Regione Toscana
Delibera 25 marzo 2019, n. 238
Linee di indirizzo per la vigilanza nei cantieri edili. Approvazione e diffusione nei dipartimenti di prevenzione delle AUSL Toscane.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
Richiamati in particolare l'art. 13 "Vigilanza" e il Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili" del predetto decreto legislativo ;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 151 del 1° marzo 2016 “Piano strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro”, elaborato dalla Regione Toscana in collaborazione con i referenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL Toscane, in particolare l'allegato 2b dedicato al Piano di vigilanza, controllo, informazione e assistenza per il comparto dell'Edilizia;
Vista la Delibera di Giunta Regionale che ha approvato la prosecuzione e lo sviluppo del “Piano straordinario AV Centro”, previsto dalla Decisione di Giunta Regionale 16 dicembre 2013 n. 5 ;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1517 del 27 dicembre 2017 che ha approvato la prosecuzione, sino al 31 maggio 2020, del Piano biennale straordinario per la lavorazione del marmo approvato ex DGR n. 1328 del 19 dicembre 2016 ;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 455 del 24 aprile 2018 che ha approvato il Protocollo sul coordinamento ed il monitoraggio della sicurezza del lavoro in Toscana tra Regione Toscana, Inail Direzione regionale toscana, Direzione regionale Vigili del Fuoco Toscana, CGIL, CISL UIL e Associazioni Datoriali;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1033 del 24 settembre 2018 che ha approvato il Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale;
Vista l’Intesa del 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la proroga del predetto Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 e la rimodulazione dei Piani regionali della prevenzione 2014 - 2018, in particolare il paragrafo 2.7 "Prevenire gli infortuni e le malattie professionali" secondo cui il settore delle costruzioni continua ad essere uno degli ambiti lavorativi con più elevato rischio di infortuni gravi e mortali;
Richiamato il Piano regionale di prevenzione 2014-2018, approvato con Delibera di G.R. n. 1314 del 29/12/2015, in particolare i progetti n. 43 e n. 44 che fanno riferimento, rispettivamente, alla programmazione delle attività di controllo integrata per la riduzione degli infortuni gravi e mortali ed alla qualità ed omogeneità della vigilanza negli ambienti di lavoro;
Visto il Piano Nazionale Edilizia 2014-2018 (prorogato al 2019) approvato il 6 maggio 2015 dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome che, tra le varie azioni dirette al comparto edile, disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo dei cantieri;
Richiamate le “Linee di indirizzo per la vigilanza nei cantieri temporanei e mobili” definite nell’ambito del sopra citato Piano Nazionale di prevenzione per l’Edilizia;
Reso noto che il sopra citato progetto n. 44 del Piano Regionale di Prevenzione prevede la diffusione in ambito regionale di specifiche linee di indirizzo al fine di favorire la qualità e l'omogeneità dell'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro dalle Az. USL;
Visto il documento “Linee di indirizzo per la vigilanza nei cantieri edili”, elaborato dal Gruppo regionale edilizia su mandato del Comitato ex art. 67 L.R. 40/2005 Articolazione tecnica P.I.S.L.L. che sintetizza in un unico documento le procedure utilizzate nelle varie Aziende USL ed attua quanto previsto dal progetto n°44 del Piano Regionale di Prevenzione, in coerenza con il Piano Nazionale di Prevenzione in edilizia 2014-18 e con le sopra richiamate linee di indirizzo nazionali;
Reso noto che il documento è stato presentato al Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 81/08 nella seduta del giorno 26 settembre 2017 e approvato dal Comitato Tecnico per la Prevenzione Collettiva ex art. 67 c. 7 della L.R. n. 40/2005 nella seduta del giorno 5 Ottobre 2017;
Ritenuto necessario approvare il predetto documento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per rendere disponibili agli operatori delle Az. USL toscane le principali indicazioni operative sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo nel settore dell’edilizia, al fine di garantire uniformità ed omogeneità del comportamento del personale ispettivo nonché la trasparenza delle procedure attuate nei confronti dei titolari dei cantieri controllati;
A voti unanimi
 

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee di indirizzo per la vigilanza nei cantieri edili” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle aziende USL di adottare e diffondere le suddette linee di indirizzo al fine di garantire uniformità e omogeneità del comportamento del personale ispettivo nonché la trasparenza delle procedure attuate nei confronti dei titolari dei cantieri controllati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo18 della LR 23/2007.

