Tipologia: CCNL
Data firma: 15 aprile 2000*
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Aimpes e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavorazioni pelli, Industria
Fonte: CNEL
Note*: Il CCNL porta la data del 19 maggio 2000

Sommario:

 

Parte Generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto.
• Efficacia delle disposizioni concordate - Clausola di salvaguardia.
Art. 2 - Criteri generali di applicazione.
Art. 3 - Reclami e controversie.
Art. 4 - Distribuzione del testo ai dipendenti.
Art. 5 - Esclusiva di stampa.
Art. 6 - Decorrenza e durata.
Art. 7 - Sistema di relazioni industriali.
Art. 8 - Livelli di contrattazione.
Art. 9 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 10 - Contrattazione aziendale.
• Soggetti.

• Requisiti.
• Finalità e contenuti.
• Procedure di consultazione e di verifica.
• Dichiarazione delle parti.
Capitolo II - Sistema di informazione
Art. 11 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.
1. Livello nazionale.
2. Livello regionale.
3. Livello territoriale.
4. Livello aziendale.
5. Impresa e dimensione europea.
Art. 12 - Mobilità interna della mano d'opera.
Art. 13 - Mobilità esterna della manodopera.
Art. 14 - Lavoro esterno.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 15 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
• Costituzione e funzionamento della RSU.

• Numero componenti.
• Tutela.
• Elezioni.
• Elettorato passivo.
• Compiti e funzioni.
• Modalità delle votazioni.
• Comunicazioni della nomina.
• Disposizioni varie.
Art. 16 - Delegati d'impresa.
Art. 17 - Funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali - Aspettativa e permessi.
A. Funzioni pubbliche elettive.
B. Amministratori locali - Cariche sindacali.
Art. 18 - Assemblee.
Art. 19 - Affissioni.
Art. 20 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 21 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
1. Premessa - doveri delle aziende e dei lavoratori

2. Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
3. Procedure per l'elezione o designazione del RLS.
4. Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di Rappresentante per la sicurezza.
5. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
A. Accesso ai luoghi di lavoro.
B. Modalità di consultazione.
C. Informazioni e documentazione aziendale.
6. Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza.
7. Riunioni periodiche.
8. Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
9. Lavoratori addetti ai videoterminali.
10. Rinvii generali.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22 - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio.
Art. 23 - Qualifiche escluse dalla quota riservataria di assunzione.
Art. 24 - Visite mediche, preventive e periodiche.
Art. 25 - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 26 - Gravidanza e puerperio.
• Trattamento economico contrattuale.
Art. 27 - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 28 - Lavoratori disabili.
Art. 29 - Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione.
A) Lavoratore in stato di tossicodipendenza.
B) Lavoratori genitori o tutori di soggetti in stato di tossicodipendenza.
• Norme applicative.
Art. 30 - Formazione professionale.
1. A livello nazionale.
2. A livello di distretto industriale o territoriale.
3. A livello aziendale.
Art. 31 - Contratto a termine.
Art. 31 bis - Disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo ("interinale").
• Limiti.
• Frazioni.
• Proroghe.
• Disposizioni applicative varie.
Art. 31 ter - Lavoro ripartito ("Job-sharing").
Art. 32 - Periodo di prova.
Art. 33 - Inquadramento unico dei lavoratori.
• Norma transitoria (Nuovo livello - assorbimenti).
Art. 34 - Cumulo di mansioni.
Art. 35 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 36 - Orario di lavoro.
A) Orario contrattuale

B) Riduzione dell'orario di lavoro.
C) Disposizioni applicative.
D) Lavoro a turni settore sellerie per automobili e cicli - motocicli
• Nota a verbale n. 1 (Assorbimenti).
• Nota a verbale n. 2 (Assorbimenti).
Art. 36 bis - Banca delle ore.
A) Ore di straordinario.

B) Ex festività.
C) Disposizioni applicative.
• Norma transitoria per l'anno 2000.
Art. 37 - Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro.
Art. 38 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
A) Lavoro straordinario - Supplementare.

B) Lavoro festivo.
C) Lavoro notturno.
• Maggiorazioni.
• Procedure per il lavoro straordinario di produzione.
Art. 39 - Regime di orario a tempo parziale (Part-time).
• Trasformazione del rapporto.
• Informazione alle RSU.
• Tipologie di rapporto part-time.
• Periodo di prova.
• Lavoro supplementare e lavoro straordinario.
• Retribuzione.
• Part-time secondo clausole elastiche.
• Periodo di comporto.
• Norma transitoria: decorrenza.
Art. 40 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 41 - Inizio e fine lavoro - Ritardi.
Art. 42 - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 43 - Riposo settimanale.
Art. 44 - Giorni festivi - Trattamento economico.
A) Giorni festivi.
B) Trattamento economico.
C) S. Patrono.
D) Festività religiose abolite.
E) Festività civili ex lege n. 54/77.
Art. 45 - Definizione ed elementi della retribuzione.
A) Minimo contrattuale di paga o stipendio.
B) Retribuzione di fatto.
C) Retribuzione globale di fatto.
Art. 46 - Determinazione della retribuzione oraria: coefficiente 173 - Detrazioni mediante coefficiente mobile (allegato XIX).
• Detrazioni mediante coefficiente mobile.
Art. 47 - Corresponsione della retribuzione - Reclami.
Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 49 - Indennità di mancata mensa.
Art. 50 - Trasferte.
Art. 51 - Trasferimenti.
Art. 52 - Assenze.
• Turnisti.
• Assenze per malattia e infortunio.
Art. 53 - Aspettative - Permessi.
1) Aspettative e permessi per motivi personali - familiari.
2) Aspettative per lavoratrici madri.
3) Aspettative a tutela dei lavoratori tossicodipendenti.
4) Donatori midollo osseo.
• Comunicazione all'azienda.
• Sostituzioni - Limiti - Disposizioni applicative varie.
• Esclusione di oneri per l'azienda.
Art. 54 - Servizio militare.
• Volontariato servizio civile.
Art. 55 - Congedo matrimoniale.
• Operai - Intermedi.
• Impiegati.

