Tipologia: Accordo SW
Data firma: 7 giugno 2022
Validità: 01.09.2022 - 31.12.2023
Parti: O-I Italy/Unione degli Industriali e RSU/Filctem-Cgil
Settori: Chimici, Vetro, O-I Italy Origgio
Fonte: filctemcgil.it

Sommario:

 

Premessa
Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile
1. Accordo per lo SW nella Sede di Origgio di O-I Italy spa
2. Salute e Sicurezza
3. Formazione
4. Caratteristiche e principi generali
5. Modalità di svolgimento
6. Orario
7. Trattamento retributivo ed incentivo
8. Diritto alla disconnessione
9. Strumenti informatici

 

10. Sicurezza dati
11. Modalità di attivazione, durata e revoca
12. Diritti sindacali
13. Monitoraggio del progetto
Allegato 1: Informativa annuale in materia di salute e sicurezza per lo smart-working (art. 22, comma 1 L. 81/2017)
Allegato 2: Fac-simile formato richiesta attivazione smart-working
Allegato 3: Fac-simile formato accordo individuale progetto smart-working
Allegato 4: formato O-I IT-1010


O-I Italy Accordo per lo smart-working nella sede di Origgio (VA)

Addì, 7 giugno 2022, a Saronno (VA) presso la sede dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese, tra la O-I Italy spa, Sede di Origgio (VA) […], assistiti da Unione degli Industriali della provincia di Varese […] e la RSU degli uffici della Sede di Origgio (Va) […], assistiti dalla Filctem-Cgil Varese […]

Premessa
Nel corso dall'anno 2019, dal 14 maggio al 13 giugno, è stato portato avanti un progetto pilota per la sede di Origgio su alcune funzioni aziendali, per l'applicazione dello smart-working.
A partire dall’ottobre 2019, sulla base delle positive risultanze del progetto pilota, è stato avviato progetto sperimentale su tutte le funzioni di sede; per la realizzazione di questa fase è stato definito un apposito regolamento in data 10 ottobre 2019.
Successivamente, nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto 1° marzo 2020, che introduceva modalità semplificate (attivazione senza accordo individuale e comunicazione amministrativa semplificata) di accesso allo smart-working, modalità poi confermate dalle successive disposizioni emanate per far fronte all'emergenza.
Anche il DPCM 14 Gennaio 2021 e tutti quelli che ne sono succeduti raccomandano il massimo utilizzo della modalità di lavora agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (successivamente modificato il 24 aprile 2020) tra categorie produttive, organizzazioni sindacali e Governo indica lo smart-working, ove attuabile, come misura appropriata.
Da ultimo la Legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, riguardante le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria» ha previsto che le modalità semplificate (attivazione senza accordo individuale e comunicazione amministrativa semplificata) siano prorogate a tutto 31 agosto 2022.

Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile
Il 7 dicembre 2021 alla presenza del Ministro del Lavoro, Confindustria e le altre principali associazioni datoriali e sindacali hanno dato il proprio assenso alla sottoscrizione del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile.
Il documento offre alla contrattazione collettiva delle linee di indirizzo di cui tener conto nella regolamentazione, facendo salvi gli accordi in materia già intervenuti.
Più in particolare, il Protocollo conferma l’attuale impianto legislativo, che affida alle parti individuali del rapporto di lavoro - datore di lavoro e lavoratore - il potere regolatorio nella conclusione dell’accordo per l’adesione allo smart working. Viene contestualmente riconosciuto il ruolo primario delle parti sociali che, nel corso degli ultimi due anni, hanno dimostrato una grande capacità d’iniziativa, favorendo la modalità di lavoro agile all'interno dei singoli contesti produttivi.
Il Protocollo indica le possibili previsioni minime dell’accordo individuale, che si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel Protocollo, tra le quali, oltre all’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno, l’adottare di misure volte ad assicurare la c.d. disconnessione.
Con riferimento al tema dell’organizzazione del lavoro con modalità agile, il Protocollo conferma quanto previsto dalla legislazione vigente, con riguardo all’assenza di un preciso orario di lavoro e autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, oltre che nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Sulla base delle diverse esperienze sviluppate nel corso degli ultimi anni, viene confermata la possibile articolazione della prestazione lavorativa in più fasce orarie, comunque individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Viene, inoltre, confermato il principio secondo cui il lavoro agile non è, in prima istanza, compatibile con il lavoro straordinario e precisato che al lavoro agile possono accedere i lavoratori inseriti nelle aree organizzative in cui lo stesso viene utilizzato, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le esigenze produttive e l’attività svolta dal lavoratore.
Ribadito il principio della libertà del lavoratore di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, viene precisato che lo stesso debba comunque avere caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Viene inoltre riconosciuta alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile.
Con riferimento alla fornitura tecnologica, il Protocollo prevede che essa di norma venga fornita dal datore di lavoro, fatti salvi diversi accordi.
Ancora, l’Accordo sottoscritto dalle parti sociali ribadisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori che erogano la propria prestazione in presenza e lavoratori che svolgono la prestazione con modalità agile. Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità. Viene inoltre ribadita la centralità della formazione continua.
Per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, il Protocollo conferma l’impianto di legge, precisando che, alla parte di lavoro svolta all’esterno dei locali aziendali, si applicano le prescrizioni del Testo Unico sicurezza relative agli obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche fornite dal datore di lavoro. Viene confermata la centralità dell’informativa scritta che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e l’obbligo per quest’ultimo di cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro.

1. Accordo per lo SW nella Sede di Origgio di O-I Italy spa
Le Parti hanno pertanto avviato un confronto al fine di definire la nuova modalità di lavoro che seguirà al periodo emergenziale. In particolare, le Parti si sono concentrate sui concetti di flessibilità, produttività, fiducia, digitalizzazione, conciliazione vita personale e lavorativa, impatto ambientale e sociale.
Le Parti hanno nello specifico discusso di flessibilità nella gestione dei tempi e dei luoghi di lavoro, di lavoro per obiettivi secondo un rapporto basato su fiducia e senso di responsabilità al fine di raggiungere i risultati in modo efficiente, integrando le esigenze organizzative aziendali ed individuali. Inoltre, le Parti si sono confrontate sulle opportunità che derivano dalla trasformazione digitale in atto che si sta affermando sempre più come strumento abilitante al nuovo modo di lavorare.
Anche nelle indicazioni di O-I Corporate il modello di “Connected Work” offre ai team le risorse e la flessibilità per collaborare, innovare ed eseguire al meglio il proprio lavoro nell'ambiente più adatto. Questa affermazione dice molto sul collegamento tra scelta di modalità di lavoro e valori aziendali: quando viene implementato il “Connected Work”, la priorità è proteggere la sicurezza e il benessere dei dipendenti dell’Azienda.
Lo smart-working è una modalità flessibile di svolgimento dell’attività lavorativa, che consente al dipendente di lavorare in un luogo diverso dalla propria sede di lavoro, in modo non stabile e continuativo, con il supporto dei sistemi tecnologici.
Le caratteristiche dello smart-working sono rispondenti a valori di responsabilità, fiducia, innovazione e proattività. Infatti, lo smart-working sottende una nuova visione dell'attività, in cui la maggiore flessibilità e autonomia, si coniugano con una maggiore responsabilizzazione sui risultati e sugli obiettivi.
Lo smart-working, così come definito e disciplinato all'interno del presente accordo, non si configura come telelavoro.
La presente regolamentazione entra in vigore a partire dal 1° settembre 2022.

