Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 4 maggio 1995
Parti:
Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Accordo interconfederale su CFL
Addì 4 maggio 1995, in Roma, le Confederazioni artigiane
Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil,
- in considerazione di quanto previsto al punto 14, parte II, Accordo
interconfederale 2.2.93, che impegnava le parti firmatarie ad incontrarsi per
apportare modifiche all'Accordo stesso, qualora fossero intervenuti cambiamenti
delle norme di legge che regolamentano l'istituto;
- viste le modifiche alla disciplina legislativa dei CFL introdotte dall'art.
16, legge 19.7.94 n. 451, così come modificato dall'art. 7, comma 1, DL 7.4.95
n. 105;
- nell'intento di continuare ad esercitare il ruolo svolto sul piano della
regolamentazione interconfederale di uno dei più importanti strumenti miranti a
promuovere l'occupazione giovanile,
hanno convenuto sugli adattamenti della citata regolamentazione interconfederale
alla nuova disciplina legislativa, in base ai quali, unicamente alle successive
intese applicative raggiunte a livello regionale, le Commissioni bilaterali
procederanno a verificare la conformità dei progetti di CFL, presentati dopo il
31.3.95, all'insieme delle norme contrattuali definite in materia. Le parti
hanno altresì convenuto sul nuovo testo coordinato dell'Accordo interconfederale
che si riporta di seguito.
Contratti di formazione e
lavoro (CFL).
1. Le parti riconoscono l'opportunità di utilizzare i CFL in maniera coordinata
con la disciplina dell'apprendistato prevista nelle norme legislative e
contrattuali.
1.1. Il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medio-alte.
Per la fascia d'età compresa tra i 15 e i 20 anni va utilizzato normalmente lo
strumento dell'apprendistato.
1.2. A norma della legge n. 407/90 la qualificazione dell'istituto della
formazione-lavoro comporta l'attivazione di CFL per il conseguimento di tutte le
professionalità previste dai CCNL di riferimento, escluse quelle relative ai
livelli che contemplano mansioni di manovalanza come da tabella allegata
(allegato A).
A norma della vigente legislazione (art. 16, comma 2, legge n. 451/94) possono
essere definiti progetti per l'attivazione delle seguenti tipologie di CFL:
- CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate (tipologia a2),
per una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi, con almeno 160 ore di
formazione, di cui 140 da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa e 20
ore finalizzate alla verifica da parte del datore di lavoro delle piena
autonomia professionale acquisita dal lavoratore. Si ritengono professionalità
elevate quelle inquadrate nei livelli alti della classificazione del CCNL
applicabile e comunque quelle figure professionali, tecniche o amministrative,
le cui mansioni sono connotate da forte autonomia operativa e discrezionalità di
poteri, da funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo, ovvero da
capacità tecniche particolarmente elevate o elevata competenza e
professionalità.
Tali professionalità sono quelle ricomprese nei livelli indicati nella tabella
allegata (allegato B);
- CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie (tipologia a1):
- con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi;
- con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi. In tal caso,
al lavoratore verrà riconosciuto, a partire dal 19° mese, il trattamento
economico corrispondente a livello d'inquadramento finale previsto dal progetto
stesso.
Si ritengono professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli
professionali sottostanti a quelli in cui si situano le professionalità elevate;
- CFL, con durata massima di 12 mesi e 20 ore di formazione teorica, mirate ad
agevolare l'inserimento professionale attraverso un'esperienza di lavoro che
consenta l'adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed
organizzativo (tipologia b).
Per le tipologie a2 e a1, le parti, a livello regionale, sulla base dei predetti
criteri generali, preciseranno l'appartenenza delle professionalità previste dai
singoli CCNL nell'una o nell'altra delle stesse tipologie.
Nell'ambito dello svolgimento del progetto di CFL di cui al successivo punto 8,
i lavoratori saranno inquadrati, in ingresso, ad un livello inferiore a quello
per l'acquisizione del quale è finalizzato il CFL
Nel caso in cui l'inquadramento d'ingresso coincida con i livelli di cui alla
allegata tabella A, tale inquadramento avrà la durata di 6 mesi.
1.3. Il numero del giovani assunti con CFL non potrà essere superiore al numero
dei lavoratori non apprendisti più titolare e coadiuvanti.
1.4 Il ricorso al CFL di tipo a1 e a2 è escluso per i giovani che abbiano già
avuto un rapporto di apprendistato, di almeno 1 anno, nell'ambito dello stesso
profilo professionale. Il ricorso è possibile se in impresa diversa e dopo 12
mesi dalla cessazione del precedente rapporto di apprendistato.
2. Le parti convengono che l'assunzione di giovani con CFL è cosa diversa da
quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il
contratto a termine o il lavoro stagionale.
