Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 1998
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Anpec-Cna,
Federazione Nazionale Moda - Confartigianato e Filta-Cisl, Filtea-Cgil,
Uilta-Uil
Settori: Tessili,
Lavorazione pelli, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle
parti Clausola di armonizzazione Parte Generale Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 1 - Campo di applicazione del contratto. Art. 2 - Criteri generali di applicazione. Art. 3 - Reclami e controversie. Art. 4 - Distribuzione del testo ai dipendenti. Art. 4 bis - Esclusiva di stampa. Art. 5 - Decorrenza e durata. Art. 6 - Sistema di relazioni industriali. Livelli di contrattazione. Contratto collettivo nazionale di lavoro. Contrattazione aziendale. o Soggetti o Requisiti o Finalità e contenuti o Procedure di consultazione e di verifica o Dichiarazione delle parti. Capitolo II - Sistema informativo Art. 7 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli. 1) livello nazionale. 2) Livello regionale. 3) Livello territoriale. 4) Livello aziendale. 5) Impresa a dimensione europea. Art. 7 bis - Formazione. Art. 8 - Mobilità interna della manodopera. Art. 9 - Mobilità esterna della manodopera. Art. 10 - Lavoro esterno. Dichiarazione di intenti. Capitolo III - Istituti di carattere sindacale Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Numero dei componenti delle RSU Art. 12 - Delegato d'impresa. Rappresentanza sindacale nelle imprese fino a 15 dipendenti. Livello decentrato di categoria. Art. 13 -Funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali. Aspettative e permessi. A - Funzioni pubbliche elettive. B - Amministratori locali. C - Cariche sindacali. Art. 14 - Assemblee. Art. 15 - Affissioni. Art. 16 - Versamento dei contributi sindacali. Art. 17 - Ambiente di lavoro. Norme applicative. Rappresentanti per la sicurezza (RLS) Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 18 - Assunzione - documenti di lavoro residenza e domicilio. Art. 18 bis - Qualifiche escluse dalla quota riservataria di assunzione. Art. 19 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori. Art. 20 - Gravidanza e puerperio. Trattamento economico. Art. 21 - Visite mediche, preventive e periodiche. Art. 22 - Contratto a termine. Art. 23 - Handicappati e invalidi. Art. 24 - Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione. A - Lavoratore in stato di tossicodipendenza. B - Lavoratori genitori o tutori di soggetti in stato di tossicodipendenza. Norme applicative. Art. 25 - Periodo di aspettativa. Art. 26 - Periodo di prova. Art. 27 - Inquadramento unico dei lavoratori. Norma transitoria. Art. 28 - Cumulo di mansioni. Art. 29 - Mutamento temporaneo di mansioni. Art. 30 - Orario di lavoro. Riduzione dell'orario di lavoro. Disposizioni applicative. Modalità di godimento individuale. Lavoro a turni per il settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli. Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro. Art. 32 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo. Procedure per il lavoro straordinario di produzione. Art. 33 - Regime di orario a tempo parziale (part-time). Art. 34 - Recupero delle ore di lavoro perdute. Art. 35 - Inizio e fine del lavoro - ritardi. Art. 36 - Permessi di entrata e di uscita. Art. 37 - Riposo settimanale. Art. 38 - Giorni festivi e trattamento economico relativo. A - Giorni festivi. B - Trattamento economico. C - S. Patrono. D - Festività religiose abolite. E - Festività civili ex lege n. 54/77. Art. 39 - Definizione ed elementi della retribuzione. Art. 39 bis - Minimi contrattuali di paga o stipendio. Art. 40 - Determinazione della retribuzione oraria. Art. 41 - Corresponsione della retribuzione e reclami. Art. 42 - Aumenti periodici di anzianità. Art. 43 - Indennità di mancata mensa e ragguaglio sulla paga. Art. 44 - Trasferte. Art. 45 - Trasferimenti. Art. 46 - Assenze. Art. 47 - Servizio militare. Art. 48 - Congedo matrimoniale. Art. 49 -Malattia e infortunio non sul lavoro - Assenze - Reperibilità. Conservazione del posto - trattamento economico. a) Assenza dal lavoro. b) Controlli e fasce di reperibilità. c) Conservazione del posto. d) Infortunio non sul lavoro per causa terzi. Art. 50 - Diritto allo studio. Art. 51 - Lavoratori studenti. Art. 52 - Disciplina aziendale. Art. 53 - Provvedimenti disciplinari. Art. 54 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari. Art. 55 - Norme per il licenziamento. Art. 56 - Visite di inventario e di controllo. Art. 57 - Consegna e conservazione degli utensili e arnesi di lavoro. Art. 58 - Abiti da lavoro. Art. 59 - Trattenute per risarcimento danni. Art. 60 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda. Art. 61 - Liquidazione competenze in caso di morte. |
Art. 62 - Fondo di solidarietà. Art. 63 - Azioni positive per le pari opportunità. Capitolo V Art. 64 - Lavoro a domicilio. A - Definizione del lavoro a domicilio. B - Limiti e divieti. C - Libretto personale di controllo. D - Responsabilità del lavorante a domicilio. E - Retribuzioni. F - Maggiorazione della retribuzione. G - Lavoro notturno e festivo. H - Pagamento della retribuzione. I - Fornitura materiale. L - Norme generali. Art. 65 - Apprendistato, addestramento e assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro. A - Apprendistato. Regolamento dell'apprendistato. B - Periodo di addestramento per nuovi assunti d'età superiore a 20 anni. C - Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica. D - Contratto di formazione e lavoro (CFL). E - Disposizioni finali. Parte Operai Art. 66 - Modalità di corresponsione della retribuzione. Art. 67 - Sospensione e interruzioni di lavoro. Art. 68 - Lavori