Senato della Repubblica 

XVIII LEGISLATURA

N. 2497

 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori ROMANO, BRESSA, ROMAGNOLI, CARBONE, DI GIROLAMO, RUOTOLO, GUIDOLIN e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2022
Modifiche agli articoli 36 e 37 della Costituzione in materia di diritto a condizioni lavorative sicure e alla genitorialità
 

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e sempre di più cresce l’esigenza di garantire maggiori tutele e opportunità negli ambienti produttivi.
In particolar modo, le cronache e i dati forniti dagli organismi interessati testimoniano una recrudescenza dei fenomeni di sfruttamento, di carenza di sicurezza e di discriminazione nei luoghi di lavoro.
Tutto ciò desta allarme sociale, sia per l’offesa arrecata alla dignità e alla personalità dell’individuo, sia per le ricadute, anche in termini economici, sull’intera collettività.
Un contesto di illegalità che alimenta ulteriore illegalità e che rischia di compromettere ogni sforzo teso a favorire la crescita e lo sviluppo del sistema Paese.
Più in particolare, destano preoccupazione, nonostante gli interventi operati e gli strumenti apprestati, la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, atteso che le statistiche ci parlano di una media di tre morti al giorno solo nel 2021.
Indubbiamente ad incidere è anche il fattore educativo, considerato che la «cultura del sommerso» è ancora lungi dall’essere sconfitta ed è proprio sul fronte della formazione e dell’informazione che occorre intervenire con maggiore forza e determinazione, affinché possa radicarsi la convinzione che il rispetto delle regole non è solo un obbligo giuridico, ma una condotta moralmente dovuta.
Stesso discorso vale con riguardo a qualsiasi forma di discriminazione e di sfruttamento, che purtroppo allignano soprattutto in contesti dove lo stato di soggezione e di dipendenza creano condizioni di maggiore bisogno.
Alla luce di tale breve disamina, si ritiene utile e doveroso aggiornare la nostra Carta costituzionale mediante la modifica degli articoli 36 e 37, al fine di rendere espliciti due principi che devono fondare qualsiasi rapporto di lavoro: il diritto a lavorare in condizioni ambientali sicure, tali da garantire la protezione della salute fisica e psichica e della personalità di ciascun lavoratore, in osservanza al principio di precauzione a cui è tenuto il datore di lavoro ovvero il committente; e il diritto di scegliere tempi e modi della propria genitorialità senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro, nonché di conciliare le proprie responsabilità ed esigenze familiari con la vita professionale in condizioni di pari opportunità e trattamento.
Si tratta di principi basilari, che riprodotti e sanciti nella nostra Costituzione, anche al fine di attualizzarla all’evoluzione dei tempi, possono favorire quel processo di crescita culturale che è alla base di qualsiasi società civile.
 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all’articolo 36 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 36 della Costituzione è inserito il seguente:
«Il lavoratore svolge l’attività in condizioni di lavoro sicure, a tutela della propria salute e della propria personalità. La legge stabilisce le condizioni essenziali di sicurezza nel rispetto del principio di precauzione».
 

Art. 2.
(Modifiche all’articolo 37 della Costituzione)

1. All’articolo 37 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le condizioni di lavoro devono assicurare la libera determinazione dei tempi e dei modi della genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».
 

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


fonte: senato.it