Tipologia: CCNL
Data firma: 30 maggio 2022
Validità: 30.05.2022 - 30.05.2025
Parti: FedImprese, Federaziende e Snapel, Fedalp, Federdipendenti, Ciu
Settori: Artigianato, P.M.I.
Fonte: cnel


Sommario:

 

Titolo I - Aspetti generali
Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Disposizioni
Titolo II - Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 - Sindacato
Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Art. 7 - Diritto d’affissione
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Referendum
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
Titolo III - Livelli di contrattazione
Art. 11 - Livelli di Contrattazione
Art. 12 - Contrattazione Collettiva
Art. 13 - Contrattazione aziendale
Art. 14 - Contrattazione di secondo livello
Titolo IV - CCNL: Decorrenza e Durata

Art. 15 - Decorrenza e durata
Titolo V - CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti
Art. 16 - Esclusività di stampa
Art. 17 - Trasmissione CCNL
Art. 18 - Distribuzione CCNL
Titolo VI - CCNL: Efficacia
Art. 19 - Efficacia
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 20 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 21 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato
Art. 22 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche
Art. 23 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Titolo IX - Lavoro a tempo parziale (Part Time)
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale: Definizione
Art. 25 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Art. 27 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
Titolo X - Lavoro a tempo determinato
Art. 29 - Assunzione - Documentazione
Art. 30 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima -Proroghe e Rinnovi-Divieti- Limiti
Art. 31 - Tredicesima mensilità
Art. 32 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto
Titolo XI - Lavoro ripartito
Art. 33 - Lavoro Ripartito: Definizione
Titolo XII - Lavoro a chiamata
Art. 34 - Lavoro a chiamata: definizione
Art. 35 - Lavoro a chiamata: forma e comunicazioni
Art. 36 - Lavoro a chiamata: condizioni
Art. 37 - Lavoro a chiamata: indennità di disponibilità
Art. 38 - Lavoro a chiamata: divieti e condizioni
Titolo XIII - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 39 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Titolo XIV - Titolo XI - Telelavoro
Art. 40 - Telelavoro
Art. 41 - Telelavoro: tipologie
Art. 42 - Telelavoro: ambito
Art. 43 - Telelavoro: condizioni
Art. 44 - Telelavoro: formazione
Art. 45 - Telelavoro: postazione di lavoro
Art. 46 - Telelavoro: protezione dei dati
Art. 47 - Telelavoro: tempo di lavoro
Art. 48 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Art. 49 - Telelavoro: telecontrollo
Art. 50 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Art. 51 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Titolo XV - Titolo XVI - Lavoro intermittente
Art. 52 - Lavoro Intermittente: definizione
Art. 53 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Art. 54 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Art. 55 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Art. 56 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
Titolo XVI - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Assunzione
Art. 58 - Documenti per l’assunzione
Art. 59 - Visita medica preassuntiva
Titolo XVII - Mansioni del lavoratore
Art. 60 - Mansioni Promiscue
Art. 61 - Mutamento di mansioni
Art. 62 - Jolly
Titolo XVIII - Orario di lavoro
Art. 63 - Orario di lavoro: definizione
Art. 64 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 65 - Orario di lavoro: sospensione
Art. 66 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Titolo XIX - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 67 - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Titolo XX - Orario di lavoro dei minori
Art. 68 - Orario di lavoro dei minori
Titolo XXI - Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 69 - Riposo giornaliero
Art. 70 - Riposo settimanale
Titolo XXII - Permessi
Art. 71 - Permessi
Titolo XXIII - Festività e festività abolite
Art. 72 - Art. 89 - Festività
Art. 73 - Festività abolite
Titolo XXIV - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 74 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Titolo XXV - Congedo per matrimonio
Art. 75 - Congedo per matrimonio
Titolo XXVI - Volontariato
Art. 76 - Volontariato
Titolo XXVII - Lavoratori studenti
Art. 77 - Lavoratori studenti
Titolo XXVIII - Maternità - Congedi parentali
Art. 78 - Gravidanza e puerperio
Art. 79 - Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL
Titolo XXIX - Ferie
Art. 80 - Ferie

 

