Categoria: 2022
Visite: 3267

Tipologia: CCNL
Data firma: 3 giugno 2022
Validità: 01.06.2022 - 31.05.2025
Parti: Conflavoro PMI e Fesica-Confsal
Settori: Turismo, Animazione e Intrattenimento
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
Definizione della figura dell’animatore
Validità del contratto e campo di applicazione
Sezione generale
Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa
Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della saluta, formazione e rispetto dell'ambiente
Art. 5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
Art. 7 - Permessi retribuiti
Art. 8 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Diritto allo studio
Art. 11 - Congedi per formazione
Art. 12 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 13 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 14 - Normale retribuzione
Art. 15 - Tipologie di retribuzione
Art. 16 - Minimi di paga
Art. 17 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 18 - Tredicesima mensilità
Art. 19 - Infortunio
Art. 20 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 21 - Congedi parentali e per malattia del figlio
Art. 22 - Congedi e permessi per handicap
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Trasferte, ritiro patente, rimborso spese chilometrico
Art. 25 - Distacco
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Art. 26 bis - Consegne e rotture
Art. 27 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
Art. 28 - Preavviso
Art. 28 bis - Preavviso attivo
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto
Art. 30 - Contrattazione collettiva decentrata
Contratti flessibili
Lavoro part time

Art. 31 - Tipologie di lavoro a tempo parziale
Att. 32 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 33 - Assunzione
Art. 34 - Obblighi di comunicazione
Art. 35 - Clausole flessibili ed elastiche
Art. 36 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 37 - Retribuzione
Art. 38 - Periodo di comporto per malattia
Art. 39 - Consistenza dell’organico aziendale
Art. 40 - Diritto di precedenza
Somministrazione
Art. 41 - Sfera di applicabilità
Art. 42 - Tutela del lavoratore

Art. 43 - Esercizio del potere disciplinare
Art. 44 - Retribuzione
Art. 45 - Lavoro a distanza telelavoro - Lavoro agile (smart working) Definizione
Art. 46 - Sfera di applicabilità
Art. 47 - Disciplina de rapporto
Art. 48 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza
Art. 48 bis - Diritto alla disconnessione
Art. 49 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 50 - Dotazioni strumentali e utenze
Art. 51 - Orario di lavoro
Art. 52 - Contrattazione aziendale
Art. 53 - Contratto di reinserimento
Istituti sindacali
Art. 54 - Rappresentanze Sindacali
Art. 55 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
Art. 56 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST
Art. 57 - Assemblea
Art. 58 - Referendum
Art. 59 - Trattenute sindacali

 

Rapporti tra le parti sindacali
Art. 60 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato EBIASP
Art. 61 - Enti Bilaterali Territoriali 
Art. 62 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 63 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
Art. 64 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
Art. 65 - Convocazione della Commissione Nazionale
Art. 66 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
Art. 67 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
Art. 68 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 69 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 70 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale
Art. 71 - Osservatorio Nazionale
Art. 72 - Organismo Paritetico Nazionale OPNASP
Art. 73 - Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del settore privato
Art. 74 - Fondi
Art. 75 - Classificazione del personale
Appendice A
Regolamento delle commissioni paritetiche di conciliazione
Appendice B
Lavoro intermittente

Sezione animatori

Art. 1 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 2 - Pacchetto ospitalità
Art. 3 - Assenza per esami universitari
Art. 4 - Lavoro festivo, lavoro domenicale e 4 Novembre
Art. 5 - Trasferibilità
Art. 6 - Recesso dal contratto
Art. 7 - Interruzione contratto di appalto
Art. 8 - Malattia e Periodo di comporto
Art. 9 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
Declaratorie
Apprendistato
Tabella A - Settore Operatori Strutture Turistiche
Sezione amministrativi

