Tipologia: CCNL
Data firma: 15 giugno 2022
Validità: 01.07.2022 - 30.06.2027
Parti: Unilavoro PMI, Ciu Unionquadri, Firas SPP
Settori: Commercio, Commercio, terziario e servizi
Fonte: cnel


Sommario:

 

Parti stipulanti
Ambito di applicazione
Titolo I - Rappresentanze sindacali 
Art. 1 - Rappresentanze Sindacali
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 2bis - Elezioni Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 3 - Assemblea
Art. 4 - Referendum
Art. 5 - Trattenute sindacali
Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Art. 7 - Ente Bilaterale
Art. 8 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 9 - Organismo Paritetico Nazionale OP WORK
Art. 10 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 11 - Attività di conciliazione nazionale
Art. 12 - Convocazione della Commissione
Art. 13 - Commissioni di monitoraggio Nazionale
Art. 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Art. 15 - Assistenza Contrattuale
Art. 16 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 17 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 18 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 19 - Convocazioni delle parti
Art. 20 - Istruttoria
Art. 21 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 22 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 23 - Decisioni
Art. 24 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 25 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 26 - Controversie collettive
Art. 27 - Sistemi di videosorveglianza aziendale
Art. 28 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 29 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 30 - Classificazione del personale
Art. 31 - Assunzione
Art. 32 - Periodo di prova
Art. 33 - Mansioni del lavoratore
Art. 34 - Passaggi di livello
Art. 35 - Tipologie di contratto
Titolo III - Disciplina dell’orario di lavoro
Art. 36 - Orario di lavoro
Art. 37 - Articolazione dell’orario settimanale
Art. 38 - Riposo giornaliero
Art. 39 - Flessibilità dell’orario
Art. 40 - Banca delle ore
Art. 41 - Lavoratori discontinui
Art. 42 - Lavoro straordinario e lavoro notturno
Art. 43 - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Titolo IV - Ferie, Congedi, Aspettative
Art. 44 - Ferie
Art. 45 - Normativa retribuzione ferie
Art. 46 - Normativa per cessazione rapporto
Art. 47 - Richiamo lavoratore in ferie

 

Art. 48 - Irrinunciabilità
Art. 49 - Registro delle ferie
Art. 50 - Congedi retribuiti
Art. 52 - Permessi per decesso e grave infermità 
Art. 53 - Aspettativa per gravi motivi familiari
Art. 54 - Congedo matrimoniale
Art. 55 - Diritto allo studio
Art. 56 - Congedi per formazione
Art. 57 - Lavoratori stranieri
Art. 58 - Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva
Art. 59 - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 60 - Congedi e permessi per handicap
Art. 61 - Richiamo alle armi
Titolo V - Trasferimento e missione
Art. 62 - Missioni
Art. 63 - Trattamento retributivo trasporto merci
Art. 64 - Trasferimenti
Titolo VI - Malattia ed infortunio
Art. 65 - Normativa generale
Art. 66 - Obblighi del lavoratore
Art. 67 - Periodo di comporto per malattia
Art. 68 - Trattamento economico per malattia
Art. 69 - Infortunio
Art. 70 - Festività durante malattia o infortunio
Art. 71 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 72 - Aspettativa non retribuita per infortunio 
Titolo VII - Maternità e paternità
Art. 73 - Normativa generale
Art. 74 - Congedo per maternità e paternità
Art. 75 - Congedo parentale
Art. 76 - Permessi per assistenza al bambino
Art. 75 - Adozioni internazionali
Titolo VIII - Retribuzione
Art. 77 - Normale retribuzione
Art. 78 - Scatti di anzianità
Art. 79 - Divisori
Art. 80 - Terzo elemento nazionale
Art. 81 - Assorbimenti
Art. 82 - Trattamento personale di vendita a provvigione
Art. 83 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 84 - Mensilità supplementari (13ma e 14ma)
Titolo IX - Norme disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 85 - Obblighi del lavoratore
Art. 86 - Giustificazione delle assenze
Art. 87 - Provvedimenti disciplinari
Art. 88 - Normativa generale sul licenziamento
Art. 89 - Recesso
Art. 90 - Preavviso
Art. 91 - TFR
Art. 92 - Cessione, Trasformazione e Fallimento d’Azienda
Norme finali
Art. 93 - Appalti
Art. 94 - Terziarizzazioni delle attività di vendita
Art. 95 - Normativa quadri
Dichiarazione congiunta


