Tipologia: Accordo
Data firma: 30 maggio 2022
Validità: 31.12.2023
Parti: Confederazione Italiana dello Sport/Confcommercio e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Sport
Fonte: uilcom.it


Sommario:


Ipotesi di verbale di accordo allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro degli impianti e delle attività sportive profit e no profit

In data 30 maggio 2022, la Confederazione Italiana dello Sport, con l'assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia e Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom Uil, si sono incontrate per definire un verbale di accordo nell’ambito del percorso di rinnovo del "CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit", considerando l'impatto della recente emergenza epidemiologica e la discussione in atto sulla legge di riforma del lavoro sportivo,

Premesso che
> il blocco delle attività connesse alle note vicende pandemiche ha duramente colpito il settore dello sport, in quanto settore che, più di altri, ha subito chiusure generalizzate ed è stato tra gli ultimi settori a riaprire nei confronti della generalità degli utenti. Ancora fino alla primavera 2022 l'accesso alle attività agonistiche era fortemente ridotto;
> il contesto attuale di crisi internazionale, con i conseguenti rincari per l'approvvigionamento dell'energia, ha gravemente influito sulla tenuta economica dei centri sportivi che non hanno ancora potuto riequilibrare le perdite dell'ultimo biennio con le entrate attese dalle riaperture. Una situazione all'evidenza precaria che determina uno scenario in cui appare difficile fare . previsioni per il prossimo futuro e valutare l'impatto di quanto accaduto dal punto di vista occupazionale;
> in questo contesto di incertezza, si posiziona la riforma dei contratti di lavoro sportivo, con l'approvazione del D.Lgs. n. 36/2021, la cui efficacia è stata rinviata in attesa di nuove modifiche che potrebbero anche risultare particolarmente significative, soprattutto con riferimento alle regole di inquadramento dei percettori di compensi assoggettati alle disposizioni della legge n. 342/2000, significativamente interessati dal predetto D.Lgs. n. 36/2021;
le attese modifiche normative non consentono una valutazione complessiva del perimetro di applicazione e di estensione delle tutele.
Considerato che
> il CCNL è scaduto dal 31 dicembre 2018 e le Parti riconoscono la necessità di adeguare le retribuzioni nonostante il quadro di incertezza sopra delineato;
> le Parti, dando seguito agli impegni assunti con Verbale di Accordo del 1° giugno 2021, attivano, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un tavolo di lavoro tecnico sui seguenti temi:
a) inquadramento del personale;
b) doppio regime contrattuale;
c) modalità e sviluppo del "governo" del settore nell’ambito delle reciproche prerogative e della bilateralità, quale strumento principale in concreto percorribile tra le Parti.
> È necessario individuare nuove misure di elasticità e flessibilità per venire incontro alle immediate esigenze di confronto tenendo conto della gravità della crisi che insiste sul settore.
Ciò premesso e considerato, le Parti Convengono quanto segue
In continuità con gli impegni assunti nel Verbale di Accordo del 1° giugno 2021, sulla scorta delle analisi pervenute dalla commissione costituita in tal sede, le Parti attivano, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un tavolo tecnico di lavoro.
Nello specifico, il tavolo suddetto avrà il compito di analizzare, ponderare e condividere le modalità e lo sviluppo del ''governo" del settore, lo sviluppo della bilateralità, nonché il rinnovo del CCNL.
Le materie oggetto di studio saranno: salute e sicurezza, rappresentanza, formazione, contenzioso, welfare, osservatorio bilaterale sul mercato del lavoro, superamento del doppio regime contrattuale, lavoro sportivo ecc.
Tale confronto sarà propedeutico alla rivisitazione dell'impianto normativo, obiettivo comune del rinnovo del CCNL che vuole essere il riferimento per tutto il settore dello sport, che ad oggi necessità di un tempo maggiore di elaborazione.
Anche in coerenza con l’emanazione di norme applicative in materia di riforma del lavoro sportivo, il tavolo come sopra si occuperà di formulare proposte al fine di revisionare e ammodernare gli istituti contrattuali, in funzione della "nuova" disciplina del lavoro sportivo.
Pertanto, le Parti
> facendo seguito alle trattative intercorse per il rinnovo del "CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit’, stipulato in data 22/12/2015 ed agli impegni assunti nel Verbale di Accordo del 1° giugno 2021;
> considerata, inoltre, la difficoltà rappresentata da entrambe le Parti medesime, per individuare i parametri economici delle retribuzioni in relazione al periodo di vacatio e ai periodi successivi, stante la contrazione e/o la sospensione delle attività in conseguenza del fenomeno pandemico;
> considerato, altresì, utile definire un adeguamento economico che renda sostenibile il necessario periodo di studio e condivisione degli ammodernamenti di cui agli istituti contrattuali;
Concordano quanto segue
1) proroga della scadenza del CCNL fino al 31/12/2023 mantenendo la struttura contrattuale attuale con le sole modifiche di cui al successivo punto 3);
2) riconoscimento di un incremento, da prendere a riferimento anche nella prosecuzione del percorso negoziale, della paga base al IV livello, pari ad € 100,00, di cui:

