Tipologia: Accordo
Data firma: 10-18 dicembre 2009
Validità: al 31. 12 2011
Parti: BCC Emilia Romagna e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Ugl
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Emilia Romagna
Fonte: UGL CREDITO

Sommario:

 

Prima parte
Premessa
Art. 1 - Premio di risultato
Art. 2 - Trasferimenti e rimborsi chilometrici
a) Indennità dì mancato preavviso
b) Rimborsi chilometrici per trasferimento
Art. 3 - Ticket pasto e indennità sostitutiva del servizio di mensa
Art. 4 - Profili professionali
Art. 5 - Welfare aziendale
Allegato 1 Disciplina del premio di risultato
Allegato 2
Allegato 3 Scala parametrale
Seconda parte
Premessa
Art. 1 - Premio di fedeltà
Art. 2 - Permessi
A) Per lavoratori diversamente abili

B) Per familiari diversamente abili
C) Congedi parentali
D) Visite ed esami specialistici, terapie curative
E) Gravi motivi personali e familiari
F) Volontariato
Art. 3 - Tutela della maternità
Art. 4 - Politiche attive per l'occupazione
• Apprendistato
• Contratto d' inserimento
• Altre tipologie di contratto a termine
• Tirocinio formativo e di orientamento
Art. 5 - Banca delle ore
Art. 6 - Prestazioni lavorative di sabato e domenica
Art. 7 - Partecipazioni a riunioni
Art. 8 - Figure professionali
Art. 9 - Quadri direttivi
Art. 10 - Valorizzazione risorse interne
Art. 11 - Sviluppo professionale e di carriera

 

1) Rotazioni
2) Sostituzioni
3) Vice Responsabili di Succursali
4) Vice Responsabili di Unità Produttive Interne
Art. 12 - Trasferimenti
Art. 13 - Misure di sicurezza
a) Sicurezza del lavoro
• Misura antirapina

• Atti criminosi
b) Condizioni igienico sanitarie
• Videoterminali
• Periodo di comporto
Art. 14 - Indennità di rischio
Art. 15 - Turni di ferie
Art. 16 - Uso di autovettura privata
Art. 17 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
a) Informazioni generali

b) Innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ristrutturazioni aziendali
c) Livelli occupazionali
d) Società di servizi
e) Fusioni ed incorporazioni
f) Piano strategico
g) Situazione e prospettive aziendali
h) Ordinamento degli uffici e procedure di lavoro
i) Azioni positive
Art. 18 - Informazioni al lavoratore
Art. 19 - Formazione
a) Corsi di addestramento per neo assunti
b) Corsi antiriciclaggio
c) Corsi per il personale adibito alla cassa
d) Corsi di autoformazione/videoconferenza
Art. 20 - Part-time
• Disciplina per la determinazione della graduatoria
Art. 21 - Ambito di applicazione e scadenza
Allegato 1 Regolamento generale per la concessione dei mutui "prima casa" ai lavoratori delle BCC


Riunione della commissione sindacale per il rinnovo del contratto integrativo regionale di secondo livello

Verbale di accordo

Il giorno 10 dicembre 2009 in Bologna, presso la sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna, sita in Bologna via Trattati Comunitari 1957-2007, 17, si sono riunite le seguenti parti: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna, […], assistiti dal Direttore Generale della Federazione Bcc dell'Emilia Romagna […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani Reg.le (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi Reg.le (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito Reg.le (Fisac-Cgil) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], la Ugl […]

Premesso che
1) Secondo quanto disposto dall'art. 8 del vigente CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di credito Cooperativo sottoscritto in Roma il 21/12/2007, le parti intendono sottoscrivere un nuovo contratto regionale che sostituisca integralmente il CIR vigente;
2) Alla data odierna sono già state effettuate n. 10 riunioni per tali fini, senza peraltro poter pervenire alla sottoscrizione del contratto in parola;
3) A seguito della riunione tenutasi il 3 dicembre u.s., i Sindacati Regionali, hanno deciso di attivare la procedura di conciliazione prevista dalla legge prima della proclamazione di un eventuale sciopero; tutto ciò premesso le Parti hanno deciso di addivenire alla sottoscrizione del seguente accordo, limitatamente alle seguenti materie ed istituti di seguito evidenziati.

