Tipologia: Accordo
Data firma: 10-18 dicembre 2009
Validità: al 31. 12 2011
Parti:
BCC Emilia Romagna e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Ugl
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Emilia Romagna
Fonte: UGL CREDITO
Sommario:
Prima parte |
1) Rotazioni |
Riunione della commissione sindacale per il rinnovo del
contratto integrativo regionale di secondo livello
Verbale di accordo
Il giorno 10 dicembre 2009 in Bologna, presso la sede della
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna, sita in
Bologna via Trattati Comunitari 1957-2007, 17, si sono riunite le seguenti
parti: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna,
[
], assistiti dal Direttore Generale della Federazione Bcc dell'Emilia Romagna
[
] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani Reg.le (Fabi) [
], la Federazione
Italiana Bancari ed Assicurativi Reg.le (Fiba-Cisl) [
], la Federazione Italiana
Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito Reg.le (Fisac-Cgil) [
], la Uil
Credito e Assicurazioni (Uilca) [
], la Ugl [
]
Premesso che
1) Secondo quanto disposto dall'art. 8 del vigente
CCNL per i quadri direttivi,
gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di credito Cooperativo sottoscritto
in Roma il 21/12/2007, le parti intendono sottoscrivere un nuovo contratto
regionale che sostituisca integralmente il CIR vigente;
2) Alla data odierna sono già state effettuate n. 10 riunioni per tali fini,
senza peraltro poter pervenire alla sottoscrizione del contratto in parola;
3) A seguito della riunione tenutasi il 3 dicembre u.s., i Sindacati Regionali,
hanno deciso di attivare la procedura di conciliazione prevista dalla legge
prima della proclamazione di un eventuale sciopero; tutto ciò premesso le Parti
hanno deciso di addivenire alla sottoscrizione del seguente accordo,
limitatamente alle seguenti materie ed istituti di seguito evidenziati.
Art. 5 - Welfare aziendale
Le parti si impegnano ad istituire, entro il 30.04.2010, un nuovo strumento di
"Welfare aziendale" in un'ottica di responsabilità sociale d'impresa che verrà
definito congiuntamente e reso operativo entro l'anno 2010.
Riunione della commissione sindacale per il, rinnovo del contratto
integrativo regionale di secondo livello - Seconda parte
Verbale di accordo
Il giorno 18 dicembre 2009 in Bologna, presso la sede della Federazione delle
Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna, sita in Bologna via Trattati
Comunitari Europei n. 17, si sono riunite le seguenti parti: la Federazione
delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna [
] assistiti dal
Direttore Generale della Federazione Bcc dell'Emilia Romagna [
] e la
Federazione Autonoma Bancari Italiani Regie (Fabi) [
], la Federazione Italiana
Bancari ed Assicurativi Regie (Fiba-Cisl) [
], la Federazione Italiana Sindacale
lavoratori Assicurazioni e Credito Regie (Fisac-Cgil) [
], la Uil Credito e
Assicurazioni (Uilca) [
], la Ugl [
]
Premesso che
1) Secondo quanto disposto dall'art. 8 del vigente
CCNL per i quadri direttivi,
gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di credito Cooperativo sottoscritto
in Roma il 21/12/2007, le parti intendono sottoscrivere un nuovo contratto
regionale che sostituisca integralmente il CIR vigente;
2) Il 10 dicembre 2009 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente
per oggetto alcuni istituti del CIR (PDR, ticket restaurant, trasferimenti,
profili professionali, welfare aziendale) ai fine di depositare il testo presso
la DPL di Bologna per ottenere lo sgravio dei contributi previdenziali previsti
dalla vigente normativa;
3) Restano da definire gli istituti contrattuali del CIR non facenti parte del
suddetto elenco;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno deciso di addivenire alla
stesura del presente accordo, limitatamente agli istituti contrattuali di
seguito evidenziati.
Art. 2 - Permessi
A) Per lavoratori
diversamente abili
Ai lavoratori che ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33 c. 3,
fruiscano dei 3 gg. di permesso mensile, ovvero delle 2 ore di permesso
giornaliero a carico dell'Inps verranno concessi, su richiesta scritta del
lavoratore, permessi orari aggiuntivi fino ad un massimo di 15 ore annue non
retribuite.