o € 50,00 dal 01/07/22;
o € 50,00 dall' 01/10/2022 (tabella in allegato);
3) sostituzione in via sperimentale e transitoria degli artt. 16, e 18 del CCNL, con il testo di seguito indicato, per tutta la durata di vigenza del presente accordo, fino al 31.12.2023, fatte salve ulteriori intese. Resta fermo che la data del 31/12/2023 è da intendersi come termine ultimo di scadenza dei contratti a termine stipulati in virtù dei suddetti articoli.

Art. 16 (Testo transitorio) - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
Le Parti, per le aziende che non esercitano attività puramente stagionale e dunque non rientranti nell'ambito di applicazione del successivo art. 18, a mente della delega di cui all’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, al fine di gestire i picchi dell'attività lavorativa che coinvolgono tutte le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che operano negli impianti sportivi elencati nella sfera di applicazione del presente CCNL, che nei seguenti casi di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
• periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
• periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
• periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
• periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività;
trova applicazione la specifica disciplina normativa sopra richiamata di cui al D.Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto (art. 19, co. 2), del limite di contingentamento dei contratti (art. 23, co. 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti (art. 21, co. 2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, co. 01).

Art. 18 (Testo transitorio) - Stagionalità (definizione attività stagionale)
Fatto salvo quanto previsto all'art. 16, in relazione alla particolarità del settore sportivo inteso in tutte le sue più ampie articolazioni, le parti riconoscono che il concetto di "attività stagionale" - anch'esso presente in tale ambito - si è nel tempo modificato ed ampliato estendendosi ad una stagionalità fortemente condizionata non solo da esigenze di variazioni climatiche e cicliche ma soprattutto connesse all'organizzazione di eventi, manifestazioni, gare sempre più orientate anche ad interagire con i calendari agonistici delle varie discipline sportive. In tale contesto si vuole altresì dare risposte certe ad una domanda dell'utenza amatoriale e del consumatore finale indirizzata a contemperare le particolari esigenze dei calendari scolastici in funzione dell'utilizzo stagionale degli impianti.
Di conseguenza, per meglio regolamentare le intensificazioni lavorative derivanti da tali istanze, le parti, esercitando la delega di cui all'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, riconoscono e intendono regolamentare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, che la caratteristica della "stagionalità" è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi elencate nella sfera di applicazione del presente CCNL che nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore ad almeno 60 giornate.
Per le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo trova applicazione la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel sopra richiamato D.Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto (art. 19, co. 2), del limite di contingentamento dei contratti (art. 23, co. 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti tra contratti stagionali (art. 21, co. 2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, co. 01 ).