discontinui. Art. 69 - Lavoro a cottimo. Art. 70 - Ferie. Art. 71 - Tredicesima mensilità. Art. 72 - Trattamento economico in caso di malattia. Art. 73 - Conservazione del posto e trattamento economico in caso d'infortunio sul lavoro e malattie professionali. Art. 74 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni. Art. 75 - Trattamento di fine rapporto. Parte Intermedi Art. 76 - Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai. Art. 77 - Passaggio di qualifica da operaio ad intermedio. Art. 78 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro. Art. 79 - Ferie. Art. 80 - Tredicesima mensilità. Art. 81 - Trattamento economico in caso di malattia. Art. 82 - Trattamento in caso d'infortunio o malattie professionali. Art. 83 - Preavviso di licenziamento e dimissioni. Art. 84 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Parte Impiegati Art. 85 -Passaggio dalla qualifica di operaio o intermedio a quella di impiegato. Art. 86 - Doveri dell'impiegato. Art. 87 -Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Art. 88 - Ferie. Art. 89 - Tredicesima mensilità. Art. 90 - Indennità maneggio denaro - cauzione. Art. 91 - Trattamento economico in caso di malattia. Art. 92 - Conservazione del posto e trattamento economico in caso d'infortunio sul lavoro. Art. 93 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 94 - Trattamento di fine rapporto. Art. 95 - Quadri - Norme particolari. Norma transitoria. Parte Protocolli Protocollo I - Parte economica A) Minimi contrattuali di paga o stipendio. Tabella A Aumenti retributivi Tabella B Nuovi minimi tabellari Tabella C Composizione dell'elemento retributivo nazionale conglobato Protocollo II Inquadramento lavoratori (art. 26) Protocollo III Accesso al finanziamenti pubblici agevolati Fondo grandi interventi Protocollo IV Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale Protocollo V Riduzione orario - Ex festività Protocollo VI Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori rappresentati Parte Allegati Allegato n. 1 Accordo per la costituzione delle RSU Allegato n. 2 Aumenti periodici di anzianità CCNL 21.7.79, art. 34 Allegato n. 3 CCNL 21 luglio 1979, art. 56 - Mensilizzazione del salario Allegato n. 4 Processi di ristrutturazione Allegato n. 5 Tutela della dignità personale dei lavoratori Allegato n. 6 Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli Regolamentazione lavoro a squadre (decorrenza 1.10.94). Riduzione dell'orario di lavoro. Assorbimento. Allegato n. 7 Lettera Filta-Filtea-Uilta sul lavoro a turni Allegato 8 Verbale di accordo sull'indennità di contingenza per gli apprendisti Accordo integrativo al CCNL delle federazioni della moda di Cna e Confartigianato, Filta, Filtea, Uilta in materia di apprendistato per la piccola e media industria Norme generali. Dichiarazioni a verbale. Durata del tirocinio. Tirocinio presso diverse aziende. Iniziative di formazione. Tutore. Organismi paritetici. Dichiarazione a verbale. Periodo di prova. Orario di lavoro. Determinazione della retribuzione. o Retribuzione Trattamento di malattia e d'infortunio non sul lavoro. Attribuzione della qualifica professionale. Clausola finale. Dichiarazione delle parti. Rinnovo parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore manifatturiero delle pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei Art. 96 - Minimi contrattuali di paga o stipendio. Art. 96 - Importo forfetario 'una tantum'. Protocollo II Quota di sottoscrizione contrattuale Tabella A. Aumenti retributivi CCNL economico biennale 16 settembre 1997 Tabella B Elemento retributivo nazionale conglobatO (ERNC) Corrispondenza OO.SS.-OO.AA. Allegato n. 9 Accordo interconfederale su CFL Allegato n. 10 Accordo applicativo del D.lgs. n. 626/94. Previdenza complementare Accordo per l'istituzione di un fondo pensione intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano Allegato 1 Intesa allegata all'accordo d'istituzione di un fondo pensione interconfederale-intercategoriale nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane Allegato 2 Accordi sui livelli di contribuzione, iscrizione e spese per Artifond |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti
alle piccole e medie industrie conto proprio e conto terzi del settore
manufatturiero delle pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei Roma 22
luglio 1998
Costituzione delle parti
Tra Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle-Cuoio
Calzature (Anpec-Cna) [
] assistiti [
] Cna [
], Federazione Nazionale Moda -
Confartigianato [
]; assistiti dalla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato (Confartigianato) [
], Federazione Italiana dei Lavoratori
Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) [
] con l'assistenza della Confederazione
Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl), Federazione Italiana Lavoratori Tessili
Abbigliamento (Filtea) [
], Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta)
[
] con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) si conviene quanto
segue
Clausola di armonizzazione
Le parti concordano che il modello contrattuale individuato, sarà oggetto di
verifica in occasione del rinnovo contrattuale, tenendo conto dei risultati ai
quali è pervenuta la verifica del
Protocollo 1993 e degli orientamenti che
verranno assunti in materia con altre controparti.
Le parti, in ogni caso, s'impegnano, sempre in occasione del prossimo rinnovo
contrattuale ad armonizzare il presente assetto contrattuale con i modelli
contrattuali per le piccole industrie che scaturiranno dai contratti
sottoscritti da Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil, con le altre associazioni
imprenditoriali.
