Categoria: 2022
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Tipologia: CPL
Data firma: 24 maggio 2022
Validità: 24.05.2022 - 31.12.2023
Parti: Assimpredil Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Milano
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Accordo
Verbale di accordo
CCPL parte operai
Art. 3 Elemento variabile della retribuzione - EVR
Arti. 4 Indennità trasporti
Art. 6 Mensa
Art. 16 Cassa Edile
Art. 24 Decorrenza e durata
CCPL parte impiegati
Art. 4 Mensa

 

Art. 5 Indennità trasporti
Art. 8 Decorrenza e durata
Verbali di accordo aggiuntivi CCPL 24 maggio 2022
Cassa edile - Contribuzione e prestazione straordinaria 2022
Una tantum impiegati
Verbale di accordo Sicurezza e progetti speciali
Bilateralità e mercato del lavoro
Commissioni di lavoro
Dichiarazione di intenti


In Milano, il 24 maggio 2022, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza-Assimpredil Ance; la Claai - Unione artigiani provincia di Milano; l’Apa - Confartigianato Imprese Milano, Monza Brianza, la Claai - Unione artigiani provincia di Monza e Brianza; la Confartigianato Imprese Alto Milanese; la Confartigianato Imprese provincia di Lodi; la Cna di Milano; la Cna del Lario e della Brianza; l’Uniapam Casa Artigiani; la Casa Artigiani - Unione artigiani di Lodi e Provincia; Legacoop Produzione e Servizi Lombardia; Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia; Agci Produzione e Lavoro Lombardia; e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Territoriale Edili ed Affini - Feneal Uil - Sindacato territoriale di Milano- Cremona - Lodi - Pavia e Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; considerato che
le organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori hanno presentato le piattaforme per i rinnovi dei rispettivi CCPL alle controparti datoriali;
nonostante il superamento dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, la ripresa del settore non può ancora ritenersi definitiva e consolidata tenuto altresì conto di contingenti fattori esterni straordinari che causano ripercussioni negative anche sul nostro settore;
la contrattazione territoriale, integrando le previsioni del contratto collettivo nazionale, rappresenta lo strumento più idoneo per rispondere alle istanze peculiari del territorio;
assicurare la massima regolarità e legalità del settore resta un obiettivo di primaria importanza per tutte le Parti Sociali per tutelare le imprese virtuose, contrastare fenomeni di dumping contrattuale e favorire la corretta applicazione del contratto collettivo promanante dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative a tutela della corretta concorrenza sul mercato;
la fruizione di molteplici benefici economici e fiscali è subordinata alla corretta applicazione del contratto edile, nazionale e territoriale;
l'entrata in vigore della disciplina della congruità nei lavori edili ha ulteriormente rafforzato le azioni delle Parti Sociali del territorio volti a regolarizzare il mercato delle costruzioni a tutela delle imprese e dei lavoratori, portando a fattor comune a livello nazionale anche gli strumenti informatici innovativi ideati nel territorio lombardo;
la formazione e la sicurezza sono temi centrali per il settore, le Parti Sociali sono impegnate ad individuare azioni e misure atte a promuovere l’occupazione e a salvaguardare la salute dei lavoratori;
il sistema bilaterale rappresenta la caratteristica distintiva del settore edile e merita la massima valorizzazione e promozione di processi integrati di efficientamento dell’organizzazione interna e dei servizi offerti che si realizzeranno anche mediante lo sviluppo di sinergie tra gli Enti;
è comune volontà delle Parti di proseguire un proficuo dialogo con gli Enti e le Istituzioni del territorio per creare un valore aggiunto per tutto il sistema economico legato all’edilizia, tenuto conto della ricaduta sul territorio delle risorse e degli investimenti pubblici e privati, tra i quali quelli derivanti dal PNRR;
la sottoscrizione e la revisione, da parte di tutti i rappresentanti del settore, di Patti di legalità, anche in ambito prefettizio, e/o di Protocolli finalizzati alla tutela della regolarità e della sicurezza sul lavoro, promuovendo anche lo strumento della verifica della congruità per il tramite della Cassa Edile, costituiscono una priorità per il comparto delle costruzioni;
considerato altresì che resta centrale l'impegno delle Parti Sociali nel perseguire il principio dell'effettiva sostenibilità nella gestione degli Enti Bilaterali al fine di salvaguardare i risultati sinora raggiunti, con particolare riferimento all'equilibrio dei costi, ed agire nell’ottica della valorizzazione del sistema bilaterale nel suo complesso;
le Parti confermano che le prestazioni a favore dei lavoratori e i meccanismi incentivanti e/o le forme di premialità a favore delle imprese virtuose e/o meritevoli sono elementi inscindibili e utili alla qualificazione del contratto edile;
le Parti Sociali intendono disciplinare gli aspetti economici relativi al periodo intercorso tra l’ultimo rinnovo dei rispettivi contratti provinciali di lavoro e l'entrata in vigore dei nuovi CCPL;
visti
il CCNL comparto edile industria 19 aprile 2010, come modificato dai verbali d’accordo 1° luglio 2014 e 18 luglio 2018 ed in particolare gli articoli 12, 36 e 38;
il CCNL comparto edile artigianato e p.m.i. 23 luglio 2008 cosi, come modificato dal verbale di accordo 24 gennaio 2014 ed in particolare gli articoli 15, 42 e 43;
il CCNL 18 luglio 2018 sottoscritto da Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro;
le premesse dei predetti CCNL relative ai livelli di contrattazione ed all'ambito di applicazione;
richiamati
l'accordo provinciale 25 marzo 2019 “Adempimenti derivanti dal Verbale di Accordo 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014" sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle OO.SS. territoriali;
l'accordo provinciale 19 aprile 2021 sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle OO.SS. territoriali;
l'accordo provinciale 30 settembre 2021 sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle OO.SS. territoriali;
convengono, la conferma dei principi condivisi sopra richiamati e, al fine di darvi completa attuazione, di procedere distintamente alla stipula dei rispettivi CCPL.

