Tipologia: Contratto regionale
Data firma: 9 marzo 2010
Validità: 09.03.2010 - 31.12.2011
Parti:
BCC Veneto e Dircreito-FD, Sincra-Ugl Credito
Settori: Credito
Assicurazioni, BCC Veneto
Fonte: UGL CREDITO
Sommario:
Art. 1 Ambito di
applicazione |
Art. 16 Condizioni
igieniche e sanitarie - Igiene del lavoro |
Addì 9 marzo 2010, in Padova, tra: la
Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo [
] e Dircredito-FD (Federdirigenti)
[
], il Sincra - Ugl Credito [
]
Visti gli articoli 8, 28 e 29 del
CCNL 21/12/2007 per i quadri direttivi e per
il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse
Rurali ed Artigiane, tenuto conto delle piattaforme presentate in data 9 e
17/12/2009, viene stipulato il seguente Contratto regionale di secondo livello
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Contratto si applica al personale inquadrato nelle aree
professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
- delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane associate alla
Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito chiamate
Banche);
- della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito
chiamata Federazione);
- del CESVE Servizi Informatici Bancari spa Consortile (di seguito chiamato
Cesve).
Le Parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente Contratto viene
introdotta in ragione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono
le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane del Veneto e del
contesto in cui queste ultime operano.
Chiarimento a verbale
Nel testo del presente Contratto, con il termine di "Azienda" o "Aziende" sono
indicate insieme la Federazione, le Banche ad essa associate e il Cesve.
Con il termine "CCNL" le Parti intendono riferirsi al
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree
professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane del
21 dicembre 2007.
Art. 9
Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
Le Parti si danno atto che la formazione rappresenta uno strumento di primaria
importanza e un valore strategico per il Credito Cooperativo.
Si conviene sul fatto che i corsi di formazione organizzati e promossi dalla
Federazione Veneta sono coerenti con le finalità della formazione continua
prevista dall'art. 63 del
CCNL e soddisfano all'obbligo stabilito dal secondo
comma di detto art. 63.
Si concorda che la formazione annuale di cui al secondo comma dell'art. 63 del
CCNL potrà essere cumulata ed esaurita nell'arco di un biennio, fermo restando
quanto previsto al terz'ultimo comma e segg. dell'art. 63 medesimo.
In relazione a quanto stabilito dall'art. 9, secondo comma, dell'allegato E al
CCNL (Disciplina del lavoro a tempo parziale), le Parti si impegnano a tenere
monitorata l'applicazione della norma e, su richiesta di una di esse, a
effettuare un incontro di verifica.
a) Formazione per nuovi assunti
La Federazione organizza corsi di formazione aperti a tutti i nuovi assunti, da
svolgere durante il normale orario di lavoro ed entro il primo anno di servizio.
I corsi avranno durata non inferiore a 10 giorni lavorativi, con partecipazione
limitata a circa 20-25 dipendenti per corso, ed avranno cadenza annuale, con
reiterazione fino ad esaurimento dei nuovi assunti.
L'avvio ai corsi e la partecipazione agli stessi é obbligatoria, rispettivamente
da parte delle Banche e da parte dei lavoratori.
La finalità dei corsi é quella di agevolare i nuovi assunti nell'inserimento
presso le Banche: detti corsi verteranno, pertanto, sia su materie professionali
(ad esempio: cooperazione di credito, economia, tecnica bancaria, normative
giuridiche su operazioni di cassa, servizi di tesoreria, ecc.) che su aspetti
operativi e relazionali.
Durante lo svolgimento dei corsi é previsto l'intervento delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente Contratto per 2 ore, da gestire
collegialmente, sugli aspetti istituzionali dei rapporti sindacali e dei
rapporti di lavoro.
