Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 1° luglio 2022
Validità: 01.04.2022 - 31.03.2025
Parti: Maglificio Miles e RSU/Filctem-Cgil
Settori: Tessili, Maglificio Miles
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

1) Decorrenza e durata
2) Sistema di informazione/Relazioni Sindacali
3) Inquadramento professionale/Formazione
4) Ambiente di lavoro
5) Tutela della dignità della persona
6) Orario di lavoro
6) Premio fisso
7) Premio variabile
8) Welfare aziendale
9) Condizioni di miglior favore
10) Permessi retribuiti per visite mediche

 

11) Permessi per malattie bambino, genitori e nonni
12) Ferie
13) Contratti a termine e somministrati
14) Anticipazione T.F.R. ante 2006
15) Mensa e distributori
16) Ambiente e sicurezza
17) Staffetta generazionale
18) Quota contrattuale
19) Clausola di Salvaguardia
Allegati


Ipotesi di Accordo per Contratto integrativo Aziendale Maglificio Miles spa

Addì 01/07/2022 presso la sede aziendale si sono incontrati la società Maglificio Miles spa […], e la RSU aziendale, […], assistita dalla Filctem Cgil […], allo scopo di siglare il presente contratto integrativo

2) Sistema di informazione/Relazioni Sindacali
A) Di norma semestralmente l'azienda porterà a conoscenza delle RSU e delle OO.SS. territoriali elementi riguardanti:
• l'andamento della produzione e delle vendite a consuntivo e programmate in forma aggregata;
• variazioni strategiche e di politica aziendale o di decentramento che abbiano ricadute significative sui livelli occupazionali;
• programmi di investimento;
• programmi di formazione e l'addestramento del personale;
• livelli di occupazione a consuntivo con specificazione della composizione per sesso, qualifica, tipologia di contratto (tempo pieno, part-time, tempo determinato, lavoro; interinale) e prospettive di evoluzione nei tempi e modi previsti dall’art. 125/91
• riorganizzazione del lavoro con riferimento a eventuali inserimenti di nuove tecnologie, e alle ricadute sulla condizione di lavoro, sull'inquadramento e sull'occupazione che abbiano carattere collettivo
• cambio orari collettivo o di reparto
• incontri specifici che informino e approfondiscano la situazione complessiva dell’azienda e informazioni aggregate sul processo produttivo e le logiche industriali;
• Condivisione dei risultati aggregati di eventuali survey aziendali.
B) Di norma annualmente o comunque in via preventiva al manifestarsi di necessità non prevedibili, l'azienda porterà a conoscenza delle RSU - le sue esigenze in materia di, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL:
- utilizzo collettivo di ferie, r.o.l., permessi;
- utilizzo collettivo o per reparto dell'istituto della flessibilità;
- necessità di ricorso al lavoro straordinario nel caso in cui questo riguardi gruppi di lavoratori o quantità o modalità eccezionali.
C) Mettere a disposizione una stanza (non dedicata fino a definizione nuovi spazi per allargamento aziendale) per consentire incontri per le RSU al di fuori dell'erario di lavoro (durante gli orari di apertura dell’azienda) seguendo le regole di gestione aziendale (organizzazione pulizie, prenotazione etc) nel caso non ci fosse la stanza disponibile per motivazioni tecniche, gli incontri avverranno nella zona mensa.

3) Inquadramento professionale/Formazione
In occasione dell'incontro annuale tra azienda e RSU su eventuali nuovi assetti organizzativi, sulle innovazioni tecnologiche introdotte ed i miglioramenti ottenuti, sarà effettuata la verifica degli inquadramenti in atto, a livello generale, cercando di valorizzare anche le professionalità con un meccanismo condiviso, che migliori quanto previsto dal CCNL.
Le RSU verranno informate in modo aggregato sui temi di eventuali corsi di formazione organizzati dall’azienda (con esclusione della formazione obbligatoria).
Impegno dell’azienda ad un maggior coinvolgimento e formazione dei preposti nella gestione delle risorse umane.
Semestralmente verrà condivisa una statistica per reparto del numero delle persone presenti con contratti a tempo determinato, indeterminato con assunzione diretta.

4) Ambiente di lavoro
In relazione a quanto previsto dall'art. 17 Parte Generale del vigente CCNL e al fine di migliorare l’ambiente di lavoro si richiede:
a) pulizia approfondita degli ambienti di lavoro e della sala mensa da effettuarsi almeno due volte l’anno tramite ditta specializzata;
b) costante controllo delle condizioni di lavoro nei vari reparti e promozione d’interventi di volta in volta concordati atti al miglioramento delle condizioni di lavoro stesso.
c) impegno del personale alla pulizia di spazi e attrezzature utilizzate per il consumo del proprio pasto, a non lasciare cibo/condimenti (es. yogurt, ortaggi, frutta, etc.) scaduti o vecchi nei frigoriferi o nei locali aziendali, a non lasciare incustodite bottiglie/lattine aperte. Tutto il cibo in mensa o nei frigoriferi deve essere etichettato con il nome del proprietario e all'interno di un sacchetto di plastica (con esclusione del cibo ordinato al fornitore aziendale).