Titolo XXX - Malattia od infortunio non professionali
Art. 81 - Malattia od infortunio non professionali
Titolo XXXI - Malattia od infortunio professionali
Art. 82 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
Titolo XXXII - Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio
Art. 83 - Aspettativa non retribuita
Titolo XXXIII - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Art. 84 - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Titolo XXXIV - Trattamento di fine rapporto
Art. 85 - Trattamento di Fine Rapporto
Art. 86 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione
Art. 87 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Titolo XXXV - Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore - ambiente di lavoro
Art. 88 - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore - ambiente di lavoro
Titolo XXXVI - Impianti di videosorveglianza
Art. 89 - Impianti di video sorveglianza
Titolo XXXVII - Obbligo di fedeltà - patto di non concorrenza
Art. 90 - Obbligo di fedeltà
Art. 91 - Patto di non concorrenza
Titolo XXXVIII - Diritti del lavoratore
Art. 92 - Diritti del lavoratore
Art. 93 - Corresponsione della retribuzione
Titolo XXXIX - Cessione - trasformazione dell’azienda
Art. 94 - Cessione - trasformazione dell’azienda
Titolo XL - Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e mutualistiche
Art. 95 - Ente Bilaterale
Art. 96 - Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Art. 97 - Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Art. 98 - Omissioni delle Aziende - Responsabilità
Titolo XLI - Composizione delle controversie
Art. 99 - Composizione delle controversie
Titolo XLII - Previdenza complementare
Art. 100 - Previdenza complementare
Titolo XLIII - Patronati
Art. 101 - Patronati
Titolo XLIV - Contributo d’assistenza contrattuale
Art. 102 - Contributo d’Assistenza Contrattuale
Titolo XLV - Privacy
Art. 103 - Privacy
Titolo XLVI - Ambito di applicazione
Art. 104 - Ambito di applicazione
Titolo XLVII - Quadri
Art. 105 - Quadri
Art. 106 - Quadri: orario part-time speciale
Art. 107 - Quadri: formazione e aggiornamento
Art. 108 - Quadri: assegnazione della qualifica
Art. 109 - Quadri: assistenza sanitaria
Titolo XLVIII - Classificazione unica
Art. 110 - Classificazione Unica
Art. 111 - Scala classificatoria Settore Artigianato e Piccole e Medie Imprese Industriali
Art. 112 - Scala classificatoria Settore Acconciatura ed estetica
Art. 113 - Scala classificatoria Settore Panificatori
Art. 114 - Scala classificatoria Settore Piccola e Media Industria
Titolo XLIX - Periodo di prova
Art. 115 - Periodo di prova
Titolo L - Tabelle retributive
Art. 116 - Tabelle retributive Settore Artigianato
Art. 117 - Tabelle retributive Settore Piccola e Media Industria
Titolo LI - Trattamento economico
Art. 118 - Trattamento economico
Art. 119 - Indennità di cassa
Titolo LII - Aumenti periodici d’anzianità
Art. 120 - Aumenti periodici d’anzianità
Titolo LIII - Lavoro ordinario festivo - notturno
Art. 121 - Lavoro Ordinario
Art. 122 - Lavoro Notturno
Art. 123 - Lavoro Festivo Notturno
Titolo LIV - Lavoro straordinario
Art. 124 - Lavoro straordinario
Titolo LV - Trasferimento - trasferta - distacco o comando
Art. 125 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Art. 126 - Trasferimento
Art. 127 - Trasferta
Art. 128 - Distacco
Art. 129 - Modificabilità della presente disciplina
Titolo LVI - Apprendistato
Art. 130 - Natura e disciplina generale
Art. 131 - Durata
Art. 132 - Disciplina previdenziale
Art. 133 - Malattia - Infortuni
Art. 134 - Assunzione
Art. 135 - Assunzione Apprendisti
Art. 136 - Il Periodo di Prova
Art. 137 - Proporzione Numerica
Art. 138 - Competenze degli Enti Bilaterali
Art. 139 - Trattamento normativo
Art. 140 - Obblighi del Datore di Lavoro
Art. 141 - Doveri dell'Apprendista
Art. 142 - Diritti dell'Apprendista
Art. 143 - Rinvio
Titolo LVII - Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 144 - Indumenti - attrezzi di lavoro
Titolo LVIII - Codice disciplinare
Art. 145 - Doveri del Lavoratore
Art. 146 - Disposizioni Disciplinari
Art. 147 - Codice disciplinare
Titolo LIX - Risoluzione del rapporto di lavoro - preavviso
Art. 148 - Recesso del Datore di lavoro
Art. 149 - Rinvio
Art. 150 - Recesso del Lavoratore
Art. 151 - Periodo di preavviso
Titolo LX - Risarcimento danni
Art. 152 - Risarcimento danni
Titolo LXI - Allineamento contrattuale
Art. 153 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
Titolo LXII - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art. 154 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti attività dell’Artigianato e Piccole e Medie Industrie