Ai corsi per neo assunti sono equiparati i corsi di avviamento al lavoro in
banca frequentati presso la Federazione, o strutture ad essa collegate, entro
l'anno precedente l'assunzione, che presentino caratteristiche equivalenti a
quelle di cui al presente comma, integrati dalla formazione sindacale
successivamente all'assunzione.
b) Formazione
di qualificazione e specializzazione
La Federazione organizza annualmente corsi di qualificazione e specializzazione
riguardanti differenti ambiti.
Le Parti si danno atto che la formazione di specializzazione costituisce parte
integrante dei percorsi di carriera del personale.
c) Formazione di
aggiornamento e addestramento
La Federazione organizza annualmente incontri di aggiornamento
tecnico-professionale per addetti di settore o da destinare al settore, con
l'obiettivo di attualizzare i livelli di competenza tecnica dei lavoratori.
d) Disposizioni generali
Le Banche sono impegnate a svolgere il programma formativo nella sua
integralità, con riferimento sia alla formazione in orario di lavoro che a
quella fuori orario.
In attesa che vengano emanate dalla Regione Veneto le previste disposizioni in
materia di tenuta del "Libretto formativo del cittadino", le Banche
predisporranno e consegneranno annualmente ai singoli dipendenti il resoconto
delle iniziative di formazione alle quali ciascuno ha partecipato, conservandone
copia nei rispettivi fascicoli personali.
Qualora non venissero emanate disposizioni regionali in ordine al "Libretto
formativo del cittadino" o qualora il "Libretto formativo del cittadino" non
fosse previsto come obbligatorio, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il
30/09/2010 per esaminare la materia.
La Federazione fornirà alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
Contratto, in via preventiva e comunque entro il 31 dicembre, il programma
annuale della formazione con specificazione di durata, date e modalità di
svolgimento; le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, in
apposito incontro, potranno formulare osservazioni in merito ai corsi in
programma.
Le Parti convengono che l'autoformazione, svolta con l'ausilio di adeguati
supporti cartacei e/o informatici, è da considerarsi come strumento formativo a
tutti gli effetti e, qualora svolta durante il normale orario, la stessa va
realizzata in locali chiusi al pubblico e senza alcuna interruzione per attività
lavorative.
Le Parti stipulanti del presente Contratto si incontreranno annualmente per
verificare le modalità di esecuzione nonché la partecipazione effettiva ai corsi
e, a fronte di esigenze di aggiornamento per evoluzione delle mansioni in
dipendenza di innovazioni tecnologiche, convengono di incontrarsi di volta in
volta per definire le modalità di svolgimento del necessario addestramento.
Nel caso di docenza affidata a personale interno, le Banche garantiranno agli
incaricati la possibilità di preparare l'intervento formativo durante il normale
orario di lavoro.
Art. 10 Permessi
Richiamate le disposizioni di cui alla
legge 8 marzo 2000, n. 53 e al Decreto
Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, quale disposizione di migliore favore
ed a precisazione delle ipotesi previste dall'art. 54 del
CCNL, vanno concessi
permessi retribuiti nelle seguenti occasioni e misure:
[
]
- per comprovate visite specialistiche, cui i lavoratori stessi ovvero i figli
minori debbano sottoporsi, il tempo strettamente necessario e, comunque, entro
il limite massimo di un giorno;
- per comprovati esami diagnostici di particolare complessità (quali, ad
esempio, TAC, Risonanza magnetica, colonscopia, gastroscopia, angiografia,
angiografia digitale, arteriografia digitale, cistografia, coro-narografia,
fluorangiografia, isterosalpingografia, scintigrafia, topografia, urografia, pet)
cui i lavoratori stessi ovvero i figli minori debbano sottoporsi, il tempo
strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di un giorno;
[
]
Art. 11 Orario di lavoro - Prestazioni aggiuntive - Banca delle ore -
Flessibilità - Ferie
Il particolare assetto organizzativo delle Aziende venete necessita di
specifiche risposte in relazione alla diversa previsione in materia di orario di
lavoro individuale rispetto all'orario aziendale.