Si concorda di erogare anche al suddetto dipendente il medesimo contributo di
cui all'art. 88
CCNL, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, da liquidarsi entro il
mese di giugno di ciascuno anno. Tale contributo assorbe, fino a concorrenza, le
analoghe provvidenze economiche correnti a livello regionale o aziendale. Tale
contributo dovrà essere rivalutato annualmente in base all'indice Istat.
D) Visite ed
esami specialistici, terapie curative
Sono da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite ed esami
specialistici, sia clinici che di laboratorio, cui il lavoratore debba
sottoporsi.
Non rientrano in tali fattispecie le visite presso il medico di base e le cure
odontoiatriche.
Analogo permesso viene concesso per la fruizione di prestazioni specialistiche
(visite, esami, terapie) conseguenti ad interventi chirurgici od infortuni
subiti.
In caso di terapie ripetitive e cicli di cure per gravi patologie (con
esclusione delle cure termali) l'Azienda concederà fino ad un massimo di 25 ore
annue retribuite.
Per gravi patologie si intendono le seguenti:
1) Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione
o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
Le visite e gli esami specialistici, nonché le terapie curative giustificabili
con permessi retribuiti, dovranno essere comprovate dal lavoratore mediante
esibizione di idonea documentazione contenente l'orario di inizio e fine
dell'evento, dovendosi tener conto, ai fini della durata del permesso, dei tempi
di percorrenza fra il luogo della visita e l'unita produttiva del lavoratore,
nel limite massimo di un'ora complessiva.
Dichiarazione a verbale.
Si raccomanda che, nei limiti del possibile, il lavoratore effettui esami e
visite specialistiche al di fuori dell'orario di lavoro.
Art. 4 - Politiche attive per l'occupazione
Tirocinio formativo e di
orientamento:
Non costituendo rapporto di lavoro, come previsto dalla L. 196/97 e dal D.M.
142/1998, i tirocinanti e/o stagisti effettueranno un'attività pratica in
coerenza con il progetto formativo senza alcuna assunzione diretta di
responsabilità in relazione alle attività svolte. Copia della convenzione deve
essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali così come previsto
dall'art. 5 del D.M. 142/1998.
La formazione svolta avrà valore di credito formativo e sarà certificata
dall'Azienda in modo che lo studente o il lavoratore la possa riportare nel suo
curriculum, come previsto dall'art. 6 del D.M. 142/1998.
[
]
Art. 5 - Banca delle ore
Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e
dell'eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto
forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz'ora.
Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all'anno sia
possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola
retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo
limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a
recuperare interamente.
Si concorda inoltre per ragioni di equità, che in banca delle ore debbono
confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad
un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione
oraria maggiorata del 25%.
Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora
l'orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato,
la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle
ore.
Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22:00
e le 06:00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la relativa
maggiorazione del 65% e non entrerà in banca delle ore.
Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) da
diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno, da usufruire entro le due
settimane lavorative successive, oltre, a scelta del lavoratore, all'ulteriore
recupero in banca delle ore o al pagamento delle ore con la maggiorazione del
25%.
Nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d'anno, sì deve procedere
alla liquidazione dell' eventuale residuo di banca delle ore ancora da
recuperare.
La riduzione oraria maturata fino alla data di passaggio alla categoria dei
quadri direttivi e non goduta, può essere, a richiesta del lavoratore, liquidata
o trasformata in ferie da usufruire.
Art. 6 -
Prestazioni lavorative di sabato e domenica
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 98 e art. 122 del
CCNL, ai
lavoratori che siano addetti ad una succursale situata in località turistica o
presso centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, mercati ittici, con
orario di lavoro comprendente anche il sabato, si conviene, fermo restando il
limite massimo individuale di 20 volte all'anno, di avere diritto
all'effettuazione di un riposo compensativo di 7 ore e 30 minuti da utilizzare
in un giorno successivo a quello dell'effettuazione e concordato con l'Azienda,
da usufruirsi entro le due settimane lavorative successive.
Nel caso fossero evidenziate problematiche inerenti ai recuperi, si effettuerà
un incontro chiarificatore con le OOSS locali.
A fronte di ciò non saranno riconosciuti il permesso aggiuntivo di 40 minuti né
il compenso giornaliero aggiuntivo di euro 18,08 previsto dal
CCNL (ex art. 98).