Verbale di accordo
In Milano, il 24 maggio 2022, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Territoriale Edili ed Affini – Feneal Uil - Sindacato territoriale di Milano, Cremona, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; convengono, di procedere alla stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 1° luglio 2014, come modificato dalVerbale di Accordo 18 luglio 2018, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente CCPL e l’entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale non è prevista alcuna erogazione economica aggiuntiva, ad eccezione soltanto di quanto stabilito dal presente accordo di rinnovo.
Di sostituire la disciplina degli articoli 3, 4, 6, 16 e 24 di cui al CCPL 19 dicembre 2017 per gli operai e la disciplina degli articoli 4, 5 e 8 di cui ai CCPL 19 dicembre 2017 per gli impiegati, con quelli di seguito riportati.

CCPL parte operai
Articolo 6 Mensa

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle RSU, debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.
Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle RSU e sino a che permanga l’indicato requisito numerico, le imprese hanno l’obbligo dì apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto” per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.
[…]
Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un’indennità sostitutiva […]
Chiarimenti a verbale
- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatoci e/o subappaltatoci, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
[…]

Articolo 16 Cassa Edile
Le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza risultano così determinate:
Imprese del Gruppo A)

 

impresa

operaio

 totale

[…]

[…]

[…]

[…]

- Fondo per la sicurezza (*)

0,180%

............

 0,180%

[…]

[…]

[…]

[…]

(*) Con un massimale di versamento di euro 1.500,00 annui per impresa.
[…]
Imprese del Gruppo B)
Imprese con 1.800 o più ore mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente, iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno 60 mesi e che abbiano sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto

 

impresa

operaio

 totale

[…]

[…]

[…]

[…]

- Fondo per la sicurezza (*)

0,180%

............

 0,180%

[…]

[…]

[…]

[…]

(*) Con un massimale di versamento di euro 1.500,00 annui per impresa.
[…]

CCPL parte impiegati
Articolo 4 Mensa

Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 6 dell'accordo per gli operai […]

Verbali di accordo aggiuntivi CCPL 24 maggio 2022
Verbale di accordo Sicurezza e progetti speciali