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di maggio, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce, Viale San Nicola, 17/d, tra FedImprese […], Federaziende […] e Snapel […], Fedalp […], Federdipendenti […], e per adesione Ciu […], si stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Artigianato e Piccole e Medie Industrie

Titolo I - Aspetti generali
Art. 2 - Disposizioni

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del Settore, e tutte le attività similari, che possono esservi comprese, ed il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di “stage”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale. Sono parte integrante del presente contratto le prestazioni dell’Ente Bilaterale
Le quote ed i contributi versati all’Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d’omissione dei contributi all’Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l’importo equivalente, così come precisato nell’apposito Titolo del presente CCNL.
Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co., (Contributo d’Assistenza Contrattuale, di seguito enunciato) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.

Titolo II - Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 - Sindacato

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L. 300/70 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello così come previsto dall'Art. 13 - Contrattazione di secondo livello.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente Commissione Bilaterale costituita presso l'Ente Bilaterale.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo pari al costo orario tabellare di un Lavoratore di V livello per 5 ore annue per Dipendente. Tale contributo è a carico dell'Azienda e del Lavoratore e per il triennio di applicazione del presente CCNL è fissato in € 36,00, di cui € 30,00 a carico dell'Azienda e € 6,00 a carico del Lavoratore.
Detti importi saranno versati all'Ente Bilaterale che li destinerà integralmente alle RST costituite secondo le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento.”

Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Alla RST competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro;
4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Art. 7 - Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d’interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

Art. 8 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d’assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.

Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari. Trattenuta sindacale
[…]

Titolo III - Livelli di contrattazione
Art. 11 - Livelli di Contrattazione

Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all’obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull’aumento dell’efficienza e, ove compatibile, sull’incremento delle retribuzioni.
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

Art. 12 - Contrattazione Collettiva
La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale od aziendale.

Art. 13 - Contrattazione aziendale
Le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che sappiano adattarsi alla mutevolezza dello scenario economico, oggi estremamente variegato. Auspicano dunque che la contrattazione aziendale si sviluppi in tutte le realtà in cui ciò è possibile, prevedendo altresì strumenti contrattuali integrativi collettivi laddove la contrattazione non possa aver luogo. In ogni caso la revisione contrattuale collettiva assume carattere sussidiario rispetto a quella aziendale, sulla quale poggia la maggiore fiducia nella gestione locale degli aspetti contrattuali in situazioni particolari la contrattazione aziendale può anche portare a risultati inferiori rispetto alla contrattazione collettiva sostituita, quando ciò avviene ad esempio per la salvaguardia di posti di lavoro minacciati.

Art. 14 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello, della durata di tre anni, sarà svolta in ambito territoriale o aziendale. Riguarderà in via normale materie ed istituti diversi da quelli disciplinati dal presente CCNL […]

Titolo VI - CCNL: Efficacia
Art. 19 - Efficacia

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nel settore dell’Artigianato e Piccole e Medie Industrie, elencati tramite Codici ATECO, di seguito.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.

Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 20 - Mobilità e Mercato del Lavoro

Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di Legge ed i contratti di solidarietà (Legge 23.07.1991, n. 223 e Legge 19.07.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni).
[…]

Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 21 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato

In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

Art. 22 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche
A far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere sottoscritto ai sensi della L. 183/2014 (Jobs Act) e s.m. con tutele crescenti per il dipendente.
La scelta riguardo la tipologia contrattuale a tempo indeterminato (art. 21) o a tempo indeterminato ex L 183/2014 e D.Lgs. 23/2015 (art. 22 co. 1) è demandata alla discrezionalità del datore di lavoro.