2. Salute e Sicurezza
Relativamente agli aspetti di Salute e Sicurezza, i dipendenti che non abbiano già precedentemente partecipato ad un corso di formazione in merito allo svolgimento dell’attività in smart-working (progetto sperimentale 2019), parteciperanno ad un corso di formazione, relativo alle principali norme di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento della propria attività lavorativa presso luoghi privati idonei.
Nell'ambito della formazione preventiva, viene fornita una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, precisando quali sono i comportamenti al cui rispetto il lavoratore è tenuto e vengono chiariti gli obiettivi e le modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di smart-working, anche con specifico riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La formazione verterà anche su procedure di emergenza e antincendio, microclima, uso di strumenti dotati di videoterminale ed illuminazione, rischio elettrico, rischio rumore, nonché principali misure di prevenzione e protezione per prestazioni di lavoro svolte in ambienti all’aperto e riferimenti al Codice della Strada, con particolare riguardo all’uso di telefoni cellulari e altre attrezzature in dotazione.
Considerata l’opportunità di poter scegliere un luogo diverso dalla propria abitazione per lo svolgimento della prestazione in smart-working (previa comunicazione al proprio responsabile ed all’ufficio del personale) la formazione fornirà gli elementi di conoscenza indispensabili per la corretta individuazione, a cura del dipendente, di un luogo appropriato.
Nel luogo prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa devono sussistere i requisiti tecnici di connettività e tale luogo deve rispondere a criteri di idoneità, sicurezza personale ed informatica e di riservatezza.
All’interno del luogo prescelto dal lavoratore è responsabilità del dipendente l’attuazione delle misure di sicurezza individuate sulla base dell’informativa, almeno annuale, sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in regime di smart-working.
L’Azienda fornisce una informativa sui rischi specifici connessi all'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità di smart-working (allegato 1).
Qualora un lavoratore durante lo svolgimento dell'attività in smart-working, subisca un infortunio, dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Azienda e al proprio diretto responsabile.

3. Formazione
Le Parti concordano sull’opportunità di mettere a disposizione contenuti e momenti di scambio, in linea con i principi dell’accordo, con l’obiettivo di accrescere competenze inerenti all’uso della strumentazione digitale.
In particolare, le Parti considerano strategico l’impegno dell’Azienda e dei Lavoratori in materia di formazione, finalizzata a migliorare l’arricchimento professionale e l’occupabilità, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative. Allo stesso modo l’investimento in formazione rappresenta veicolo di innovazione, produttività e competitività.
A tal fine la tecnologia deve essere utilizzata in modo inclusivo, quale strumento abilitante a rendere più flessibile e personalizzato l’apprendimento, permettendo così un accesso generalizzato all’aggiornamento professionale.

4. Caratteristiche e principi generali
Lo smart-working non incide sulla tipologia del rapporto di lavoro che resta lavoro subordinato cui si applica il trattamento economico e normativo dei dipendenti che svolgono le medesime attività esclusivamente all’interno dell’Azienda, in base alle discipline legislative e contrattuali vigenti.
Lo smart-working non modifica gli obblighi ed i doveri dei dipendenti.
La prestazione lavorativa potrà essere svolta nella/e giornata/e di smart-working:
• dalla propria residenza;
• da altro luogo purché conforme alle norme di legge;
Allo smart-working, possono accedere, su base volontaria, tutti i lavoratori della sede di Origgio (Va), il cui ruolo e le relative mansioni - oggetto di informativa con la RSU vista la particolarità della fattispecie - non risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Lo smart-working potrà essere richiesto dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno e con part-time orizzontale (nei casi di part-verticale potrà essere adottato riproporzionamento in base alle giornate settimanali/mensili/annuali), con una anzianità di servizio superiore a 2 mesi dal momento dell’attivazione. Le mansioni che risultano incompatibili con lo smart-working saranno oggetto di confronto con la RSU.
Resta fermo in ogni caso l'applicazione delle vigenti norme comportamentali aziendali. Lo svolgimento del lavoro in Smart-Working non varia doveri e diritti posti individualmente in carico al dipendente dalle vigenti norme di legge e di contratto, accordi di II livello, accordi individuali nonché dalle disposizioni aziendali.
L'adesione al progetto avverrà su base volontaria e potrà essere effettuato a fronte di un accordo individuale scritto tra Azienda e dipendente (Allegato 3), in linea e con riferimento alla vigente normativa in materia di lavoro agile, nel quale dovranno essere indicati:
• l’impegno al rispetto delle modalità di utilizzo di detta modalità di esecuzione della prestazione disciplinate all'interno del presente accordo sindacale;
• le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento all'orario di lavoro che deve comunque essere compatibile con le indicazioni del presente accordo;
• le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro;
• gli strumenti informatici assegnati e le loro modalità di utilizzo;
• ogni altra utile pattuizione in tema di lavoro agile;