3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei
confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
3.1. Pertanto s'impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità anche
attraverso lo strumento dei CFL.
3.2. Nello stesso ambito di cui al punto 3 affermano l'impegno a promuovere
l'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
4. Le parti concordano sul recupero e riabilitazione del giovani
tossicodipendenti.
4.1. Pertanto s'impegnano a verificare in sede territoriale l'inserimento
lavorativo e la qualificazione professionale di giovani recentemente usciti da
stato di tossicodipendenza, attraverso CFL.
4.2. Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la
partecipazione delle imprese attraverso assunzioni con CFL a programmi di
riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con istituzioni
pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
5. Le parti convengono sul ruolo dell'artigianato nella promozione e sviluppo
dell'occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza, lavoro
dipendente.
5.1. In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle
normative relative alla parità.
5.2. In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle
imprese a programmi di azioni positive anche utilizzando i CFL.
6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale, le Commissioni
bilaterali tra Confederazioni artigiane e OOSS firmatarie del presente Accordo.
6.1. Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le
Commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2. Alle Commissioni bilaterali compete il rilascio della dichiarazione di
conformità dei progetti alle norme previste dal presente Accordo e dall'art. 3,
ex lege n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base
di criteri di omogeneità individuati dalle Commissioni stesse.
6.3. Le Commissioni, inoltre, verificano l'andamento del CFL e la pratica
attuazione del progetto da esse validato.
6.4. Alle Commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o
territoriale, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e
sostegno dei CFL.
6.5. La Commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda
riepilogativa dell'attività svolta.
7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga
sottoscritta dai rappresentanti delle 3 OOSS firmatarie, o da un unico
rappresentante appositamente delegato dalle stesse, unicamente al rappresentante
dell'associazione artigiana alla quale l'impresa è iscritta.
7.1. La dichiarazione di conformità s'intende decaduta qualora non abbia luogo
la relativa assunzione mediante CFL entro 90 giorni dalla data di arrivo del
parere di conformità all'impresa.
7.2. La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo
lo schema allegato (facsimile A - quadro 3).
7.3. Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite
dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
8. Il progetto delle imprese dovrà contenere: la qualifica e l'inquadramento
d'ingresso, la durata del CFL, la qualifica e inquadramento al termine del
contratto, indicazione della formazione, compresa quella di 1° inserimento,
eventuale struttura normativa interessata, i contenuti dell'attività normativa,
prospettive occupazionali alla fine del CFL.
8.1. In considerazione della causa mista del rapporto di formazione e lavoro va
evitato il ricorso al lavoro straordinario notturno e al lavoro straordinario
festivo.
8.2. Abrogato.
8.3. Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti le durate dei CFL
possono essere prorogate per i casi d'interruzione dei contratto dovuti ad
assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza,
puerperio, servizio militare o civile ecc.
8.4. Le parti si adopereranno affinché, nel casi di cui al punto 8.3, venga
riconosciuta dal legislatore la possibilità di superamento della scadenza del
CFL anche oltre il periodo massimo del 24 mesi, ai fini del completamento del
progetto formativo.
8.5. Nella definizione del progetto di CFL le imprese si atterranno al modello
concordato (facsimile A).
8.6. Copia del progetto sarà consegnata al rappresentanti sindacali almeno 1
settimana prima della riunione della Commissione bilaterale.
8.7. Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà
ritrasmesso all'azienda tramite la propria associazione.
8.8. Copia del progetto di formazione e lavoro, dichiarato conforme, sarà
consegnata dall'impresa ai lavoratori interessati.
8.9. Le parti firmatarie del presente Accordo s'incontreranno a livello
territoriale ogni 3 mesi per verificare l'andamento formativo e le prospettive
occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi
intrecci tra parte teorica e apprendimento pratico, in riferimento al settore di
attività in cui opera l'impresa, secondo lo schema del progetto formativo
allegato (facsimile A, quadro 2).
9.1. La formazione è prevista nelle quantità stabilite al precedente punto 1.2.
Eventuali ore aggiuntive previste dai progetti, devolute alla formazione, non
saranno retribuite.
9.2. Nell'ambito della formazione di cui al punto 1.2, va assicurata una quota
di formazione teorica, di 1° inserimento, da effettuarsi con strumenti e docenti
esterni all'impresa. Tale formazione riguarderà questioni di carattere generale
quali diritti e doveri del lavoratore, prevenzione antinfortunistica e ambiente
di lavoro.
9.3. La quota di formazione teorica di 1° inserimento ammonta ad un minimo di 20
ore delle quali le ultime 2 verranno utilizzate per la verifica della avvenuta
formazione presso la Commissione bilaterale che ha autorizzato il progetto. Le
ore di cui sopra debbono essere utilizzate nel 1° periodo del CFL e comunque
entro la 1a metà del periodo di durata del contratto stesso.