Resta peraltro inteso che la prestazione in giornata, di sabato non dà diritto
ad alcun compenso, essendo questo assorbito nel riposo compensativo
successivamente fruito.
Premesso che, per le Banche di Credito Cooperativo situate in zone in cui
l'attività bancaria tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione
rurale o dall'abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno in quanto
giorno di mercato, è stata autorizzata dagli organi competenti l'apertura dello
sportello limitatamente al solo orario antimeridiano;
che gli addetti interessati a tale servizio secondo turni di lavoro prefissati,
nel limite massimo di 15 volte all'anno, hanno in deroga alla possibilità di
recupero frazionato previsto dall'art. 7, 1° comma, Legge 22 febbraio 1934 n.
370, iniziato il riposo nel pomeriggio della domenica e goduto di un'ulteriore
pausa di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana successivo a quello
dell'effettuazione e concordato con l'Azienda, senza diritto ad alcun compenso
aggiuntivo:
si conviene che il personale che lavora a turno nella giornata di domenica
presso lo sportello di una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ubicata in
piazza ove si svolga in detta giornata il mercato, ovvero presso centri
commerciali, ipermercati, grandi magazzini, ha diritto:
a) ad iniziare il riposo nel pomeriggio della domenica;
b) a godere di un'ulteriore giorno di riposo, ai fini della piena reintegrazione
delle proprie energie fisiche e psichiche, da utilizzare in un giorno successivo
a quello dell'effettuazione da concordarsi con l'Azienda in un giorno delle due
settimane lavorative successive;
c) al pagamento di un'indennità di turno giornaliero festivo pari ad euro 50,00
per i lavoratori inquadrati nelle tre aree professionali e ad euro 70,00 per i
lavoratori inquadrati nella categoria dei quadri direttivi.
Art. 11 - Sviluppo professionale e di carriera
1) Rotazioni
Ad integrazione di quanto recitato dall'art. 117 del
CCNL, si stabilisce che
nelle Bcc con organico superiore ai 35 lavoratori, coloro che svolgono le stesse
mansioni da oltre tre anni, possono chiedere, per iscritto di essere assegnati
ad altre mansioni equivalenti.
Tale richiesta verrà, compatibilmente con le esigenze di servizio, accolta entro
sei mesi.
Nel caso di non accoglimento della richiesta, la Bcc dovrà darne comunicazione
scritta al lavoratore.
In mancanza di accoglimento della richiesta, le RSA o in assenza le OO.SS.
locali, si attiveranno con le Bcc attraverso uno specifico confronto.
Tale procedura di verifica può essere effettuata anche a livello regionale.
Art. 13 - Misure di sicurezza
a) Sicurezza del lavoro
(escluse le competenze del
T.U. 81/2008 e successive modificazioni)
Misura antirapina
In conformità con l'art. 70 del
CCNL 21/12/2007-ultimo comma della dichiarazione
a verbale le Bcc sono impegnate a consultare il RLS, le RSA ove costituite e in
assenza le OOSS locali o il personale dipendente, prima di adottare misure di
sicurezza o variare quelle in atto.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente
condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale
Regionale che, per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi
momento a richiesta di una delle parti.
Le Bcc si impegnano in ogni caso, ad abolire i sistemi di allarme acustico che
possano essere uditi nel salone del pubblico.
In tutte le filiali devono essere presenti contemporaneamente almeno 2
lavoratori.
In caso di rapina la filiale dovrà terminare l'operatività al pubblico e
successivamente alle operazioni di chiusura i lavoratori usufruiranno di
permessi retribuiti fino al termine della giornata lavorativa.
Atti criminosi
In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente
sul lavoro, le Bcc assumeranno l'onere delle visite mediche specialistiche
eventualmente richieste dal lavoratore colpito, dietro presentazione di
certificati medici e ricevute di pagamento.
In ogni caso le Bcc terranno a proprio carico l'onere relativo alle visite
mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito da evento
criminoso.
In caso di assenza dal servizio conseguente ad atto criminoso o ad infortunio
sul lavoro le Bcc conserveranno il posto di lavoro e l'intero trattamento
economico anche oltre i limiti dell'art. 55 del
CCNL vigente e fino ad un
massimo di 30 mesi.