 

Allegato

LINEE DI INDIRIZZO PER LA VIGILANZA NEI CANTIERI EDILI


1. SCOPO
La presente procedura fornisce le indicazioni principali sulle modalità da seguire nell’attività di vigilanza e controllo nei cantieri edili allo scopo di garantire uniformità e omogeneità di comportamento da parte del personale addetto e trasparenza nei confronti dei soggetti verso i quali viene svolta l’attività di controllo.
La presente procedura ha inoltre lo scopo di attuare quanto previsto dal progetto n°44 del Piano Regionale di Prevenzione, “Qualità e Omogeneità attività di vigilanza”, in coerenza con il Piano Nazionale di Prevenzione in edilizia 2014-18 e con le “Linee di indirizzo per la vigilanza nei cantieri temporanei e mobili” definite in tale ambito.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le indicazioni riportate nel presente documento sono applicabili dagli operatori afferenti alle UF PISLL per l’esecuzione dell’attività di vigilanza sui cantieri edili, così come definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
D.lgs 758/94;
Legge 689/81;
• Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2014-2018;
Delibera n. 151 del 01/03/2016 Giunta Regionale Toscana;
DPGRT n°75/R del 20/12/2013, Istruzioni tecniche per i progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di nuove costruzioni e di edifici esistenti;
• Legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”.

4. GLOSSARIO ED ACRONIMI
ETC: Elaborato tecnico della copertura
INDEDI: Indice Rischio nei cantieri edili come definito nel SISPC
PIMUS: Piano montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio
PF26 : Prodotto Finito “ Controllo in cantiere edile per rischi lavorativi”
PNE: Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2014-2018
POS: Piano Operativo di Sicurezza
PRP : Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018
PSC: Piano Sicurezza e Coordinamento
RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
RT: Regione Toscana
SISPC: Sistema Informativo Sanitario Prevenzione Collettiva
UPG: Ufficiale di Polizia Giudiziaria

5. RESPONSABILITÀ
La responsabilità della programmazione degli interventi e della definizione del mandato operativo sarà a cura dell’Area Funzionale PISLL sulla base degli obiettivi annuali e dei criteri di cui al paragrafo 6.

6. INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
Al fine di garantire la massima omogeneità di copertura territoriale l’individuazione dei cantieri edili da sottoporre a controllo sarà effettuata secondo le indicazioni di cui al PNE e della Delibera RT n. 151 del 01/03/2016 e quindi utilizzando:
• la banca dati delle notifiche preliminari presenti nell’applicativo SISPC;
• il modulo per le grandi opere presente nell’applicativo SISPC;
• la banca dati dei piani di lavoro di rimozione amianto;
• l’algoritmo di calcolo INDEDI;
• la metodologia di individuazione dei cantieri “a vista”;
• le segnalazioni per esposti;
• casi di infortunio o malattia professionale.
Altre attività programmate potranno essere quelle relative a sopralluoghi coordinati/congiunti con gli altri Enti competenti in materia di vigilanza o a piani mirati specifici per profili di rischio (palchi, fiere, attrezzature particolari, etc.). Per l’attività di vigilanza coordinata/congiunta con l’Ispettorato del lavoro in ambito ferroviario si fa riferimento alle indicazioni trasmesse in data 10/06/2016, prot. AOOGRT/240190/Q.100.070, con una nota congiunta dalla Direzione Interregionale del Lavoro e dalla Regione Toscana.
In coerenza con le indicazioni previste dal PNE e dalla Delibera RT n. 151 del 01/03/2016 è da ritenersi prioritaria la possibilità di interventi “a vista” in cantieri che presentino a giudizio degli operatori, già ad un primo esame dall’esterno, livelli di sicurezza sotto il “minimo etico” o altre probabili situazioni di violazione alle norme di legge.
Il cantiere per definirsi sotto il minimo etico (vedi definizione da Piano Nazionale Edilizia) deve presentare due condizioni:
S grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato
s la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati.
A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella situazione reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza:
• . lavori in quota ad altezza superiore di tre metri, in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili;
• . lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. lastre in fibro-cemento) senza alcun tipo di protezione collettiva o individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili;
• . lavori di scavo con profondità superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la tenuta dello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza.

