Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
 

VISTA la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO in particolare l’articolo 8 della citata direttiva 2009/18/CE che stabilisce che “l'organo inquirente è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli”;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;
VISTO il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione del 9 dicembre 2011 recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la risoluzione dell’International Maritime Organization MSC.255(84) adottata il 16 maggio 2008 relativa al Codice per le investigazioni sui sinistri marittimi (Casualty Investigation Code);
VISTA la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie che prevede, in ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea, l’istituzione di un Organismo investigativo con il compito di svolgere, in caso di incidenti o inconvenienti ferroviari, indagini finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti;
VISTO in particolare, l’articolo 22 della citata direttiva (UE) 2016/798 che stabilisce che “....tale organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacità e organismo di valutazione della conformità, nonché da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all'organismo investigativo”' stabilendone, altresì, l’indipendenza funzionale anche “....dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dall'Agenzia e da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie”;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare, l’articolo 13;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO l’articolo 15-ter, comma 4, della legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha esteso le competenze investigative della Direzione generale per le investigazioni marittime, di seguito DiGIFeMa, anche a tutti i sistemi ad impianti fissi, quali metropolitane, tram e veicoli leggeri su rotaia, filobus, scale e marciapiedi mobili, ascensori impianti a fune, alla navigazione interna e a tutte le reti ferroviarie funzionalmente isolate dalla rete ferroviaria nazionale e adibite a trasporto pubblico locale;
VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/572 della Commissione del 24 aprile 2020 relativo al formato da seguire nelle relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, concernente il regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, l’articolo 15, comma 1, che prevede che la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, e marittime, operi alle dirette dipendenze del Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili svolgendo “..i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, in materia di incidenti ferroviari, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all’articolo 15 -ter , comma 4, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, concernente il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
CONSIDERATO che, al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’azione investigativa della DiGIFeMa, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è presente apposito capitolo 1219 “Spese di funzionamento della DiGIFeMa” destinato alla copertura delle spese di funzionamento della medesima DiGIFeMa, in particolare alle spese per gli investigatori e le commissioni di indagine nonché a quelle necessarie allo svolgimento delle attività strumentali all’esercizio delle competenze istituzionali della stessa DiGIFeMa;
CONSIDERATO che l’obiettivo generale legato alle funzioni in materia di sicurezza di cui è titolare la DiGIFeMa è il miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario, marittimo e degli altri sistemi di trasporto di cui all’articolo 15-ter della legge 4 dicembre 2017, n. 172, attraverso le indagini per la individuazione delle cause dei sinistri, degli incidenti gravi e degli inconvenienti, nonché lo studio e la ricerca su incidenti e inconvenienti ripetuti che abbiano comuni aspetti fenomenologici, il coordinamento delle indagini stesse e i rapporti con le competenti strutture nazionali, comunitarie ed internazionali al fine di dare conseguente e compiuta definizione alle raccomandazioni da fornire alle varie parti interessate;
CONSIDERATO che non tutte le indagini di sicurezza possono essere svolte da personale interno a DiGIFeMa e che pertanto, in linea con le previsioni normative di derivazione comunitaria occorre istituire un elenco di esperti dal quale poter attingere professionalità per lo svolgimento di inchieste di sicurezza in caso di incidente;
CONSIDERATO che l’articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e l’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 stabiliscono che l’organismo investigativo, DiGIFeMa, opera alle dirette dipendenze del Ministro assolvendo i propri compiti in piena autonomia funzionale prevedendo anche l’istituzione di elenchi di esperti, anche esterni all’amministrazione, in materia di tecnica e normativa ferroviaria e in materia di sicurezza della navigazione marittima che possano essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati, a supporto dell’organismo investigativo;
CONSIDERATO che la DiGIFeMa, con decreto direttoriale 13 gennaio 2020, n. 198, ha istituito un unico elenco di esperti organizzato in settori di iscrizione, anche esterni all'amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi e inconvenienti, possono essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati, rispettivamente nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi nonché dei fattori umani;
RITENUTO necessario continuare ad assicurare l’operatività e l’autonomo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati alla DiGIFeMa nel rispetto delle disposizioni comunitarie e delle assegnazioni di bilancio a legislazione vigente, in maniera omogenea per i diversi ambiti di competenza;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2019, la disciplina delle garanzie di indipendenza necessarie per gli investigatori incaricati è demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2011, “Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a stabilire la struttura organizzativa e la composizione dell'Organismo investigativo, utilizzando unità di personale già in servizio e strutture già esistenti nell'ambito del Ministero, fermo restando il numero massimo degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”;
RITENUTO necessario, altresì, definire i criteri di conferimento e remunerazione degli incarichi agli investigatori, in modo tale da garantire sia l’indipendenza dell’azione investigativa che la trasparenza delle procedure di assegnazione dell’incarico investigativo fissando regole comuni e omogenee applicabili alle diverse investigazioni, indipendentemente dallo specifico ambito di competenza, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
 