Aree professionali
Con riferimento a quanto prevedono gli articoli 118, comma quarto, 119, comma
settimo, e 127 del
CCNL, si convengono le seguenti norme di attuazione.
Le Aziende sono impegnate a dare applicazione a quanto il
CCNL stabilisce in
materia di riduzione di orario settimanale e di "banca delle ore".
Per quanto riguarda la riduzione di orario settimanale, nel caso di opzione a
riversare la differenza di 30 minuti - pari a 23 ore annuali - nella "banca
delle ore", l'utilizzo di tale riduzione, nel limite minimo di un'ora, deve
avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di
riferimento, con le stesse modalità di preavviso fissate dal
CCNL all'art.127.
Le prestazioni aggiuntive rese in giorni festivi, di sabato e in orario notturno
danno diritto al compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste
dall'art. 128 del
CCNL. Il lavoro aggiuntivo prestato nel giorno destinato al
riposo settimanale (coincidente, di norma, con la domenica), dà diritto, oltre
che all'anzidetto compenso per lavoro straordinario, al riposo compensativo in
altro giorno.
Nel caso di passaggio a quadro direttivo in corso d'anno, le eventuali
prestazioni aggiuntive non ancora recuperate, nonché l'eventuale riduzione di
orario residua alla data di promozione (differenza tra ore maturate e ore
recuperate), vengono liquidate.
Laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano e compatibilmente
con le esigenze di servizio, vanno accolte eventuali richieste di orario
flessibile nel limite di 60 minuti (orario di entrata mattutina e/o pomeridiana
posticipata), recuperabile durante la stessa giornata ovvero in altre giornate,
di massima comunque nel corso della settimana. Nello stesso limite orario e
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, l'Azienda valuterà
eventuali richieste di spostamento dell'orario di lavoro.
Art. 14 Sicurezza del lavoro
Le Parti stipulanti il presente Contratto, per garantire la sicurezza delle
persone, concordano le seguenti misure in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro:
Sistemi di controllo all'ingresso della succursale
o bussola;
o metal detector;
o rilevatore biometrico;
o vigilanza;
Dispositivi di ausilio per le Forze dell'ordine
o videoregistrazione;
o allarme;
o rilevatore biometrico;
Dispositivi per disincentivare il compimento dell'atto criminoso
o mezzo forte temporizzato per cassieri;
o macchiatore di banconote;
o bancone blindato.
Ogni succursale della Banca deve adottare complessivamente tre misure di
sicurezza nell'ambito di almeno due delle categorie sopra elencate.
Quando il bancomat non é collocato all'interno della succursale o all'interno di
ATM dotato di mezzo forte, si conviene che il caricamento di contante vada
effettuato da aziende specializzate in trasporto valori.
In occasione di eventi criminosi, le OO.SS. potranno richiedere un apposito
incontro - da tenersi in Federazione con la Banca interessata -, allo scopo di
verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
Inoltre, la Banca disporrà la chiusura dello sportello che ha subito l'evento
criminoso per l'intera giornata e assumerà a proprio carico l'onere delle visite
mediche specialistiche eventualmente richieste dai lavoratori colpiti entro tre
mesi dall'evento stesso.
Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, saranno accolte eventuali
richieste di assegnazione ad altra succursale/servizio avanzate dai lavoratori
suddetti.
La Banca conserverà agli stessi il posto di lavoro e l'intero trattamento
economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55,
comma primo, del
CCNL (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art.
75 del
CCNL).
La previsione di cui all'art. 55, comma ottavo, del
CCNL, concernente
l'aspettativa per malattia od infortunio, decorrerà dai nuovi termini.
