Categoria: 2022
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 giugno 2022
Validità: 01.07.2022 - 31.12.2025
Parti: Fismic-Confsal, Fenadil e Alim, Confiap, Fenapi
Settori: Metalmeccanici, PMI
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Campo d'applicazione
Titolo I: Contrattazione
Art. 1 - Commissione paritetica nazionale di studio sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy
Art. 2 - Commissione Paritetica di Conciliazione a livello nazionale
Art. 3 - Commissione Pari opportunità
Art. 4 - Commissione di studio per il credito alla PMI
Titolo II: Rapporto individuale di lavoro
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 9 - Part-time
Art. 10 - Lavoro agile (smart working)
Art. 11 - Lavoratori studenti
Art. 12 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 13 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 14 - Indennità in caso di morte
Art. 15 - Trattamento di fine rapporto
Art. 16 -Trasferte
Art. 17 -Trasferimenti
Art. 18 - Formazione professionale
Titolo III Diritti sindacali e consultazione dei lavoratori

Art. 19 - Assemblea
Art. 20 - Permessi sindacali
Art. 21 - Costituzione e tutela delle Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 22 - RSA/RSU
Art. 23 - Referendum
Art. 24 - istituto di patronato e di assistenza fiscale
Art. 25 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 26- Procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti collettivi
Art. 27 - Procedure di conciliazione e arbitrato per le controversie individuali o plurime
Art. 28 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Titolo IV: Bilateralità
Art. 29 - Ente Bilaterale Italia (E.B.I.)
Art. 30 - Finanziamento dell'ente bilaterale (E.B.I.)
Art. 31 - Diffusione e sviluppo della bilateralità
Art. 32 - Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Contrattazione di prossimità, di secondo livello, welfare aziendale e appalti
Art. 33 - Contrattazione collettiva decentrata
Art. 34 - Elemento perequativo
Art. 35 - Welfare aziendale
Art. 36 - Crisi aziendali
Art. 37 - Cambio di appalto
Titolo V: Ambiente di lavoro igiene e sicurezza
Art. 38 - Ambiente di lavoro - Igiene e Sicurezza
Art. 39 - RLS nelle Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Art. 40 - RLS nelle Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Art. 41 - Organismi paritetici per la Sicurezza sul Lavoro

 

Titolo VI: Rapporti in azienda
Art. 42 - Indumenti di lavoro
Art. 43 - Rapporti in azienda

Art. 44 - Divieti
An. 45 -Vendita di libri e riviste
Art. 46 - Visite di inventario e di controllo
Art. 47 - Norme speciali
Art. 48 - Reclami e controversie
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 51 - Licenziamenti per mancanze
Art. 52 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 53 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 54 - Collegio Arbitrate
Art. 55 - Clausola Compromissoria
Titolo VII Classificazione del personale
Art. 56 - Classificazione del personale
Titolo VIII: Orario di lavoro
Art. 57 - Entrata e uscita in azienda
Art. 58 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 59 - Recuperi produttivi
Art. 60 - Orario di lavoro
Art. 61 - Permessi annui retribuiti
Art. 62 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 63 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 64 - Ferie
Art. 65 - Cessione solidale di ferie/P.A.R.
Art. 66 - Festività
Art. 67 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari
Art. 68 - Part-time post gravidanza
Art. 69 - Congedi parentali
Art. 70 - Congedo matrimoniale
Art. 71 - Diritto allo studio, formazione professionale, lavoratori studenti e congedi per la formazione
Art. 72 - Permessi per eventi e cause particolari
Titolo IX: Malattia ed infortuni
Art. 73 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 74 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 75 - Assenteismo
Art. 76 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 77 - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Titolo X: Retribuzione
Art. 78 - Forme di retribuzione
Art. 79 - Regolamento del lavoro a cottimo
Art. 80 - Mensilizzazione
Art. 81 - Corresponsione della retribuzione
Art. 82 - Minimi tabellari
Art. 83 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 84 - Tredicesima mensilità
Art. 85 - Mense aziendali e indennità di mensa
Art. 86 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 87 - indennità di trasferta e reperibilità
Art. 88 - Reclami sulla retribuzione
Art. 89 - Decorrenza e durata -
Art. 90 - Indennità vacanza contrattuale
Art. 91 - Clausola di responsabilità
Disposizioni finali