Art. 1 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 2 - Flessibilità/elasticità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 3 - Banca delle ore
Art. 4 - Modalità di fruizione
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Lavoro notturno
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Lavoro festivo, lavoro domenicale e 4 Novembre
Art. 9 - Scatti di merito o di professionalizzazione
Art. 10 - Premio di risultato
Art. 11 - Assenze
Art. 12 - Malattia
Art. 13 - Obblighi del lavoratore
Art. 14 - Periodo di comporto
Art. 15 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
Art. 16 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 17 - Aspettativa non retribuita per malattie oncologiche
Art. 18 - Lavoratori affetti da tubercolosi .
Art. 19 - Aspettativa
Art. 20 - Trasferimento
Lavoro a tempo determinato
Art. 21 - Requisiti di applicabilità
Art. 22 - Apposizione del termine
Art. 23 - Periodo di Prova
Art. 24 - Durata e proroghe
Art. 25 - Proporzione numerica
Art. 26 - Diritto di precedenza
Art. 27 - Retribuzione
Art. 28 - Declaratorie
Apprendistato
Tabella B - Amministrativi


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Aziende di Animazione e Intrattenimento

L’anno 2022 il giorno 3 del mese di Giugno in Roma, presso la sede della Conflavoro PMI, in Via del Consolato n. 6, tra Conflavoro PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese […] e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato […], con l'assistenza della Confsal Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori […]


Validità del contratto e campo di applicazione
Il CCNL avrà durata triennale e disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale tutti rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività sotto descritte e per tutta la sua durata deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile. Ciascuna delle parti stipulane potrà procedere a disdetta del CCNL almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o pec; in assenza il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno
Il presente contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra lavoratori e lavoratrici e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell'ambito dell'intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere Non sono inquadrabili in questo CCNL i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che dovranno invece aderire al CCNL applicato ai resto del personale alberghiero. Le attività oggetto del presente contratto sono tutte quelle relative all'intrattenimento per adulti e bambini quali animazione di contatto, animazione per bambini, organizzazione di giochi, organizzazione di feste e spettacoli, organizzazione di escursioni, vendita di gadget rappresentativi delle attività di animazione e abbigliamento esclusivamente utilizzate e indossate dalla squadra di animazione. Per la necessaria professionalità e sicurezza nei confronti dei turisti sono esclusi dal presente contratto i rapporti di lavoro con istruttori di discipline sportive ove l'intento è insegnare sia a livello propedeutico che a livello avanzato gli sport di: tennis, tiro con l'arco, vela, surf, canoa, nuoto, sci nautico, fitness. Qualora ci fosse la necessità d’ Inserire all’interno della struttura turistica, a completamento del servizio per gli ospiti, istruttori sportivi pur dilettanti che dovessero collaborare con gli animatori pur con una operatività autonoma e con qualunque forma di collaborazione, gli stessi istruttori sportivi dilettanti dovranno essere assunti da una società sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al CSI o al Coni che abbia un tempo esperienziale pregresso di attività di almeno 3 anni ed avere un attestato nominativo di abilitazione ad esercitare il ruolo di istruttore dilettante.

Sezione generale
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente

1. Le Parti dichiarano di condividere ì valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto del ’ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l’opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto del a disciplina legislativa e contrattuale in materia
2. in caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte de datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.
3. In ottemperanza al disposto di cui all’art. della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle OO.SS firmatarie del presente CCNL hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca l’elaborazione e l’attuazione di tutte (e misure idonee a tutelare la oro salute e la loro integrità fisica

Art. 5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08
Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal D.Lgs. n.81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alte stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere effettuata attraverso piattaforme eLearning anche per i suoi aggiornamenti, come previsto dall’ASR del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/2008.
2. In merito al servizio RLST, affidato all’OPNASP, si fa riferimento all’Accordo Interconfederale 29 giugno 2016 e smi.

