INFN
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

 

Direzione Affari del Personale
IL DIRETTORE

 

Servizio Salute e Ambiente
IL DIRETTORE


Ai Direttori delle Strutture
Ai Direttori delle Direzioni e dei Servizi di AC
Al Servizio di Presidenza

e p.c. Al Direttore Generale


Oggetto: Applicazione del D.Lgs 81/08 in materia di telelavoro.

In considerazione del periodo di sperimentazione del Disciplinare per l'applicazione del Telelavoro di cui all'art. 18, di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13734, in data 29 maggio 2015, e preso atto delle relative modifiche che verranno apportate al Disciplinare di cui trattasi a seguito dell'esame da parte dell'istituto con le OO.SS., si comunica che per la verifica delle idoneità e della rispondenza della postazione di telelavoro ai requisiti di sicurezza e tutela di cui all'art. 10, punto 2, del suddetto Disciplinare troverà applicazione quanto segue:
con Interpello 13/2013, la Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del lavoro ha precisato che "ai lavoratori a domicilio trovano applicazione gli obblighi di formazione ed informazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08. Ad essi inoltre devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuale in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III". La Commissione conclude precisando che il domicilio del lavoratore in cui si svolge il telelavoro non va considerato luogo di lavoro ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 81/08.
Alla luce di tali considerazioni, viene in parte a decadere la necessità da parte del RSPP di compilare integralmente l'allegato 6 del Disciplinare di cui sopra. L'allegato 6 del Disciplinare potrà quindi essere sostituito dall'allegata scheda, da compilarsi in parte dal RSPP della Struttura di appartenenza e in parte dal lavoratore, in attesa che trovi applicazione anche nell'istituto quanto disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 in materia di lavoro agile.
Rimane a discrezione del Direttore della Struttura richiedere o meno al RSPP di eseguire un sopralluogo per verificare l'idoneità e la rispondenza della postazione di telelavoro ai requisiti di sicurezza e tutela della salute. Si ricorda che il sopralluogo è subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore/della telelavoratrice qualora la prestazione sia svolta presso il suo stesso domicilio.
Cordiali saluti.

Allegato