5. Modalità di svolgimento
Lo svolgimento dell'attività lavorativa nella modalità di smart-working non varia gli obblighi e i doveri nonché i diritti del lavoratore previsti dalla vigente normativa di legge e di contratto.
L'autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart-working non costituisce variazione della sede di lavoro, né della durata dell'erario individuale.
È possibile scegliere un luogo diverso dalla propria abitazione per lo svolgimento della prestazione in smart-working previa comunicazione al proprio responsabile ed all’ufficio del personale.
I giorni di smart-working utilizzabili in un singolo mese non potranno superare le 12 giornate.
La programmazione delle giornate in smart-working deve essere preventivamente condivisa con il proprio Responsabile, tenendo conto di tutti gli aspetti e le esigenze connesse all'attività del team di lavoro e della funzione e della rotazione con i colleghi nell'area di appartenenza.
Lo smart-working è attivabile anche per mezza giornata lavorativa; in questo caso non sarà possibile applicare quanto previsto successivamente a proposito di fruizione ferie e permessi.
È fatta salva, comunque, la possibilità dell'Azienda di revocare le giornate di smart-working, programmate per sopraggiunte necessità di copertura delle prestazioni professionali, finalizzata a garantire il presidio e la continuità delle relative attività; l’azienda si impegna a fornire, ove possibile, adeguato preavviso.

6. Orario
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart-working non costituisce variazione della sede di lavoro, né della durata dell'erario individuale.
Durante lo svolgimento dello smart-working, il dipendente è tenuto a lavorare durante il normale orario lavorativo ed in conformità con le sue condizioni generali di impiego presso la Sede di Origgio.
In particolare, il dipendente è tenuto a lavorare durante l'orario di lavoro normale ovvero il diverso orario concordato con il proprio responsabile.
Nelle giornate di smart-working:
non è ammesso l'eventuale recupero di ore da compensare; non sono riconosciute nelle stesse giornate ore di straordinario a meno che le ore di prestazione, riferite ad indifferibili ed urgenti esigenze lavorative, siano richieste dal proprio responsabile nella giornata del sabato o in una giornata festiva;
non è riconosciuta l’indennità giornaliera denominata “di cambio sede”;
durante la giornata di smart-working sarà possibile usufruire di R.O.L. sino ad un massimo di 4 ore e di ferie (quest’ultime usufruite in mezza giornata); l’utilizzo di tali permessi retribuiti è consentito, previa richiesta da presentarsi con preavviso minimo di un giorno.
durante la giornata di smart-working sarà possibile usufruire di permessi retribuiti per visite mediche, previa richiesta da presentarsi con preavviso minimo di un giorno. I permessi per l’effettuazione di visite mediche possono essere riconosciuti, anche per durata superiore rispetto alle 2 ore, di prassi applicate in Azienda, previa presentazione del relativo giustificativo riportante il tempo effettivamente trascorso presso la struttura sanitaria. Qualora da tale giustificativo (normalmente costituito da documentazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria) possa evincersi, anche indirettamente, la durata del tragitto da/per l’abitazione (o sede alternativa per lo smart-working), l’Azienda riconoscerà a titolo di permesso anche tale arco temporale nei limiti della ragionevolezza. Il lavoratore comunicherà per mezzo di e-mail l’uscita e rientro dallo smart-working.
durante la giornata di smart-working sarà possibile usufruire del permesso ex Legge 104;