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende operanti nei settori del commercio, terziario e servizi, Roma, 15 giugno 2022 

Parti stipulanti
1. Unilavoro PMI, […]
2. Ciu Unionquadri, […]
3. Firas SPP Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza Servizi di Protezione e Prevenzione, […]

Ambito di applicazione:
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le Parti individuano nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
All’interno del settore "Commercio" vengono definite le seguenti aree di attività:
• dettaglio/ ingrosso tradizionale
• distribuzione moderna e organizzata
• importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
• ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore "Servizi" vengono individuate le seguenti aree di attività:
• ICT
• servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone 
• ausiliari dei servizi.
Settore Alimentazione
1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5. importatori e torrefattori di caffè;
6. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
9. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
11. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro - vendita; .
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
Settore fiori, piante e affini
1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
Settore merci d’uso e prodotti industriali
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5. articoli casalinghi, specchi e cristalli, comici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
7. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatici di impianti;
8. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
9. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11. francobolli per collezione;
12. mobili, mobili e macchine per ufficio;
13. macchine per cucire;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi ' e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti \ di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19. imprese di riscaldamento;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21. tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi; 
22. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
23. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24. legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
25. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto.
Settore ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privati;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
Settore servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
1. imprese di leasing;
2. recupero crediti, factoring;
3. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
5. servizi di revisione contabile, auditing;
6. servizi di gestione e amministrazione del personale;
7. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, cali center
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11. agenzie di relazioni pubbliche;
12. agenzie di informazioni commerciali;
13. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità:
15. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16. agenzie pubblicitarie;
17. concessionarie di pubblicità; 
18. aziende di pubblicità;
19. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20. promozione vendite;
21. agenzie fotografiche;
22. uffici residences;
23. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24. intermediazione merceologica;
25. recupero e risanamento ambiente;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27. aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28. autorimesse e autoriparatori non artigianali;
29. società di carte di credito;
30. uffici cambi extrabancari;
31. servizi fiduciari e finanziari;
32. buying office;
33. agenzie di brokeraggio;
34. attività di garanzia collettiva fidi;
35. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36. agenzie di operazioni doganali;
37. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38. servizi di traduzioni e interpretariato;
39. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40. vendita di multiproprietà;
41. agenzie pratiche auto;
42. autoscuole;
43. agenzie di servizi matrimoniali;
44. agenzie investigative;
45. agenzie di scommesse;
46. servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
47. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49. agenzie di intermediazione;
50. agenzie di ricerca e selezione del personale;
51. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
53. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54. altri servizi alle persone.

Titolo I - Rappresentanze sindacali 
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
[…]

Articolo 2bis - Elezioni Rappresentanze Sindacali Unitarie
Per l’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie si fa riferimento all’Accordo Interconfederale per la costituzione delle RSU nelle Aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalla parte datoriale Unilavoro PMI fra Unilavoro PML Confsal Fisals, Ciu, Firas SPP del 13/01/2022. 

Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno tre giorni di anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 12 ore all'anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
[…]
• orario di lavoro;
• flessibilità - banca ore;
• tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• pari opportunità
• individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
• regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
• formazione professionale;
• determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
• determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 L. 300/70;
• disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio
• specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
• referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
• mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
• tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e/o regionale;
• specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
• le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.

Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano sull’istituzione dell’Ente Bilaterale, in sigla EB WORK il quale costituirà lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
[…]
L’ente bilaterale EB WORK sarà costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
Per la realizzazione delle attività previste dal presente CCNL, EB WORK potrà avvalersi anche dell’Ente Bilaterale EBAFoS. A tal fine saranno sottoscritti appositi accordi e protocolli d’intesa.
Detto Ente Bilaterale, in sigla EB WORK attuerà ogni utile iniziativa ed in particolare:
a. programmerà e organizzerà relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvederà al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvederà al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elaborerà, progetterà e gestirà - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiverà una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. riceverà dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g. istituirà e gestirà l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le attività;
h. riceverà ed elaborerà, ai fini statistici, i dati fomiti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i. svolgerà i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
k. potrà svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113 c.c. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
l. svolgerà le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
m. attuerà ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento;
[…]
Inoltre, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL detto Ente Bilaterale, in sigla EB WORK potrà promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
L’Ente Bilaterale, in sigla EB WORK svolgerà inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in partecipazione, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente Bilaterale EB WORK potrà essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di legge.
L’Ente Bilaterale EB WORK potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Ente Bilaterale EB WORK potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale EB WORK saranno composti su base paritetica tra l’organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Bilaterale Nazionale che ne regolerà il funzionamento con apposito regolamento.

Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
Le parti concordano sulla possibilità di istituire degli Enti Bilaterali EB WORK territoriali.
L’Ente Bilaterale EB WORK Territoriale costituirà lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuoverà:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; 
[…]
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della i salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL l’Ente Bilaterale Territoriale potrà, inoltre, promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da costituire o già costituito.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL l’Ente Bilaterale Territoriale potrà svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’Ente Bilaterale Territoriale, svolgerà inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
Per la certificazione dei contratti di lavoro L’Ente Bilaterale Territoriale si avvarrà di apposite commissioni istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
L’Ente Bilaterale Territoriale, inoltre, promuoverà e gestirà iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolgerà le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Articolo 9 - Organismo Paritetico Nazionale OP WORK
Le Parti concordano sull’istituzione dell’organismo Paritetico Nazionale, OP WORK.
Detto Organismo Paritetico OP WORK costituirà lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
L’Organismo Paritetico OP WORK sarà costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed avrà competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
A tal fine l’Organismo Paritetico OP WORK attuerà ogni utile iniziativa e in particolare:
a) supporterà le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
b) svolgerà, promuoverà e collaborerà alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tal fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente;
c) darà comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
d) darà comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
e) svolgerà ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’ Organismo costituito.

Articolo 13 - Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’Ente Bilaterale EB WORK potrà istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente Bilaterale attuerà ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programmerà ed organizzerà relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. riceverà ed organizzerà le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale - EB WORK, inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati t. trasmessigli dagli Enti Bilaterali Territoriali;
c. elaborerà proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in ' relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le " Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d. riceverà ed elaborerà, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, Ente Bilaterale EB WORK Nazionale;
e. riceverà dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
f. predisporrà i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento.

Articolo 28 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della L. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Articolo 29 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza, il presente CCNL prevede che tale formazione possa avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza asincrona.

Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Articolo 31 - Assunzione

[…] All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
[…]

Articolo 35 - Tipologie di contratto
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni.
Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto stesso, quindi contestualmente all’assunzione.
Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:
• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• apprendistato professionalizzante;
• apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Per tutto quanto non definito dal presente CCNL si rimanda alla normativa nazionale - segnatamente Dlgs 81/2015; Dlgs 185/2016.
Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante
Le parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato per il rilancio dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure professionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo, costituisce per le imprese del settore un istituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché uno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri essenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.
A. Norme generali
Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2015 e s.m. l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente CCNL e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
B. Età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Ai sensi dell'art. 44, del D.Lgs. n. 81 del 2015 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato 2. professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
C. Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano formativo individuale (PFI). Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
D. Periodo di prova […]
E. Apprendistato presso altri datori di lavoro

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
F. Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:
II     36
III    36
IV    36
V     36
VI    24
[…]
G. Retribuzione
[…]
È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
H. Formazione dell'apprendista
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che l’apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata che può avere il contratto di apprendistato.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella seguente Tabella A e nella Tabella B.
Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono indicate nella Tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

Profili Professionali

Ore complessive di formazione professionalizzante

Durata

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)

240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2°grado o di laurea universitaria 210 ore)

36 mesi

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)

210

36 mesi

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 4° livello)

180

36 mesi

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello)

160

36 mesi

Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)

120

24 mesi

Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo, in assenza di questi, relativamente ad una specifica qualifica, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili formativi che dovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione collettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali strutture formative esterne.
In relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella seguente Tabella B le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.
Tabella B

Area di attività

Tipologie di profilo

Qualifiche omologhe a quelle artigiane

Durata apprendistato

Ore complessive di formazione professionalizzante

Front office e funzioni ausiliarie

Addetto food e funzioni ausiliarie

Addetto alla vendita:
- macellaio specializzato provetto

48 mesi

280 ore per inquadramento finale al III livello

- specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita

42 mesi

200 ore per inquadramento finale al IV livello

Promozione e commercializzazione

Addetto al servizio

Addetto al servizio:
- estimatore nelle aziende di arte e antichità
- disegnatore tecnico