9.4. Pertanto, ogni impresa che abbia attivato un CFL verserà allo specifico
Fondo - costituito presso l'Ente bilaterale regionale - una somma stabilita al
livello regionale stesso per le ore di formazione di 1° inserimento, ad
eccezione delle ultime 2 ore di verifica, le quali verranno garantite tramite
permessi retribuiti, non essendo per esse necessari né materiale didattico né
personale docente.
Qualora le imprese utilizzino pacchetti formativi promossi dal Fondi bilaterali
regionali per l'intero ammontare delle ore di formazione di cui al precedente
punto 1.2, è superata la necessità della quantificazione delle ore di 1°
inserimento, ferme restando le 2 ore di verifica di cui al precedente punto 9.3.
Eventuali risorse pubbliche esistenti a livello regionale potranno essere
impiegate anche per la formazione di 1° inserimento ad integrazione del
contributo dell'impresa, per concorrere alla copertura dei costi preventivati
per l'effettuazione del suddetti corsi.
9.4.bis. Le Commissioni bilaterali possono autorizzare progetti di CFL in cui
non è specificata la quantificazione delle ore di formazione teorica di 1°
inserimento, qualora le imprese presentino progetti di CFL che prevedano il
ricorso a pacchetti formativi che utilizzano l'intero ammontare delle ore di
formazione di cui al precedente punto 1.2.
Le parti a livello regionale definiranno i criteri ai quali le Commissioni
bilaterali si dovranno attenere nella verifica di conformità dei progetti di cui
al precedente comma. I suddetti criteri riguarderanno la valutazione del
materiale didattico utilizzato, avuto riguardo, in particolare, alle tematiche
di 1° inserimento (diritti e doveri, prevenzione e ambiente), e la valutazione
dell'autorevolezza, della specializzazione o della professionalità del soggetti
ai quali è affidata la realizzazione del percorso formativo.
Una volta completata la formazione di 1° inserimento, verranno utilizzate 4
delle ore complessivamente previste dal pacchetto formativo per la verifica da
parte della Commissione bilaterale.
9.5. Qualora il Fondo non sia in grado per comprovati motivi oggettivi di
organizzare i corsi di cui al punto precedente, il Fondo stesso provvederà a
predisporre il necessario materiale didattico da consegnare al lavoratore per
assicurare la formazione teorica secondo il metodo della formazione a distanza,
con strumenti, criteri e modalità (ad esempio tutor, dispense, audiovisivi,
ecc.) che saranno definiti a livello regionale.
9.5.bis. Qualora i Fondi promuovano pacchetti formativi per l'intero ammontare
delle ore di formazione previste, potranno essere utilizzati anche gli strumenti
e le metodologie formativi di cui al precedente punto 9.5.
9.6. Il Fondo regionale costituito presso l'Ente bilaterale, nel caso non abbia
tempestivamente predisposto il corso per la formazione teorica esterna o in
alternativa non abbia predisposto gli strumenti per la formazione a distanza
entro la 1a metà del periodo di durata del CFL, è tenuto a restituire
all'impresa quanto da essa versato, previa comunicazione alle parti a livello
nazionale del motivi che impediscono l'assolvimento dell'obbligo. 9.7. Per la
formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione e agli Enti
delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.
9.8. Le Confederazioni artigiane s'impegnano a raccogliere a livello
territoriale le domande per profili omogenei da trasmettere alla Regione e agli
enti delegati ai fini del precedente punto.
9.9. Le parti a livello regionale, per la formazione di cui al punto 9.4,
qualora essa sia in tutto o in parte extra-aziendale, concorderanno sui percorsi
formativi da realizzarsi a cura di enti professionali individuati
congiuntamente.
10. Per effettuare assunzioni tramite CFL, ai sensi del presente Accordo, le
imprese associate alle Organizzazioni firmatarie si atterranno alle seguenti
procedure.
10.1. Presenteranno richiesta alla propria Organizzazione territoriale
(facsimile C).
10.2. Allegheranno alla richiesta il progetto di CFL comprensivo del progetto
formativo (facsimile A, quadri 1 e 2).
10.3. Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di
'nulla osta' agli Uffici circoscrizionali per l'impiego, senza necessità di
approvazione preventiva da parte delle CRI.
10.4. Abrogato.
10.5. Consegneranno al giovane assunto copia del CFL, materiale d'informazione
legislativa e contrattuale (CCNL applicato, legge n. 863/84 e successive
modificazioni e integrazioni, copia del presente Accordo Interconfederale) e la
proposta di delega sindacale.
