Tipologia: CCNL
Data firma: 7 giugno 2022
Validità: 01.06.2022 - 31.05.2026
Parti: Confimitalia/Ciu e Confael, Fal/Confael, Snalp/Confsal, Engeb
Settori: Metalmeccanici, Artigianato
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Sfera di applicazione
Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
Art. 4 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 5 - Attuazione normativa
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Art. 7 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 7 bis - Lavoratori Discontinui
Art. 8 - Sospensione del lavoro
Art. 9 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità
Art. 9 bis - Reperibilità
Art. 10 - Banca delle ore
Art. 11 - Modalità di fruizione
Art. 12 - Lavoro straordinario
Art. 13 - Lavoro notturno
Art. 14 - Riposi settimanali e riposi compensativi
Art. 15 - Permessi retribuiti
Art. 16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
Art. 17 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 18 - Lavoro festivo
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Diritto allo studio
Art. 21 - Congedi per formazione
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 24 - Normale retribuzione
Art. 25 - Tipologie di retribuzione

Art. 25 bis - Contratto di reinserimento
Art. 26 - Paghe base nazionali
Art. 26 bis - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 27 - Assorbimenti
Art. 28 - Trattamento personale di vendita a provvigione
Art. 29 - Tredicesima mensilità
Art. 30 - Premio di risultato
Art. 31 - Scatti di merito o di professionalità
Art. 32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Malattia
Art. 35 - Obblighi del lavoratore
Art. 36 - Periodo di comporto
Art. 37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
Art. 38 - Infortunio
Art. 39 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 40 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 41 - Aspettativa
Art. 42 - Congedi parentali
Art. 43 - Congedi e permessi per handicap
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Trasferte
Art. 46 - Rimborso spese chilometrico
Art. 47 - Trasferimento
Art. 48 - Distacco
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Art. 50 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
Art. 51 - Preavviso
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
Contrattazione di prossimità, di secondo livello e welfare aziendale
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata
Art. 53 bis - Cambio di appalto
Art. 53 ter - Crisi aziendali
Apprendistato
Art. 54 - Tipologie contratto di apprendistato
Art. 55 - Apprendistato professionalizzante
Art. 56 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Art. 57 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 58 - Proporzione numerica
Art. 59 - Disciplina del rapporto
Art. 60 - Parere di conformità
Art. 61 - Periodo di prova
Art. 62 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 63 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 64 - Doveri dell'apprendista
Art. 65 - Trattamento normativo
Art. 66 - Malattia
Art. 67 - Infortunio
Art. 68 - Obblighi di comunicazione
Art. 69 - Formazione
Art. 70 - Apprendistato in cicli stagionali
Art. 71 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato

 

Art. 72 - Rinvio alla legge
Contratti flessibili

Art. 73 - Lavoro part time - Tipologia di lavoro a tempo parziale
Art. 74 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 75 - Assunzione
Art. 76 - Obblighi di comunicazione
Art. 77 - Clausole di flessibilità ed elastiche
Art. 78 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 79 - Retribuzione
Art. 80 - Periodo di comporto per malattia
Art. 81 - Consistenza dell’organico aziendale
Art. 82 - Diritto di precedenza
Art. 83 - Lavoro intermittente - Definizione
Art. 84 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 85 - Assunzione
Art. 86 - Indennità di disponibilità
Art. 87 - Retribuzione
Art. 88 - Consistenza organico aziendale
Art. 89 - Lavoro a tempo determinato - Requisiti di applicabilità
Art. 90 - Apposizione del termine
Art. 91 - Periodo di Prova
Art. 92 - Durata e proroghe
Art. 93 - Proporzione numerica
Art. 94 - Diritto di precedenza
Art. 95 - Retribuzione
Art. 96 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
Art. 97 - Contratto di somministrazione - Sfera di applicabilità
Art. 98 - Proporzione numerica
Art. 99 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
Art. 100 - Retribuzione
Art. 101 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Art. 102 - Contratto di telelavoro
Art. 103 - Sfera di applicabilità
Art. 104 - Disciplina del rapporto
Art. 105 - Diritti e doveri del telelavoratore
Art. 105 bis - Diritto alla disconnessione
Art. 106 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 107 - Dotazioni strumentali e utenze
Art. 108 - Orario di lavoro
Art. 109 - Contrattazione aziendale
Art. 110 - Collaborazioni Coordinate e Continuative
Istituti sindacali
Art. 111 - Rappresentanze Sindacali
Art. 112 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 113 - Assemblea
Art. 114 - Referendum
Art. 115 - Trattenute sindacali
Rapporti tra le parti sindacali
Art. 116 - Ente Generale Bilaterale (ENGEB)
Art. 117 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 118 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 119 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
Art. 120 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
Art. 121 - Convocazione della Commissione Nazionale
Art. 122 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
Art. 123 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
Art. 124 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 125 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 126 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 127 - Osservatorio Nazionale
Art. 128 - Osservatori Territoriali
Art. 129 - Finanziamento Ente Generale Bilaterale (ENGEB)
Art. 130 - Fondi
Art. 131 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 132 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
Art. 133 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 134 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 135 - Convocazioni delle parti
Art. 136 - Istruttoria
Art. 137 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 138 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 139 - Decisioni
Art. 140 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 141 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 142 - Controversie collettive
Art. 143 - Classificazione del personale Metalmeccanico Artigiano
Tabelle


Contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanico artigianato
 

Roma, il giorno 7 giugno 2022, presso la sede Confimitalia […], tra l’Associazione datoriale Confimitalia aderente Ciu […] e l’Organizzazione sindacale Confael, comparto industria metalmeccanica […] e l’organizzazione sindacale Federazione autonoma lavoratori aderente Confael […] e Snalp promosso dalla Confael e aderente a Confsal […] e Engeb […] promosso da Confael/Confimitalia […], con l’assistenza di Confael - Confederazione Autonoma Europea dei Lavratori […], si stipula Nuovo CCNL- Contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanico […]

Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nel:
settore della metalmeccanica e dell’installazione di impianti; - settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini; - settore odontotecnico.
Settore della metalmeccanica e della installazione di impianti.
Rientrano in tale settore i dipendenti:
1. dei laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati:
a. alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
b. alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;
Esempio:
imprese di meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini),
tornerie in genere,
imprese di produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati,
imprese di verniciatura o di saldatura, imprese di costruzione di macchinari, imprese di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
2. delle modellerie metalliche e delle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere; Esempio:
• fonderie di bronzo,
• fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici.
3. delle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti:
a. meccanici,
b. idraulici,
c. termici,
d. di condizionamento,
e. idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici,
f. di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche,
g. di sollevamento di cose e/o persone,
h. radiotelevisivi,
i. elettrodomestici,
j- a gas,
k. antincendio ed affini o similari;
4. delle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli. Esempio:
carrozzerie,
meccanica-motoristica,
elettrauto,
gommisti,
centri di revisione,
autolavaggi,
installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano, riparatori moto e cicli, imprese di soccorso stradale.
5. delle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;
6. delle imprese di produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;
7. della produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, segnaletica, ecc.);
8. delle imprese che eseguono montaggi e/o smontaggi:
di ponteggi;
di scaffalature;
di mobili;
di componenti di varia natura.
Settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini.
Rientrano in tale settore i dipendenti delle imprese aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:
1. i laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero e affini destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2. le imprese che effettuano lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
3. i costruttori e riparatori di orologi.
Orafi;
Argentieri;
Bigiottieri;
Gioiellieri;
Casse;
Incisori;
Incastonatori;
Smaltatori e Miniaturisti;
Lavorazione pietre preziose;
Lavorazione pietre dure;
Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo e/o argentiero;
Attività di realizzazione di modelli;
Settore odontotecnico
Rientrano i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico così come definito dalla legislazione vigente.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[…]

Art. 4 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
1. In ottemperanza al disposto di cui all’art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.


Art. 5 - Attuazione normativa
1. Le Parti, in previsione degli effetti della legge n.30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel D.Lgs. n.81/2008, vadano intese a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
1. Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Generale Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.

Art. 7 - Articolazione dell’orario di lavoro
1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi in base alle esigenze aziendali.
2. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
3. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo tra le OO.SS. territoriali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore.
4. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall’art.45 del presente contratto.
5. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
6. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora fattività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all’art. 12 punto 5 lett. c), d), e).
7. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
8. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.
9. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Art. 7 bis - Lavoratori Discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale addetto in misura prevalentemente all’ attività di semplice attesa o custodia quali:
custodia anche di magazzino
guardiani diurni e notturni
portieri
personale addetto all’estinzione degli incendi
uscieri e inservienti
personale addetto al carico e allo scarico
sorveglianti
personale addetto agli impianti di riscaldamento ventilazione e inumidimento, produzione e trasformazione energia elettrica
autisti, motoscafìsti, infermieri è fissata nella misura di 45 ore settimanali.