5) Tutela della dignità della persona
Maglificio Miles spa conferma il recepimento dei due Accordi Quadro Interconfederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016 e dell’Accordo Interconfederale di Vicenza sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro del 7 marzo 2016.
L’azienda si impegna di valutare l’adozione di uno specifico codice di condotta.

6) Orario di lavoro
A) Part - Time: confronto con le RSU, in occasione degli incontri semestrali, in merito alle domande accolte e giacenti a livello di reparto. Comunicazione degli impedimenti aziendali per l'accoglimento delle stesse e impegno all'individuazione di eventuali soluzioni.
B) Flessibilità: comunicazione preventiva alle RSU delle esigenze di flessibilità da parte dell'azienda, di norma per ciascun semestre o comunque al manifestarsi delle necessità.
Con un anticipo di almeno 15 giorni come da CCNL, definizione delle modalità applicative della flessibilità, ossia l'applicazione della stessa per I singoli reparti, i periodi di supero dell'erario contrattuale ed i periodi di recupero, la quantità di ore necessarie e la distribuzione settimanale. Resta inteso che per i primi due anni dada firma del presente accordo la flessibilità non verrà richiesta. 
Ad eccezione della flessibilità tempestiva come previsto dal CCNL.
C) Per tutti i lavoratori non a forfait viene stabilito che dopo il 3’ (terzo) sabato stagionale lavorato (stagioni: apr - ott e nov - mar), viene riconosciuta una indennità […]
L’indennità viene riconosciuta anche se l'azienda eccezionalmente non richiede l’effettuazione della turnazione.
D) Tutte le ore effettuate oltre le 8 ore lavorative giornaliere verranno conteggiate come ore straordinarie anche in caso di richieste di permessi o assenze varie in giorni diversi.
E) Per particolari necessità (rientro maternità, malattie familiari etc) e comunque per limitati periodi (massimo 6 mesi rinnovabili) verrà concesso un orario di lavoro ridotto tenendo conto delle esigenze tecnico produttive contro richiesta scritta del lavoratore.
F) Per agevolare i genitori, a richiesta della lavoratrice (o lavoratore secondo quanto previsto dalle norme in vigore), le ore di allattamento saranno concentrate nella parte iniziale o finale della giornata per permettere di conciliare nel miglior modo possibile la vita lavorativa con le esigenze familiari.
G) Per meglio conciliare la vita lavorativa con quella privata e sempre comunque con l’effettuazione rigorosa del proprio orario giornaliero (8h o pt come da contratto individuale) viene concessa la possibilità a tutto il personale Non A Turno di poter iniziare il proprio orario di lavoro posticipandolo per un massimo di 15 minuti (solo a inizio turno, no pausa pranzo), i minuti mancanti del mattino, rispetto al proprio orario originale, dovranno essere recuperati al termine della stessa giornata lavorativa; in caso di mancato recupero, anche parziale, verrà addebitato il ritardo come da modalità attuali.
[…]

10) Permessi retribuiti per visite mediche
Riconoscimento ai dipendenti della possibilità di usufruire di 6 (sei) ore di permesso retribuito annuo per visite mediche specialistiche e analisi con presentazione di certificazione medica.
Sono comprese anche le visite pediatriche per la madre lavoratrice / padre lavoratore per necessità dei figli minorenni.
Sono comprese inoltre le visite per i genitori o nonni anziani di oltre 70 anni di età.
Suddette ore saranno a totale carico dell'azienda e non intaccheranno il monte ore individuale.
Si richiede per tutti i casi idoneo giustificativo.
La richiesta va inoltrata all’azienda con congruo anticipo (48 h) salvo i casi di emergenza.

11) Permessi per malattie bambino, genitori e nonni
Le ore di Rol maturate e residue potranno essere utilizzate anche per malattie del bambino fino all’età di 12 anni, potranno inoltre essere utilizzate per malattie di genitori o nonni anziani di oltre 70 anni di età.
Si richiede per tutti i casi idoneo giustificativo.

15) Mensa e distributori
Viene stabilita una commissione paritetica azienda e RSU per “mensa e distributori automatici” a cui demandare proposte per il miglioramento e la gestione dei servizi erogati. Tale commissione sarà composta da due RSU e due rappresentanti dell’azienda.

16) Ambiente e sicurezza
In occasione degli Audit periodici in tema D.Lgs 231 ed il consueto incontro con gli RLS aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, gli stessi verranno informati, a livello aggregato, delle risultanze di eventuali Non Conformità emerse nel periodo intercorso dalla precedente riunione così come la gestione di eventuali NC chiuse o ancora in sospeso ed il relativo trattamento.