Con riferimento a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, nel
quadro e per gli effetti della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono convenute
le seguenti iniziative:
a) le Banche sono impegnate a consultare, in via preventiva, il Rappresentante
dei Lavoratori per la sicurezza e le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in
assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure innovative in materia
di sicurezza del lavoro o di variare quelle in atto; nell'eventualità che le
misure di sicurezza non siano concordemente condivise, l'esame della questione
sarà effettuata in sede regionale, presso la Federazione;
b) le Banche sono impegnate a migliorare la preparazione del personale in
materia di sicurezza e a svolgere periodicamente una riunione in orario di
lavoro per illustrare i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere
in caso di evento criminoso.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la
Federazione, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in
qualunque momento sembrerà opportuno.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della
sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette.
[
]
Art. 15 Trasporto valori
La Federazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto
convengono sulla opportunità che il trasporto dei valori venga effettuato, nella
generalità dei casi, a mezzo di furgoni blindati.
[
]
Art.
16 Condizioni igieniche e sanitarie - Igiene del lavoro
Fermo restando quanto stabilito dal
D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le Aziende sono impegnate ad
incontrarsi con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con le
Rappresentanze Sindacali o, in mancanza, con il personale per esaminare
eventuali problematiche connesse con le condizioni igienico-sanitarie
dell'ambiente di lavoro, compresi eventuali problemi derivanti dal fumo passivo,
al fine di ricercare le conseguenti iniziative da adottare.
Durante il periodo di gravidanza e di allattamento, la lavoratrice non sarà
adibita a videoterminale (adibizione di cui all'art. 173 del
D.Lgs n. 81/2008),
salvo che non siano adottate tecnologie a cristalli liquidi.
Durante il periodo di gravidanza, la lavoratrice adibita al servizio di cassa
potrà, su sua richiesta, essere adibita ad altra mansione nell'ambito della
stessa unità operativa. Qualora, per esigenze tecnico-organizzative, ciò non sia
possibile, la lavoratrice potrà essere trasferita ad altra unità operativa,
avendo riguardo nella scelta della destinazione a che il trasferimento,
compatibilmente con le esigenze aziendali, sia il meno gravoso possibile per la
lavoratrice medesima.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza igienico ambientali non siano
concordemente condivise, l'esame della questione sarà effettuata in sede
regionale, presso la Federazione.
Per quanto riguarda i controlli sanitari di medicina preventiva, la Federazione
impegna le Banche a far effettuare, su richiesta dei dipendenti, detti
controlli, riconoscendo permessi retribuiti e rimborso integrale delle spese
all'uopo sostenute, purché detti controlli siano eseguiti presso strutture
pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate.
È prevista, per ciascun dipendente, la possibilità di effettuare i controlli di
cui sopra con cadenza biennale.
Salvo che intervengano successivi accordi tra le Parti stipulanti del presente
Contratto, le visite e gli esami ammessi al rimborso alle condizioni di cui
sopra sono i seguenti:
esame emocromocitometrico, VES, PSA, glicemia, azotemia, proteinemia con
elettroforesi totale e frazionata, transaminasi ossalacetica e piruvica,
colesterolemia totale e frazionata, trigliceridemia, bilirubinemia totale e
frazionata, sideremia, urine, latticodeidrogenasi, calcemia, fosforemia,
sodiemia, potassiemia, uricemia, creatinina, cloremia, radiografia del torace se
del caso e solo per i dipendenti con età superiore ai 35 anni - per gli altri
tine test - elettrocardiogramma, pap-test, visita oculistica, visita
internistica e, su indicazione del medico internista, visita ginecologica o
visita urologica o altra visita specialistica.
Il suddetto trattamento assorbe, fino a concorrenza, analoghi trattamenti
aziendali in vigore.
Le Parti si impegnano a verificare la possibilità di sottoscrivere con la Cassa
Mutua Nazionale apposita convenzione per la gestione delle visite ed esami di
cui sopra e, in caso di verifica positiva, ad incontrarsi entro il 30/09/2010
per definire la materia.