Art. 26 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Premessa
Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e a massima diligenza ed in particolare:
[…]
d. […], indossare il materiale di protezione individuale fornito dall’azienda quando la mansione lo renda necessario per la propria incolumità, rispettando le disposizioni impartite dal Responsabile della Sicurezza;
[…]
Nel caso in cui il lavoratore;
[…]
• Provochi guasti non gravi a cose o impianti a lui affidati per mal uso, disattenzione o negligenza
• Fumi in zone proibite o durante momenti di relazione con gli ospiti
• Esegua i lavori senza assiduità e con negligenza
[…]
9. A titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione, In base alla gravità dell’infrazione stessa, il lavoratore che:
[…]
b. abbandoni, senza giustificato motivo. Il proprio posto di lavoro;
c. ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
d. provochi guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende a causa di disattenzione o negligenza;
e. contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f. non esegua il lavoro con assiduità o lo esegua con negligenza;
g. faccia uso di sostanze stupefacenti;
h. si intrattenga all’interno del Villaggio in evidente stato di ubriachezza.
10. In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a. gravi guasti provocati al materiale dell'azienda provocati da negligenza;
[…]
d. abbandono del posto di lavoro nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
e. recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a), b), c), g) e h) sopra indicate al punto 9);
f. gravi offese rivolte agli ospiti del Villaggio, ai propri colleghi e agli addetti a servizi alberghieri;
g. asportazione o danneggiamento volontario di materiale aziendale;
h. grave insubordinazione e comportamento oltraggioso verso i superiori;
[…]
l. litigio seguito da vie di fatto, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto
[…]

Contratti flessibili
Somministrazione
Art. 41 - Sfera di applicabilità

[…]
2. Il contratto di somministrazione d lavoro è vietato:
[...]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 42 - Tutela del lavoratore
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al DLgs. n. 81/2008. Il contratto dì somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]

Art. 45 - Lavoro a distanza telelavoro - Lavoro agile (smart working) Definizione
1. Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e possono svolgersi anche con contratto part-time od a tempo determinato Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori occasionali.
2. Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione de lavoro prevalentemente a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui 1 telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della presenza fisica continuai va all'interno dei locali aziendali
3. Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l'assenza di vincoli orari o spaziali e con un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, salvo casi particolari di ricorso al Lavoro Agile dovuti a cause di forza maggiore e situazioni emergenziali di rilevanza nazionale, la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali ed in parte all'esterno senza una postazione fissa ed entro i sol limiti di durata massima dell'orario d lavoro giornaliero e settimanale come da legge e dalla presente contrattazione collettiva
4. Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell'azienda.

Art. 47 - Disciplina del rapporto
1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavorator subordinati
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento del a prestazione è esterno all’azienda.
[…]
4. L'accordo deve contenere la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore
[…]

Art. 48 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza
1. A lavoratore a distanza sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello o mansione impiegato presso i locali dell'azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e d controllo dell'azienda,
2. I lavoratore deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e dì sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti
comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al lavoratore.
5. Al lavoratore a distanza è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

Art. 48 bis - Diritto alla disconnessione
Le parti sindacali sottoscrittrici del presente accordo, in assenza di una regolamentazione normativa su tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell'orario di lavoro.
Poiché è prevedibile che l’utilizzo di strumenti digitali sul lavoro non verrà meno dopo la pandemia, e opportuno indicare da subito delle linee guida che impediscano gli effetti nocivi sulla salute e sulla qualità di vita dei lavoratori La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche lavorative al di fuori dell'orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi e tutti i tipi di congedo, fermo restando che nell'esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà essere contattabile e reperibile durante i proprio orario di lavoro.
A tal proposito, con la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto, si intende circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente ambito di condotte disciplinarmente rilevanti
Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati all'azienda che indicherò le soluzioni operative da adottare.

Art. 49 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del lavoratore a distanza e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
[…]
4. [Il datore di lavoro] È inoltre tenuto ad informare prontamente il lavoratore a distanza in ordine a tutte le norme d legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, alle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare. Il lavoratore a distanza è tenuto a rilasciare dichiarazione di ricezione dell'informativa
[…]
7. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria

Art. 51 - Orario di lavoro
1. Fermo restando che i carichi di lavoro assegnati al lavoratore a distanza devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda, con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili l’art 3 (orario normale di lavoro), art.4 (durata massima dell’orario di lavoro), art 5 (lavoro straordinario), art 7 (riposo giornaliero), art.8 (pause). artt.12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del Dlgs n 66/2003.