 

Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali - Conservazione del posto e trattamento economico.
Art. 57 - Malattia e infortunio non sul lavoro - Assenze - Reperibilità Conservazione del posto - Trattamento economico.
A) Assenza dal lavoro.
B) Controlli e fasce di reperibilità.
C) Conservazione del posto.
D) Trattamento economico.
E) Infortunio non sul lavoro per causa terzi.
Art. 58 - Iniziative a sostegno della formazione continua (ex Diritto allo studio).
• Decorrenza.
Art. 59 - Facilitazioni per i lavoratori studenti (ex lavoratori studenti)
• Decorrenza.
Art. 60 - Disciplina aziendale.
Art. 61 - Regolamento interno.
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 63 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
A) Pubblicizzazione normativa.
B) Contestazione addebito.
C) Collegio conciliazione.
Art. 64 - Norme per il licenziamento.
Art. 65 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 66 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e arnesi di lavoro.
Art. 67 - Abiti di lavoro.
Art. 68 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 69 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 70 - Liquidazione competenze in caso di morte.
Art. 71 - Fondo di solidarietà.
Capitolo V - Rapporto di apprendistato

Art. 72 -punto 1 - Rapporto di apprendistato.
A) Norme generali.

B) Qualifiche - Livelli - Mansioni.
C) Periodo di prova.
D) Orario di lavoro - Straordinario.
E) Periodi massimi di apprendistato.
F) Trattamento economico apprendisti.
G) Scatti di anzianità.
H) Trattamento economico di malattia.
• Dichiarazione a verbale n. 1 (Produzioni in serie).
• Dichiarazione a verbale n. 2 ("vecchi assunti").
• Dichiarazione a verbale n. 3 (aree Obiettivo 1).
Art 72 - punto 2 - La formazione dell'apprendista.
• Tutore della formazione.
Capitolo VI - Rapporto di lavoro a domicilio
Art. 73 - Lavoro a domicilio.
A) Definizione del lavorante a domicilio.

B) Limiti e divieti.
C) Libretto personale di controllo.
D) Responsabilità del lavorante a domicilio.
E) Retribuzioni.
F) Maggiorazioni della retribuzione.
G) Lavoro notturno e festivo.
H) Pagamento della retribuzione.
I) Fornitura materiale.
L) Norme generali.
M) Previdenza complementare tramite adesione a Previmoda.
Art. 74 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Parte Operai
Art. 75 - Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro.
A) Normativa.
B) Trattamento.
Art. 76 - Lavori discontinui.
Art. 77 - Lavoro a cottimo.
Art. 78 - Ferie.
Art. 79 - Tredicesima mensilità.
Art. 80 - Trattamento economico in caso di malattia.
• Trattamento economico di malattia nei casi di Cassa Integrazione Guadagni (allegato XVIII).
• Dichiarazione a verbale n. 1 (Maggiorazioni).
• Dichiarazione a verbale n. 2 (Malattia apprendisti).
Art. 81 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 82 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Parte Intermedi
Art. 83 - Richiamo a disposizioni della regolamentazione degli operai.
Art. 84 - Passaggio di qualifica da operaio ad intermedio.
Art. 85 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 86 - Ferie.
Art. 87 - Tredicesima mensilità.
Art. 88 - Trattamento economico in caso di malattia.
• Trattamento economico di malattia nei casi di Cassa Integrazione Guadagni (allegato XVIII).
Art. 89 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 90 - Trattamento di fine rapporto.
Parte Impiegati e Quadri
Art. 91 - Passaggio di qualifica da operaio o intermedio a quella di impiegato.
Art. 92 - Doveri dell'impiegato.
Art. 93 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 94 - Ferie.
Art. 95 - Tredicesima mensilità.
Art. 96 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 97 - Trattamento economico in caso di malattia.
• Trattamento economico di malattia nei casi di Cassa Integrazione Guadagni (allegato XVIII).
Art. 98 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 99 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 100 - Quadri - Norme applicative.
• Declaratoria.
• Norme particolari.
A) Mansioni superiori.
B) Copertura spese e assistenza legale.
C) Formazione.
D) Brevetti e diritti di autore.
E) Indennità funzione.
Parte Retributiva
Art. 101 - Minimi contrattuali di paga o stipendio.
Tabella A Aumenti retributivi Aimpes industria pelletterie
Tabella B Elemento retributivo nazionale conglobato (ERN)
Art. 101 - Importo forfettario "una tantum".
Parte Inquadramento Lavoratori
Art. 102 - Inquadramento lavoratori (art. 33).
Art. 103 - Inquadramento dei lavoratori - Commissione nazionale paritetica.
Parte Sellerie per automobili e cicli-motocicli
Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli.

Art. 104 - Regolamentazione lavoro a squadre (decorrenza 1.10.94).
• Riduzione dell'orario di lavoro.
• Assorbimento.
• Modalità applicative.
Parte Protocolli
Protocollo I. Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo II. Codice di condotta
Protocollo III. Fondo nazionale di previdenza complementare Previmoda
Protocollo IV. Previmoda - Norme per calcolare la contribuzione
Protocollo V. Mense aziendali (art. 44).
Protocollo VI. Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo VII. Processi di ristrutturazione
Protocollo VIII. Protocollo sui distretti industriali
Parte Allegati
Allegato I - Contratti di formazione e lavoro (CFL) - Accordo interconfederale 31.1.95. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil
Allegato II - Trattamento di fine rapporto (TFR)- legge 29.5.82 n. 297
Allegato III - Statuto dei Lavoratori - legge 20.5.70 n. 300: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"
Allegato IV - Disciplina dei licenziamenti individuali - legge 11.5.90 n. 108
Allegato V - Cassa integrazione - Avviamento al lavoro - Licenziamenti collettivi - Prepensionamenti - legge 23.7.91 n. 223 (stralcio e promemoria degli articoli)
Allegato VI - Parità uomo-donna - legge 10.4.91 n. 125: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"
Allegato VII - Lavoratrici madri - legge 30.12.71 n. 1204: "Tutela delle lavoratrici madri" (G.U. n. 14 del 18.1.72) (stralcio);Regolamento di esecuzione - DPR 25.11.76 n. 1026: "Regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri"
Allegato VIII - legge 8.3.00 n. 53: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
Allegato IX - legge 24.6.97 n. 196: "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
Allegato X - Commissioni interne - Accordo interconfederale 18.4.66 "per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne" (stralcio)
Allegato XI - Divieto di appalto della manodopera - legge 23.10.60 n. 1369: "Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro (G. U. 25.11.60 n. 289)
Allegato XII - Aumenti periodici di anzianità - CCNL 25.7.79 (art. 36): "Norma transitoria per il personale già in forza al 30.6.79"
Allegato XIII - Mensilizzazione del salario - CCNL 25.7.79, art. 57 (norme transitorie)
Allegato XIV - Contratto a termine - legge 18.4.62 n. 230 (stralcio) - legge 25.3.83 n. 79 (stralcio) - legge 28.2.87 n. 56 (stralcio)
Allegato XV - Rappresentante per la Sicurezza (RLS) - D.lgs. 19.9.94 n. 626; Accordo interconfederale 22.6.95 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Allegato XVI - legge 18.12.73 n. 877: "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"
Allegato XVII. Codice di condotta - Intese Aimpes/OO.SS. 17.2.98 e 29.4.98.
Allegato XVIII.
• Trattamento per gli operai
• Trattamento per gli impiegati, intermedi e quadri
Allegato XIX. Tabella dei divisori mobili