Art. 23 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
Tempo parziale (part time) (Titolo IX) […]
Tempo determinato (Titolo X)

Per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo è ammessa l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato. La legge disciplina ipotesi particolari di superamento del termine inizialmente concordato, ovvero di proroga della stessa ovvero di reiterazione del contratto medesimo; sono stabiliti altresì divieti e limitazioni specifiche. Il lavoratore a tempo determinato ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo indeterminato, tranne che per il proporzionamento delle retribuzioni all’orario effettuato. Per quanto concerne la forma, il contratto di lavoro a tempo determinato richiede l’atto scritto, pena la nullità.
Lavoro a tempo ripartito (Titolo XI) […]
Lavoro a chiamata (Titolo III) […]
Somministrazione di lavoro (Titolo XIII)

In base alle norme vigenti un soggetto (definito somministratore), espressamente autorizzato, conclude con il soggetto interessato (utilizzatore) il contratto di somministrazione. Per quanto riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto scritto, pena la nullità.
Telelavoro
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede Aziendale essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall’Azienda che però deve essere preventivamente verificato ed autorizzato dall’Azienda che può coincidere con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, comunque il Datore di Lavoro è tenuto a formare il lavoratore con quanto previsto dalla L. [dlgs] 81/2008 e s.s. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sui rischi evidenziati dal DVR.
Lavoro intermittente […]

Titolo IX - Lavoro a tempo parziale (Part Time)
Art. 27 - Lavoro a tempo parziale post Partum

Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno d'età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell'orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l'accettazione (nei termini contrattuali) di una nuova domanda permetterà il prosieguo dell'orario a tempo parziale.

Art. 28 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
La richiesta di conversione da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori che siano genitori di invalidi, tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, deve essere soddisfatta alle medesime condizioni indicate in precedenza. Il livello accordato concorrerà a determinare l'ammontare delle unità o percentuali massime di concessione.

Titolo X - Lavoro a tempo determinato
Art. 30 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima -Proroghe e Rinnovi-Divieti-Limiti

Il contratto a tempo determinato deve rispettare le condizioni previste dalla legge, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione e le interferenze con il lavoro somministrato.
[…]
Divieto di utilizzo del contratto a termine:
Non si può utilizzare il contratto a tempo determinato nei casi seguenti:
[…]
• da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi secondo la normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La violazione comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
Limiti percentuali delle assunzioni a temine:
I contratti a tempo determinato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Nel caso di utilizzo anche di contratti in somministrazione il limite complessivo è fissato al 30 % della forza aziendale, conteggiata come sopra.
L'azienda che utilizza solo contratti di somministrazione può arrivare al tetto del 30%. Eccezioni:
• imprese start-up innovative;
• attività stagionali;
• per specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi;
• per sostituzione di lavoratori assenti;
• con lavoratori di età superiore a 50 anni
• università, istituti pubblici di ricerca, istituti di cultura

Titolo XII - Lavoro a chiamata
Art. 38 - Lavoro a chiamata: divieti e condizioni

L’Azienda, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2015 non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]

Titolo XIII - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 39 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni

Si può ricorrere ai contratti di somministrazione nei periodi di maggior incremento, fermo restando i limiti imposti dalla Legge e dal contratto.

Titolo XIV - Titolo XI - Telelavoro
Art. 40 - Telelavoro

Il Contratto di Telelavoro, che permette lo svolgimento totale o parziale dell’opera dall’abitazione del lavoratore o da sede esterna a quella ordinaria aziendale di lavoro, si presta particolarmente a conciliare i tempi di vita e lavoro delle lavoratrici dipendenti o dei genitori di minori di anni 12 (dodici) o di disabili o che siano impegnati nell’assistenza di familiari ammalati o anziani. In tale caso, le leggi prevedono la possibilità di utilizzare apposite agevolazioni, alle quali si rinvia. Per le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta particolarmente ad essere applicato in ambito impiegatizio. Il Telelavoro è una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e lo Studio.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore. Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti e doveri dei Lavoratori Dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali. Pertanto, in tutto quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale.

Art. 41 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
2) mobile: svolto attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in apposito telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno della Società.

Art. 42 - Telelavoro: ambito
Il Telelavoro che si applica ai Dipendenti subordinati, può svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità autonoma aziendale.

Art. 43 - Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per il Datore che per il Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il compito d’individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di secondo livello o, nei casi singoli, agli accordi individuali assistiti. La Società dovrà fornire al Telelavoratore le relative informazioni, in particolare sul Responsabile di riferimento o ogni altra figura cui potrà rivolgersi per questioni di lavoro e le modalità di comunicazione.
La Società renderà note, per scritto, le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

Art. 44 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dalla Società o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.