Art. 5 - Welfare aziendale
Le parti si impegnano ad istituire, entro il 30.04.2010, un nuovo strumento di "Welfare aziendale" in un'ottica di responsabilità sociale d'impresa che verrà definito congiuntamente e reso operativo entro l'anno 2010.

Riunione della commissione sindacale per il, rinnovo del contratto integrativo regionale di secondo livello - Seconda parte

Verbale di accordo

Il giorno 18 dicembre 2009 in Bologna, presso la sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna, sita in Bologna via Trattati Comunitari Europei n. 17, si sono riunite le seguenti parti: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna […] assistiti dal Direttore Generale della Federazione Bcc dell'Emilia Romagna […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani Regie (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi Regie (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito Regie (Fisac-Cgil) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], la Ugl […]

Premesso che
1) Secondo quanto disposto dall'art. 8 del vigente CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di credito Cooperativo sottoscritto in Roma il 21/12/2007, le parti intendono sottoscrivere un nuovo contratto regionale che sostituisca integralmente il CIR vigente;
2) Il 10 dicembre 2009 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente per oggetto alcuni istituti del CIR (PDR, ticket restaurant, trasferimenti, profili professionali, welfare aziendale) ai fine di depositare il testo presso la DPL di Bologna per ottenere lo sgravio dei contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa;
3) Restano da definire gli istituti contrattuali del CIR non facenti parte del suddetto elenco;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno deciso di addivenire alla stesura del presente accordo, limitatamente agli istituti contrattuali di seguito evidenziati.

Art. 2 - Permessi
A) Per lavoratori diversamente abili
Ai lavoratori che ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33 c. 3, fruiscano dei 3 gg. di permesso mensile, ovvero delle 2 ore di permesso giornaliero a carico dell'Inps verranno concessi, su richiesta scritta del lavoratore, permessi orari aggiuntivi fino ad un massimo di 15 ore annue non retribuite.
Si concorda di erogare anche al suddetto dipendente il medesimo contributo di cui all'art. 88 CCNL, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, da liquidarsi entro il mese di giugno di ciascuno anno. Tale contributo assorbe, fino a concorrenza, le analoghe provvidenze economiche correnti a livello regionale o aziendale. Tale contributo dovrà essere rivalutato annualmente in base all'indice Istat.

D) Visite ed esami specialistici, terapie curative
Sono da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite ed esami specialistici, sia clinici che di laboratorio, cui il lavoratore debba sottoporsi.
Non rientrano in tali fattispecie le visite presso il medico di base e le cure odontoiatriche.
Analogo permesso viene concesso per la fruizione di prestazioni specialistiche (visite, esami, terapie) conseguenti ad interventi chirurgici od infortuni subiti.
In caso di terapie ripetitive e cicli di cure per gravi patologie (con esclusione delle cure termali) l'Azienda concederà fino ad un massimo di 25 ore annue retribuite.
Per gravi patologie si intendono le seguenti:
1) Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
Le visite e gli esami specialistici, nonché le terapie curative giustificabili con permessi retribuiti, dovranno essere comprovate dal lavoratore mediante esibizione di idonea documentazione contenente l'orario di inizio e fine dell'evento, dovendosi tener conto, ai fini della durata del permesso, dei tempi di percorrenza fra il luogo della visita e l'unita produttiva del lavoratore, nel limite massimo di un'ora complessiva.
Dichiarazione a verbale.
Si raccomanda che, nei limiti del possibile, il lavoratore effettui esami e visite specialistiche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 4 - Politiche attive per l'occupazione
Tirocinio formativo e di orientamento:

Non costituendo rapporto di lavoro, come previsto dalla L. 196/97 e dal D.M. 142/1998, i tirocinanti e/o stagisti effettueranno un'attività pratica in coerenza con il progetto formativo senza alcuna assunzione diretta di responsabilità in relazione alle attività svolte. Copia della convenzione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali così come previsto dall'art. 5 del D.M. 142/1998.
La formazione svolta avrà valore di credito formativo e sarà certificata dall'Azienda in modo che lo studente o il lavoratore la possa riportare nel suo curriculum, come previsto dall'art. 6 del D.M. 142/1998.
[…]

Art. 5 - Banca delle ore
Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell'eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz'ora.
Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all'anno sia possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente.
Si concorda inoltre per ragioni di equità, che in banca delle ore debbono confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l'orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore.
Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22:00 e le 06:00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la relativa maggiorazione del 65% e non entrerà in banca delle ore.
Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) da diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno, da usufruire entro le due settimane lavorative successive, oltre, a scelta del lavoratore, all'ulteriore recupero in banca delle ore o al pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%.
Nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d'anno, sì deve procedere alla liquidazione dell' eventuale residuo di banca delle ore ancora da recuperare.
La riduzione oraria maturata fino alla data di passaggio alla categoria dei quadri direttivi e non goduta, può essere, a richiesta del lavoratore, liquidata o trasformata in ferie da usufruire.