Art. 9 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità
1. In considerazione di particolari situazioni di servizio, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.
2. Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto, per es. di 173 ore, e che in un altro esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi la media delle 173 ore nell’arco di un periodo di dodici mesi.
3. […], l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore maturate e non compensate con la maggiorazione prevista per le ore di lavoro straordinario.
4. La modalità di articolazione dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.
5. L’azienda deve informare i lavoratori, con anticipo di almeno due settimane, della volontà di utilizzare l’istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori. Una copia deve essere inviata alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto per conoscenza
6. L’azienda può consentire che, al fine di una migliore funzionalità del servizio e maggiore efficienza della prestazione lavorativa, oltre che in via di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di lavoratori godano di una elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo, intesa quale possibilità di anticipare o posticipare l’ingresso e ridurre la pausa pranzo, fino a 30 minuti, rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato e della pausa pranzo, con correlato recupero da parte dell’interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.

Art. 9 bis - Reperibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi caratterizzato dalla necessità e dall'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le disposizioni aziendali.
2. Uno specifico accordo aziendale definirà le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione. […]
3. La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull’intesa fra le parti ma, ove le particolarità del servizio svolto dall’azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.

Art. 10 - Banca delle ore
1. Le Parti convengono di istituire la banca delle ore. Nell’ambito della contrattazione aziendale o individuale, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari.
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore

Art. 12 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità dell’orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata “a consuntivo” in base alla articolazione di cui all'art. 9.
2. E facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:
a. casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b. casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c. eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA, se presente.
4. Gli straordinari effettuati per le cause sopra esposte non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
5. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…
7. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione […]
8. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
[…]

Art. 14 - Riposi settimanali e riposi compensativi

1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Ai sensi dell’art.3 Legge n.370/1934, si prevede per le aziende di poter definire un giorno di riposo diverso dalla domenica
2. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse -e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione […], fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulatole.
[…]

Art. 25 bis - Contratto di reinserimento
[…]
Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente CCNL, nonché tutti i trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente.
[…]
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di cui al presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno stipulare n. 2 contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti.
[…]
All'atto dell'assunzione l'azienda dovrà consegnare al lavoratore uno specifico ed apposito piano formativo, inerente la qualifica da conseguire.
La formazione atta ad acquisire la professionalità indicata nel piano formativo e nel contratto di assunzione dovrà essere svolta in azienda durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi.
Divieti
È vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo:
[…]
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con: a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro; e. licenziamento individuale.
[…]
11. Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
i. inosservanza dell’orario di lavoro;
ii. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
iii. negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
iv. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
[…]
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all’Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
[…]
d. Sospensione: vi si incorre per:
i. inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell’orario di lavoro;
ii. assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
[…]
iv. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
v. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
vi. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[…]
viii. esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro;
ix. insubordinazione verso i superiori;
[…]
xi. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
i. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
ii. assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
iii. abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
iv. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
v. danneggiamento grave al materiale aziendale;
vi. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza degli impianti;
[…]
ix. esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro;
x. rissa o vie di fatto nello stabilimento; xi. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
xiv. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[…]
xvi. altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai sensi dell’art.70 e seguenti del D.lgs. n.276/2003.
[…]
16. Le parti condividono l’esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente identificabili in quelle elencate dal presente articolo.
17. L’azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratta a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall’azienda, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione delle mancanze disciplinari.
[…]

Contrattazione di prossimità, di secondo livello e welfare aziendale
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata

1. Dall’entrata in vigore del presente contratto, a livello regionale o provinciale - anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale - possono essere attivati tutti i livelli di contrattazione collettiva che le parti intenderanno coltivare in ottica di massima lealtà e collaborazione.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a livello di prossimità e dunque aziendale e provinciale potranno attivarsi trattative per negoziare collettivamente sulle seguenti materie, anche in deroga a quanto previsto a livello nazionale, al fine di meglio adattare le esigenze delle parti sociali alla concreta realtà locale e imprenditoriale interessata dalla contrattazione:
[…]
d. orario di lavoro;
e. flessibilità - Banca ore;
f. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
g. pari opportunità;
[…]
j. formazione professionale;
k. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
l. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 Legge n.300/1970;
m. specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
[…]
o. mensa o buoni pasto;
p. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e o regionale;
q. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
[…]
s. l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
t. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
u. le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
v. l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
w. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai tele centri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore;
[…], le parti sociali sottoscritte alla presente intesa, confermano che la contrattazione collettiva territoriale o aziendale potrà disciplinare sia le materie non già previste dal contratto nazionale sia derogare a quanto ivi previsto, in base ai criteri di successione nei contratti (per cui il contratto collettivo successivo può derogare a quello precedente) sia in base al criterio di specialità e sussidiarietà, per cui le parti sociali potranno intervenire a disciplinare in modo diverso anche materie già previste dal contatto nazionale ove ciò sia utile per adattare la disciplina al territorio e alle caratteristiche della singola impresa e alla volontà dei lavoratori interessati.