Parte Generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Campo di
applicazione del contratto.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende industriali
manifatturiere delle pelli, del cuoio e altre materie prime per la produzione
di:
- pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.);
- valigie e bauli - cinture e cinturini in genere - cartelle e sottobracci -
articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.) - sedili,
cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo - sellerie in genere e
buffetterie di articoli sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio -
cinghie di trasmissione.
Per dipendenti s'intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi
(cosiddette categorie speciali), gli impiegati e i quadri.
Art. 2 - Criteri
generali di applicazione.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono
correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con altro trattamento.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge
e gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati
dal presente contratto.
[
]
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già
definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il
miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la
contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
Art. 3 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità d'intervento delle RSA previste dalla legge
20.5.70 n. 300, e delle Commissioni interne o dei delegati d'impresa, previste
dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle
controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme
dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi
rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno
sottoposti all'esame delle associazioni sindacali, localmente competenti, per il
tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e
l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle
competenti OOSS provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori
per la loro definizione.
Art. 6 - Sistema di
relazioni industriali.
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL:
- recepisce e attua le logiche e i contenuti del "Protocollo sulla politica dei
redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23.7.93, nonché dell'Accordo
sulle RSU;
- aderisce pertanto a una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento
dell'inflazione e dei redditi nominali;
- riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell'Accordo
27.2.95 sulla contrattazione aziendale e sulle RSU sia la consolidata prassi di
dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni
che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco
interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività
delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando
nella concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da
rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con
diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
Livelli di contrattazione.
Preso atto di quanto convenuto con il
Protocollo 23.7.93, le parti hanno inteso
disciplinare:
- la contrattazione di 1° livello: CCNL di categoria;
- la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività
produttiva sulla certezza degli oneri il CCNL si basa su elementi predeterminati
e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente Accordo nazionale, si attua
sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per
consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività
delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle
condizioni di lavoro.
Contrattazione aziendale.
Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato
alle aziende e alle associazioni imprenditoriali e dall'altra alle RSU e ai
Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno
stipulato il presente Accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle
OONN di categoria.
Requisiti
[
]
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL secondo
le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri
livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni
previste dal presente Accordo nazionale.
Capitolo II - Sistema informativo
Art. 7 -
Struttura del sistema informativo ai vari livelli.
Le parti ritengono che l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà
produttiva e occupazionale e verifica delle rispettive valutazioni costituiscono
utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali
e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le associazioni imprenditoriali e le OOSS dei lavoratori ferme restando
l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità
e l'indipendenza di valutazione e d'intervento di ciascuna parte, concordano che
formeranno oggetto di esame gli aspetti significativi del settore.
Questa pratica di consultazione e verifica ha per scopo - attraverso la ricerca
di convergenze nella analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili
soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo
complesso, al fine di perseguire il mantenimento del settore attraverso
l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo
competitive, l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore
strategico, e la tutela dell'occupazione.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti si conviene che, nell'ambito di un
approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare
modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento.
Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di
seguito specificato:
1) livello nazionale.
A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti
stipulanti il presente contratto, le OONN di categoria degli imprenditori e dei
lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro
economico e produttivo del settore con particolare riferimento all'occupazione.
Costituiranno oggetto di esame:
- le linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con
particolare riferimento all'occupazione;
[
]
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'Accordo
interconfederale sui CFL, nonché l'andamento dell'occupazione femminile e allo
stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità con le possibili
azioni positive in linea con la
raccomandazione CEE 1984, la cui portata
costituirà oggetto di approfondita valutazione;
- la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per
qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico; i processi di
internazionalizzazione;
- il decentramento nel Mezzogiorno;
[
]
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2) Livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture ,
rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni
effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di
distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per
le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi
dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di
migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
3) Livello territoriale.
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture
organizzativi imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zone da
definirsi fra le parti a livello territoriale, le associazioni imprenditoriali
competenti forniranno, di norma annualmente, alle OOSS di pari livello elementi
conoscitivi globali per il settore riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità uomo-donna,
delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'Accordo interconfederale in
materia di CFL;
[
]
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per
valutare le implicazioni prevedibili:
- sull'occupazione;
- sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative di proposte in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale.
Nota a verbale.
Per operare un'integrazione tra i 2 livelli informativi, nazionale e
territoriale, a titolo sperimentale, nelle aree caratterizzate da un elevato
grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende
del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti d'intesa e
previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno
attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle
conoscenze acquisite a livello nazionale ed integrandoli con quelli
eventualmente reperiti a livello locale.
Gli incontri a livello territoriale di cui al presente punto considerate le
peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con
l'effettuazione dell'informativa nazionale o regionale, rispettando le obiettive
esigenze di disaggregazione dei dati.
4) Livello aziendale.
A livello aziendale di norma annualmente le aziende con più stabilimenti e le
unità produttive occupanti più di 80 dipendenti, tramite le associazioni
territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle
strutture sindacali aziendali e delle OOSS di categoria competenti per
territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con riferimento alla situazione occupazionale;
- il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;
- le previsioni d'investimento;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali
operazioni di scorporo e di concentrazione qualora tali operazioni influiscano
sui livelli occupazionali;
[
]
- le previsioni sul ricorso al TPP.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali
e/o alla OS territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione
in ordine:
- all'occupazione;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- allo stato di applicazione delle leggi in materia di parità e delle leggi
sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo interconfederale sui CFL.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti,
quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse si
definirà caso per caso presso quale associazione territoriale avverrà l'unica
informativa.