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie metalmeccaniche

Tra la Fismic Confsal, assistita dalla Confsal, e Fenadil e Alim, Confiap e Fenapi si conviene che è stato siglato il seguente rinnovo di contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie metalmeccaniche e che questo ha piena validità a far data dal 01/07/2022.
Roma, 16/06/2022

Campo di applicazione
Il presente Contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
C) Alle unità produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessione di significativa rilevanza
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente Contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
• la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
• la produzione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati,
• la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone ecc);
• La fusione di ghisa in getti;
• la fusione di acciaio in getti sempre che lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo,
• la forgiatura c stampaggio a freddo e caldo del ferro e dell'acciaio;
• la laminazione e trafilatura a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio,
• la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
• navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
• materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tranvie, teleferiche e funivie;
• automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
• motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
• aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
• l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
• l’esercizio di bacini di carenaggio;
• la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili arredi metallici,
• attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
• vasellame, stovigliame, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina,
• articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche,
• reti e tele, metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e tracce metalliche, catene;
• strumenti musicali metallici,
• oggetti in ferro battuto;
• scatolame ed imballaggio metallici,
• la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di:
• motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
• impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto.
• macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia;
• apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafìa, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
• apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
• apparecchi per l'illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
• apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
• macchine e apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
• macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
• macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
• macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile dell'abbigliamento;
• macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, oleane, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
• utensile per macchine operatrici; strumenti di officina;
• utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
• pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
• apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
• macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e stireria;
• macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
• armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
• macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
• orologi in genere;
• modelli meccanici per fonderia;
• l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di refi telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
• la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
• la produzione, l’implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
• la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica; La fornitura di servizi generale, logistici e tecnologici alle imprese;
• l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto;
D) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente Contratto, sono quelli per la produzione di: a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe,
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinanti);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgia quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgia quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cu alle voci a), b), c), d), e), f), e g) si intendono connessi I procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione verbale
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alta voce d) comma D), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
La regolamentazione particolare per i settori sotto indicati in cui si articola l'industria metalmeccanica:
• Siderurgico;
• Autoavio;
• Elettromeccanico ed elettronico;
• Meccanica generale;
• Fonderia di seconda fusione;
• Cantieristico,
• Nonché per l'industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e comunque materiale metallico ivi compresa l'istallazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente Contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel presente Contratto.
Definizione dei settori
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del Contratto sono quelli per la produzione di:
a) Ghisa di prima fusione;
b) Acciaio anche se colato a getti,
c) Ferroleghe;
d) Semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) Laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) Tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) Latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgia quando il processo produttivi ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgia quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c). d), e), f), g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione In serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende in quadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico; elettromeccanici sono gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono
• macchine elettriche, nel senso tradizionale dell'espressione;
• apparecchiature elettriche complesse;
• strumenti di misura elettrici;
• apparecchi per telefonia, telegrafìa, radiotelegrafia, radio- tecnica, elettronica;
• elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie)
L'esecuzione di lavorazioni metal meccaniche pur ampliate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.
Meccanica generate: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del Contratto.
• Fonderie di seconda fusione, comprende gli stabilimenti che effettuano:
• la fusione di ghisa in getti,
• la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.
Nota a verbale
Le parti convengono che in attesa di definizione specifica di CCNL per i lavoratori metalmeccanici dell'artigianato e della cooperazione, il presente contratto verrà esteso anche a dette categorie.

Titolo I: Contrattazione
Art. 3 - Commissione Pari opportunità

Nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle vigenti normative italiane è istituita una Commissione Pari Opportunità con il compito di:
* esaminare il Rapporto biennale sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui all’Art. 9, L. 125/1991, ferma restando la presentazione dello stesso alla Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, in occasione di apposito incontro;
* studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pan opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
* proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità
* prevenire forme di molestie o di comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
* esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
In relazione a quest'ultimo punto, si affronteranno In questa sede, anche su segnalazione della Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni
Composizione
La Commissione è composta da due componenti per l’organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, designato dalle rispettive Segreteria Nazionali nell'ambito delle strutture sindacali di categoria e della Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori e da componenti designati da parte aziendale

Titolo II: Rapporto individuale di lavoro
Art. 5 - Assunzione

All'atto dell’assunzione […]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in conformità con le disposizioni di Legge.