Art. 53 bis - Cambio di appalto
[…]
11. L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
[…]
situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro; nonché l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999;
le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all'art.2 lett. i) del decreto legislativo n.276/2003 e al Decreto Ministero Lavoro 10 ottobre 2005;
[…]

Apprendistato
Art. 54 - Tipologie contratto di apprendistato

1. Il contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b. contratto di apprendistato professionalizzante;
c. conti-atto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
4. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

Art. 55 - Apprendistato professionalizzante
1. Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
2. Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest'ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
3. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche “on the job” e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015.
Durata
• 1° livello: 5 anni e 6 mesi
• Livelli dal 2° al 5°: 5 anni
• Impiegati amministrativi: 3 anni
• La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage
• La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica
[…]

Art. 56 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalie istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n.226/2005 e di quelli di cui all’art.41 e ss D.Lgs. n.81/2015).
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al c. 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del conti-atto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs. n.81/2015).
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
4. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n.226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi.
[…]

Art. 57 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con conti-atto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo (art.45 c.1 D.Lgs. n.81/2015).
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art.45 c.3 D.Lgs. n.81/2015).
La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall'art. 45, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 81/2015.
[…]

Art. 58 - Proporzione numerica
1. In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2. In aziende in cui il numero di dipendenti è pari o superiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
3. Le aziende artigiane devono rispettare i limiti numerici previsti dall’art.4 Legge n.443/1985:
[…]

Art. 59 - Disciplina del rapporto
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
2. Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’ENGEB.
3. Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
[…]

Art. 60 - Parere di conformità
1. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’ ENGEB per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
2. Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.

Art. 62 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
2. Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommino con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione.
4. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro sull'apposito libretto formativo.

Art. 63 - Obblighi del datore di lavoro
1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto dì lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati al l'apprendista,

Art. 64 - Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
g. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
h. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 65 - Trattamento normativo

1. Per quanto non disciplinato, l’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio,
2. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 69 - Formazione
A. Durata
1. L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all’Azienda non inferiore ad 80 ore per i livelli 1°, 2° e 3°; 70 ore per i livelli 4° e 5°;
2, Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
3. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
4. L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
B. Contenuti
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall’Ente Bilaterale ENGEB, che terranno conto
2. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
3. L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
4. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
[…]
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
[…]
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti
di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
[…]
7. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni, Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
8. L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.

Art. 70 - Apprendistato in cicli stagionali
1. Per apprendistato in cicli stagionali s’intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni.
2. Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
3. In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale, che il precedente art. 69 lettera A regolamenta con riferimento all’anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l’apprendista.
4. Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
[…]

Contratti flessibili
[Lavoro part time]
Art. 81 - Consistenza dell’organico aziendale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del novero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Art. 82 - Diritto di precedenza
[…]
4. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno,
5. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 c.3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
6. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della Legge n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[…]

[Lavoro intermittente]
Art. 84 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
[…]
4. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 85 - Assunzione
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g. il rinvio alle norme del presente articolo.
2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nonché all’Ente Bilaterale territoriale mediante sms, fax o posta elettronica.

Art. 88 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).

Art. 89 - Lavoro a tempo determinato - Requisiti di applicabilità
[…]
8. Ai sensi dell’art. 23 c. 1 le parti stabiliscono che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
[…]

Art. 93 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Assunzioni esenti da limitazioni numeriche. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art.25 c.2 e 3 del decreto-legge a 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n.221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art.21 c.2 del d.lgs. n.81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente.
[…]
I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alla rappresentanza sindacale aziendale in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato. 

Art. 97 - Contratto di somministrazione - Sfera di applicabilità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Art. 98 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La percentuale di cui sopra comprende anche i lavoratori assunti con contratti a termine causali.

Art. 99 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore, L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
2. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve dame immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori,
3. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art.7 della Legge n.300/1970.
[…]

Art. 101 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1. In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice. In caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.