5) Impresa a dimensione
europea.
Le imprese applicheranno nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ordinamento
nazionale la
direttiva UE n. 94/45 relativa alle imprese a dimensione europea.
Art. 7 bis - Formazione.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi
interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di
riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati
livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una
significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo
rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per
assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti
dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti
convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
- agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai
lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà
derivanti da innovazioni tecniche e organizzativi e/o per accedere a nuovi
sbocchi occupazionali;
- fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di
relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove
regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:
a livello nazionale:
utilizzare i dati al fine di esaminare congiuntamente:
- gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un
maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le
infrastrutture assistenti;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche
occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione
di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno
acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di
nuove tecnologie e il materiale disponibile.
A questo fine viene costituito un gruppo di lavoro per i problemi della
formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da
rappresentanti designati dalle Associazioni imprenditoriali e da rappresentanti
designati congiuntamente da Filta, Filtea e Uilta con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione; formulare
proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti
tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione e orientamento
professionale; segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che
le parti potranno utilizzare per presentare agli Organismi pubblici competenti
proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione
professionale che interessino il settore: promuovere l'elaborazione di progetti
pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate
all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto
previsto dal D.lgs. n. 626/94;
- condurre un'analisi delle strutture formative, scolastiche e di orientamento
esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari
opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del
rapporto di lavoro;
- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di
azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale sono
da considerare progetti convenuti con le OOSS e l'eventuale loro utilizzo da
parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
A livello territoriale e distretti.
Le parti con riferimento alle problematiche della formazione professionale per
fornire ai lavoratori conoscenze funzionari rispetto ai mutamenti tecnologici ed
organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in
modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative
tendenti a:
- sviluppare ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento dei
giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di progetti
formativi;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli
attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione
professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli accordi
interconfederali.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro
femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di
formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno
avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati con gli eventuali adattamenti alle realtà
locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
A livello aziendale.
Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU con riferimento a
ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi
di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed
organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate si scambieranno le rispettive valutazioni.
Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione
di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le
previsioni legislative.
Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti
la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di
cui all'art. 50, parte Generale.
Art. 8 - Mobilità
interna della manodopera.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno
preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non
temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta
informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in
relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo
dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispettivo delle
disposizioni legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito
della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 10 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore
pelli-cuoio a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni
presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il
lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In
presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro
rifiuto di tali forme, s'impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie
competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese pelli-cuoio svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi.
Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e
delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende
committenti il CCNL da loro applicato.
Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 80 dipendenti e le aziende
terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma,
annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni
presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di
lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato
commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui CCNL da queste
applicati.
Le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie territoriali e le OOSS
territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di
queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti
con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno. A tale scopo le Organizzazioni imprenditoriali
firmatarie territoriale metteranno a disposizione della Commissione l'elenco
delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che
lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda avente committente le
Organizzazioni imprenditoriali firmatarie territoriali forniranno alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla
localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di
competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la
loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla
applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la
Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla
committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende
committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orari di lavoro o
riduzione del personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle
procedure di cui all'art. 5, legge 20.5.75 n. 164, e alla legge 23.7.91 n. 223,
daranno anche comunicazione, per un esame in materia, nell'eventuale ricorso al
lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende
committenti.
Al livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno
e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento o il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso
di violazione cesseranno per le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie
territoriali e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente
articolo.
Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Organizzazione
imprenditoriale firmataria territoriale alle Organizzazioni imprenditoriali
firmatarie territoriali nelle aree del Mezzogiorno (s'intendono per aree nel
Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende
terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del CCNL
che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le Organizzazioni imprenditoriali
firmatarie territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della
Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste
situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione del CCNL che le
medesime hanno dichiarato di applicare.
Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per
favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro CCNL stipulato dalle OOSS firmatarie
del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore
tessile-abbigliamento.
Dichiarazione di intenti.
Preso atto che gli accordi di riallineamento hanno prodotto effetti positivi, ma
che gli stessi non si sono generalizzati in misura soddisfacente, le parti
contraenti convengono di intensificare le azioni per facilitare la
regolarizzazione del lavoro sommerso, che per sua natura produce distorsioni
della concorrenza per le imprese, anomalie nei trattamenti economici e normativa
per i lavoratori e influisce negativamente sul risanamento del territorio
ostacolando l'attivazione del circolo virtuoso di sviluppo industriale; le parti
esprimono la loro volontà di operare ai diversi livelli di competenza al fine di
promuovere lo sviluppo delle realtà produttive del Mezzogiorno.
A tal fine ritengono necessario che, attraverso il dialogo sociale settoriale,
si pervenga alla emanazione di norme di legge che riaprano i termini per
processi di allineamento retributivo, garantiti da apposita contrattazione
nazionale e territoriale con adesione aziendale.
È necessario che contemporaneamente siano risolte le controversie
amministrative, derivanti dalle decisioni degli Organismi previdenziali,
collegate con il processo di riallineamento che stanno pregiudicando gravemente
la regolarizzazione già avviata e inibendo il suo ampliamento.
Chiarimento a verbale.