- figurista

- vetrinista

48 mesi

340 ore per inquadramento finale al II livello
280 ore per inquadramento finale al III livello

Servizi generali

Addetto manutenzione/assistenza

Addetto manutenzione:
- Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico
- Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli
- Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità -

Operaio specializzato provetto

48 mesi

280 ore per inquadramento finale al III livello

Addetto assistenza:
- Collaudatore e/o accettatore

- Tecnico riparatore del settore elettrodomestici

- Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio

 

48 mesi

340 ore per inquadramento finale al II livello
280 ore per inquadramento finale al III livello

Addetto logistica / gestione magazzino no food

Addetto gestione magazzino no food:
- Operaio specializzato provetto

- Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico
- Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

 

48 mesi

280 ore per inquadramento finale al III livello

O. Referente aziendale
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un referente aziendale. Il referente aziendale potrà essere il titolare dell’impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle
imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito nell’organizzazione dell’impresa, sia in possesso di adeguata professionalità. E il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate
L. Registrazione della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.
M. Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro […]
N. Ferie

Agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente CCNL.
O. Disciplina del recesso […]
Norme finali

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
[…]
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca
Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:
• primo e secondo anno: 50%;
• terzo anno: 65%
• eventuale quarto anno: 70%
[…]
Contratto a tempo determinato
In tutte le aziende comprese nell'ambito di applicazione del presente CCNL l’utilizzo complessivo di tipologie di contratto che prevedano l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro individuale non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione.
Si applicano, inoltre, i seguenti limiti:
• Nelle unità produttive che occupino più di 15 e fino a 30 dipendenti è possibile stipulare contratti a tempo determinato per un massimo di 6 lavoratori;
• Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è possibile stipulare contratti a tempo determinato fino ad un massimo di 4 lavoratori;
• È in ogni caso consentita, per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione fino a 6 lavoratori;
• Fermo restando quanto stabilito nei precedenti punti, è possibile per l’azienda assumere un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva: le eccedenze compenseranno il minor numero di lavoratori assunti in altre unità. In ogni caso, laddove l’azienda decida di operare in tal senso le assunzioni a tempo determinato non potranno comunque superare il 28% del personale assunto a tempo indeterminato.
In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
L’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. Ciò fermo restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previsti dalla normativa vigente ed a esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti ma con diritto alla conservazione del posto. Inoltre, si applicano i seguenti limiti:
• Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è possibile stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato fino a 5 lavoratori;
• Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è possibile stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato fino a 2 lavoratori;
• E in ogni caso consentita, per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione fino a 6 lavoratori;
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori.
Periodo di prova […]
Limiti percentuali

Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti circa le ulteriori limitazioni e per quanto stabilito per il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione.
La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal quinto punto del presente paragrafo (Contratto a tempo determinato).
[…]
Contratti a tempo determinato in località turistiche
Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7/10/1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015.
Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo.
Le Parti, infine, a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 17/4/2019 a cui fanno espressamente rinvio.
Diritto di precedenza […]
Contratto Part Time
[…]
Rapporto a tempo parziale
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
[…]
2. priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
3. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
4. applicazione delle norme del presente CCNL;
[…]
6. il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
7. puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 5, 2° comma, D.Lgs. n. 81/2015.
[…]
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Lavoro supplementare […]
Clausole flessibili ed elastiche
[…]
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
[…]
c) esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico.
[…]
Relazioni sindacali aziendali
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Criterio di proporzionalità […]
Periodo di comporto per malattia e infortunio […]
Quota giornaliera della retribuzione […]
Quota oraria della retribuzione […]
Festività […]
Permessi retribuiti […]

Ferie […]
Permessi per studio […]
Mensilità supplementari (13ma e 14ma) […]
Preavviso […]
Lavoratori affetti da patologie oncologiche

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del 3% della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore. 
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.
Condizioni di miglior favore
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.