7. ACCESSO IN CANTIERE
Il RUF individua le risorse necessarie per l’effettuazione delle visite ispettive sulla base di indirizzi assunti a livello dipartimentale ed alla valutazione dei rischi aziendale.
Preliminarmente all’accesso in cantiere gli operatori PISLL dovranno indossare i DPI previsti.
Al momento dell’accesso gli UPG si qualificheranno richiedendo la presenza di uno o più fra i seguenti soggetti: datore di lavoro/dirigente/preposto delle imprese esecutrici presenti in cantiere, coordinatore in fase di esecuzione, delegato impresa affidataria (art. 97 del D.lgs 81/08), committente, responsabile dei lavori.
Si dovrà richiedere altresì la presenza del/i RLS di cui alle imprese esecutrici presenti in cantiere.
Nel caso in cui nessuno dei suddetti soggetti sia presente, o sia irreperibile/impossibilitato ad intervenire in breve tempo in cantiere, il sopralluogo sarà condotto alla presenza dei lavoratori.
Di norma si dovrà procedere alla identificazione dei lavoratori presenti almeno per la fase lavorativa oggetto dell’intervento.
Si dovranno definire i ruoli e le responsabilità delle imprese e dei lavoratori, chiedendo informazioni ai soggetti presenti.

8. OGGETTO E CONDUZIONE DEL SOPRALLUOGO
In coerenza con le indicazioni previste dal PNE e dalla Delibera R.T. n. 151 del 01-03-2016 il sopralluogo dovrà essere mirato alla valutazione dei rischi relativi alle fasi lavorative più rilevanti e critiche in atto (“vigilanza di fase”) e all’utilizzo delle attrezzature impiegate in cantiere.
Pertanto, in relazione alle fasi più rilevanti riscontrate sarà esaminata in cantiere e se necessario acquisita la documentazione operativa pertinente prevista, ovvero PSC, verbali di coordinamento, POS, PIMUS, etc.
Si dovrà procedere alla compilazione di un documento che abbia valore di nota di accesso rilasciandone copia alla figura gerarchicamente e funzionalmente più significativa presente in cantiere.
Contestualmente dovrà essere redatto una scheda/verbale di sopralluogo nella quale saranno annotate le informazioni salienti del cantiere e su quanto osservato durante il sopralluogo.
Nel caso sia necessario, si dovrà anche procedere alla redazione del verbale di accertamenti e rilievi.
Se nel corso del sopralluogo si dovessero rilevare fasi di lavoro o particolari tipologie di rischio, al di fuori del mandato assegnato e meritevoli di approfondimento, l’operatore deve segnalare la situazione al RUF per gli ulteriori eventuali accertamenti del caso. Per situazioni di pericolo grave e imminente si deve procedere nell’immediatezza.
Si definiscono a titolo esemplificativo e non esaustivo i principali rischi da analizzare:
• lavori in quota: dovrà essere posta attenzione particolare al rischio di caduta dall’alto sia verso l’esterno dell’opera che verso l’interno (aperture, botole, scale ecc.) e al rischio di sfondamento (lucernari, superfici non portanti, etc.);
• attrezzature e DPI usati per il lavoro: si procederà ad una prima valutazione della loro conformità alle rispettive norme di prodotto o alla rispondenza ai contenuti del Titolo III del D.lgs 81/08;
• attrezzature per il lavoro in quota: si procederà ad una prima valutazione della loro conformità al Capo II del Titolo IV del D. Lgs. 81/08;
• attrezzature alimentate mediante energia elettrica: si dovrà porre particolare attenzione circa i possibili rischi da elettrocuzione per contatti diretti ed indiretti;
• scavi in trincea e a fronte aperto: si procederà ad una prima valutazione della documentazione relativa alla loro stabilità e delle misure preventive e protettive in atto o previste;
• rischi per la salute: si procederà ad una prima valutazione dei rischi che potrebbero generare patologie da movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni, esposizione a polveri o agenti chimici.
Delle situazioni accertate in fase ispettiva di norma dovrà essere effettuata documentazione fotografica, anche in caso di mancanza di violazioni.