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al
lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la mobilitazione,
sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure d'intervento
previste dalle norme esistenti.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 11 -
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
In ogni unità produttiva le OOSS, in conformità di quanto previsto dall'Accordo
riportato all'allegato, potranno eleggere proprie rappresentanze.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'allegato 1.
Art. 12 - Delegato d'impresa.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro
delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla legge
n. 300/70 per le RSU.
Rappresentanza sindacale nelle imprese fino a 15 dipendenti.
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali di categoria, riconosciuti dalle
OOSS stipulanti il presente Accordo su indicazione dei lavoratori dipendenti
delle imprese di un determinato bacino.
2) In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi
permanenti di incontro e confronto tra le rispettive rappresentanze delle parti.
Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte, tra
le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni firmatarie in
rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive
che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzano con l'articolazione
dei livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL, per cui le parti
concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di
contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese,
verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto
accantonato nel Fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5
dipendenti. Essi esercitano il loro mandato in via continuativa previa richiesta
di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive OOSS.
5) Tutte le imprese al di sotto dei 16 dipendenti che rientrano nella sfera di
applicazione del presente CCNL, a partire dalla data d'inizio di operatività
dell'apposito Fondo, accantoneranno presso di esso, per le attività di cui ai
punti 1) e 2), le quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al
momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate
rispettivamente:
- a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (comma 1,
punto 1);
- a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle
sedi bilaterali di cui al punto 2).
In via transitoria queste somme a decorrere dall'1.6.99 confluiranno in un
apposito conto corrente bancario nazionale di categoria.
Fermo restando che tali risorse saranno utilizzate per garantire l'agibilità del
delegato di bacino, le parti, entro il 31.12.99, definiranno le modalità di
utilizzo e ristorno alle strutture territoriali delle risorse di cui sopra.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a
livello regionale tra le parti, in via transitoria si concorda che i bacini
potranno essere individuati dalla firma del presente Accordo facendo riferimento
agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione
a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dalla armonizzazione di cui al punto
precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello
regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei
lavoratori.
8) I rappresentanti comunque espressi durano in carica almeno 1 anno e sono
rinnovabili dalle OOSS che li hanno riconosciuti.
9) Con il presente Accordo non si è inteso portare modifiche alla normativa
vigente in materia, legge n. 300/70, legge n. 533/73 e gli artt. 2118 e 2119 cc.
In sede di rinnovo del presente CCNL le parti s'impegnano a ricercare modalità
di individuazione dei delegati di bacino tale da dare la più ampia garanzia di
rappresentatività.
Livello decentrato di
categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
Organizzazioni territoriali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare e gestire le materie
demandate dal CCNL alle realtà territoriali di settore e di comparto [
]
In sede di rinnovo del CCNL, le parti definiranno i tempi e le procedure dei
contratti territoriali. Nelle imprese nelle quali sia in atto la pratica della
contrattazione aziendale, questa viene riconosciuta come contrattazione di 2°
livello, alternativa e non cumulabile con la contrattazione territoriale.
Le parti a livello aziendale possono, tramite apposita intesa sottoscritta,
optare per la contrattazione territoriale inviando copia del testo d'intesa a
tutte le parti firmatarie il presente CCNL a livello territoriale.
Art. 14 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione
di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni
avvicendati.
[
]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi messi a disposizione dell'azienda
nell'unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a
disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva
stessa.
[
]
Art. 15 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie
d'interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria
aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere
in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei
Sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l'affissione nelle bacheche della stampa sindacale
periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma
degli stessi Segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti
sindacali.
Art. 17 - Ambiente di lavoro.
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di
prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il
rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la
legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le RSU sui rischi e sulle misure di protezione
adottate;
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e
collettiva.
I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione a quanto
previsto alla lett. b) del precedente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla
lett. c) del precedente comma.
Le RSU:
a) promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9,
legge n. 300/70, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica del lavoratore;
b) concordano con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi
l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro
da affidarsi. In relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, legge
23.12.78 n. 833, ai servizi d'igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL
o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici
ed i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle
tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza
nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le RSU, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi
affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate
rilevazioni e iniziative di miglioramento ambientale.
Per agevolare l'espletamento di tali compiti è riconosciuta alle RSU la facoltà
di designare al proprio interno un delegato ad esaminare con l'azienda i
problemi dell'ambiente di lavoro, il cui nominativo sarà comunicato
preventivamente per iscritto alla Direzione aziendale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel
quale saranno annotati i risultati delle rivelazioni effettuate dagli Enti di
cui al comma 1, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori
che interessano l'ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda,
nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle
visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio,
malattia professionale o malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle RSU.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico tra azienda e RSU anche
ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle RSU copia delle denuncie di esercizio e delle
denuncie d'infortunio di cui agli artt. 12 e 53, T.U. 30.6.65 n. 1124.
Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle parti, oggetto di
un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a
richiesta delle RSU copia delle comunicazioni che, ai sensi della legge 23.12.78
n. 833, dovranno inviare alle USL con l'indicazione delle sostanze nocive
comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica,
fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo
comma, e 24, n. 14, legge 23.12.78 n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di
diritto pubblico di cui al comma 2 e gli oneri per la tenuta delle registrazioni
sono a carico dell'azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e
partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e
la cura della salute in fabbrica, con riferimento all'art. 27, legge 23.12.78 n.
833.
Disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da
coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le
stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge
23.12.78 n. 833.
