Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità di un datore di lavoro per la violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, comma 1, art. 77, lett. c) e in particolare per non aver adottato idonee precauzioni atte ad evitare la caduta accidentale delle persone da vani aperti in due edifici.

Condannato in primo grado, propone appello convertito in ricorso in Cassazione - Inammissibile.

"Il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, testualmente riprodotto nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 146 - che ha abrogato il primo decreto - stabilisce al comma 1 che le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio."

"Ciò che rileva è dunque l'oggettiva necessità che le aperture siano adeguatamente protette per scongiurare il rischio di cadute accidentali.

Ora è evidente che la disposizione si rivolge anzitutto a chi pratica l'apertura ma è altresì evidente che ove non si sia in precedenza provveduto a predisporre le misure di prevenzione, a prescindere dalla responsabilità di chi ha in precedenza agito, l'onere di predisporre le opportune cautele si debba estendere anche alla ditta i cui dipendenti operino comunque nel cantiere venendo altrimenti meno la funzione preventiva della norma in questione."

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) N.D.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5179/2006 TRIBUNALE di FIRENZE, del 24/05/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
 
 
Fatto
 
 
N.D.M. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Firenze la aveva condannata alla di Euro 600,00 di Ammenda per la violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, comma 1, art. 77, lett. c) per non avere adottato nella qualità di datore di lavoro della Ditta E. srl idonee precauzioni atte ad evitare la caduta accidentale delle persone da vani aperti in due edifici. Fatti accertati in (OMISSIS).

L'imputata si duole della mancata assoluzione sul rilievo che le aperture erano state praticate da altre ditte che lavoravano sul posto e, segnatamente, da quelle degli elettricisti.

Trattandosi di condanna alla pena dell'ammenda l'appello va convertito in ricorso per cassazione.
 
 
Diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto incentrato su censure di fatto e manifestamente infondato.

Il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, testualmente riprodotto nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 146 - che ha abrogato il primo decreto - stabilisce al comma 1 che le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Dal tenore della formulazione, si rende evidente che la finalità della disposizione in esame è quella di evitare che la mancanza dei necessari elementi di protezione determini la caduta accidentale di chiunque si trovi ad operare in cantiere.

Ciò che rileva è dunque l'oggettiva necessità che le aperture siano adeguatamente protette per scongiurare il rischio di cadute accidentali.

Ora è evidente che la disposizione si rivolge anzitutto a chi pratica l'apertura ma è altresì evidente che ove non si sia in precedenza provveduto a predisporre le misure di prevenzione, a prescindere dalla responsabilità di chi ha in precedenza agito, l'onere di predisporre le opportune cautele si debba estendere anche alla ditta i cui dipendenti operino comunque nel cantiere venendo altrimenti meno la funzione preventiva della norma in questione.

Poichè anche la sanzione inflitta rientra anche nei limiti indicati dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159, comma 2, lett. c), il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
 
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010