Le Bcc si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di
sicurezza ed a svolgere, ogni anno, una riunione (durante l'orario di lavoro)
per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza ed i
comportamenti da assumere in caso di rapina.
[
]
Dichiarazione a verbale
Le attività di trasporto valori dovranno essere effettuate nel rispetto di
quanto previsto dal
CCNL, dalle disposizioni e raccomandazioni di Banca d'Italia
nonché dalle previsioni del TUPS.
b) Condizioni igienico
sanitarie
(escluse le competenze della
81/2008 e successive modificazioni)
Le Bcc si impegnano ad incontrarsi con il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con le RSA, OOSS locali ovvero in mancanza con il personale, per
esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico - sanitarie
dell'ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, le Bcc
provvederanno ad informare preventivamente il RLS, le RSA, OOSS locali ovvero in
mancanza il personale, sul progetto e relativi tempi di realizzazione, al fine
dì permettere eventuali proposte di modifica scaturenti anche da eventuali
sopralluoghi tecnici effettuati.
Videoterminali
Gli addetti ai video terminali, il personale dei CED ed il personale che lavora
in locali sotterranei continuativamente, effettueranno su loro richiesta
annualmente appropriate visite specialistiche (vista, udito, ecc.) con onere a
carico dell'azienda e durante l'orario di lavoro, c/o strutture sanitarie
adeguatamente attrezzate.
Periodo di comporto
La Federazione regionale dichiara la propria disponibilità ad esaminare i casi
di lavoratori che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa
di malattia.
Art. 17 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
a) Informazioni generali
La Federazione Regionale provvederà a comunicare tramite posta elettronica alle
OO.SS. firmatarie del presente contratto:
- Con cadenza mensile i dati relativi al lavoro straordinario svolto e il numero
dei lavoratori interessati, nonché i dati relativi alla banca delle ore; gli
elenchi riepilogativi, con suddivisione per azienda tra personale maschile e
femminile, dei nuovi lavoratori con specificazione dei relativi inquadramenti,
le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, le
trasformazioni di contratti da tempo pieno a tempo parziale e da tempo parziale
a tempo pieno (con l'indicazione per i contratti a tempo parziale dell'eventuale
lavoro supplementare), i rapporti di lavoro cessati, apprendisti
professionalizzanti e contratti di inserimento;
- Con cadenza trimestrale i dati relativi alla raccolta diretta e indiretta,
agli impieghi, al numero di operazioni svolte e al numero di addetti per unita
produttive;
- Entro il mese di gennaio per ogni Bcc le ore di formazione, con suddivisione
tra le ore effettuate in aula e le ore di autoformazione, (aziendali e
regionali) effettuate da ogni lavoratore nel corso dell'anno precedente;
- Entro marzo il numero dei lavoratori presenti in azienda in base alle
previsioni della
legge n. 68/99 o delle precedenti normative, la quota di
riserva spettante ed eventuali convenzioni in essere con la Provincia, i dati
analitici riguardanti le rapine avvenute in regione nell'anno precedente
suddivise per evento;
[
]
- In caso di assunzioni di personale con contratto di qualsiasi natura o di
fornitura di lavoro temporaneo, le Bcc informeranno le RSA o in mancanza le
Organizzazioni Sindacali locali in merito ai nominativi, alla tipologia di
contratto, alla durata, alla mansione svolta ed alla qualifica attribuita.
- A richiesta delle OO.SS, copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle
aziende a favore dei lavoratori ai sensi degli articoli 43 e 71 del
CCNL
12.12.2007;
- A richiesta delle OO.SS. la Federazione si impegna a consegnare per la singola
Bcc l'organigramma completo di nominativi, di inquadramenti con l'indicazione
dei responsabili e dei vice-responsabili nonché dei cassieri nominati.
b) Innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ristrutturazioni aziendali
In caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni
aziendali che le Bcc volessero introdurre, quando comportino conseguenze
sull'occupazione e/o sull'organizzazione del lavoro e/o trasferimento di
lavoratori in altre unità produttive, verranno preventivamente fornite alle RSA
o in loro mancanza alle Organizzazioni Sindacali locali adeguate informazioni.