Art. 8 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo lavorativo prestato. […]
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente ed adeguato in maniera di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
[…]
L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell'inizio del congedo.
[…]

Art. 10 - Lavoro agile (smart working)
Il lavoro agile è una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Lavoratore agile (Lavoratore dipendente) e l'Azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
il lavoratore agile ha gli stessi diritti del Lavoratori dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali aziendali.
In quanto compatibile, il lavoratore agile è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.
Il Lavoro agile può essere di tre tipi
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l'utilizzo d’apparecchiature portatili;
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati In appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
d. misto: nel caso In cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno dell'Azienda.
Disciplina del lavoro agile
I rapporti di Lavoro agile saranno disciplinati secondo I seguenti principi:
1. Volontarietà delle parti;
2. Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;
3. Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4. Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di lavoro agile, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali.
Il Lavoro agile si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente capo.
Il Lavoro agile può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Lavoro agile o la singola postazione nell'abitazione del lavoratore agile non configurano un'unità produttiva autonoma dell'Azienda
Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al lavoro agile.
L'Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il lavoratore agile in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati.
È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l'uso d'apparecchiature, strumenti, programmi Informatici All'atto della costituzione del rapporto, ('Azienda informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione
Il lavoratore agile gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
È fatto obbligo a ciascun lavoratore agile, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche pervia telematica.
Il lavoratore agile ha. in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Lavoro agile nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.
Al telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
L'Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrols nel rispetto sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori agili.

Titolo III: Diritti sindacali e consultazione dei lavoratori
Art. 19 - Assemblea

L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti regole:
• le assemblee possono essere indette nel limite complessivo di 10 ore annue
• la convocazione dell'assemblea sarà comunicata in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e con l'indicazione specifica dell’ordine del giorno, che potrà riguardare esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro;
• le assemblee saranno convocate di norma alla fine o all'inizio di ciascun turno di lavoro o collegata alla pausa refezione;
• per ragioni di carattere tecnico organizzativo, al fine di non compromettere la competitività e l'efficienza aziendale, le assemblee dovranno essere indette per la generalità dei lavoratori;
• lo svolgimento dell'assemblea dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salnaguardia degli impianti.
Nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea dovranno essere indicati i nominativi dei dirigenti esterni della Organizzazione sindacale territoriale e nazionale firmataria del presente contratto collettivo.
L'eventuale richiesta di avvalersi di materiali audiovisivi deve essere inoltrata all'azienda nella stessa comunicazione di convocazione dell’assemblea ed a riportare i mezzi audiovisivi utilizzati fuori dall'azienda al termine dell'assemblea

Art. 21 - Costituzione e tutela delle Rappresentanza sindacale aziendale
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n 300, dall'organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto collettivo.

Art. 22 - RSA/RSU
Le organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno indire le elezioni delle RSU. Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e che abbiano uno statuto democratico e che siano regolarmente registrati […]

Titolo IV: Bilateralità
Art. 29 - Ente Bilaterale Italia (E.B.I.)