Titolo III - Disciplina dell’orario di lavoro
Articolo 36 - Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto di seguito:
1) Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
2) Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 43 (voce: permessi retribuiti).
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per “lavoro effettivo” si intende una prestazione di lavoro che richieda un’applicazione di tipo continuativo. Non è pertanto considerato orario di lavoro:
• Il tempo utilizzato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro;
• Le soste comprese fra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro;
• I riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Viene demandato dalla contrattazione di II livello di operare delle intese / accordi che riguardino turni.

Articolo 37 - Articolazione dell’orario settimanale
L’articolazione dell’orario lavorativo settimanale, considerate le esigenze del settore relativo al presente CCNL, è stabilita nelle seguenti forme:
a) 40 ore settimanali;
b) 39 ore settimanali; 
c) 38 ore settimanali
La modalità oraria di cui alla lettera a) si esplica mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell’entrata in vigore del presente contratto - l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo.
Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell’art. 38.
La modalità oraria di cui alla lettera b) si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui all’art. 43. Le rimanenti ore di cui al medesimo articolo, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità della flessibilità di orario.
La modalità oraria di cui alla lettera c) si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 relative alle 4 festività abolite e 56 di cui all’articolo 43 (voce: permessi retribuiti).
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell’art. 43, ferma restando l’applicabilità della flessibilità di orario.
Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di orario settimanale, le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash&carry e ipermercati realizzeranno l’articolazione dell’orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all’art. 43, e le ulteriori 16 ore di cui al medesimo articolo.
Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale
L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra quelle previste per l’orario settimanale, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, sarà comunicata almeno 30 giorni prima della sua attivazione, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati, e contestualmente, per iscritto, all’Ente Bilaterale, di cui all'art. 7, tramite la corrispondente Associazione territoriale aderente a Unilavoro PMI.
Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell’orario, l’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà validità di norma annua, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro, che dovrà essere realizzata con il medesimo preavviso previsto nel precedente comma del presente articolo.
A seguito delle comunicazioni effettuate agli Enti Bilaterali, i dati aggregati relativi all’applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali anche al fine di consentire il confronto a livello territoriale.

Articolo 38 - Riposo giornaliero
Il D.lgs 66/2003, art. 17, stabilisce la durata del riposo giornaliero in 11 ore consecutive: modalità di fruizione e deroga a detto riposo potranno essere stabilite dalla contrattazione di II Livello.
Laddove la contrattazione di II livello non sia già intervenuta nella disciplina di cui al comma precedente ed in attesa di una regolamentazione si conviene che detto riposo giornaliero pari ad ore 11 possa essere frazionato laddove intercorrano prestazioni lavorative siffatte:
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;
• aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore;
• inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
• cambio del turno/fascia;
• interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
• manutenzione svolta presso terzi;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza.
In ogni caso, al fine di operare una garanzia in relazione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono di garantire un riposo continuativo minimo di almeno 9 ore.
Le ore di lavoro eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro di cui all’art. 37, lettere b) e c) e paragrafo relativo all’orario di lavoro medio per specifiche tipologie, fino al raggiungimento dell’orario normale settimanale, verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

Articolo 39 - Flessibilità dell’orario
Nel limite stabilito di 44 ore settimanali e per un massimo di 16 settimane sarà possibile per l’azienda - per far fronte a variazioni dell’intensità lavorativa - realizzare diversi regimi di orario in periodi dell’anno particolari. Laddove si realizzi una prestazione di ore aggiuntiva per far fronte a picchi di intensità, da parte di lavoratori interessati - l’azienda riconoscerà nel corso dell'anno una pari entità di ore di riduzione in periodi di bassa intensità lavorativa.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore e nei limiti previsti per lo straordinario. 
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al presente articolo, con le seguenti modalità:
per le aziende di cui all’art. 37, lett. a), b) e c): superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell'anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 158 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al presente articolo 43 sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità:
1. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 43, pari a 45 minuti per ciascuna
settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 43, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Modalità operative della flessibilità
[…]
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti per il lavoro straordinario. Ai fini dell’applicazione della flessibilità per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Al fine di consentire il confronto sulla flessibilità le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale competente per territorio.
E compito dell’Azienda provvedere ad informare e comunicare per iscritto ai lavoratori interessati, con un preavviso congruo, il programma definito di applicazione della flessibilità: laddove intervenissero delle variazioni queste dovranno, a loro volta essere comunicate per iscritto.

Articolo 40 - Banca delle ore
Le Parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore [...]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.