Art. 6 - Prestazioni lavorative di sabato e domenica
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 98 e art. 122 del CCNL, ai lavoratori che siano addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, mercati ittici, con orario di lavoro comprendente anche il sabato, si conviene, fermo restando il limite massimo individuale di 20 volte all'anno, di avere diritto all'effettuazione di un riposo compensativo di 7 ore e 30 minuti da utilizzare in un giorno successivo a quello dell'effettuazione e concordato con l'Azienda, da usufruirsi entro le due settimane lavorative successive.
Nel caso fossero evidenziate problematiche inerenti ai recuperi, si effettuerà un incontro chiarificatore con le OOSS locali.
A fronte di ciò non saranno riconosciuti il permesso aggiuntivo di 40 minuti né il compenso giornaliero aggiuntivo di euro 18,08 previsto dal CCNL (ex art. 98).
Resta peraltro inteso che la prestazione in giornata, di sabato non dà diritto ad alcun compenso, essendo questo assorbito nel riposo compensativo successivamente fruito.
Premesso che, per le Banche di Credito Cooperativo situate in zone in cui l'attività bancaria tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dall'abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno in quanto giorno di mercato, è stata autorizzata dagli organi competenti l'apertura dello sportello limitatamente al solo orario antimeridiano;
che gli addetti interessati a tale servizio secondo turni di lavoro prefissati, nel limite massimo di 15 volte all'anno, hanno in deroga alla possibilità di recupero frazionato previsto dall'art. 7, 1° comma, Legge 22 febbraio 1934 n. 370, iniziato il riposo nel pomeriggio della domenica e goduto di un'ulteriore pausa di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana successivo a quello dell'effettuazione e concordato con l'Azienda, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo:
si conviene che il personale che lavora a turno nella giornata di domenica presso lo sportello di una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ubicata in piazza ove si svolga in detta giornata il mercato, ovvero presso centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, ha diritto:
a) ad iniziare il riposo nel pomeriggio della domenica;
b) a godere di un'ulteriore giorno di riposo, ai fini della piena reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, da utilizzare in un giorno successivo a quello dell'effettuazione da concordarsi con l'Azienda in un giorno delle due settimane lavorative successive;
c) al pagamento di un'indennità di turno giornaliero festivo pari ad euro 50,00 per i lavoratori inquadrati nelle tre aree professionali e ad euro 70,00 per i lavoratori inquadrati nella categoria dei quadri direttivi.

Art. 11 - Sviluppo professionale e di carriera
1) Rotazioni

Ad integrazione di quanto recitato dall'art. 117 del CCNL, si stabilisce che nelle Bcc con organico superiore ai 35 lavoratori, coloro che svolgono le stesse mansioni da oltre tre anni, possono chiedere, per iscritto di essere assegnati ad altre mansioni equivalenti.
Tale richiesta verrà, compatibilmente con le esigenze di servizio, accolta entro sei mesi.
Nel caso di non accoglimento della richiesta, la Bcc dovrà darne comunicazione scritta al lavoratore.
In mancanza di accoglimento della richiesta, le RSA o in assenza le OO.SS. locali, si attiveranno con le Bcc attraverso uno specifico confronto.
Tale procedura di verifica può essere effettuata anche a livello regionale.