7. Trattamento retributivo ed incentivo
Durante il periodo di Smart Working, continuerà ad applicarsi il normale trattamento retributivo previsto dal Contratto di Lavoro.
La casistica di indennità riconosciute come incentivazione è molto varia ed articolata comprendendo aspetti quali la connessione, gli strumenti informatici, il riscaldamento e il pasto. A fronte della richiesta di un contributo teso ad incentivare la modalità agile di svolgimento della prestazione, preso atto della variabilità delle esigenze individuali e delle situazioni specifiche di ogni possibile fruitore di tale modalità, le parti riconoscono il pasto come elemento comune per tutti e concordano di concentrare il supporto aziendale nel riconoscimento, unicamente, di un buono pasto giornaliero del valore di euro 5,5, nell’ambito del limite massimo di giornate di smart working di cui al precedente punto 5.
I buoni pasto verranno erogati mensilmente, a consuntivo delle giornate effettivamente svolte in Smart Working, previa imputazione da parte del dipendente del relativo giustificativo sul self-service presenze. Il buono pasto non sarà riconosciuto nel caso di giornate lavorative in Smart-Working della durata complessiva inferiore 6 ore.
Non sono previste indennità di missione o di trasferta o di reperibilità, dovute all'implementazione di questa modalità di lavoro, così come eventuali indennità e rimborsi connessi al rientro presso la sede aziendale

8. Diritto alla disconnessione
Le Parti nel rispetto di quanto previsto al capitolo orario di lavoro, nonché delle previsioni di Legge e della contrattazione collettiva in materia, tenuto conto anche della flessibilità della modalità di lavoro definita in “smart working”, con riferimento alla possibilità di concordare con il proprio responsabile una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa in base alle attività assegnate, concordano che al termine della prestazione il lavoratore ha diritto di disconnessione.
Situazioni urgenti ed eccezionali legate ad esigenze aziendali saranno gestite nel rispetto della normativa di riferimento e del contratto collettivo nazionale.

9. Strumenti informatici
L' Azienda fornisce gli strumenti informatici per lo svolgimento dell'attività lavorativa (PC portatile, mouse, tastiera, cuffie e router-sim dati per la connessione alla rete Aziendale, solo ove richiesta e per un periodo concordato), come definiti nell'accordo individuale, con caratteristiche tecniche che consentano la connessione sicura agli applicativi Aziendali necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart-working; attraverso gli strumenti informatici sono possibili i normali controlli per l’esercizio dei poteri di direzione e controllo.

10. Sicurezza dati
Il dipendente è tenuto ad adottare, in caso di svolgimento della propria prestazione lavorativa da remoto, tutti i comportamenti utili a preservare la massima riservatezza delle informazioni e la tutela dei beni assegnati di cui in qualità di consegnatario dovrà curare la custodia seguendo scrupolosamente le disposizioni e regolamentazioni aziendali in tema di sicurezza del patrimonio.
Il lavoratore utilizza gli strumenti informatici assegnati per l'effettuazione della prestazione lavorativa in conformità con le disposizioni Aziendali relative all'assegnazione di risorse ICT (information & communication technology) e all'uso degli strumenti e dei dispositivi informatici.
Il lavoratore è tenuto ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche assegnate ed accertarsi costantemente della loro operatività e collegamento di rete secondo le modalità di connessione adottate e a custodire con diligenza gli strumenti assegnati e a preservare la riservatezza di dati trattati. Il lavoratore deve utilizzare procedure di accesso remoto sicure, in conformità con la politica di utilizzo di Internet O-I IT-1010.
Il lavoratore deve accettare di mantenere la riservatezza utilizzando password, schedari chiusi a chiave per le informazioni riservate stampate e mantenendo una protezione antivirus e un backup del computer regolari. Il lavoratore non deve scaricare informazioni riservate aziendali o segreti commerciali su un dispositivo non sicuro o inviarli a un indirizzo e-mail personale per qualsiasi motivo.
Il lavoratore si impegna a non condividere la propria password con nessuno al di fuori di O-I. In caso di accesso o divulgazione non autorizzati, i dipendenti devono informare O-I immediatamente.