9. ESITO SOPRALLUOGO
Oltre alla documentazione operativa di cantiere descritta al punto 8. in relazione al mandato potrà essere acquisita, tramite richiesta scritta, da lasciare in copia ai presenti in cantiere per ordine gerarchico e funzionale, la seguente documentazione, preferibilmente su supporto informatico:
1. dal committente (o responsabile lavori):
• elaborato tecnico di copertura (se pertinente alla vigilanza di fase in quanto parte costituente del fascicolo tecnico e focus specifico del PNE);
• contratti di appalto e contratti d’opera, ove stipulati;
• quanto attesti l’effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. a) del D.lgs. 81/08.
2. dai datori di lavoro delle imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi
• contratti subappalto e contratti d’opera ove stipulati;
• quanto attesti l’effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 81/08.;
• verbali di verifica periodica degli apparecchi di sollevamento;
• dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere con relativi allegati;
• documentazione attestante la formazione dei lavoratori;
• sorveglianza sanitaria di primo livello (nomina medico competente, idoneità alla mansione).
Le richieste documentali potranno comunque essere integrate anche in fase successiva al sopralluogo.
Nel caso venissero riscontrate violazioni riconducibili alla definizione di cantiere sotto il “minimo etico” (vedi punto 6) si dovrà procedere, se del caso, con un provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p. oppure con un provvedimento di prescrizione immediata e conseguente “divieto d’uso” di cui all’art. 20 c.3 del D.lgs. 758/94.

10. ACCERTAMENTI E ATTI SUCCESSIVI AL SOPRALLUOGO
Successivamente al sopralluogo, si procederà all’esame della documentazione richiesta e acquisita e, se necessario, ad incontri con le figure di cantiere e/o aziendali interessate.
In caso di accertamento di violazioni di cui al D.lgs 81/08, si applicherà la relativa procedura sanzionatoria prevista dal D.lgs 758/94 e dalla Legge 689/81.
Inoltre, in caso di:
• presumibile presenza di lavoro irregolare dovrà essere informato il RUF per successiva eventuale comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro su modello predisposto dall’ Ispettorato;
• assenza di Notifica Preliminare, PSC, DURC, Fascicolo tecnico, ETC, dovrà essere trasmessa apposita comunicazione al Sindaco competente per territorio, ai sensi dell’art. 90, comma 10 del D.lgs 81/08;
• mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive per i lavori in copertura, previste dal DPGRT n°75/R del 20/12/2013 dovrà essere trasmessa apposita comunicazione al Sindaco competente per territorio, ai sensi dell’art. 215, comma 1 della Legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”.
L’intervento dovrà essere registrato nel più breve tempo possibile nel Sistema Informativo Sanitario Prevenzione Collettiva (SISPC) e dovrà essere aperta una specifica pratica di vigilanza PF 26, compilando tutti i campi richiesti.
La conclusione e relativa archiviazione della pratica avverrà:
• di norma entro 60 gg. dal sopralluogo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati non risultino violazioni alla normativa vigente;
• nei termini previsti dalla normativa applicata, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati risultino violazioni alla normativa vigente di cui sopra.
Si precisa che la chiusura del PF26 è indipendente dalla conclusione dell’eventuale iter sanzionatorio previsto dal PF27.

11. SORVEGLIANZA SANITARIA
In relazione alla sorveglianza sanitaria di primo livello così come definita dalla Delibera R.T. n. 151 del 01/03/2016, gli operatori che effettuano il sopralluogo procederanno a verificare ed eventualmente acquisire la documentazione relativa alla nomina del Medico Competente e all’ultimo giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica dei singoli lavoratori presenti in cantiere, vedi punto 9.
Per la sorveglianza sanitaria di secondo livello, si rimanda alla specifica procedura aziendale.