L'argomento, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in
sede regionale con verbalizzazione delle conclusioni, quali esse siano, prima
del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative.
d) Società di servizi
In caso di costituzione di società di servizi da parte di una o più Bcc e/o da
parte della Federazione Regionale, dopo preventiva informativa alle
Organizzazioni Sindacali locali, le parti si impegnano ad incontrarsi per
verificare i problemi organizzativi, professionali e normativi.
e) Fusioni ed incorporazioni
In caso di fusioni od incorporazioni relative a Bcc della regione, la
Federazione Regionale si impegna, dopo preventiva informativa alle
Organizzazioni Sindacali locali, a verificare con le Organizzazioni Sindacali
regionali, prima del passaggio alla fase operativa, i problemi riguardanti il
personale (organici, mobilità, tutela professionale), al fine di ricercare
soluzioni idonee.
g) Situazione e
prospettive aziendali
Su richiesta delle RSA o delle Organizzazioni Sindacali locali le Bcc si
renderanno disponibili ad un incontro inerente l'andamento aziendale ed i
fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione
all'organizzazione del lavoro, ricercando di convergere verso soluzioni
condivise.
In caso contrario le Organizzazioni Sindacali locali potranno chiedere un
incontro a livello regionale.
h) Ordinamento
degli uffici e procedure di lavoro
Con riferimento all'art. 37 del vigente
CCNL le Bcc si impegnano al puntuale
adempimento previsto dal comma 2 di detto articolo.
L'ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro dovranno essere
comunicati per iscritto e illustrati durante il normale orario di lavoro, da
parte delle Bcc al personale, una prima volta alla attuazione e successivamente
in caso dì variazione.
Art. 19 - Formazione
Su richiesta delle OO.SS. Regionali si terrà un incontro, presso la Federazione
Regionale:
- per effettuare valutazioni congiunte circa i dati forniti dalla stessa per
ogni Bcc sulle ore di formazione aziendali e regionali effettuate da ogni
lavoratore nel corso dell'anno precedente;
- per esaminare ed effettuare valutazioni congiunte circa specifiche situazioni
aziendali.
Le singole Bcc comunicheranno entro il mese di febbraio alle RSA o alle OO.SS.
locali un'ipotesi di piano formativo annuale aziendale e successivamente a tutti
i lavoratori.
Il lavoratore ha facoltà di comunicare le proprie esigenze formative alla
singola Bcc entro il 15 dicembre.
Le ore di "pacchetto formativo" (24 ore annuali oltre le 5 ore per gli assunti
dall'anno 2001) che non fossero state effettuate nell'anno di competenza, per
inadempienza aziendale, verranno aggiunte ai pacchetti formativi dei tre anni
successivi.
Le ore che l'Azienda utilizza per presentare prodotti, comunicazioni aziendali
(convention), sono escluse dal pacchetto formativo del lavoratore.
Le Parti condividono l'opportunità di utilizzare gli strumenti di formazione
bilaterale, previa verifica quantitativa e qualitativa della congruità della
formazione già effettuata.
a) Corsi di
addestramento per neo assunti
Per i neo assunti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratti a
termine di durata complessiva di almeno 12 mesi, la Federazione regionale
istituirà corsi di addestramento da svolgersi nel normale orario di lavoro.
La durata del corso sarà di 10 giorni lavorativi da suddividere in due moduli da
cinque giorni continuativi cadauno.
Tale corso è da intendersi obbligatorio.
La finalità del corso sarà quella di agevolare il nuovo assunto nell'inserimento
in azienda e verterà sia su materie di carattere generale (cooperazione e ruolo
delle Bcc) che sull'operatività pratica delle Bcc.
Durante lo svolgimento dei corsi sarà previsto l'intervento (per due ore
complessive), delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto
Regionale di 11° livello.
Art. 21 - Ambito di
applicazione e scadenza
Il presente contratto regionale di 2° livello composto dagli articoli della
prima e seconda parte dei relativi verbali di accordo e dalle tabelle allegate,
si applica a tutto il personale (esclusi i dirigenti) delle Banche di Credito
Cooperativo associate alla Federazione Emilia Romagna ed al personale della
stessa, in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto
successivamente, salvo quanto diversamente disposto in ogni articolo.
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