DECRETA

ART. 1
(Finalità e campo applicazione)

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, il presente decreto individua i criteri finalizzati ad assicurare l’indipendenza e la piena autonomia funzionale degli investigatori incaricati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
2. A tal fine, il presente decreto disciplina, in particolare:
a) i requisiti che gli esperti di cui all’articolo 3 devono possedere per l’iscrizione, rispettivamente, all’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
b) i criteri per garantire l’indipendenza degli investigatori incaricati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) le procedure per l’iscrizione degli esperti nell’elenco di cui alla lettera a);
d) le modalità di conferimento dell’incarico investigativo;
e) le modalità di remunerazione degli incarichi investigativi.
 

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si riportano le seguenti definizioni:
a) DiGIFeMa: la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime quale organismo investigativo nazionale nei sistemi di trasporto ferroviario, ad impianti fissi, marittimo e per vie d’acqua interne;
b) investigatore incaricato: una persona, appartenente all'organismo investigativo o esperto esterno incaricato dallo stesso organismo, preposta all'organizzazione, allo svolgimento e alla conduzione di un'indagine investigativa singolarmente o con altri investigatori;
c) incidente: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di eventi aventi conseguenze dannose;
d) sinistro marittimo: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose, come definito nel settore del trasporto marittimo dal codice IMO sui sinistri marittimi in base alla risoluzione MSC. 255(84);
e) indagine investigativa: procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti e inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di informazioni, la formulazione di conclusioni, l’individuazione delle cause e, ove necessario, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;
f) fattore umano: studio delle interazioni tra macchine, attrezzature, luoghi ed ambienti di lavoro e il lavoratore riferito alle circostanze incidentali oggetto dell’investigazione.
 

ART. 3
(Elenco degli esperti)

1. La DiGIFeMa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, istituisce e aggiorna un elenco, distinto per settore di competenza, in cui sono iscritti
esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria, dei sistemi di trasporto a impianti fissi e in ambito marittimo, che, in caso di incidenti o sinistri marittimi, possono essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati.
2. In relazione a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2011 e dal regolamento (UE) n. 572/2020, l’elenco degli esperti contiene anche una apposita sezione di esperti in fattori umani che possano fornire all’organismo investigativo il loro contributo di analisi del fattore umano connesso al verificarsi degli incidenti che coinvolgono le diverse modalità di trasporto.
3. La DiGIFeMa aggiorna l’elenco degli esperti in relazione alle istanze pervenute.
4. La DiGIFeMa pubblica sul proprio sito istituzionale, almeno con cadenza annuale, l’elenco aggiornato degli esperti.
5. La DiGIFeMa provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dell’elenco nell’ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 

ART. 4
(Requisiti per l’iscrizione)

1. Possono essere iscritti nelle apposite sezioni dell’elenco di cui all’articolo 3 esperti in materia tecnica e normativa ferroviaria e dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, che non abbiano avuto, a far data dall’anno antecedente all’iscrizione nell’elenco, rapporti di lavoro o collaborazione, anche di natura occasionale, con:
a) gestori di infrastrutture ferroviarie e dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
b) imprese ferroviarie e dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
c) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito ANSFISA;
d) enti appaltanti lavori e forniture nei settori ferroviario, e degli impianti fissi;
e) aziende costruttrici o fornitrici di prodotti o servizi relativi al settore ferroviario, dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
f) organismi notificati nel settore ferroviario e dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
g) organismi indipendenti ferroviari;
h) enti o autorità competenti in materia di regolazione nei settori dei sistemi di trasporto ferroviario e a impianti fissi.
2. Possono essere iscritti nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 3 esperti sul piano tecnico e della disciplina, in materia di sicurezza della navigazione marittima, che non abbiano avuto, a far data dall’anno antecedente all’iscrizione nell’elenco, rapporti di lavoro o collaborazione, anche di natura occasionale, con:
a) imprese armatoriali;
b) Autorità nazionale per la sicurezza marittima, individuata nel Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) enti appaltanti lavori e forniture nel settore marittimo;
d) aziende costruttrici o fornitrici di prodotti o servizi relativi al settore marittimo;
e) organismi notificati nel settore marittimo nonché organismi di certificazione delle navi autorizzati a operare per conto dall’amministrazione di bandiera italiana;
f) industrie navali: imprese o soggetti pubblici o privati che operano nel settore della navigazione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
g) enti o autorità competenti in materia di regolazione nel settore marittimo.
3. Non possono, altresì, essere nominati esperti in materia di sicurezza della navigazione marittima, le persone che operino direttamente o indirettamente alle dipendenze di autorità di sistema portuale o dipendenti da organismi pubblici e autorità marittime che esercitano il controllo sui mari per la salvaguardia della vita umana, per la sicurezza della navigazione, per il corretto svolgimento delle attività economiche e per la tutela dell’ambiente marino.
 