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei

In Milano, presso la sede sociale, addì 15 aprile 2000, tra Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei (Aimpes) […] assistiti dai funzionari […] dell'Associazione industriali di Macerata, […] dell'Associazione Parmense Industriali, […] dell'Associazione Industriali di Firenze, […] di Assolombarda, con l'assistenza del […] consulente sindacale Aimpes e di Confindustria […], Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl), Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) […] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) […], con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il presente CCNL.

Parte Generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di:
pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci ecc.) - valigie e bauli - cinture e cinturini in genere - cartelle e sottobracci - articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.) - sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo - sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - cinghie di trasmissione.
Per dipendenti s'intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi (cosiddette categorie speciali), gli impiegati e i quadri.

Art. 2 - Criteri generali di applicazione.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli Accordi Interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati dal presente contratto.
[…]

Art. 3 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle RSA previste dalla legge 20.5.70 n. 300 e delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti Accordi Interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le norme in uso nell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le Parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le Parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle Associazioni sindacali, localmente competenti, per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti OO.SS. provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 7 - Sistema di relazioni industriali.
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL:
- recepisce e attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23.7.93, sottoscritto da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonché dall'Accordo interconfederale 20.12.93 sulle RSU;
- aderisce pertanto a una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali;
- riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell'Accordo 16.6.94 sulla contrattazione aziendale e sulle RSU sia la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione; individuando nella concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

Art. 8 - Livelli di contrattazione.
Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23.7.93, le parti hanno inteso disciplinare:
A. la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
B. la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri il CCNL si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Art. 10 - Contrattazione aziendale.
Soggetti.

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle RSU e ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

Requisiti.
[…]
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente accordo nazionale.

Procedure di consultazione e di verifica.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale e secondo le modalità dallo stesso stabilite, che terranno comunque conto delle esigenze tecnico-produttive, saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento. A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dall'inizio della medesima.

Capitolo II - Sistema di informazione
Art. 11 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.
Le parti ritengono che l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. dei lavoratori, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità, e l'indipendenza di valutazione e di intervento di ciascuna parte, concordano che formeranno oggetto di esame gli aspetti significativi del settore.
Questa pratica di consultazione e verifica ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nella analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il mantenimento del settore attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico, e la tutela dell'occupazione.
Sulla base di questa dichiarazione di intenti si conviene che, nell'ambito di un approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento.
Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di seguito specificato:

1. Livello nazionale.
A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare riferimento all'occupazione.
La gestione del sistema informativo e delle relazioni industriali sarà effettuata dalle parti anche in sede di Osservatorio nazionale, costituito in via sperimentale per la vigenza del presente CCNL come da Protocollo allegato (IX) quale strumento per la conoscenza del settore e il corretto sviluppo delle relazioni industriali.
Costituiranno oggetto di esame:
A) le linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
B) la ricerca nel settore;
[…]
E) l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'Accordo interconfederale sui CFL, nonché l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
F) la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[…]
H) i processi di internazionalizzazione del settore, con particolare riferimento agli investimenti di imprese italiane all'estero e di imprese estere in Italia;
I) il decentramento nel Mezzogiorno;
[…]
M) l'andamento e la tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di lavoro a domicilio dalla legge 18.12.73 n. 877;
N) l'andamento dell'occupazione nonché del ricorso alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale, ecc.), anche in riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari.
A tale riguardo, a richiesta di una delle Parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
In materia di mercato del lavoro, le Parti si danno atto dell'opportunità di procedere a valutazioni in merito alle varie occasioni e tipologie di lavoro, indotte dall'evoluzione tecnologica e da una dinamica delle relazioni di lavoro in profonda evoluzione.
A tal fine saranno promossi gli opportuni incontri per l'acquisizione dei dati e lo scambio delle informazioni.

2. Livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno ricondotte, per competenza, agli Organismi bilaterali regionali di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese.

3. Livello territoriale.
A) le prospettive produttive;
B) i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
C) i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
D) le evoluzioni tecnologiche;
E) la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
F) lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità uomo-donna, delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'Accordo interconfederale in materia sui CFL;
[…]
Su tali problemi, a richiesta di una delle Parti, seguirà un incontro per valutare le implicazioni prevedibili:
- sull'occupazione;
- sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
H) l'andamento e la tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di lavoro a domicilio dalla legge 18.12.73 n. 877;
I) l'andamento dell'occupazione nonché del ricorso alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale, ecc.), anche in riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative di proposta in tema di formazione professionale da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese;
- iniziative di proposta in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale.

Nota a verbale.
Per operare una integrazione tra i due livelli informativi, nazionale e territoriale a titolo sperimentale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze acquisite a livello nazionale ed integrandoli con quelli eventualmente reperiti a livello locale (vedi Protocollo IX).
Gli incontri a livello territoriale di cui al presente punto considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con l'effettuazione dell'informativa nazionale o regionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.