In Milano, addì 24 maggio 2022, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Territoriale Edili ed Affini – Feneal Uil - Sindacato territoriale di Milano, Cremona, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona visto che:
l’andamento infortunistico del settore edile resta una seria criticità che obbliga tutti gli operatori alla massima attenzione per incrementare la sicurezza del lavoro;
le Parti ravvisano la necessità di richiamare l’attenzione su un’applicazione maggiormente scrupolosa di tutti gli adempimenti di legge e di contratto vigenti;
tutti i soggetti coinvolti devono farsi parte attiva affinché le buone prassi diventino patrimonio comune sempre più diffuso, a vantaggio della prevenzione in materia di sicurezza e della salvaguardia della salute dei lavoratori;
è imprescindibile la valorizzazione del ruolo del sistema bilaterale del settore edile, che rappresenta un punto di riferimento a supporto delle imprese e degli addetti occupati nei cantieri;
le Parti condividono di attuare congiuntamente i seguenti progetti:
a) adeguamento ed aggiornamento dell’attuale offerta formativa di ESEM-CPT in merito a salute e sicurezza tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro di settore e delle istanze specifiche delle imprese, personalizzando gli interventi formativi in relazione alle caratteristiche del cantiere, delle lavorazioni eseguite e dei rischi insiti e delle diverse professionalità impiegate;
b) individuare soluzioni formative atte a garantire una maggiore integrazione dei lavoratori immigrati con scarsa conoscenza della lingua italiana, affinché operino in sicurezza all'interno dei cantieri;
c) definizione di un progetto sperimentale, denominato “cantiere sicuro”, che, con il diretto coinvolgimento degli Enti Bilaterali e ASLE-RLST, possa definire una modalità organizzativa e gestionale che consenta il monitoraggio della regolarità, della sicurezza e della legalità delle attività eseguite in cantiere, a partire dalla rilevazione degli accessi e delle presenze;
d) analisi, potenziamento e monitoraggio delle attività tecniche svolte in cantiere da ESEM-CPT e da ASLE-RLST al fine di ottimizzare i loro servizi ed attività con l'obiettivo di renderli maggiormente presenti su tutto il territorio di competenza, con particolare attenzione per le realtà dei piccoli cantieri;
e) dare attuazione locale alla Carta di Identità Professionale Edile (c.d. CIPE) partendo dalla messa in rete dei dati utili già in possesso degli Enti Bilaterali territoriali.
Gli esiti dei progetti suddetti saranno oggetto di una comune attività di comunicazione e promozione nei confronti di Stazioni Appaltanti, Committenti privati, Azienda Tutela Salute (ATS), INAIL, Ispettorato
Territoriale del Lavoro (ITL), Città Metropolitana, Comuni e Prefetture locali allo scopo di evidenziare l'attività posta in essere dal settore come fattivo contributo nell'ambito delle iniziative organizzate dai predetti soggetti qualificati.

Verbale di accordo Commissioni di lavoro
In Milano, addì 24 maggio 2022, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Territoriale Edili ed Affini - Feneal Uil - Sindacato territoriale di Milano, Cremona, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona concordano sulla necessità di istituire apposite Commissioni di lavoro per l’approfondimento e/o l’analisi del seguenti temi:
1. Revisione delle prestazioni Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: obiettivo attualizzare le prestazioni a favore dei lavoratori rendendole maggiormente aderenti alle loro esigenze.
2. Premialità imprese 2023: obiettivo è definire una premialità a favore delle imprese iscritte e regolari in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da riconoscere nell’anno 2023 sulla base di specifiche condizioni, tra le quali a mero titolo esemplificativo:
- versamento dell’EVR nell'anno 2022, laddove dovuto;
- versamento del contributo straordinario istituito per l’anno 2022, di cui all’Accordo 24 maggio 2022 denominato "Contribuzione e prestazione straordinaria 2022".
Tale premialità consisterà in uno sconto contributivo, da applicarsi sulla denuncia contributiva della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza previa apposita richiesta da parte dell'impresa. Essa sarà finanziata con le risorse accantonate presso la “Riserva Fondo Premialità perle imprese".
3. Sicurezza: obiettivo sarà l’attuazione degli intenti individuati nell'Accordo 24 maggio 2022 denominato “Sicurezza e progetti speciali’.
4. Revisione integrale testo CCPL obiettivo sarà la riedizione aggiornata del testo completo in formato digitale e/o cartaceo.
I lavori delle Commissioni dovranno terminare entro il 30 novembre 2022 e la prima seduta di ciascuna Commissione dovrà tenersi entro il mese di giugno 2022.

Dichiarazione di intenti
In Milano, addì 24 maggio 2022, l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Territoriale Edili ed Affini - Feneal Uil - Sindacato territoriale di Milano, Cremona, Lodi, Pavia e Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona, tenuto conto dell’incremento di nuove tecniche lavorative ed esecutive che potrebbero rientrare nella categoria dei lavori speciali disagiati, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2022 per approfondire nel dettaglio tali ipotesi che, a norma dell'articolo 10 del contratto collettivo provinciale, potranno essere rimesse alle Organizzazioni datoriali e sindacali nazionali per le conseguenti determinazioni.
Entro il medesimo termine, le Parti concordano di valutare la definizione di una disciplina territoriale dell’indennità di reperibilità a norma dell’articolo 38, lettera e), del contratto collettivo nazionale.