I valori dei MAC italiani che saranno definiti dal Ministero del lavoro
costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento ambientale.
Le parti inoltre concordano di verificare a livello nazionale negli incontri di
cui all'art. 7, parte Generale, punto 1, i risultati di indagini per il settore
effettuate da Enti od Organismi scientifici di indiscussa competenza nel ramo.
Forniranno inoltre alle RSU informazioni preventive circa i riflessi che
eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno
avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Norme applicative.
1) In applicazione di quanto previsto al comma 1, le RSU potranno promuovere
indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, allo scopo di
formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rivelazioni effettuate dagli Enti di cui al comma 1, 2a linea,
saranno a cura dell'azienda riportati sui registri di cui al comma 3, conformi
ai modelli che saranno fissati dal Ministro della Sanità o, in mancanza, a
quelli allegati.
3) In applicazione di quanto previsto al comma 5, le RSU e l'azienda
effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le
proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale allegato ai
registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata sarà oggetto di
ulteriore esame e discussione tra RSU e azienda.
Dichiarazione a verbale.
Quanto convenuto in materia di Registri dei dati ambientali e Registri dei dati
biostatistici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato
a livello aziendale.
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del
videoterminale.
Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale,
le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo nell'arco della
giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad
assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di
lavoro.
Rappresentanti per la
sicurezza (RLS)
In applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS sono eletti, di
norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive in ragione di:
- unità produttive che occupano
sino a 15 dipendenti: 1 RLS;
da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS;
da 121 a 200 dipendenti: 2 RLS;
da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS;
oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 -
Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve
avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Art. 20 - Gravidanza e
puerperio.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di
gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e relativo
regolamento.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, e nei
casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici
saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle
lavoratrici madri.
Art. 21 - Visite
mediche, preventive e periodiche.
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita
medica.
Il lavoratore addetto ad operazioni o lavorante in locali dove vengono
utilizzati collanti e solventi deve essere sottoposto a visite mediche
periodiche in relazione alle disposizioni di legge.
Art. 23 - Handicappati e
invalidi.
Le parti stipulanti, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati,
nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti
alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la
collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con CFL,
compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni
aziendali e le RSA saranno verificate tutte le opportunità per attivi
inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante,
anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione
professionale promossi dall'ente Regione, senza alcun onere per l'azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Art. 30 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore
settimanali.
L'orario settimanali di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni
della settimana; altre distribuzioni d'orario, per i singoli reparti o per
stabilimenti nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane,
saranno concordati tra le parti a livello aziendale.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa nella ricerca
di un efficiente ed efficace posizionamento competitive del sistema impresa si
realizza anche attraverso l'individuazione di un'adeguata articolazione
d'orario.
Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive
occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle
capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto le parti
riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione che
saranno definiti congiuntamente tra le parti a livello aziendale.
Lavoro a turni per il settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli.
Per il solo settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli,tenendo
conto della specificità del settore stesso, le parti convengono di regolamentare
il lavoro a turno come da allegato 6.
La normativa decorre dall'1.10.94.
[
]
Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro.
Le parti riconoscono che le aziende, in 1 o più periodi dell'anno o
dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a
fluttuazioni del mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali
di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli
reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale
di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96
ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali,
ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore
intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con
prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative
con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[
]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di
flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSU, nel corso
di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore
intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario
contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti
contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e RSU, tenuto
conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzativi aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati
impedimenti.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte, al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 32 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario contrattuale o supplementare la prestazione
di lavoro eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad
eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità di cui all'art. 30.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge.
[
]
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere
effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
L'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario
abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità, determinata da
causa assolutamente imprevedibile.
[
]
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissate dalle vigenti disposizioni di legge.
Procedure
per il lavoro straordinario di produzione.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al
fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad
es.: consegne urgenti, termini di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche) a fronte di
disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinarie inadeguate la
Direzione ne darà notizia in tempo utile alle RSA.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame
della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la
disponibilità delle prestazioni necessarie.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché
per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi
dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali
d'impedimento.
[
]
Art. 34 - Recupero
delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi
di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli
dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto
nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al
periodo in cui è avvenuta l'interruzione; in caso di giornata feriale non
lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata
le ore perdute.
Art. 35 - Inizio e
fine del lavoro - ritardi.
[
]
Nessun lavoratore può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto
prima del segnale di cessazione del lavoro.
[
]
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell'orario di
lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale, di cui all'art.
29, sarà considerata prestazione straordinaria.
[
]
Art. 37 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, come è stabilito dalla
legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla
legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il
lavoro prestato di domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista
per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo
nel corso della settimana.
Art. 52 - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro il lavoratore è tenuto ad osservare le istruzioni
ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza del lavoratore le persone dalle quali dipende e
alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai suoi
superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i
superiori nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti ai sensi di
urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.
Art. 53 - Provvedimenti
disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto un'obiettiva
indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra
sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di
appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel
contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del
lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di
mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile
del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la
mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero adeguato, potranno
essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a 2
ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e della indennità di
contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione
del lavoro per un massimo di giorni 3.
A titolo d'indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno
essere inflitte al lavoratore:
[
]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non
avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia
recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del
materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o
determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la
riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento
del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[
]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove
tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[
]
Art. 55 - Norme per il
licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15.7.66 n. 604,
integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge
20.5.70 n. 300 e l'art. 2119 cc).