ART. 5
(Criteri di indipendenza nello svolgimento dell’incarico)

1. La DiGIFeMa conferisce, secondo le modalità di cui all’articolo 7, l’incarico all’esperto iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3. L’esperto può essere incaricato quale investigatore unico ovvero essere nominato presidente o membro nell’ambito di una commissione di indagine.
2. Ai fini del conferimento dell’incarico ai sensi del comma 1, l’esperto attesta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche al fine di comprovare l'assenza di conflitto di interesse.
3. L’investigatore incaricato deve, inoltre, attestare:
a) di non essere intervenuto, né direttamente, né come mandatario, nelle attività di regolamentazione, progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione, manutenzione, collaudo, autorizzazione per la messa in servizio o nell’esercizio dei componenti e dei sottosistemi dei sistemi di trasporto coinvolti nell’evento incidentale oggetto dell’indagine assegnata;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’accettazione dell’incarico;
c) di essere informato che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti nel corso dell’indagine saranno trattati, anche mediante utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’investigazione assegnata e nel rispetto di tutte le norme per la tutela della riservatezza.
4. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 3, l’investigatore incaricato rassegna le proprie dimissioni dall’incarico, comunicando tale decisione al Direttore Generale della DiGIFeMa.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, il Direttore Generale della DiGIFeMa provvede alla sostituzione dell’investigatore, conferendo un nuovo incarico secondo le procedure di cui all’articolo 7.
 

ART. 6
(Modalità per l’iscrizione nell’elenco)

1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3, i soggetti interessati inoltrano alla DiGIFeMa, anche a mezzo di sistemi telematici certificati, domanda di iscrizione indicante il settore in cui si chiede l’iscrizione e gli ambiti di specializzazione posseduti, corredata dai seguenti documenti:
a) curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, in cui sono evidenziate le esperienze professionali specifiche per l’iscrizione nel settore delle investigazioni su incidenti o sinistri o fattori umani;
b) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si dichiara di:
1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o in analoghi registri dei paesi membri dell’Unione europea;
4) non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali a proprio carico;
5) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata qualificazione professionale e specializzazione, nei termini descritti nel curriculum;
6) aver maturato esperienza significativa nei settori dei sistemi di trasporto oggetto delle investigazioni per i quali si avanza richiesta di iscrizione negli elenchi dell’organismo investigativo nonché possedere un elevato grado di conoscenza delle relative normative di settore;
7) non ricadere nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 4;
c) manifestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di DiGIFeMa.
2. A seguito della ricezione dell’istanza corredata della documentazione indicata al comma 1, la DiGIFeMa procede alla relativa istruttoria e adotta il provvedimento entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dandone comunicazione all’interessato. All’esito positivo dell’istruttoria, la DiGIFeMa procede ad una fase di valutazione orale, mediante colloquio con il soggetto interessato, da svolgersi anche a mezzo di sistemi telematici.
3. All’esito del procedimento, il Direttore Generale della DiGIFeMa, con apposito decreto, procede all’iscrizione nell’elenco degli esperti dandone tempestiva comunicazione all’interessato.
4. L’esperto iscritto nell’elenco deve comunicare alla DiGIFeMa ogni significativa variazione dei requisiti indicati in sede di presentazione dell’istanza.
5. È disposta la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 3 nei casi di:
a) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
b) richiesta del diretto interessato.
 

ART. 7
(Affidamento degli incarichi)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il Direttore Generale della DiGIFeMa provvede all’adozione degli atti necessari per il conferimento di incarichi investigativi.
2. L’affidamento dell’incarico investigativo agli esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3 avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) preparazione specifica in relazione alle caratteristiche e alle possibili cause dell’incidente;
b) disponibilità a svolgere prontamente l’incarico, anche in relazione alla vicinanza dell’esperto al luogo dell’incidente;
c) esperienze professionali maturate nel settore del trasporto interessato dall’indagine;
d) grado di conoscenza delle normative del settore interessato;
e) rispetto dei criteri di rotazione nell’assegnazione degli incarichi investigativi.
3. Il Direttore Generale della DiGIFeMa provvede al conferimento dell’incarico al singolo investigatore o alla nomina della Commissione di indagine mediante l’adozione di un apposito decreto di conferimento che prevede:
a) l’oggetto dell’indagine relativa all’evento incidentale;
b) le modalità di esecuzione dell’incarico nonché di coordinamento con la Direzione delle attività investigative svolte dell’esperto incaricato;
c) il termine per l’inizio delle operazioni di indagine e per la presentazione della relazione finale di indagine ed eventuali termini per adempimenti intermedi;
d) i criteri per la determinazione e le modalità di erogazione del compenso e del rimborso delle spese, secondo quanto previsto dall’articolo 10.
4. Il Direttore Generale della DiGIFeMa procede ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’eventuale affidamento di incarichi a figure professionali di comprovata specializzazione, non iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 ed esterne all’Amministrazione, nelle ipotesi di esigenze di supporto tecnico-scientifico specifico e connesso alle attività di indagine.
5. Per l’eventuale affidamento di servizi di assistenza tecnica, funzionali allo svolgimento delle indagini e diversi da incarichi individuali ad esperti, il Direttore generale della DiGIFeMa applica le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Nei limiti delle risorse disponibili il Direttore Generale della DiGIFeMa può altresì stipulare apposite Convenzioni con Istituti universitari, Enti di ricerca o società di consulenza tecnica che svolgono attività d’istituto inerenti all’attività investigativa.
7. Il coordinamento delle indagini assegnate all’investigatore incaricato o alla Commissione di indagine, nonché la verifica della corretta esecuzione, sono svolte dalla Divisione della DiGIFeMa competente per materia. La stessa Divisione, successivamente, provvede alla pubblicazione della Relazione finale d’indagine sull’incidente e alla trasmissione della stessa alle competenti Agenzie comunitarie di settore.
 

