazioni specifiche, il Piano formativo individuale potrà prevedere anche modalità di erogazione di formazione a distanza.

8. Assunzione di familiari in apprendistato di primo livello
È consentito ai familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con contratto di apprendistato di primo livello, senza incorrere in sanzioni o provvedimenti di disconoscimento del rapporto (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro n. 10478 del 10 giugno 2013 e Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 27 febbraio 2018 n.4535).
A fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l’onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro, anche nella fattispecie dell’impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

9. Apprendistati transregionali
In merito alla possibilità che l’apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell’istituzione formativa che eroga la formazione esterna, non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà.
Sotto il profilo degli accertamenti ispettivi, la transregionalità non è ostativa ai fini dei controlli, in quanto non ci sono limiti territoriali per l’operato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Resta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell’istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Anita PISARRO

 

IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Romolo DE CAMILLIS


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