4. Livello aziendale.
A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive occupanti più di 60 dipendenti, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle OO.SS. di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
A) le prospettive produttive con riferimento alla situazione occupazionale;
B) il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;
C) le previsioni di investimento;
D) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali operazioni di scorporo e di concentrazione qualora tali operazioni influiscano sui livelli occupazionali;
[…]
F) le previsioni sul ricorso al TPP;
G) l'andamento dell'occupazione nonché del ricorso alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale, ecc.), anche in riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari, nonché all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di apprendistato in atto;
H) su tali problemi, a richiesta di una delle Parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali e/o alla O.S. territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine:
- all'occupazione;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- allo stato di applicazione delle leggi in materia di parità e delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo interconfederale sui CFL.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle Parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, si definirà caso per caso presso quale Associazione territoriale avverrà l'unica informativa.

5. Impresa e dimensione europea.
Le imprese applicheranno nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ordinamento nazionale la Direttiva UE n. 94/45 relativa alle imprese a dimensione europea.

Art. 12 - Mobilità interna della mano d'opera.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle Aziende nel rispetto delle disposizioni legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 14 - Lavoro esterno.
Le Parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le Parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti, né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da esse applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 60 dipendenti, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le Associazioni Industriali e le OO.SS. territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due Parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'Associazione Industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda avente oltre 60 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori dal territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5, ex lege n. 164/75 e dalla legge n. 223 del 23.7.91 (allegato V) daranno anche comunicazione per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è impegnata alla dovuta riservatezza nell'uso dei dati in proprio possesso.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni Industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazione di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro CCNL stipulato dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore dell'industria delle pelli.
Chiarimento a verbale.
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 15 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Costituzione e funzionamento della RSU.

Per la costituzione e il funzionamento della RSU si applica l'Accordo interconfederale 20.12.93, ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni e integrazioni di seguito riportate.
[…]

Compiti e funzioni.
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20.5.70 n. 300 e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.

Art. 16 - Delegati d'impresa.
Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti al Delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 18 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni avvicendati.
[…]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi o in locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
[…]

Art. 19 - Affissioni.
Le RSA hanno il diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l'affissione nelle bacheche della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma degli stessi Segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali e copia delle stesse dovrà essere portata a conoscenza della Direzione aziendale in tempo utile.

Art. 21 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
1. Premessa - doveri delle aziende e dei lavoratori.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, i RLS collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3, D.lgs. 19.9.94 n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal comma 2, art. 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626 relativamente all'osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, e all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza. L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i RLS, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati. Il lavoratore segnalerà tempestivamente al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, e ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo. Nella valutazione del rischio si terra conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatici per unità con caratteristiche omogenee".

2. Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
In applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e dell'Accordo interconfederale 22.6.95, i RLS sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 RLS;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 RLS;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS;
e) unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i RLS sono individuati tra i soggetti eletti nella RSU.

3. Procedure per l'elezione o designazione del RLS.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato d'impresa, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 16 del vigente CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. li verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c) ed e), i RLS vengono eletti in occasione della elezione della RSU con le modalità previste dal vigente CCNL all'art. 15.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a RLS vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU per la designazione dei RLS si applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i RLS sono designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I RLS restano in carica per la durata prevista per i componenti della RSU dall'art. 15 del presente contratto.

4. Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di Rappresentante per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a) al RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza dell'anno solare seguente fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lett. c), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per la RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), d) ed e), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

5. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.

A. Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

B. Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di 1a applicazione, D.lgs. n. 626/94, e comunque n oltre il 30.6.96, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94.

C. Informazioni e documentazione aziendale.
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS segnaleranno le proprie osservazioni di nonna in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 10, D.lgs. 19.9.94 n. 626.

6. Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione,
Nell'ambito dei lavori della Commissione nazionale sulla formazione, le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei RLS del settore pellettiero articolandole in considerazione delle diverse tipologie produttive. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'OPN e, attraverso quest'ultimo, agli OPR ed OPT di cui all'Accordo interconfederale 22.6.95.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio di cui all'art. 60 del presente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.

7. Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art..[11 n.d.r.], D.lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

8. Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27, legge 23.12.78 n. 833 integrato dalle disposizioni del D.lgs. 19.9.94 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.

9. Lavoratori addetti ai videoterminali.
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c), D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a turni come previsto dall'art. 104 del presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

10. Rinvii generali.
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e all'Accordo interconfederale 22.6.95.

Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 - Visite mediche, preventive e periodiche.

Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica.
Il lavoratore addetto ad operazioni o lavorante in locali dove vengono utilizzati collanti e solventi deve essere sottoposto a visite mediche periodiche in relazione alle disposizioni di legge.

Art. 25 - Lavoro delle donne e dei minori.
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori di opera d'età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge se e in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 26 - Gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e relativo regolamento (allegato VII).
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1024 sulla tutela delle lavoratrici madri (allegato VII).

Art. 28 - Lavoratori disabili.
Le Parti stipulanti, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni Aziendali e le RSA saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione promossi dall'Ente Regione, senza alcun onere per l'azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altre unità produttive.
[…]

Art. 30 - Formazione professionale.
Le Parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24.6.97 n. 196 e nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dalla esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
In tale contesto, le parti condividono e sottolineano l'importanza e la positività delle comuni esperienze di dialogo sociale.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
1. agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2. fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per consentire il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:

1. A livello nazionale.
1.1 Avviare un confronto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con il Ministero della pubblica istruzione e con la Conferenza Stato-Regioni per favorire un adeguamento dei programmi e delle strutture pubbliche all'esigenza del settore, con la finalità specifica di:
- promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi indicati nella Premessa con la definizione di programmi di formazione mirata;
- individuare la possibilità dell'istituzione di un corso di laurea ad indirizzo tessile nella facoltà di ingegneria;
- sollecitare l'attenzione sul problema delle scuole professionali statali ad indirizzo tessile-abbigliamento la cui assenza costituisce grave fattore negativo per la possibilità di assunzione di personale specializzato.
1.2 Individuare altre specifiche proposte, anche in raccordo con la Commissione interconfederale per le politiche formative, da portare all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari nonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti per consentire al sistema produttivo settoriale di rispondere tempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti.
La documentazione ed il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 11 - "Struttura del sistema informativo ai vari livelli", per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
1.3 Predisporre congiuntamente progetti di formazione continua nonché studi e ricerche per:
- approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive da un lato, ed esigenze formative dall'altro;
- valorizzare le potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile per facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori;
- elaborare linee guida per progetti formativi che le parti potranno utilizzare anche congiuntamente per presentare agli organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- valutare alla luce dell'evoluzione della tecnica ambientale l'opportunità di rivedere gli schemi di progetto di formazione per i RLS al fine dell'aggiornamento sulle problematiche correlate all'ambiente del lavoro, all'igiene ed alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626.
1.4 - Progetti formativi.
Le parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative da progettare e realizzare congiuntamente.
1.5 - Per le azioni positive per le pari opportunità:
predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile, mediante la costituzione di un apposito Gruppo di studio.
A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di comune accordo a livello nazionale.
In parallelo sarà condotta una analisi sull'adeguatezza delle strutture formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle raccomandazioni della UE e alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti con le OO.SS."; l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati.