Art. 45 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute e comunicate al telelavoratore all’atto della sottoscrizione del contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale a carico del telelavoratore.
La Società è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso, si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.

Art. 47 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003, in riferimento all’orario di lavoro.

Art. 48 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il Telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica. Il Lavoratore ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche precedentemente acquisite.

Art. 49 - Telelavoro: telecontrollo
L’Azienda, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy che delle Leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.

Art. 50 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 51 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Alla Contrattazione Aziendale di secondo livello è demandato di approfondire:
1 l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
2 il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3 l’eventuale fascia di reperibilità;
4 la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5 il diritto alla reversibilità.

Titolo XV - Titolo XVI - Lavoro intermittente
Art. 53 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
[…]
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
[…]

Art. 56 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L’Azienda non può ricorrere al lavoro “a chiamata” nei seguenti casi:
[…]
2. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]

Titolo XVI - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Visita medica preassuntiva

Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata - a scelta del Datore di lavoro - dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici o universitari.

Titolo XVIII - Orario di lavoro
Art. 63 - Orario di lavoro: definizione

Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo, per la generalità dei Lavoratori, è fissata in 48 ore settimanali, normalmente distribuite su 5, 6 o 7 giornate lavorative.
[…]
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

Art. 64 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore.
Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:
1. la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica come giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.

Art. 66 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d’assunzione in 48 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5,6 o 7 giorni) che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l’orario di lavoro normale di 48 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore e del 17% per le ore eccedenti.
[…]

Titolo XIX - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 67 - Personale non soggetto a limitazione d’orario

Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende, di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Le Parti, in alternativa al pagamento, potranno concordarne il recupero.

Titolo XX - Orario di lavoro dei minori
Art. 68 - Orario di lavoro dei minori

In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.

Titolo XXI - Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 69 - Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
6. quando l’intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore;
7. vigilanza degli impianti e custodia;
8. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.

Art. 70 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica. Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. Ciò, in particolare:
1. al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 7 giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.

Titolo XXIV - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 74 - Intervallo per la consumazione dei pasti

La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 3 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.

Titolo XXVIII - Maternità - Congedi parentali
Art. 78 - Gravidanza e puerperio

[…]
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
La durata del periodo di gravidanza è stabilito per legge in 5 mesi, decorre dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza e termina allo scadere del terzo mese successivo all’evento.
A norma dell’art. 20 D.Lgs. 151/2001, la Lavoratrice ha la possibilità godere della “flessibilità” della gravidanza, cioè di prorogare l’attività lavorativa per la durata dell’ottavo mese di gravidanza e, conseguentemente, di prolungare il periodo di congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello dei giorni lavorati nell’ottavo mese di gravidanza. Per godere di tale opportunità la Lavoratrice deve farne relativa domanda entro e non oltre il settimo mese di gravidanza presentando le certificazioni richieste per legge dal D.Lgs. 151/2001.
[…]

Titolo XXIX - Ferie
Art. 80 - Ferie

[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
[…]

Titolo XXXI - Malattia od infortunio professionali
Art. 82 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali

[…]
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all'obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all'INAIL od all'autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste ragioni d'impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
[…]

Titolo XXXV - Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore - ambiente di lavoro
Art. 88 - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore - ambiente di lavoro

Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Titolo XXXVIII - Diritti del lavoratore
Art. 92 - Diritti del lavoratore

Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi della lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005. In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Titolo XL - Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e mutualistiche
Art. 95 - Ente Bilaterale