ART. 8
(Modalità di svolgimento dell’incarico)

1. L’investigatore incaricato svolge le attività di indagine in piena autonomia e indipendenza con la massima integrità professionale attingendo informazioni direttamente o tramite le parti coinvolte.
2. L’investigatore incaricato svolge la propria attività di accertamento in modo indipendente rispetto a ogni eventuale indagine avviata dall’Autorità giudiziaria per lo stesso incidente, ma opera in coordinamento con la stessa Autorità giudiziaria secondo quanto stabilito negli Accordi a tal fine stipulati tra la DiGIFeMa e le Procure della Repubblica italiana eventualmente competenti.
 

ART. 9
(Disciplina del procedimento di indagine)

1. Per i sistemi di trasporto ferroviario e ad impianti fissi, l’investigatore incaricato o la Commissione di indagine svolgono l’attività investigativa assegnata, nel rispetto dei principi contenuti all’articolo 22 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e delle linee guida indicate nel regolamento (UE) 2020/572.
2. Per i sistemi di trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, l’investigatore incaricato o la Commissione di indagine svolgono l’attività investigativa assegnata, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 6, 9, 12 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 e delle linee guida indicate nel regolamento (UE) 1286/2011.
 

ART. 10
(Remunerazione degli incarichi)

1. Gli oneri per il pagamento delle attività degli investigatori incaricati sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cap. 1219 “Spese di funzionamento della DiGIFeMa”.
2. Ciascun investigatore incaricato e ogni componente delle Commissioni di indagine ha diritto a un compenso commisurato al tempo impiegato che viene determinato in base alle vacazioni. La vacazione è pari a un’ora o frazione di ora superiore a trenta minuti. Il compenso per ciascuna vacazione è quantificato in euro cinquanta. Il compenso onnicomprensivo spettante a ogni componente delle Commissioni di indagine non può, in ogni caso, superare il limite di euro ottomila, corrispondente al compenso dovuto per centosessanta ore di attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente, oltre al rimborso delle spese sostenute come individuate al comma 4.
3. Agli investigatori incaricati è riconosciuto il rimborso delle spese documentate inerenti lo svolgimento dell’attività investigativa, nei limiti seguenti:
a) pernottamento e prima colazione in alberghi fino a 4 stelle o equivalenti;
b) pasti nei limiti previsti dalla normativa applicabile ai dipendenti pubblici;
c) spese di viaggio, con qualunque mezzo pubblico effettuate, in classe economica per il mezzo aereo;
d) l’uso del taxi per spostamenti limitati all’area urbana o suburbana o per il raggiungimento di uno scalo aereo o portuale afferente alla medesima area.
4. L’uso del mezzo proprio o di un’autovettura a noleggio da parte dell’investigatore incaricato componente della Commissione, ai fini dello svolgimento dell’attività investigativa, deve essere preventivamente autorizzato dalla DIGIFeMa.
5. Qualora gli investigatori incaricati, nel corso dello svolgimento dell’attività investigativa, debbano sostenere ulteriori spese, devono tempestivamente inviare una comunicazione via mail alla DIGIFeMa che, valutata la richiesta, può autorizzarla o meno in relazione alla natura specifica della spesa e ai criteri applicati per l’effettuazione della spesa stessa.
6. La congruità della richiesta del compenso e delle spese documentate è effettuata dalla competente divisione della DiGIFeMa, secondo criteri stabiliti nel provvedimento di conferimento dell’incarico di cui all’articolo 7.
 

ART. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili.
 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
ENRICO GIOVANNINI


IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DANIELE FRANCO