Articolo 41 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
a. custodi;
b. guardiani diurni o notturni;
c. portieri;
d. personale addetto alla estinzione degli incendi;
e. uscieri;
f. personale addetto al carico e allo scarico;
g. commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
h. personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
i. personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché, nell’esercizio dell’attività lavorativa, eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista in materia di mansioni promiscue.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Articolo 42 - Lavoro straordinario e lavoro notturno
Per "lavoro straordinario" si intende la prestazione di lavoro effettuata oltre il normale orario di lavoro fissato dal presente CCNL. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni di lavoro straordinario - a carattere individuale - nel limite di 250 ore nell’anno. Non è data facoltà al lavoratore di compiere lavoro straordinario se non autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Lavoro Straordinario 
[…]
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate nel Libro Unico del Lavoro, a cura dell’azienda, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Lavoro Notturno […]

Articolo 43 - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il lavoro domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori
di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.
Lavoro domenicale
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del Terziario e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello.
In tale ambito, territoriale o aziendale, le Parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento.
Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previste dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare, per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
• le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
• i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
• i portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.
[…]
Festività […]
Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione di carburante autostradale

Ai dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione
[…]
Permessi retribuiti […]

Titolo IV - Ferie, Congedi, Aspettative
Articolo 48 - Irrinunciabilità

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Articolo 57 - Lavoratori stranieri
Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell’occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste in materia di ferie e diritto allo studio.

Articolo 60 - Congedi e permessi per handicap
[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) [due ore di permesso giornaliero retribuito] e c) [tre giorni di permesso ogni mese] e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

Titolo VI - Malattia ed infortunio
Articolo 69 - Infortunio

Laddove il lavoratore subisca un infortunio egli deve darne immediata notizia al datore di lavoro in modo che egli possa operare denuncia all’INAIL: se il lavoratore manca di dame immediata notizia al datore di lavoro quest’ultimo risulterà esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal ritardo nella denuncia.
Resta inteso che le aziende sono tenute ad assicurare presso INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori soggetti ad obbligo assicurativo secondo le vigenti normative di legge.
[…]

Titolo VII - Maternità e paternità
Articolo 74 - Congedo per maternità e paternità

Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto; 
e) dopo l'evento del parto, su scelta volontaria della lavoratrice, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 151/2001 agli artt. 6 comma 1 e art. 7 comma 6 l’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall’ITL su richiesta della lavoratrice.
[…]

Articolo 76 - Permessi per assistenza al bambino
Le lavoratrici madri hanno diritto, durante il primo anno di vita del bambino, di fruire di due periodi di riposo durante la giornata, anche cumulabili: il periodo è uno solo se in orario di lavoro inferiore alle 6 ore. Questo trattamento è riconosciuto anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del capoverso precedente, all’esplicito consenso scritto della madre.
[…]
I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall’azienda, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Titolo IX - Norme disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 85 - Obblighi del lavoratore

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare i seguenti doveri:
[…]
2) Conservare diligentemente le merci ed i materiali e cooperare alla prosperità dell’impresa.
3) Rispettare l’orario di lavoro […]
5) Rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda per regolare il servizio interno, non in contrasto con il presente CCNL né con le vigenti disposizioni di legge, che rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Inoltre:
1) È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto in materia di Assemblee e diritti sindacali. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
2) Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. 
3) Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
4) Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Queste norme comportamentali sono portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione o con ogni mezzo idoneo.

Articolo 87 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
• ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
• esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
• si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
• arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; 
• commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
• assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;
• recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
• grave violazione degli obblighi di cui all’art. 85, 1 ° e 2° comma;
• infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
• la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]

Articolo 89 - Recesso
Ai sensi dell’art. 2218 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 90.
Ai sensi dell’art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
• l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
• il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi
• l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
• il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
• l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
• l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro; 
[…]

Norme finali
Articolo 93 - Appalti

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.

Articolo 94 - Terziarizzazioni delle attività di vendita
L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione che riguardino attività di vendita svolte nei negozi, e gestite dall’impresa mediante proprio personale, convocherà preventivamente le RSA o le RSU al fine di informarle sui seguenti temi:
• attività che vengono conferite a terzi;
• lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
• contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
• assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
• internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.
Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell’unicità contrattuale.
Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.