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare
percoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[
]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di
lavori o ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla
sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto
dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti
violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per
la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi
precedenti;
[
]
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa
delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o
l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla
disciplina della fabbrica;
[
]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per
la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento.
[
]
Art. 57 - Consegna e conservazione degli utensili e arnesi di lavoro.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni e in genere tutto
quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto
consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria
responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
[
]
Art. 58 - Abiti da lavoro.
[
]
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare
usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati
tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell'azienda di
richiedere al lavoratore un concorso nella spesa nella misura del 20%.
[
]
Capitolo V
Art. 64 - Lavoro a domicilio.
A - Definizione del lavoro
a domicilio.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione
di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di 1 o più
imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e
dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed in deroga a quanto
stabilito dall'art. 2094 cc, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto
ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le
caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire nella esecuzione parziale,
nel completamente o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni
di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
B - Limiti e divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unicamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto nell'interesse del quale
hanno svolto la loro attività.
C - Libretto personale di
controllo.
Il lavoratore a domicilio, altre al libretto di lavoro di cui alla legge n.
111/35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale
libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
E - Retribuzioni.
[
]
4) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, s'intendono devolute alle associazioni
territoriali dei datori di lavoro, e dei prestatori di opera con la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati,
tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni e il trattamento
economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe
mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
5) A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica
composta da rappresentanti designati dalle OOSS degli imprenditori e dei
lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della
situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.
L - Norme generali.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli Organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori
dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le Direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle RSA e
alle OOSS provinciali i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i
relativi indirizzi ed il tipo del lavoro commissionato (es.: borse, valigie,
portafogli, cinture ecc.).
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSA possono richiedere alle Direzioni
aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di
prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le RSA potranno farsi assistere da un
lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OOSS firmatarie del presente
contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e
continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la
partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al
precedente art. 5, punto f), saranno riconosciute 16 ore annue 'pro capite', con
possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di
ciascuna OS, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo
tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio
qualificato.
Art. 65 - Apprendistato, addestramento e assunzione di giovani con diploma o
attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro.
A - Apprendistato.
Sono considerati apprendisti i giovani d'età non inferiore a 15 anni e non
superiore a 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le forme
della legge 19.1.55 n. 25 e successive, che qui si richiamano.
[
]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta dello stesso settore
deve essere computato per intero, nella nuova azienda, ai fini del compimento
del prescritto, sempre che riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa tra
un periodo e l'altro un'interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad
altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il
precedente periodo di apprendistato effettivamente compiuto sarà totalmente
computato.
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori
diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il
tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque
pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul
lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna
trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per
la formazione professionale; le ore dedicate all'insegnamento complementare,
anche se effettuate fuori dall'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali che
vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di
lavoro.
[
]
Per quanto si riferisce all'orario di lavoro, all'assunzione, alle ferie, al
divieto di adibire al lavoro straordinario gli apprendisti valgono le norme di
legge; per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme della
parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è
instaurato.
Regolamento dell'apprendistato.
[
]
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio
l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni
richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato
d'età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni
stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni
richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del
personale di manovalanza.
[
]
B - Periodo di addestramento per nuovi assunti d'età superiore a 20 anni.
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio
l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni
richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e
d'età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni
stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni
richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del
personale di manovalanza.
D - Contratto di
formazione e lavoro (CFL).
Si richiamano le norme del DL 30.10.84, convertito in legge 19.12.84, n. 863 e
successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli
accordi interconfederali in merito.
[
]
Parte Operai
Art. 68 - Lavori discontinui.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le
50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al
trasporto merci.
Per i custodi e i portinai fruenti, nello stabilimento, o immediate dipendenze,
di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, tale orario è
di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti,
nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali
agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di
domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di
maggiorazione del 35%.
[
]
Art. 69 - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il
cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, secondo le possibilità
tecniche e secondo gli accordi che possono intercorrere fra le parti
direttamente interessate.
[
]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per
affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del
compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[
]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda,
un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la
valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei
tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai competenti
Sindacati dei lavoratori i criteri dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura
di seguito prevista.
[
]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro
dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il
rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la
dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e
disciplinari.
Le contestazioni o controversie riguardanti l'applicazione delle norme del
presente articolo, che non trovino risoluzione nell'ambito aziendale, verranno
esaminate, in 2a istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10
giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati saranno demandati in ultima istanza, per un
ulteriore tentativo di conciliazione, alle OONN, dei datori di lavoro e dei
lavoratori, stipulanti il presente contratto, le quali dovranno adottare una
decisione entro un periodo massimo di 25 giorni.
Art. 73 - Conservazione del posto e trattamento economico in caso d'infortunio
sul lavoro e malattie professionali.
[
]
Ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il
precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, previo esame con le RSA,
a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[
]
Parte Intermedi
Art. 76 - Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai.
Per gli istituti non previsti nella seguente regolamentazione s'intendono
richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli operai ad eccezione
delle norme relative agli artt. 64 e 66.
Art. 79 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[
]
Art. 82 - Trattamento in caso d'infortunio o malattie professionali.
[
]
In tal caso, ove per i postumi invalidanti l'intermedio non sia in grado di
assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni
più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
[
]
Parte Impiegati
Art. 86 - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo della mansione affidatagli,
osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite
dai superiori;
[
]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui
affidati.