2. A livello di distretto industriale o territoriale.
2.1 Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in CFL;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, affinché nella programmazione del loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore.
In questo ambito saranno inoltre approfondite le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla legge n. 125/91, e degli indirizzi espressi dalle parti stipulanti in sede nazionale.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
2.2 Promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni.
2.3 Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Le Parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di formare al lavoro le persone disabili.

3. A livello aziendale.
3.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 58 - "Iniziative a sostegno della formazione continua".
3.2 Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
3.3 Le aziende consulteranno i RLS per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
3.4 Le Direzioni aziendali, in merito alla formazione esterna degli apprendisti, faranno riferimento ai programmi e ai percorsi didattici che le parti concerteranno a livello nazionale, seguendo le procedure previste dal DM 8.4.98 in attuazione dell'art. 16, legge 26.6.97 n. 196.
3.5 In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 2.3.

Art. 31 - Contratto a termine.
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti (allegato XIV), nonché dall'Accordo interconfederale 18.12.88, p. 10, e integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato alla contrattazione collettiva dall'art. 23, punto 1), legge 28.2.87 n. 56.
[…]
L'azienda a fronte delle necessità di assumere personale per contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle RSU relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
[…]

Art. 31 bis - Disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo ("interinale").
[…]
Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti ed integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato dall'art. 1, comma 2, lett. a), comma 4, lett. a), comma 8 e dall'art. 3, comma 4, legge 24.6.97 n. 196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione ed in aggiunta alle ipotesi di contratto di lavoro temporaneo previste dalla legislazione vigente, le parti hanno inteso individuare le causali, ipotesi e mansioni per le quali è consentita la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi delle sopra citate norme della legge n. 196/97:
[…]
5) personale con mansioni di "tutor" o comunque addetto alla formazione ed istruzione interna dei lavoratori assunti con CFL e degli apprendisti, non reperibile nei normali assetti produttivi aziendali;
6) personale addetto alla riparazione e manutenzione periodica sia ordinaria sia straordinaria degli impianti;
[…]
8) personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
[…]

Disposizioni applicative varie.
[…]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di lavoro temporaneo, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi contemplate, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla RSU relativamente al numero dei contratti, le cause, le lavorazioni e/o i reparti interessati e la relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
[…]

Art. 31 ter - Lavoro ripartito ("Job-sharing").
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, riconoscendo il carattere di sperimentalità dell'istituto del job sharing, ritengono che esso debba essere oggetto di un particolare monitoraggio specialmente agli effetti del grado di applicazione dei risultati conseguiti sul piano della prestazione di lavoro e dell'adattabilità dei soggetti coobligati. A tal fine si conviene che le norme qui pattuite saranno riesaminate, ed eventualmente riformulate, in base alle risultanze evidenziate, in concomitanza con il rinnovo biennale della parte economica del presente CCNL.

Art. 36 - Orario di lavoro.
A) Orario contrattuale

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
La durata dell'orario contrattuale è normalmente di 8 ore giornaliere e normalmente di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana: altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, ivi comprese articolazioni plurisettimanali multiperiodali in base alle quali l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, saranno concordate tra le Parti a livello aziendale.
Le Parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa nella ricerca di un efficiente ed efficace posizionamento competitivo del sistema impresa si realizza anche attraverso l'individuazione di una adeguata articolazione d'orario.
Pertanto per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le Parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione che saranno definiti congiuntamente tra le Parti a livello aziendale.

D) Lavoro a turni settore sellerie per automobili e cicli - motocicli
Il lavoro a turni nel settore sellerie per automobili e cicli - motocicli è regolamentato nell'apposita "Parte" la cui normativa è entrata in vigore dall'1.10.94.

Art. 36 bis - Banca delle ore.
A) Ore di straordinario.

Ciascun lavoratore potrà far confluire in una "Banca individuale delle ore" le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.

C) Disposizioni applicative.
L'istituzione della banca ore avverrà a partire dall'1.1.01.
Per dare attuazione all'accumulo di ore del presente articolo, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero.
In tal caso i relativi riposi potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria o della maturazione delle ex festività, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alle infungibilità delle mansioni svolte.
Non danno luogo all'accumulo di cui alla lett. A le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
[…]

Art. 37 - Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro.
Le Parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite massimo delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[…]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSA nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale e il godimento dei relativi riposi, saranno definiti in tempo utile in sede di esame tra Direzione e RSA, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 38 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
A) Lavoro straordinario - Supplementare.

È considerato lavoro straordinario contrattuale o supplementare la prestazione di lavoro eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità di cui all'art. 37, parte Generale.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di legge.
[…]
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
La prestazione di lavoro straordinario interessante uno o più reparti o gruppi di lavoratori o l'intera azienda formerà oggetto di esame preventivo tra la Direzione aziendale e la RSA.
L'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità, determinata da causa assolutamente imprevedibile.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

C) Lavoro notturno.
[…]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4, Durata della prestazione del citato decreto legislativo, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite delle otto ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30 giorni.
[…]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e, in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
[…]

Procedure per il lavoro straordinario di produzione.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termini di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche) a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinarie inadeguate, la Direzione ne darà notizia in tempo utile alle RSU.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
[…]

Art. 39 - Regime di orario a tempo parziale (Part-time).
Informazione alle RSU.

Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà le RSU sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al lavoro supplementare.