Art. 102 - Lavoro a distanza: Telelavoro - Lavoro Agile (Smart Working) Definizione
Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e possono svolgersi anche con contratto part-time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori occasionali od autonomi. 
2. Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro prevalentemente a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della presenza fisica continuativa all’interno dei locali aziendali
3. Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, salvo casi particolari di ricorso al Lavoro Agile dovuti a cause di forza maggiore e situazioni emergenziali di rilevanza nazionale; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale come da legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4. Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell’azienda.

Art. 103 - Sfera di applicabilità
1. Il Lavoro a Distanza ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione non può in alcun modo essere pretesa - salvo sia stata espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte de! lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoro a distanza può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa.

Art. 104 - Disciplina del rapporto
1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero in remoto può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”,
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.

Art. 105 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza
1. Al lavoratore a distanza sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2. Il lavoratore deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di finire delle medesime opportunità dì accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al lavoratore.
5. Al lavoratore a distanza è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

Art. 105 bis - Diritto alla disconnessione
Le parti sindacali sottoscrittrici del presente accordo, in assenza di una regolamentazione normativa su tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro.
Poiché è prevedibile che l’utilizzo di strumenti digitali sul lavoro non verrà meno dopo la pandemia, è opportuno indicare da subito delle linee guida che impediscano gli effetti nocivi sulla salute e sulla qualità di vita dei lavoratori,
La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche lavorative al di fuori dell’orario dì lavoro, compresi Ì periodi di riposo, i giorni festivi e tutti i tipi di congedo, fermo restando che nell’esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà essere contattabile e reperibile durante il proprio orario di lavoro.
A tal proposito, con la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto, si intende circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente ambito di condotte disciplinarmente rilevanti.
Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni operative da adottare.

Art. 106 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del lavoratore a distanza e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore a distanza per fini professionali.
3. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
4. È inoltre tenuto ad informare prontamente il lavoratore a distanza in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, alle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il lavoratore a distanza è tenuto a rilasciare dichiarazione di ricezione dell’informativa.
5. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del lavoratore.
6. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal lavoratore.
7. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 107 - Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di lavoro a distanza, salvo diverse intese, dovranno essere fomite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[…]
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fomite al lavoratore, lo stesso dovrà dame pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di lavoro a distanza e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale,
[…]

Art. 108 - Orario di lavoro
1. Termo restando che i carichi di lavoro assegnati al lavoratore a distanza devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda, con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili l'art.3 (orario normale di lavoro), art.4 (durata massima dell’orario di lavoro), art.5 (lavoro straordinario), art.7 (riposo giornaliero), art.8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n.66/2003.

Art. 109 - Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione di II Livello è demandata:
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
• l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
2. In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore, che può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere definito prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Art. 110 - Collaborazioni Coordinate e Continuative
1. Le parti stabiliscono, ai sensi dell’art.2 c.2 letta) del D.Lgs. n.81/2015, che possa essere stipulato un contatto di collaborazione per tutte quelle mansioni rientranti nella declaratoria del I livello, II livello, III livello e IV livello previste dal presente contratto.
[…]
3. Le collaborazioni di cui sopra possono svolgersi in deroga a quanto previsto dall’arte c, 1 del D.Lgs. n.81/2015.

Istituti sindacali
Art. 112 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

[…]
4. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
[…]

Art. 113 -Assemblea
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con tre giorni di anticipo.
3. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite.
4. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
5. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL,
7. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Rapporti tra le parti stipulanti il CCNL
Obblighi adempimenti
Art. 116 - Ente Bilaterale ENGEB

1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ENGEB costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito,
2. ENGEB è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine ENGEB Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n.936/1986;
g. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt.121, 131 e 132 del presente CCNL, nonché ne coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare;
l. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
[…]
4. ENGEB svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni., composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, ENGEB dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, ENGEB Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
7. ENGEB potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria e la risoluzione dei quesiti posti avverrà attraverso l’istituzione di una Commissione Nazionale, Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi ENGEB potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9. Gli organi di gestione ENGEB saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei Datori di lavoro,
10. La costituzione degli ENGEB Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Generale Bilaterale dell’ENGEB Nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 117 - Enti Bilaterali Territoriali
1. ENGEB Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
[…]
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
[…]
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2. ENGEB Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, ENGEB Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti sul territorio, sostituite all’uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione in caso di ridotta presenza a livello locale.
4. L’ENGEB Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. […]