Al fine di portare avanti con efficacia i compiti contenuti nel presente CCNL in materia di formazione, formazione continua, welfare integrativo e di diffondere sempre più le buone pratiche partecipative le parti convengono di fare riferimento ad un ente bilaterale denominato Ente Bilaterale Italia, di seguito E.B.I., che ha per finalità quella di portare avanti quanto disposto nel CCNL e di rappresentare a livello nazionale tutti gli enti bilaterali territoriali e le iniziative congiunte per la formazione professionale e per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
Inoltre l'E.B.I. assolve ai compiti sotto elencati:
a) sostenere l’attività delle parti sociali per lo sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità nel settori e nelle categorie rappresentante dalle OO.SS. e dai CCNL sottoscritti;
b) promuovere studi e ricerche sui settori, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, alto sviluppo della formazione professionale;
c) monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nei settori, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione;
d) realizzare il monitoraggio dell'andamento delle imprese dei settori e gli opportuni raccordi con sistemi nazionali e regionali di Formazione Professionale;
e) promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e recepire quanto emerge in materia dalla contrattazione collettiva anche a livello aziendale e/o territoriale, al fine di diffondere nei luoghi di lavoro le migliori pratiche in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro.
f) recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
g) organizzare seminari, work team, esperienze anche transazionali per diffondere la cultura della prevenzione;
[…]
i) monitorare lo stato dell'occupazione, con particolare riguardo a quella femminile, giovanile e delle fasce di età che necessitano di maggiore protezione sociale, anche allo scopo di Incrociare la domanda con l’offerta di lavoro soprattutto per i giovani e di recuperare al lavoro attivo gli ultra quarantenni che il lavoro lo hanno perso per effetto della crisi economica;
j) attuare gli altri compiti che le Parti, nella contrattazione collettiva nazionale, decideranno di attribuire all'Ente Bilaterale Italia;
k) seguire costantemente l'evolversi della Contrattazione Collettiva, anche al fine di offrire alle Parti contraenti soluzioni originali per una sempre più efficace evoluzione partecipativa del sistema di relazioni sindacali;
[…]
m) individuare le opportune soluzioni previste dai CCNL volte a diffondere la bilateralità sul territorio nazionale, anche utilizzando in forma mutualistica i diritti sindacali previsti dalla Legge e regolamentate dai CCNL;
n) promuovere la costituzione e ravviamento degli Enti Territoriali, proponendo ed offrendo metodologie e servizi;
o) coordinare le attività degli Enti Territoriali;
p) presiedere sull'attività degli Enti Territoriali e decidere lo scioglimento in caso di attività m contrasto con Il presente Statuto;
q) fornire alle aziende aderenti ed ai lavoratori servizio di certificazione dei contratti di appalto e di lavoro, conciliazione, e tutti gli altri servizi che può fornire un ente bilaterale
r) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli Enti Territoriali, dando i relativi visti di congruità,
[…]
u) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con il Fondo Interprofessionale previsto per la formazione continua, le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi, il tutto in coerente applicazione della legislazione nazionale e sovranazionale di settore;
[…]
x) rilasciare il parere di conformità per l'apprendistato sulla base delle Leggi vigenti;
y) raccogliere ed analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;
z) seguire lo sviluppo della somministrazione di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
aa) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
bb) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie all'atto della loro costituzione, nonché notizia della nomina degli RLS o degli RLST nonché attivare processi atti alla designazione, alla formazione e al coordinamento dei RLST;
cc) costituire commissioni di certificazione contratti ai sensi del Dlgs. 276/2003 e commissioni di asseverazione dei sistemi SGLS ai sensi del Dlgs. 81/2008;
dd) predisporre uno schema di Regolamento per gli Enti Territoriali;
[…]
ff) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire ad EBI;
gg) collaborare ed elaborare programmi di formazione per le figure dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, da svolgere in collaborazione con l'organismo paritetico sulla base degli accordi Stato-Regioni ai sensi del D Lgs 81/2008 s m.i,
hh) Svolgere e promuovere attività di formazione, in conformità agli artt. 32, 36, 37, 73, 73-bis del D.Lgs 81/2008 e s.m i. inclusi gli accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e relative norme ad esse correlate. In riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale del lavoratore e ai contratti di apprendistato, mediante anche i fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003 e ogni altra forma di finanziamento pubblico.
ii) effettuare le attività formative e di aggiornamento, direttamente o avvalendosi di strutture formative di diretta emanazione.
jj) consentire alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici.
kk) valorizzare l'attività dell'INAIL di garanzia della tutela del lavoratore attivando interventi di tutela essenziali quali la prevenzione, l'indennizzo, la riabilitazione e il reinserimento lavorativo e sociale
ll) costituire l'Osservatorio Unico e Nazionale per il monitoraggio delle iniziative in materia di: occupazione mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e asseverazione qualificazione professionalizzante, assistenza e verifica della contrattazione di II livello, assistenza verifica delle vertenze sindacali, conciliazioni e controversie.
mm) svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea.
L'ente bilaterale agisce quindi su mandato della contrattazione collettiva ed in particolare del presente CCNL, è formato dalle parti contraenti è sede comune di elaborazione anche di proposte originali di cui può alimentarsi lo stesso futuro del contratto collettivo. In particolare quanto disposto dal presente articolo al punto 10 e 11 trova nell’ente bilaterale E.B.I. il naturale prolungamento affinché le parti possano sviluppare efficacemente sempre nuove occasioni di partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa in modo partecipativo e cooperativo.