Ente Bilaterale di riferimento sarà il già costituito Ente Bilaterale Terziario Italiano - EBTI (www.ebti.it).
EBTI è costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro ed opera ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell'Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell'ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi a supporto in lingua natia. Inoltre, preso atto dell’Accordo Stato- Regioni del 07/07/2016 si prevede di poter effettuare la formazione in materi di salute e sicurezza anche in modalità e-learning.
[…]
d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del Protocollo Sindacale del 03/07/2012, (artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23);
g) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art. 1, e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
h) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate
[…]
j) costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l'attuazione delle procedure cosi come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
k) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
l) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.
L’Ente Bilaterale Nazionale o gli Enti Bilaterali Territoriali, a richiesta della/e Parte/i e dopo la necessaria istruttoria, effettuano la certificazione dei seguenti contratti:
■ di appalto/subappalto;
■ di apprendistato;
■ a tempo determinato e di retribuzione dei contratti a tempo determinato;
■ di telelavoro;
■ di somministrazione;
■ di Co.Co.Pro;
■ di modifica dell’orario settimanale di lavoro (da 5, 6 o 7 giorni lavorativi alla settimana, da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, ecc.);
■ di conformità del Piano Formativo Individuale nell’apprendistato;
■ di conformità dell’allineamento contrattuale in caso di passaggio o rinnovo di CCNL o di rimodulazione dell’inquadramento contrattuale.

Titolo XLVI - Ambito di applicazione
Art. 104 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL si applica a titolo esemplificativo e non esaustivo ai seguenti settori/aziende costituite in qualsiasi forma giuridica, comprese le cooperative:
Codice Descrizione

C Attività Manifatturiere
10 Industrie alimentari
10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10 Trattamento igienico del latte
10.51.20 Produzione dei derivati del latte
10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10 Molitura del frumento
10.61.20 Molitura di altri cereali
10.61.30 Lavorazione del riso
10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00 Produzione di zucchero
10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01 Lavorazione del caffè
10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04 Produzione di pizza confezionata
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11 Industria delle bevande
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00 Produzione di birra
11.06.00 Produzione di malto
11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
12 Industria del tabacco
12.00.00 Industria del tabacco
13 Industrie tessili
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00 Tessitura
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10 Fabbricazione di ricami
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10 Fabbricazione di calzature
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.10.00 Taglio e piallatura del legno
16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40 Laboratori di corniciai
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00 Fabbricazione di carta da parati
17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
18.11.00 Stampa di giornali
18.12.00 Altra stampa
18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00 Legatoria e servizi connessi
18.20.00 Riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
19.10.01 Fabbricazione di pece e coke di pece
19.10.09 Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
19.20.10 Raffinerie di petrolio
19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
20 Fabbricazione di prodotti chimici
20.11.00 Fabbricazione di gas industriali
20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00 Fabbricazione di colle
20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00 Produzione di cemento
23.52.10 Produzione di calce
23.52.20 Produzione di gesso
23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00 Produzione di malta
23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24 Metallurgia
24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00 Stiratura a freddo di barre
24.32.00 Laminazione a freddo di nastri
24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00 Trafilatura a freddo
24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00 Produzione di rame e semilavorati
24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00 Fusione di acciaio
24.53.00 Fusione di metalli leggeri
24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi
25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00 Lavori di meccanica generale
25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20 Fabbricazione di molle
25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00 Fabbricazione di orologi
26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi
30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12 Fabbricazione di motocicli
30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31 Fabbricazione di mobili
31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00 Fabbricazione di materassi
31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50 Finitura di mobili
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32 Altre industrie manifatturiere
32.11.00 Coniazione di monete
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)
32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14 Fabbricazione di maschere antigas
32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.40 Fabbricazione di casse funebri
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06 Riparazione e manutenzione di container
33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere)
33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04 Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.00 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma
33.19.03 Riparazione di articoli in vetro
33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca
33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature nca
33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05 Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07 Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35.11.00 Produzione di energia elettrica
35.12.00 Trasmissione di energia elettrica
35.13.00 Distribuzione di energia elettrica
35.14.00 Commercio di energia elettrica
35.21.00 Produzione di gas
35.22.00 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte
35.30.00 Fornitura di vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.21.01 Produzione di compost
38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
38.31.10 Demolizione di carcasse
38.31.20 Cantieri di demolizione navali
38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
F Costruzioni
41 Costruzione di edifici
41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42 Ingegneria civile
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43 Lavori di costruzione specializzati
43.11.00 Demolizione
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91.00 Realizzazione di coperture
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
S Altre attività di servizi
95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02 Laboratori di tappezzeria
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
96 Altre attività di servizi per la persona
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
96.01.20 Altre lavanderie, tintorie
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca


Titolo XLIX - Periodo di prova
Art. 115 - Periodo di prova

[…]
Durante lo svolgimento del periodo di prova, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione di secondo livello, l’Ente Bilaterale potrà adottare iniziative per la formazione del Lavoratore, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il limite di 8 ore.
[...]