Art. 40 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione.
Nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti riconoscono che è opportuno che nelle circostanze contemplate dal presente articolo, il recupero venga effettuato anche al fine di evitare eventuali contenziosi con l'Istituto assicuratore nel caso di richiesta d'integrazione salariale.

Art. 41 - Inizio e fine lavoro - Ritardi.
[…]
Nessun lavoratore può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
[…]
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale, di cui all'art. 36, parte Generale, sarà considerata prestazione straordinaria. […]

Art. 43 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come è stabilito dalla legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 53 - Aspettative - Permessi.
2) Aspettative per lavoratrici madri.

Alla lavoratrice madre adibita a lavoro a squadre che comprenda turni anche notturni può essere concessa, a richiesta, un'aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino d'età non superiore a 18 mesi.
In alternativa all'aspettativa, e per il medesimo periodo, la predetta lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino il lavoro notturno, a condizione che venga definita la soluzione compatibile per la sua sostituzione per l'intero periodo e non ostino impedimenti di ordine legale o contrattuale.

4) Donatori midollo osseo.
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria all'effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l'idoneità alla donazione.

Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali - Conservazione del posto e trattamento economico.
[…]
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni dalla data di ricezione del certificato medico, dare notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto. di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
[…]
Ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo previo esame con le RSA a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[…]

Art. 60 - Disciplina aziendale.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza del lavoratore le persone dalle quali dipende e alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.

Art. 61 - Regolamento interno.
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'Azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullità non potranno essere in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile e frequentato.

Art. 62 - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto un'obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e delle indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo d'indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
[…]
B) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
C) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
D) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
E) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
F) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
H) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento ove, tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 64 - Norme per il licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15.7.66 n. 604 integrata da quanto previsto dall'art. 18, Statuto dei lavoratori (legge 20.5.70 n. 300 (allegato III), dalla legge n. 108/90 (allegato IV), nonché dall'art. 2119 c.c.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
A) inosservanza del divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
C) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori od ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
D) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
E) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi precedenti;
[…]
I) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

Art. 66 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e arnesi di lavoro.
[…]
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e che dovranno risultare in un elenco in duplice copia sottoscritto dall'interessato e dalla Direzione dell'azienda.
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti.
[…]

Art. 67 - Abiti di lavoro.
[…]
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore un concorso nella spesa nella misura del 20%.
[…]

Capitolo V - Rapporto di apprendistato
Art. 72 -punto 1 - Rapporto di apprendistato.
A) Norme generali.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 e i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE del Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi di età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del citato regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni previste per i fanciulli e gli adolescenti dal DPR 20.1.76 n. 432 per le lavorazioni faticose e insalubri ivi contemplate.
Il periodo di addestramento iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorso tra un periodo e l'altro un intervallo superiore a 18 mesi.
Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo di apprendistato in altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il medesimo o altri lavoratori, il nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla metà.
Per quanto riguarda le prove di idoneità all'esercizio delle mansioni, si fa riferimento alle norme di legge.
La qualifica conseguita dovrà essere annotata sul libretto di lavoro.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali del presente contratto.

B) Qualifiche - Livelli - Mansioni.
[…]
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato.
Se adibito a lavorazioni a cottimo egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.

D) Orario di lavoro - Straordinario.
Per quanto si riferisce all'assunzione ed al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti valgono le norme di legge.
Per l'orario di lavoro e le ferie valgono le norme di legge, salvo le condizioni contrattuali di miglior favore.

Dichiarazione a verbale n. 1 (Produzioni in serie).
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le Parti riconoscono che nel settore industriale delle manifatture delle pelli e succedanei il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.

Art 72 - punto 2 - La formazione dell'apprendista.
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97.
Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a), DM Lavoro e previdenza dell'8.4.98.
Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto.
I programmi formativi di cui agli artt. 1, commi 1, e 6, comma 1 del citato DM 8.4.98 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo, ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2, legge n. 196/97 è ridotta a 40 ore medie annue retribuite delle quali 20 ore saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), DM 8.4.98 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso decreto ministeriale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Ai fini previsti dall'art. 1, DM 8.4.98 le Parti, nell'ambito delle attività indicate all'art. 30 del CCNL ("Formazione ed istruzione professionale"):
- elaborano schemi nei quali sono sviluppate linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
- individuano i Centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97;
- verificano che i programmi di formazione predisposti dalle aziende o dagli Istituti di formazione professionale, in assenza di moduli approntati dalle Parti, ovvero dalle Autorità pubbliche competenti in materia, siano coerenti con le finalità formative di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97 e al DM 8.4.98;
- valutano i contenuti formativi dei progetti realizzati nei distretti industriali e negli altri Territori ad alta vocazione pellettiera.
Le Parti inoltre predispongono i programmi delle iniziative professionali sperimentali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, DM 8.4.98, e convengono di attivarsi entro il 30.11.98 ai fini richiamati nelle disposizioni che precedono.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
Copia dell'attestato è consegnata al lavoratore.
In caso di interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all'apprendista l'attestazione dell'attività formativa fino a quel momento effettivamente svolta.
Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi allo svolgimento del rapporto.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato dall'attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.

Tutore della formazione.
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere ricoperta dal datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, DM 8.4.98.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore - unitamente al programma formativo - per iscritto nella lettera di assunzione.

Capitolo VI - Rapporto di lavoro a domicilio
Art. 73 - Lavoro a domicilio.
A) Definizione del lavorante a domicilio.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di mano d'opera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporti di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

B) Limiti e divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

C) Libretto personale di controllo.
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

E) Retribuzioni.
[…]
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
6) A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle OO.SS. degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.
[…]

L) Norme generali.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le Direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle RSA e alle OO.SS. provinciali i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi ed il tipo del lavoro commissionato (es.: borse, valigie, portafogli, cinture, ecc.).
Sulla base degli elementi di cui sopra, le RSA possono richiedere alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le RSA potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al precedente 5), punto E saranno riconosciute 16 ore annue 'pro capite', con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna O.S., che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.

Parte Operai
Art. 76 - Lavori discontinui.