11. Modalità di attivazione, durata e revoca
Le Parti concordano che, a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, i dipendenti della sede di Origgio (VA), il cui ruolo e le relative mansioni non risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, potranno volontariamente avanzare richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa in smart-working.
La direzione aziendale sulla base delle esperienze applicative dello smart-working e dell’evoluzione del lavoro e dei processi aziendali per specifici ruoli e funzioni aziendali, potrà stabilire maggiore fruibilità nell’uso e nell’applicazione dello smart-working all’interno degli accordi individuali, fermo restando il limite massimo di 12 buoni pasto riconoscibili all'interno del medesimo mese.
È comunque facoltà da parte dell'Azienda di interrompere lo svolgimento individuale della prestazione in smart-working per motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, con un congruo preavviso.
Parimenti è richiesto congruo preavviso per la richiesta di revoca da parte del collaboratore.
Le parti riconoscono come positiva l’esperienza di dialogo iniziata nel 2019 e pertanto concordano di incontrarsi su base trimestrale al fine di monitorare l’applicazione dell’accordo; verrà fornita informativa alle RSU sulle diverse modalità di fruizione nell’uso e nell’applicazione dello smart-working; in occasione del medesimo incontro, verranno fornite altresì informazioni relative alle eventuali revoche delle giornate di smart-working, delle revoche dell’accordo individuale dello smart-working (pervenute da parte dell’Azienda o del lavoratore) o di accordi individuali di diversa modulazione dello smart-working.
I dipendenti interessati potranno aderire inviando al proprio Responsabile di funzione il formato di richiesta compilato smart-working (allegato 2).
Verrà poi sottoscritto uno specifico accordo individuale (allegato 3) tra dipendente e datore di lavoro, come da formato tipo allegato al presente accordo, con il quale viene disciplinato lo svolgimento della prestazione lavorativa, previa effettuazione della formazione di cui al punto precedente, ed in ottemperanza a quanto disciplinato dal presente regolamento. Tale accordo individuale avrà la durata fino al 31/12/2023.
Nel presente accordo si richiama espressamente quanto previsto all’art. 18 comma 3 bis, legge 22 maggio 2017 n.81, in materia di priorità per le richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

12. Diritti sindacali
Le Parti riconoscono l'impegno comune al mantenimento dei medesimi diritti e libertà sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, anche a coloro che prestano l’attività in smart-working, attraverso l’uso degli strumenti aziendali (es. la bacheca sindacale elettronica, e possibilità di partecipare alle assemblee sindacali anche da remoto).

13. Monitoraggio del progetto
Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2023, termine entro il quale potrà essere oggetto di modifica e discussione con la RSU; dopo tale termine il presente accordo verrà prorogato automaticamente di un anno, salvo diversa concorde valutazione delle parti.
L’Azienda si impegna ad effettuare una valutazione complessiva sull'andamento del programma e rivedere il presente accordo qualora esigenze organizzative, tecniche, produttive o di altra natura dovessero richiederne una revisione.
Qualora ci fossero dei cambiamenti introdotti da nuove norme o più specifiche in tema di smart-working e/o della sicurezza durante tale tipologia di lavoro, saranno valutate, in modo tempestivo, le opportunità in accordo con la RSU di apportare variazioni/integrazioni al contenuto del presente accordo.
Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alle vigenti norme di legge e di contratto, nonché alle procedure e regolamenti Aziendali.