Art. 17
Fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale
Le Parti stipulanti del presente Contratto si incontreranno per l'esame dei
fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, ai sensi dell'art. 17 del
CCNL, di norma annualmente e, in via eccezionale, anche prima, a fronte di
esigenze urgenti.
Nei casi di innovazioni tecnologiche e di ristrutturazioni aziendali che
comportino riduzioni di personale oppure sostanziali modifiche delle prestazioni
di lavoro o trasferimenti in altre unità produttive di gruppi di lavoratori, a
seguito delle informazioni di cui agli artt. 16 e 22 del
CCNL, le Parti
stipulanti del presente Contratto si incontreranno per l'esame dei problemi
emergenti.
Le Parti concordano che le dipendenze abbiano, di norma, un organico minimo di
due addetti e che tale numero di addetti vada mantenuto anche in caso di assenze
per ferie, malattie, ecc., mediante sostituzione predisposta dalla Banca. Va
garantita, in ogni caso, l'adozione delle misure in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro stabilite dalla legge e dal presente Contratto.
Verificandosi il caso di dipendenze con un unico addetto, la Federazione
informerà le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto in
merito alle motivazioni di tali adibizioni e alle misure di sicurezza adottate.
Art. 18 Rotazioni del personale
Gli avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti vanno considerati
pratica opportuna, da favorire largamente, così che i dipendenti acquistino
conoscenza, possibilmente, di tutte le mansioni aziendali, tenendo comunque
conto anche delle richieste avanzate dai singoli dipendenti.
Le Banche, di norma, provvederanno a addestrare mediante affiancamento per
quattro settimane i lavoratori destinati ad essere impiegati per la prima volta
al servizio di cassa. Provvederanno, altresì, a addestrare per una settimana i
lavoratori riammessi al servizio di cassa dopo un'assenza e/o adibizione ad
altra mansione per un periodo di durata non inferiore a sei mesi.
Art. 19
Informativa alle organizzazioni sindacali
Nel quadro delle previsioni di cui all'art. 16 del
CCNL, la Federazione si
impegna ad inviare alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
Contratto le previste informazioni annuali entro il termine del 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento.
La Federazione si impegna, altresì, ad inviare alle stesse Organizzazioni
sindacali, con cadenza trimestrale, tabulati mensili delle ore di prestazioni
aggiuntive e straordinarie effettuate presso ciascuna Banca, con l'indicazione
dell'utilizzo dei recuperi di "banca ore" e del numero dei dipendenti
interessati.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trasmettersi copia delle proprie
circolari interpretative e/o applicative del
CCNL e del presente Contratto
inviate alle Associate e agli Iscritti.
Art. 22 Gestione del CCNL di
categoria
Ai fini di una gestione uniforme dei rapporti di lavoro, viene convenuto di
adottare i seguenti criteri:
c) Tutela della dignità
della persona
Le Parti riconoscono che la tutela della dignità delle persone è fondamentale
per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e, quindi, che è
necessario prevenire e contrastare l'insorgere di azioni lesive della dignità e
l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia.
Considerata la rilevanza, a tutti i livelli, delle conseguenze del mobbing,
nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di legge in materia, le Parti
concordano di effettuare azioni mirate, a livello aziendale, idonee a rimuovere
eventuali condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità
della persona.
d) Riunioni periodiche
Le riunioni di cui all'art. 17 del
CCNL saranno tenute nel mese di ottobre di
ciascun anno.
f) Ruolo del personale
Con riferimento alla previsione di cui all'art. 37, comma secondo, del
CCNL, le
Aziende sono impegnate a darvi puntuale applicazione. Gli ordinamenti degli
uffici e le relative procedure di lavoro vanno comunicati per iscritto al
personale e illustrati in apposite riunioni da tenersi durante l'orario di
lavoro, anche in occasione di successive variazioni.
l) Comunicazioni sindacali
Le comunicazioni sindacali possono essere inviate ai lavoratori anche
utilizzando la casella di posta elettronica eventualmente in uso presso
l'Azienda.