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 35%.
[…]

Art. 77 - Lavoro a cottimo.
A) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
C) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
I) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Le contestazioni o controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo, che non trovino risoluzione nell'ambito aziendale, verranno esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati saranno demandati in ultima istanza, per un ulteriore tentativo di conciliazione, alle Organizzazioni nazionali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, le quali dovranno adottare una decisione entro un periodo massimo di 25 giorni.

Art. 78 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[…]

Parte Intermedi
Art. 83 - Richiamo a disposizioni della regolamentazione degli operai.

Per gli istituti non previsti nella seguente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli operai.

Art. 86 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[…]

Parte Impiegati e Quadri
Art. 92 - Doveri dell'impiegato.

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo della mansione affidatagli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 94 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[…]

Parte Inquadramento Lavoratori
Art. 103 - Inquadramento dei lavoratori - Commissione nazionale paritetica.
Aimpes e Filta-Filtea-Uilta convengono di istituire una Commissione nazionale paritetica i cui lavori avranno termine entro il 30.9.01 in tempo utile per presentare alle Parti stesse, prima della scadenza del biennio, le proprie valutazioni conclusive, con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale maggiormente rispondente alle realtà produttive ed organizzative dei comparti;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
A seguito dei lavori della Commissione, sulla base di concrete proposte di intervento sul sistema classificatorio, le Parti potranno assumere le determinazioni conseguenti in sede di rinnovo della parte economica del presente contratto.
In tale contesto saranno computati gli eventuali costi conseguenti.

Parte Sellerie per automobili e cicli-motocicli
Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli.
Art. 104 - Regolamentazione lavoro a squadre (decorrenza 1.10.94).

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 31, parte Generale, e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affliggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 36, parte Generale, l'orario contrattuale sarà ragguagliato a: - 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[…]
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme dell'art. 36, parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Direzione e RSA potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.

Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al comma 2 è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Parte Protocolli
Protocollo I. Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa ed a corrette relazioni umane.
In tale ottica le Parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento le Parti convengono di allegare al presente contratto, la risoluzione del Consiglio CEE del 29.5.90.

Protocollo II. Codice di condotta
Protocollo d'intesa su codice di condotta, eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali, per il rispetto dei diritti fondamentali e sulla contraffazione e concorrenza sleale.
Filta, Filtea, Uilta e Aimpes considerano il settore della pelletteria strategico nell'ambito del sistema moda italiano, sia sul piano del contributo al saldo commerciale dell'Italia che sul piano della tutela e dello sviluppo dell'occupazione, in special modo in quella femminile.
Il settore della pelletteria nello specifico è caratterizzato da un sistema di impresa che insieme a grandi marchi leader mondiali della moda, vede la ricchezza di un sistema di piccole imprese contoterziste e non, depositarie di una cultura del lavoro, di una creatività, di una capacità produttiva oggi insidiata dalle nuove difficoltà del mercato, da debolezze intrinseche ad un sistema polverizzato, ma anche da fattori esterni gravi e da contrastare.
Le Parti sociali sono da tempo impegnate sia sul tavolo del Ministero dell'industria, sia su quello del dialogo sociale settoriale in Europa, in una serie di iniziative che tra l'altro alleggeriscano considerevolmente il costo del lavoro da oneri sociali impropri ed eccessivi, che oggi penalizzano particolarmente le imprese ad alta intensità di manodopera e che danneggiano la capacità di tenuta dell'occupazione, anche in riferimento a fasce deboli del mercato del lavoro.
L'accelerazione di questa discussione è vitale per tutto il sistema moda e in particolare per la pelletteria italiana, leader mondiale, per fronteggiare l'aggressività di nuovi competitori a basso costo del lavoro e frenare i processi di delocalizzazione che sempre più interessano anche il nostro Paese.
Le Parti reputano altresì necessaria una più efficace azione di controllo e repressione da parte degli Organi dello stato di fenomeni di pirateria, contraffazione e di vera e propria illegalità, compreso un consistente mercato parallelo che nel comparto sviluppa un preoccupante giro d'affari; è questo il senso di tavoli aperti anche a livello istituzionale locale, nei distretti dove questo fenomeno è particolarmente avvertito.
Le Parti firmatarie del CCNL si faranno interpreti di questa esigenza e promotrici di incontri specifici con le istituzioni preposte, oltreché di una campagna di sensibilizzazione.
Nel richiamare la convergente attenzione sui problemi posti dall'internazionalizzazione delle produzioni, Aimpes e OO.SS. Filta, Filtea, Uilta ritengono utile la diffusione e la promozione tra le imprese delle intese realizzate sui codici di condotta e sul rispetto delle convenzioni OIL, sottoscritte il 17.2.98 e il 29.4.98 in allegato (allegato XV).
Le Parti firmatarie ritengono inoltre strategica la tematica della formazione e delle risorse umane, decisivo al fine dello sviluppo di più marcate competenze professionali in grado di permettere di acquisire nuove tecnologie, sia sul piano produttivo che del marketing (compreso lo sviluppo del commercio elettronico) e di corrispondere più adeguatamente alle sfide del mercato.
Le Parti firmatarie si attiveranno perché vengano adottate idonee iniziative per la determinazione di tariffe ispirate a criteri di trasparenza e di rispetto delle regole di mercato nei rapporti tra committenti e contoterzisti, al fine di garantire in favore dei lavoratori l'applicazione dei minimi contrattuali nazionali e di sostenere la competitività delle imprese.
Il monitoraggio dell'andamento dell'occupazione e delle caratteristiche del mercato del lavoro riguarderà, nel rispetto delle normative vigenti, tutte le diverse forme ed occasioni di lavoro, non esclusi, in quanto disponibili, elementi relativi a cooperative di servizi e a prestazioni di lavoro parasubordinato, che non riguardino professionalità di tipo direttivo.
Le Parti ritengono infine utile attivare politiche di sostegno mirate, anche di carattere finanziario, nell'ambito nazionale, regionale e distrettuale, che puntino alla crescita dimensionale di impresa, alla consorziazione, alla definizione di un modello di azienda più strutturata e solida organizzativamente, finanziariamente e produttivamente.
Dichiarazione congiunta.
Una prima verifica relativa al codice di condotta sarà effettuata nella Commissione paritetica già istituita entro il 31.3.01.

Protocollo VI. Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del CCNL di pertinenza.