Art. 52 - Contrattazione aziendale
l. Alla contrattazione aziendale è demandata:
[…]
c l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
d l’adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
e l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
f la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi
g in mancanza di contrattazione aziendale varranno gli accordi tra l'azienda e il singolo lavoratore.
[…]

Art. 53 - Contratto di reinserimento
[…]
Divieti
È vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo:
[…]
ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Istituti sindacali
Art. 56 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST

Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
[…]
3. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi al l’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori dal locali aziendali è necessaria l'istituzione della Bacheca Sindaca e Digitale, messa a disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il regolamento sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alta contrattazione di I Livello.
4. Le RSA ai sensi dell’Art 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell'impresa durante il loro orario di lavoro e al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
[…]
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
1. Per la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla RST, nominata dalla OO.SS. firmataria il presente CCNL
2. Le RST sono titolari d tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loco assenza) e che siano compatibili con la funzione svolta

Art. 57 - Assemblea
1. Nelle unità aziendali, lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori del l'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell'impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta del lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite ’’suite" telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
2. A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS stipulanti il presente CCNL durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all'anno normalmente retribuite.
3. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi, ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata

Rapporti tra le parti sindacali
Art. 60 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato EBIASP

1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla EBIASP costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle OO.SS. firmatarie dal presente CCNL.
2. EBIASP è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine EBIASP Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce- direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n.936/1986;
f. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt.123,129 e 130 del presente CCNL, e ne coordina le attività;
g. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
h. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
j. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
k. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
l. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
m. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
n. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
4. EBIASP svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, EBIASP dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, EBIASP Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
7. EBIASP potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi EBIASP potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9. Gli organi di gestione EBIASP saranno composti su base paritetica tra Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10. La costituzione degli EBIASP Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’EBIASP nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento. 

Art. 61 - Enti Bilaterali Territoriali 
1. EBIASP Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c. gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e. l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con EBIASP Nazionale e con la rete degli EBIASP Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2. EBIASP Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time e lavoro intermittente.
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’EBIASP Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all’uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale.
4. EBIASP Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Art. 71 - Osservatorio Nazionale
1. L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Autonomo del settore privato- EBIASP può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale - EBIASP inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli EBIASP Territoriali;
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, EBIASP Nazionale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento.

Art. 72 - Organismo Paritetico Nazionale OPNASP
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato, in sigla OPNASP costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
OPNASP è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie.
A tal fine OPNASP attua ogni utile iniziativa e in particolare:
- supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del dlgs 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
- Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’Art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
- Dare comunicazione all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
- Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’Organismo costituito.

Appendice B Lavoro intermittente
[…]
Art. 2 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
[…]
4. Il ricorso al lavoro intermittente, invece è vietato:
[…]
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
[…]

Sezione animatori
Art. 1 - Articolazione dell'orario di lavoro
Per il carattere multiculturale e conviviale dei Villaggi, la frequente sovrapposizione dei tempi di lavoro ai tempi di riposo così come le forme libere, volontarie e spontanee di partecipazione degli animatori alla vita di Villaggio, determinano una difficoltà nell’individuare l'orario con rigidità. Altresì alcune ore della giornata, non considerabili orario di lavoro, sono dedicate alla compagnia conviviale agli ospiti con un limitato apporto di energie e impegno tecnico. Malgrado ciò, per analogia con le norme che regolano l'orario di lavoro dei discontinui, si definisce che l'orario di lavoro ordinario non può essere superiore alle 48 ore settimanali.
Inoltre, vista l’esigenza di convivialità e permanenza nella struttura, l’orario di lavoro, di norma, sarà a full-time, con una giornata a settimana di riposo che verrà decisa congiuntamente tra impresa e dipendente a seconda delle esigenze di organizzazione del servizio e comunque a turnazione.
Essendoci un aspetto altamente formativo anche per tutti i lavoratori con singole peculiarità artistiche, dovendo azienda inserire momenti di preparazione quotidiani per ragazzi sistematicamente inesperti in vari aspetti del loro ruolo (essendo un lavoro stagionale che viene intrapreso 1-2 volte nella vita) al fine di metterli nelle condizioni di affrontare la clientela che si rinnova settimanalmente, le riunioni formative e preparatorie di inizio giornata della durata massima di 30 minuti, cosi il tempo per l'insegnamento degli spettacoli serali svolti nei primi 30 giorni di stagione, non saranno computati nel monte ore settimanale.
Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nel villaggio, la cui durata non può essere inferiore alle 2 ore.
In riferimento alla disciplina dell’orario di lavoro dei minori si rinvia alle previsioni normative in materia.