Titolo LIV - Lavoro straordinario
Art. 124 - Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario, salvo deroghe ed eccezioni di Legge e salvo quello svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore) ed eventuale lavoro extraorario autorizzato a recupero di ritardi od assenze, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Titolo LVI - Apprendistato
Art. 130 - Natura e disciplina generale

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione di giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per la disciplina generale del contratto di apprendistato si rinvia al Capo V, artt. 41 e ss. D.Lgs. 81/2015.

Art. 131 - Durata
Il contratto di apprendistato ha durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43, comma 8, e 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015
La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente:

Inquadramento Finale

Durata Primo Periodo

Durata Secondo Periodo

Durata Totale

1° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

2° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

3° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

4° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

5° Livello

16 mesi

16 mesi

 32 mesi

6° Livello

15 mesi

15 mesi

30 mesi

7° Livello

14 mesi

14 mesi

28 mesi

 
Art. 132 - Disciplina previdenziale
“Per tutti i contratti d'Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati:
a. per invalidità, vecchiaia, superstiti;
b. per gli assegni al nucleo familiare;
per la malattia e la maternità;
per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
disoccupazione, così come previsto dall'Art. 2, Legge 92/2012.
Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga da:
a. trattamenti d'integrazione salariale;
b. fondo di garanzia TFR.”

Art. 134 - Assunzione
Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 e 29 anni.
L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dall’Art. 154 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non superiore i 36 mesi.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si fa riferimento all’art. 133 del presente CCNL.
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione della mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali di Studi e nella normativa regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003, (per il contratto di tipo b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità “e-learning”;
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
k. Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d’Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.

Art. 137 - Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100%. Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.

Art. 138 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici o dagli Enti Bilaterali.
Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all’inserimento dell’Apprendista negli studi professionali.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80-120 ore medie annue retribuite (a seconda dell’importanza e dell’inerenza del titolo di studio conseguito).
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l’Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna agli Studi;
b. la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne allo Studio.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell’Apprendista, attesta l'attività formativa svolta.

Art. 139 - Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d’Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell’Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce “formazione retribuita”.

Art. 140 - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'Apprendista.

Art. 141 - Doveri dell'Apprendista
L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.

Art. 142 - Diritti dell'Apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
a) lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempo di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro a turno notturno o festivo per gli Studi che operano su 24 ore.

Art. 143 - Rinvio
Le Parti, vista la recente modificazione dell’Apprendistato, per quanto qui non disciplinato, rinviano all’Accordo Interconfederale, di cui all’allegato 1) del presente CCNL.

Titolo LVII - Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 144 - Indumenti - attrezzi di lavoro

[…]
Parimenti, sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all’Azienda, previa contestazione formale dell’addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.
[…]

Titolo LVIII - Codice disciplinare
(Da affiggere in luogo accessibile da tutti i Lavoratori)
Art. 145 - Doveri del Lavoratore

Il Lavoratore ha l’obbligo di svolgere le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia stato successivamente adibito, con il massimo impegno e la massima diligenza.
In particolare, il Lavoratore deve:
a. rispettare l’orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo delle presenze sul luogo di lavoro;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL;
c. ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di lavoro accusandone ricevuta;
[…]
g. evitare di accedere ai locali dell’Azienda e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda;
h. utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche nei limiti d’uso prescritti dal Datore di lavoro;
[…]
j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l’Azienda, nel rispetto del potere organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL.

Art. 146 - Disposizioni Disciplinari
Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale comporta l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano: a. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
b. rimprovero scritto;
c. multa in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
e. licenziamento disciplinare.
[…]
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente dannose.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda.
A titolo esemplificativo:
a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del lavoro senza giustificazione;
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
d. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione;
[…]
f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano dato origine a rimprovero scritto. L’importo derivante dalle multe sarà destinato all’Ente Bilaterale.
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
[…]
d. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l’assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l’adozione di più gravi provvedimenti.
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell’anno solare, senza comprovata giustificazione;
b. commetta grave violazione degli obblighi;
c. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
[…]
f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
[…]
i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all’Azienda;
j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione;
m. colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile;
n. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
[…]
c. commetta […], danneggiamento volontario od altri simili reati;
[…]
e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all’Azienda;
f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
g. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
h. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali.
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