Categoria: Documentazione istituzionale
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PROTOCOLLO D'INTESA
per prevenire il rischio di patologie della pelle attraverso interventi di promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

tra

Inail - Direzione regionale Liguria, con sede in Genova, via G. D'Annunzio 76, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore Dott.ssa Angela Razzino, ***

e

Associazione Dermatologi-Venerologi Ospedalieri italiani e della sanità pubblica, in breve ADOI, con sede legale in Viale Londra 50. 00142 Roma rappresentata dal Presidente Dott. Francesco Cusano, *** di seguito dette anche "le Parti".
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'Inail, in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro, attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- il Piano nazionale della prevenzione 2020/2025 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020 in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce un'accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate;
- l'Istituto, sulla base di quanto contenuto nelle linee operative per la prevenzione - LIOP 2022 - intende promuovere attività di prevenzione delle patologie emergenti, tra cui i melanomi e le altre patologie della pelle dovute all'esposizione prolungata al sole, rivolte, in particolare, ai lavoratori e alle lavoratrici occupate nei settori che, per la peculiarità dello svolgimento della prestazione, risultino particolarmente esposte/i (assistenti ai bagnanti, lavoratori del settore edile e agricolo, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo);
- l'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere Accordi con Associazioni private per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'ADOI è una società scientifica con il fine di promuovere lo studio ed il progresso della dermatologia e della venereologia;
- l'ADOI promuove ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la migliore assistenza ai pazienti affetti da patologie dermato-venereologiche;
- l'Adoi promuove e organizza iniziative di interesse sociale e di carattere scientifico anche per la prevenzione di malattie dermatologiche, avvalendosi della collaborazione di validi professionisti favorendo lo scambio e l'integrazione tra diverse realtà medico-scientifiche, cercando di favorire una impostazione multidisciplinare su tutto il territorio nazionale e con uno sguardo anche in campo internazionale.
 

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa si pongono l'obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento ritenuti prioritari in materia di salute e sicurezza nell'ambito del "sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro";
- Inail Direzione regionale per la Liguria e ADOI riconoscono la necessità di rafforzare il sistema della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette a contrastare gli infortuni e le malattie professionali, nonché all'emersione di queste ultime, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle categorie di lavoratori maggiormente esposte;
- la promozione, la diffusione e il consolidamento della cultura della salute, della prevenzione e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Inail Direzione regionale per la Liguria e ADOI e che entrambi intendono attivare una proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare le condizioni di lavoro e per favorire la prevenzione dell'insorgenza di malattie professionali, con particolare riferimento a quelle della pelle.
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato,
le Parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare la cultura della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro avverso le patologie della pelle.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse istituzionale per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, brochure etc.).
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi), nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle eventuali fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi artt. 4,5,6,7,8,9,10 e 11.
 

Art. 4
Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all'art.4.
Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente atto.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali dei prodotti

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.
 

Art. 7
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di ADOI saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L'utilizzo del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 10
Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Genova.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.


fonte: inail.it