10.6. Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL,
agli Uffici circoscrizionali competenti l'attività svolta e i risultati
formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.
11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga
confermato presso la medesima azienda, o assunto entro 1 anno dalla stessa o da
altra impresa, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.
12. Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma
3, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, le parti
firmatarie ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva delle
CRI, qualora i progetti siano presentati da imprese associate alle
Confederazioni stipulanti il presente Accordo e siano dichiarati conformi.
12.1. Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le imprese debbono
attestare alle Commissioni bilaterali l'integrale applicazione dei CCNL e degli
accordi interconfederali.
12.2. Le parti s'impegnano a promuovere in seno alle CRI l'adozione di delibare
che assumano, quali parametri per l'esame di progetti ad esse direttamente
presentati, gli stessi principi e criteri analoghi a quelli previsti dal
presente Accordo.
12.3. Copia del presente Accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il
Ministero del lavoro, gli Uffici regionali e provinciali del lavoro, ai fini del
rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni stipulanti, del
'nulla osta' da parte degli Uffici circoscrizionali territorialmente competenti,
per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3,
legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni.
12.4. Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie
s'incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l'utilizzo dei CFL e l'impiego
del giovani.
13. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula per quelle realtà
che hanno già istituito il relativo Fondo. Esso troverà attuazione dalla
costituzione del Fondo in quelle realtà regionali ove questo non è ancora stato
costituito.
13.1. Abrogato.
13.2. Abrogato.
13.3. Abrogato.
13.4. A livello regionale, le parti, oltre a quanto già ad esse fin qui
demandato, dovranno definire l'ammontare della somma di cui al punto 9.4
consensualmente alla costituzione del Fondo, essendo tale definizione condizione
per l'operatività del Fondo stesso.
13.5.Abrogato.
13.6.Abrogato.
14. Le parti firmatarie a livello nazionale s'incontreranno per apportare
modifiche al presente Accordo, anche nel corso della sua validità, qualora
intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il CFL. Saranno
altresì oggetto di apposito incontro a livello nazionale interpretazioni e/o
disposizioni, in sede legislativa e/o amministrativa, che dovessero
sopraggiungere ad ampliare per tutte o alcune delle tipologie di CFL lo spettro
delle professionalità per l'acquisizione delle quali diventi possibile
l'accensione di un rapporto di formazione e lavoro.
Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza trimestrale al fine di valutare
congiuntamente l'applicazione corretta, nella sua interezza, del presente
Accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano
insorgere. In particolare, le parti verificheranno la corretta utilizzazione di
quanto previsto al punto 9.4 bis.
15. Il presente Accordo si applica a tutte le imprese associate alle
Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, fermo restando quanto previsto al
punto 12.1; ha validità 1 anno e s'intenderà rinnovato di anno in anno qualora
non intervenga disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Allegato A
Tabella dei livelli per l'acquisizione dei quali non è possibile
l'attivazione dei contratti di formazione lavoro
metalmeccanica - installazione | 6° |
tessile - abbigliamento - calzaturieri | 1° |
legno | E |
chimica - gomma plastica - vetro | 1°-2° |
ceramica | G-F |
acconciatura | 4° |
grafica | 6° |
panificazione | A4-B4 |
orafi | 6° |
odontotecnici | 6°-5° |
pulitintolavanderie | 1° |
autotrasporto conto terzi | 6°- 5° |
edilizia | 1° |
alimentazione | 6° |
Per quanto riguarda i CCNL dei
Tessili-Abbigliamento-Calzaturieri, Pulitintolavanderie, Edilizia,
Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre escluse quelle figure professionali,
contenute nel penultimo livello, che esercitano mansioni generiche e ripetitive
la cui individuazione è rinviata alle Commissioni bilaterali che esaminano i
singoli progetti.
Allegato B
Tabella dei livelli relativi alle professionalità elevate (Cfl - tipologia
a2)
metalmeccanica - installazione | 1°- 2° |
tessile - abbigliamento - calzaturieri | 6°S- 6°° |
legno | AS-A |
chimica - gomma plastica - vetro | 8°- 7° |
ceramica | A-B |
acconciatura | 1° |
grafica | 1°-A- 1°B |
panificazione | A1S-A1-B1 |
orafi | 1°-2° |
odontotecnici | 1°-2° |
pulitintolavanderie | 6°S-6° |
autotrasporto conto terzi | Q-1° |
edilizia | 7°-6° |
alimentazione | 1°S-1° |
(spazio riservato alla Commissione) Ha già ottenuto in passato autorizzazioni per
progetti di formazione e lavoro? Se si: quante autorizzazioni complessivamente?
N. ... |
Contratto di Formazione e Lavoro |