Contrattazione di prossimità, di secondo livello, welfare aziendale e appalti
Art. 33 - Contrattazione collettiva decentrata

[…]
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a livello di prossimità e dunque aziendale e provinciale potranno attivarsi trattative per negoziare collettivamente sulle seguenti materie, anche in deroga a quanto previsto a livello nazionale, al fine di meglio adattare le esigenze delle parti sodali alla concreta realtà locale e Imprenditoriale interessata dalla contrattazione:
[…]
d. orario di lavoro;
e. flessibilità - Banca ore;
f. tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;
g. pari opportunità;
[…]
i. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
j. formazione professionale;
k. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
l. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni al fini delle previsioni di cui all'art.18 Legge n.300/1970;
m. specifici accordi finalizzati all'incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
n. referendum.
o. mensa o buoni pasto;
p. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e o regionale;
q. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell'azienda;
r. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente;
s. ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione,
t. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;
u. l'adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
v. le modalità per l'assegnazione del carico di lavoro;
w. l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità;
x. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore;
Le parti convengono sulla importanza che la contrattazione collettiva nazionale costituisca la cornice fondamentale entro la quale le imprese ed i lavoratori determino le condizioni migliori di lavoro, vigenti su tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, riconoscono il rilievo strategico determinante che la contrattazione collettiva di prossimità, territoriale (regionale e provinciale) o aziendale, può avere per incrementare la produttività del lavoro, migliorare la capacità di concorrere delle imprese che applicano la presente disciplina e, infine, per adattare le regole contrattuali alle caratteristiche concrete del territorio, delle organizzazioni aziendali e dei gruppi di lavoratori.
A tal fine, le parti sociali sottoscritte alla presente intesa confermano che la contrattazione collettiva territoriale o aziendale potrà disciplinare sia le materie non già previste dal contratto nazionale sia derogare a quanto ivi previsto. In base ai criteri di successione nei contratti (per cui il contratto collettivo successivo può derogare a quello precedente) sia in base al criterio di specialità e sussidiarietà, per cui le parti sociali potranno intervenire a disciplinare in modo diverso anche materie già previste dal contatto nazionale ove ciò sia utile per adattare la disciplina al territorio e alle caratteristiche della singola impresa e alla volontà dei lavoratori interessati.

Titolo V: Ambiente di lavoro igiene e sicurezza
Art. 38 - Ambiente di lavoro - Igiene c sicurezza

La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dalle parti firmatarie, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con questo obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative
Il datore di lavoro all'interno dell'azienda, oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto consultando gli RLS o gli RLST ad organizzare in modo efficace II servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione di rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare provvede che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione del lavoratori In caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e. comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza.
- In relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici Impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Provvede che ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli RLS o con gli RLST attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, etc.) circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti, alle misure di prevenzione nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli stessi RLS o con gli RLST.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delie altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono:
osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze e i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
segnalare immediatamente ai superiori le deficienze dei macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza prevenzione, adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità per eliminare o ridurre tali pericoli, informando il RLS o il RLST.
i lavoratori, in particolare, hanno diritto di
- eleggere i propri RLS;
- verificare, mediante il RLS o gli RLST l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione; ricevere un'adeguata formazione ed informazione in maceria di salute e sicurezza con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
non subire pregiudizio nel caso in cm adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato, anche allontanandosi dal posto di lavoro, essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico;
- partecipare ai corsi di formazione previsti dalla Legge 81/08 e seguenti.
C) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- Il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni che comportano l'assenza del lavoratore di almeno un giorno. Nel registra sono annotati i dati del lavoratore, la mansione e le cause - circostanze dell'infortunio oltre alla data di abbandono e ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
- La cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato dalla sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale. Nella cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli Infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta. E' inoltre istituito secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l'esposizione ed il grado della stessa.
D) In tutte le aziende, o unità produttive, viene eletto il RLS; ove questo non sia possibile, data la dimensione dell'Azienda, ('Organizzazione Sindacale firmataria il presente CCNL fornirà alla parte datoriale un elenco di nominativi che si renderanno disponibili a partecipare un corso di formazione, organizzato dall'Ente Bilaterale per assumere il ruolo di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale, di seguito denominati RLST come previsto dalla legislazione in materia
-Agli RLS o agli RLST sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione. Informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità vigenti
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare agli RLS o agli RLST su richiesta scritta degli stessi, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro di infortuni sul lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. Gli RLS o gli RLST ne faranno un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti rispettando il segreto industriale e il dovere di privacy relativi ai dati sanitari dei lavoratori.
Il RLS o RLST può richiedere la convocazione di apposita riunione oltre che per casi gravi e motivate situazioni di rischio, anche qualora ritenga che le misure di prevenzione o protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche potranno valutare di affidare ad Istituti od Enti qualificati, scelti di comune accordo, le indagini che si ritenessero necessarie. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono ad esclusivo carico delle aziende.
I permessi retribuiti ad ogni RLS sono di 50 ore annue nelle unità produttive fino a 100 dipendenti e a 70 ore annue nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti.
Le parti concorderanno progetti formativi per gli RLS e per gli RLST anche quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente utilizzando lo strumento formativo messo a disposizione nell'Ente Bilaterale (E.B.I.)