Protocollo VIII. Protocollo sui distretti industriali
Le Parti per la vigenza del presente CCNL individuano le seguenti aree territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da un altamente significativa concentrazione di aziende del settore:
- Milano-Vicenza-Bologna
- Firenze-Macerata-Napoli
Costituiranno oggetto di confronto:
- andamento e caratteristiche dell'occupazione del settore;
- formazione e fabbisogni professionali in collegamento con gli Organismi bilaterali di cui agli Accordi interconfederali;
- ambiente di lavoro e problemi ecologici;
- competitività, efficienza e produttività del sistema in rapporto all'evoluzione della congiuntura.
Le Parti confronteranno le rispettive valutazioni alla ricerca di possibili convergenze per individuare eventuali proposte comuni, in collegamento con gli interventi a livello nazionale ed europeo, da sottoporre alla attenzione degli Enti ed Istituzioni locali e regionali.
L'attivazione della fase di informazione/consultazione di cui sopra non deve dare luogo a duplicazione di informazioni.

Parte Allegati
Allegato XVII. Codice di condotta
Intese Aimpes/OO.SS. 17.2.98 e 29.4.98.
Bologna, 17 febbraio 1998
tra […] Filta-Cisl, […] Filtea/Cgil e […] Uilta- Uil e […] Aimpes […] si stabilisce quanto segue:
premesso che Filta, Filtea, Uilta e Aimpes, hanno sottoscritto in data 11.3.97 un Accordo contenente norme per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile e per il recepimento di un Codice di condotta, da parte delle aziende associate committenti lavoro in conto terzi in Italia e all'estero e in particolare delle Delibere OIL n. 29 - 105 - 87 - 98 - 100 - 111 - 138,
le Parti, in funzione della propria rappresentanza, si impegnano formalmente a prendere misure positive al fine del rispetto del Codice, ad associare lo stesso a tutte le attività e a farne parte integrante della propria filosofia globale e della sua politica generale, nello spirito del regolamento in via di stesura.
È costituita una Commissione paritetica composta da 6 componenti (3 designati dalle OO.SS e 3 dalle imprese) che dovrà redigere un Codice di condotta e gestire la sua attuazione su mandato delle aziende aderenti alle Parti sociali.
Ulteriore compito della Commissione sarà quello di monitorare il lavoro del settore pelli e cuoio in Italia e all'estero, nonché ad essere parte referente ad eventuali riscontri di lavoro irregolare e minorile.
La Commissione provvederà ad indicare le norme per l'individuazione di forme di controllo e verifica, compresa l'individuazione e la selezione degli Ispettori preposti ai controlli e alle verifiche, eventualmente attraverso una intesa con gli uffici OIL Italia.
Per le aziende che si sottoporranno volontariamente alle verifiche del sopra richiamato Codice di condotta sarà sperimentato un marchio definito "etichetta sociale e ambientale" di cui potranno fregiarsi solo le imprese che recepiscano, attraverso un accordo aziendale, l'accordo nazionale e il Codice di condotta.
Al fine di consentire l'esplicazione delle attività della Commissione, le aziende aderenti, forniranno alla Commissione stessa, i cui componenti sono tenuti al vincolo della riservatezza, l'elenco delle ditte a cui commettono lavoro.
Le Parti firmatarie del presente protocollo si attiveranno presso i competenti Ministeri, politiche sociali e della solidarietà, industria e lavoro per discutere e concordare forme di collaborazione e di sostegno anche finanziario alle attività di controllo e monitoraggio.

Milano, 29 aprile 1998
In data odierna in Milano tra Aimpes […] e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil […] si è pervenuti al seguente Accordo:
Filta, Filtea, Uilta e Aimpes considerano la lotta al lavoro minorile, al lavoro nero forzato e senza libertà un compito prioritario delle Parti per affermare una più alta civiltà del lavoro e dei diritti della persona. Considerano inoltre necessario battere forme di dumping sociale e concorrenza sleale.
Tutto ciò premesso Aimpes e le OO.SS. (Filta, Filtea, Uilta) hanno stipulato in data 11.3.97 il 1° Accordo quadro in Italia sul lavoro minorile e più in generale per il rispetto delle Convenzioni OIL nn. 29, 105, 87, 98, 100, 111, 138 e considerato che non esistono in Italia forme sperimentate e concordate di applicazione e controllo del codice di condotta come quello richiamato in allegato, alla quale le Parti sociali stipulanti si richiamano;
premesso che in data 17.2.98 le Parti hanno stipulato un'intesa con la quale si costituiva una Commissione mista paritetica per favorire l'attuazione del Codice di condotta;
premesso inoltre che in data 11.12.97 il Ministero dell'industria ha varato un documento di politica industriale del sistema moda contenente, tra l'altro, norme volte a incentivare azioni per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile;
le Parti convengono quanto segue:
1. la Commissione nazionale paritetica costituita e composta da 6 persone (3 per parte), avrà compiti di monitoraggio, indirizzo e attuazione rispetto ai contenuti dell'intesa sopra richiamata, anche avvalendosi di volta in volta di esperienze esterne (OIL, Associazioni Consumatori e ONG);
2. raccoglierà con assoluto vincolo di riservatezza l'elenco delle aziende cui le aziende aderenti al Codice commettono lavoro di sub-fornitura;
3. valuterà le modalità con le quali conferire gli incarichi per le ispezioni indipendenti;
4. valuterà la possibilità di licenziare un marchio sociale nel quale sia richiamata l'adesione ad un progetto sperimentale varato dalle OO.SS. (Filtea, Filta, Uilta) e da Aimpes (Associazione Italiana Imprenditori della Pelletteria);
5. valuterà la possibilità di dar vita ad una Fondazione con il compito di fungere da collegamento tra la Commissione e le Istituzioni, anche al fine di reperire le risorse finanziare necessarie a sostenere il progetto comprese la divulgazione e traduzione dei codici nelle lingue dei Paesi interessati;
6. promuoverà, anche in raccordo con la costituita authority sulla materia presso la Presidenza del Consiglio e coordinata dal Ministero per le politiche sociali, tutte le iniziative atte a sostenere anche finanziariamente le attività, comprese quelle di ispezione e di controllo, in linea con i contenuti della "carta contro il lavoro minorile" varata il 16.4.98.