Art. 88 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie. [
]
Art. 92 - Conservazione del posto e trattamento economico in caso d'infortunio
sul lavoro.
[
]
In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di
assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni
più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
[
]
Parte Protocolli
Protocollo
III Accesso al finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le
condizioni per accedere ai finanziamento pubblici agevolati, la dichiarazione
dell'azienda di applicazione del presente CCNL.
Protocollo VI Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori rappresentati
Premesso che si sta definendo l'Accordo relativo all'applicazione del D.lgs. n.
626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, le parti s'impegnano a recepire,
entro 1 mese dalla stipula, tale Accordo.
Le parti s'impegnano a tal fine ad effettuare incontri di armonizzazione, tenuto
conto di eventuali rimandi in esso contenuti, per inserirlo nel testo
contrattuale.
Parte Allegati
Allegato
n. 5 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità
che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo allo svolgimento
dell'attività lavorativa e a corrette relazioni umane.
In tale ottica le parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare
a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo
aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della
dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in
argomento le parti convengono di allegare al presente contratto, la
risoluzione
del Consiglio CEE del 29.5.90.
Allegato n. 6 Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli
Regolamentazione lavoro a squadre (decorrenza 1.10.94).
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a
turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le
disposizioni di cui all'art. 30, parte Generale, e comunicata ai lavoratori in
apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 30, parte Generale, l'orario
contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di
riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezz'ora di riposo
goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di
effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di
lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo
stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornalieri di lavoro
effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo
eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel
caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se
compiuto senza avvicendamento, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo
delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o
col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di
uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle
norme dell'art. 30, parte Generale.
[
]
Direzione e RSU potranno definire modalità per assicurare la regolarità di
sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Accordo integrativo al CCNL delle federazioni della moda di Cna e
Confartigianato, Filta, Filtea, Uilta in materia di apprendistato per la piccola
e media industria
Le Federazioni della Moda di Cna e Confartigianato e Filta, Filtea, Uilta si
sono incontrate per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 196/97 in
materia di apprendistato.
Le Federazioni della Moda di Cna e Confartigianato e Filta, Filtea, Uilta si
danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell'apprendistato integra
e modifica quanto definito negli articoli dei CCNL dei singoli comparti per la
disciplina dell'apprendistato e trova fondamento in quanto definito dall'art.
16, legge 24.6.96 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
Norme generali.
[
]
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come
apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16 e non superiore ai 24 anni, ovvero
26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del
Regolamento CEE n. 2081/93; possono
essere assunti come apprendisti anche giovani di 14 anni compiuti purché abbiano
assolto l'obbligo scolastico cosi come fissato nelle normative vigenti (legge n.
1859 del 31.12.62).
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per quanto qui non contemplato valgono per gli apprendisti le norme di legge e
dei singoli CCNL di comparto.
Tirocinio presso diverse
aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di
lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di
apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché
si riferiscano alle stesse mansioni.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale,
il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita
certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le
modalità di formazione effettuata e la qualifica professionale e il relativo
livello di professionalità oggetto dell'apprendistato; tale certificazione sarà
valevole quale "credito formativo".
La suddetta documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto
dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di
tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre
aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché
riferiti alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni.
[
]
Iniziative di formazione.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono definite, con le decorrenze
previste dalle norme di legge, 120 ore medie retribuite in ragione di anno
destinate ad iniziative di formazione.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente
nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi le
iniziative formative.
Per i soggetti in possesso di titolo di studio 'post obbligo' o di
attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere,
l'impegno formativo sarà ridotto nei modi previsti dal decreto ministeriale.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato
anche non in mansioni analoghe l'azienda dovrà fornire esclusivamente la
formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà
esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura
generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente,
Tutore.
Il tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in
lavoratori dell'azienda, nel titolare dell'azienda ovvero, a fronte di
particolari esigenze figure professionali, in consulenti esterni aventi le
esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima
emanazione.
Le parti s'incontreranno entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti attuativi
della legge n. 196/97 riguardante il rapporto di apprendistato per definire gli
eventuali adeguamenti, modifiche o definizioni.
Organismi paritetici.
L'Osservatorio nazionale di settore di cui ai CCNL svolgerà i seguenti compiti
con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione
pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito
definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione previsto alla voce tirocinio presso
diverse aziende.
Nei territori nei quali non esistano già Enti territoriali per la formazione, le
associazioni territoriali di Cna e Confartigianato promuoveranno d'intesa con le
strutture territoriali di Filta, Filtea, Uilta, la costituzione di appositi
Organismi.
Le suddette strutture paritetiche avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formativi
presso cui si svolgono i corsi di formazione secondo i requisiti indispensabili,
indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle
caratteristiche organizzativi che alle risorse impiegate che ai livelli
qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità
richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli
formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati
dall'Organismo nazionale;
c) trasmettere all'Organismo nazionale tutta la documentazione riguardante
l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio.
Gli Organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con
gli Enti bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95, utilizzando
anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione individuati dagli Organismi paritetici dovranno avere i
seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni.
Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente
valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti e
collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formativi che possono
convenzionarsi con la Regione della legge n. 845/78 e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la
specificità delle qualificazioni professionali richiesti dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo
svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie
d'insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in
relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
Orario di lavoro.
Nel rispetto delle disposizioni di legge previste per i fanciulli, adolescenti e
apprendistato, l'orario di lavoro è fissato dalle norme di legge e di CCNL.