Art. 39 - RLS nelle Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le RSA/RSU laddove costituite.
In caso di assenza di RSA/RSU o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante perla sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell'azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle OO.SS dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
In caso di costituzione delle RSA/RSU successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.
Le RSU ovvero le RSA, ove presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o più dei loro componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulterà eletto II lavoratore che avrà ottenuto II maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvedere a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all'organismo paritetico regionale, che provvederà ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà m canea fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori di cui al presente CCNL. per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione un massimo di:
• 30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;
• 40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Laddove il rappresentante per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d), g), i) ed I) dell'art. 50 d.lgs. 81/2008 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Art. 40 - RLS nelle Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza è eletto con elezione diretta a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvedere a redigere II verbale dell’elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’organismo paritetico regionale che provvedere ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
È prevista la facoltà per i Dipendenti di Aziende sino a 15 Lavoratori di demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST).
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso manterrò comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati all’organismo paritetico regionale.
Gli aspiranti devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate esperienze nel settore.
L'Organismo paritetico regionale ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti d< competenza.
Successivamente l’organismo paritetico regionale comunicherà al datore di lavoro, che a sua volta to comunicherà ai lavoratori. Il nominativo del rappresentante per la sicurezza designato.
I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall'organismo paritetico regionale
Il rappresentante della sicurezza designato durerà in carica tre anni ed è nuovamente candidabile
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori di cui al presente CCNL, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività propria di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai lavoratori avrà a disposizione:
• 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;
• 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;
• 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.
Laddove il rappresentante per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrò darne preventivo avviso all'impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d). g), i), ed l) dell'art. 50 dlgs. 81/2008 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Art. 41 - Organismi paritetici per la Sicurezza sul Lavoro
La parti si impegnano a costituire in ambito dell’Ente Bilaterale Italia, un Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro un numero di membri pari nominati in parti uguali dalle organizzazioni sindacali e datoriali fino ad un massimo di 6 ciascuno
Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali.
L'OPN per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti
• promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli OPR;
• promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali e coordinarne l'attività;
• verificare l'avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali;
• elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e del rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità;
• promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa;
• promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;
• favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'U E. e nazionali;
• valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
• ricevere dagli organismi paritetici regionali t'elenco del nominativi del rappresentanti per la sicurezza.

Titolo VI: Rapporti in azienda
Art. 42 - Indumenti di lavoro

Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro e per la custodia del proprio abito. […]

Art. 43 - Rapporti in azienda
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori.
I rapporti tra I lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti all'orientamento sessuale, alla razza, alla comunità LGBT, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro […]
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente Contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato {mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…]

Art. 47 - Norme speciali
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzioni purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
dì sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 47;
[…]

Art. 50 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga ritrovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia Indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavoro di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzi dell'azienda stessa;
j) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento;
[…]

Art. 51 - Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art.45, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte della persona a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art.44, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui nell’art.44, salvo quanto disposto dall’ultimo comma nell'art 43.
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che Implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda, per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego del materiale dell’Azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Titolo VIII: Orario di lavoro
Art. 59 - Recuperi produttivi

Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario con una maggiorazione compensativa del 10% entro i sei mesi successivi previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Art. 60 - Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti nel successivo paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a tutti I lavoratori Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo Laddove se ne ravvisi l'esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della mezz'ora retribuita per la refezione. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui potrà essere in via eccezionale prolungato per tutta la durata del turno così Iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero saranno considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai lumi dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche In ore notturne costituisca un'innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento sanitario, in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Art. 62 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro settimanale, come sopra disciplinato. Il limite massimo annuo è fissato in 280 ore per ciascun lavoratore.
Il lavoro straordinario individuale non potrà eccedere le 2 ore giornaliere e le 8 ore settimanali.
Per far fronte ad esigenze lavorative come punte di più intensa attività, nonché di messa in funzione di impianti, nella fase di start up e/o di commesse in scadenza, l'Azienda può fare ricorso, senza consultazione sindacale, a 136 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare a turni interi. In tal caso l'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro II limite del 15% anche con sostituzione tramite personale volontario
Per le attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo di lavoro straordinario annuo è fissato in 300 ore pro capite.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi di prestare lavoro straordinario o notturno o festivo, salvo giustificato motivo.

Art. 63 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Al fine di affrontare la congiuntura negativa che da oltre un lustro condiziona pesantemente l'attività dell'industria manifatturiera ed in particolare quella della Piccola e Media Industria le parti convengono che uno degli strumenti più importanti riguarda l’articolazione degli orari di lavoro, rendendoli più flessibili al fine di massimizzare l'utilizzo degli impianti nei momenti di punta di lavoro e di abbassarlo nei momenti di scarico di commesse, tale necessità non riguarda soltanto le imprese che svolgono attività fortemente condizionate dalla stagionalità, ma va estesa a tutte le imprese che hanno necessità di cogliere tutte le opportunità di lavoro, abbassando i costi di produzione e meglio rispondendo alla domanda di mercato.
Si conviene quindi che l'orario normale settimanale resta fissato a 40 ore settimanali, queste possono essere anche la risultante di una media plurisettimanale, con compensazione all'interno dei dodici mesi successivi all'evento che ha prodotto la necessità di rimodulare l'orario di lavoro
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale è competenza esclusiva della Direzione Aziendale che potrà stabilirla anche in modo non uniforme, previo esame congiunto con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, che dovrà concludersi trascorsi 5 giorni lavorativi dopo il primo incontro.
L'orario plurisettimanale, di cui al comma due del presente articolo, potrà essere attivato per ragioni produttive dalla Direzione Aziendale senza limiti di utilizzo degli orari, purché compatibili con la capienza della compensazione prevista per i dodici mesi successivi. Tale orario massimo effettivo potrà avere una punta massima di 48 ore settimanali per non oltre sei mesi consecutivi nell'arco dell’anno solare e sarà compensato con un orario settimanale massimo di 32 ore nei sei mesi successivi.
Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione e di recupero dell'orario settimanale di cui al comma precedente sono stabilite dalia Direzione Aziendale previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale che si intenderà esaurito entro 5 giorni dalla data del primo incontro. Nel corso dell'esame congiunto la Direzione Aziendale fornirà tutte le indicazioni riguardanti i gruppi di lavoratori interessati, le ore necessarie e la loro collocazione temporale, I periodi previsti di supero e recupero settimanale. Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all'attivazione dell'orario plurisettimanale Nei casi di necessitò improvvise e che riguardino un arco di tempo non superiore ai tre mesi di picco produttivo e relativo recupero la comunicazione ai lavoratori viene ridotta a 5 giorni lavorativi, fermo restando l'esame congiunto che si dovrà esaurire in 2 giorni lavorativi.
La comunicazione ai lavoratori verrà data attraverso affissione in luoghi accessibili a tutti i lavoratori Interessati e tramite la scala gerarchica aziendale
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L'attuazione dell'orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, essendo commisurabile a normale orario di lavoro e non straordinario. L'utilizzo dell'orario su base plurisettimanale dovrà essere comunicato agli organismi competenti.
Diverse modalità di articolazione dell'orario plurisettimanale potranno essere definite m sede aziendale.

Art. 64 - Ferie
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Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del lutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con un'indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
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Art. 68 - Part-time post gravidanza
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 5 percento della forza occupata nell'unità produttiva arrotondata sempre all'unità superiore, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Titolo IX: Malattia ed infortuni
Art. 73 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Fermo restando le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'Infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge
Qualora, durante il lavoro, li lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…], ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 76 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, il periodo di astensione obbligatoria relativo a 5 mesi, alla lavoratrice sarà corrisposta l'intera retribuzione […]