Apprendistato
[…]
La durata complessiva del rapporto di apprendistato, data dalla somma dei periodi di formazione svolti è di 24 mesi ripartibili in massimo 4 anni/stagioni
Il periodo d’apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato sia ai fini della durata che ai fini del completamento del periodo formativo purché si riferisca alle stesse mansioni e allo stesso profilo professionale e non sia intercorso, tra un periodo e l'altro, un intervallo superiore ad un anno
L'assunzione con contratto di apprendistato stagionale è prevista per i livelli 12 e 13.
L'impegno formativo del 'apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore di formazione interna e/o esterna all'azienda non inferiore a 60 ore per il livello 12 e 40 ore per il livello 13 (da riproporzionare sulla base della minor durata rispetto ad un anno)
[…]

Sezione amministrativi
Art. 1 - Articolazione dell'orario di lavoro

1 Per il personale amministrativo o comunque estraneo alla vita di Villaggio, la durata normale del lavoro effettivo e fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza. Diversi criteri d ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordarla livello aziendale. Fermo restando il rispetto della normativa, l'orario di lavoro giornaliero non potrà essere diviso in più di due parti.
[…]
3 In rifermento alla disciplina del 'orario di lavoro dei minori si rinvia alle previsioni normative in materia.

Art. 2 - Flessibilità/elasticità dell'orario contrattuale di lavoro
[…]
4. La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vinco ante per tutti i lavoratori
5. L'azienda deve informare i lavoratori, con anticipo di almeno due settimane, della volontà di utilizzare l'istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
[…]
7. L'azienda può consentire che, si fine di una migliore funzionalità del servizio e maggiore efficienza della prestazione lavorativa, oltre che in via di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di lavoratori godano di una elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo, intesa quale possibilità di anticipare o posticipare l’ingresso e ridurre la pausa pranzo, fino a 30 minuti, rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato e della pausa pranzo, con correlato recupero da parte dell’interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.

Art. 5 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 1 del presente contratto sono considerate lavora straordinario
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre sempre ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori,
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e man Gestazioni collegate all’attività produttiva nonché allestimento di prototipi, modali o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi della normativa e in tempo utile alle RSA.
3. Le parti concordano che una quota pari al 100% de monte ore previsto da superiore punto 2. possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore
4. Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]

Art. 7 - Riposo settimanale
1. Per il personale amministrativo o comunque non operante all’interno di Villaggi Turistici, il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica.
2. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le caratteristiche di cui all’art.9 c.3. del D.Lgs.66/2003.
3. Per esigenze religiose, il lavoratore - solo se le esigenze organizzative lo permettono - può beneficiare del riposo settimanale in un giorno diverso concordato tra le Parti.
4. Per le ore di lavoro effettuate nei giorni d riposo settimanale è prevista la sola maggiorazione […], fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, nel rispetto della normativa in materia

Lavoro a tempo determinato
Art. 25 - Proporzione numerica

1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura par al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 6 lavoratori nelle singole aziende che occupano fino a 10 dipendenti come sopra conteggiati.
[…]