Art. 13 - Misure di sicurezza
a) Sicurezza del lavoro

(escluse le competenze del T.U. 81/2008 e successive modificazioni)
Misura antirapina
In conformità con l'art. 70 del CCNL 21/12/2007-ultimo comma della dichiarazione a verbale le Bcc sono impegnate a consultare il RLS, le RSA ove costituite e in assenza le OOSS locali o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in atto.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Regionale che, per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti.
Le Bcc si impegnano in ogni caso, ad abolire i sistemi di allarme acustico che possano essere uditi nel salone del pubblico.
In tutte le filiali devono essere presenti contemporaneamente almeno 2 lavoratori.
In caso di rapina la filiale dovrà terminare l'operatività al pubblico e successivamente alle operazioni di chiusura i lavoratori usufruiranno di permessi retribuiti fino al termine della giornata lavorativa.

Atti criminosi
In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le Bcc assumeranno l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.
In ogni caso le Bcc terranno a proprio carico l'onere relativo alle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito da evento criminoso.
In caso di assenza dal servizio conseguente ad atto criminoso o ad infortunio sul lavoro le Bcc conserveranno il posto di lavoro e l'intero trattamento economico anche oltre i limiti dell'art. 55 del CCNL vigente e fino ad un massimo di 30 mesi.
Le Bcc si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza ed a svolgere, ogni anno, una riunione (durante l'orario di lavoro) per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza ed i comportamenti da assumere in caso di rapina.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le attività di trasporto valori dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, dalle disposizioni e raccomandazioni di Banca d'Italia nonché dalle previsioni del TUPS.

b) Condizioni igienico sanitarie
(escluse le competenze della 81/2008 e successive modificazioni)
Le Bcc si impegnano ad incontrarsi con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con le RSA, OOSS locali ovvero in mancanza con il personale, per esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico - sanitarie dell'ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, le Bcc provvederanno ad informare preventivamente il RLS, le RSA, OOSS locali ovvero in mancanza il personale, sul progetto e relativi tempi di realizzazione, al fine dì permettere eventuali proposte di modifica scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati.

Videoterminali
Gli addetti ai video terminali, il personale dei CED ed il personale che lavora in locali sotterranei continuativamente, effettueranno su loro richiesta annualmente appropriate visite specialistiche (vista, udito, ecc.) con onere a carico dell'azienda e durante l'orario di lavoro, c/o strutture sanitarie adeguatamente attrezzate.

Periodo di comporto
La Federazione regionale dichiara la propria disponibilità ad esaminare i casi di lavoratori che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa di malattia.

Art. 17 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
a) Informazioni generali

La Federazione Regionale provvederà a comunicare tramite posta elettronica alle OO.SS. firmatarie del presente contratto:
- Con cadenza mensile i dati relativi al lavoro straordinario svolto e il numero dei lavoratori interessati, nonché i dati relativi alla banca delle ore; gli elenchi riepilogativi, con suddivisione per azienda tra personale maschile e femminile, dei nuovi lavoratori con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, le trasformazioni di contratti da tempo pieno a tempo parziale e da tempo parziale a tempo pieno (con l'indicazione per i contratti a tempo parziale dell'eventuale lavoro supplementare), i rapporti di lavoro cessati, apprendisti professionalizzanti e contratti di inserimento;
- Con cadenza trimestrale i dati relativi alla raccolta diretta e indiretta, agli impieghi, al numero di operazioni svolte e al numero di addetti per unita produttive;
- Entro il mese di gennaio per ogni Bcc le ore di formazione, con suddivisione tra le ore effettuate in aula e le ore di autoformazione, (aziendali e regionali) effettuate da ogni lavoratore nel corso dell'anno precedente;
- Entro marzo il numero dei lavoratori presenti in azienda in base alle previsioni della legge n. 68/99 o delle precedenti normative, la quota di riserva spettante ed eventuali convenzioni in essere con la Provincia, i dati analitici riguardanti le rapine avvenute in regione nell'anno precedente suddivise per evento;
[…]
- In caso di assunzioni di personale con contratto di qualsiasi natura o di fornitura di lavoro temporaneo, le Bcc informeranno le RSA o in mancanza le Organizzazioni Sindacali locali in merito ai nominativi, alla tipologia di contratto, alla durata, alla mansione svolta ed alla qualifica attribuita.
- A richiesta delle OO.SS, copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore dei lavoratori ai sensi degli articoli 43 e 71 del CCNL 12.12.2007;
- A richiesta delle OO.SS. la Federazione si impegna a consegnare per la singola Bcc l'organigramma completo di nominativi, di inquadramenti con l'indicazione dei responsabili e dei vice-responsabili nonché dei cassieri nominati.

b) Innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ristrutturazioni aziendali
In caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che le Bcc volessero introdurre, quando comportino conseguenze sull'occupazione e/o sull'organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità produttive, verranno preventivamente fornite alle RSA o in loro mancanza alle Organizzazioni Sindacali locali adeguate informazioni.
L'argomento, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in sede regionale con verbalizzazione delle conclusioni, quali esse siano, prima del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative.

d) Società di servizi
In caso di costituzione di società di servizi da parte di una o più Bcc e/o da parte della Federazione Regionale, dopo preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali locali, le parti si impegnano ad incontrarsi per verificare i problemi organizzativi, professionali e normativi.

e) Fusioni ed incorporazioni
In caso di fusioni od incorporazioni relative a Bcc della regione, la Federazione Regionale si impegna, dopo preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali locali, a verificare con le Organizzazioni Sindacali regionali, prima del passaggio alla fase operativa, i problemi riguardanti il personale (organici, mobilità, tutela professionale), al fine di ricercare soluzioni idonee.

g) Situazione e prospettive aziendali
Su richiesta delle RSA o delle Organizzazioni Sindacali locali le Bcc si renderanno disponibili ad un incontro inerente l'andamento aziendale ed i fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione all'organizzazione del lavoro, ricercando di convergere verso soluzioni condivise.
In caso contrario le Organizzazioni Sindacali locali potranno chiedere un incontro a livello regionale.

h) Ordinamento degli uffici e procedure di lavoro
Con riferimento all'art. 37 del vigente CCNL le Bcc si impegnano al puntuale adempimento previsto dal comma 2 di detto articolo.
L'ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro dovranno essere comunicati per iscritto e illustrati durante il normale orario di lavoro, da parte delle Bcc al personale, una prima volta alla attuazione e successivamente in caso dì variazione.

Art. 19 - Formazione
Su richiesta delle OO.SS. Regionali si terrà un incontro, presso la Federazione Regionale:
- per effettuare valutazioni congiunte circa i dati forniti dalla stessa per ogni Bcc sulle ore di formazione aziendali e regionali effettuate da ogni lavoratore nel corso dell'anno precedente;
- per esaminare ed effettuare valutazioni congiunte circa specifiche situazioni aziendali.
Le singole Bcc comunicheranno entro il mese di febbraio alle RSA o alle OO.SS. locali un'ipotesi di piano formativo annuale aziendale e successivamente a tutti i lavoratori.
Il lavoratore ha facoltà di comunicare le proprie esigenze formative alla singola Bcc entro il 15 dicembre.
Le ore di "pacchetto formativo" (24 ore annuali oltre le 5 ore per gli assunti dall'anno 2001) che non fossero state effettuate nell'anno di competenza, per inadempienza aziendale, verranno aggiunte ai pacchetti formativi dei tre anni successivi.
Le ore che l'Azienda utilizza per presentare prodotti, comunicazioni aziendali (convention), sono escluse dal pacchetto formativo del lavoratore.
Le Parti condividono l'opportunità di utilizzare gli strumenti di formazione bilaterale, previa verifica quantitativa e qualitativa della congruità della formazione già effettuata.

a) Corsi di addestramento per neo assunti
Per i neo assunti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratti a termine di durata complessiva di almeno 12 mesi, la Federazione regionale istituirà corsi di addestramento da svolgersi nel normale orario di lavoro.
La durata del corso sarà di 10 giorni lavorativi da suddividere in due moduli da cinque giorni continuativi cadauno.
Tale corso è da intendersi obbligatorio.
La finalità del corso sarà quella di agevolare il nuovo assunto nell'inserimento in azienda e verterà sia su materie di carattere generale (cooperazione e ruolo delle Bcc) che sull'operatività pratica delle Bcc.
Durante lo svolgimento dei corsi sarà previsto l'intervento (per due ore complessive), delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Regionale di 11° livello.

Art. 21 - Ambito di applicazione e scadenza
Il presente contratto regionale di 2° livello composto dagli articoli della prima e seconda parte dei relativi verbali di accordo e dalle tabelle allegate, si applica a tutto il personale (esclusi i dirigenti) delle Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Emilia Romagna ed al personale della stessa, in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto successivamente, salvo quanto diversamente disposto in ogni articolo.
[…]