Categoria: Cassazione civile
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La condotta scorretta del lavoratore esonera da responsabilità il datore di lavoro solo se la stessa è anomala, esclusiva ed imprevedibile;


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere
Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere
Dott. Camilla Di IASI Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul primo ricorso R. G. n. 01211/2002 proposto da:
M.L. rapp.to e difeso dagli avv.ti Arturo Giuliano, del Foro di Trento, e Giuseppe Gigli, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via G. Pisanelli, n. 4, giusta procura speciale a margine del ricorso,

- ricorrente -
contro
T. s.n.c. di T.U. E C., T.U., T.G., P.B., tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Renato Ballardini e Silvia Cinquemani, presso la seconda dei quali elett.te domiciliano in Roma, via Varrone, n. 9, giusta procura a margine del controricorso,

- controricorrente -
e contro
M.L. e N.T. la prima per sé e per il figlio minore M.T.

- intimate -
e contro
C UI s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., Vice Direttore generale, dott. R.B., rapp.to e difeso dagli avv.ti Franco Dugni, del Foro di Milano, e Bruno Guardascione, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale,

- controricorrente -

nonché sul secondo ricorso R.G. n. 05845/2002 proposto da:
T. s.n.c. di T.U. E C., U.T., G.T., B.P., tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Renato Ballardini e Silvia Cinquemani, presso la seconda dei quali elett.te domiciliano in Roma, via Varrone, n. 9, giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, 

- ricorrente incidentale -
contro M.L. - intimato avverso il ricorso incidentale -

e contro
IA s.p.a. CIP, AR s.p.a., già UA s.p.a., in persona del legale rapp.te P.M., rapp.to e difeso dagli avv.ti Franco Nardelli, del Foro di Trento, e Dante Conti, presso il secondo dei quali elett.te domicilia in Roma, via Campo Marzio, n. 69, giusta procura speciale in calce al controricorso,

- controricorrente -
e contro
CUI s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., Vice Direttore generale, dott. R.B. rapp.to e difeso dagli avv.ti Franco Dugni, del Foro di Milano, e Bruno Guardascione, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale,

- controricorrente -
nonché sul terzo ricorso R.G. n. 06624/2002 proposto da:
CUI s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., Vice Direttore generale, dott. R.B., rapp.to e difeso dagli avv.ti Franco Dugni, del Foro di Milano, e Bruno Guardascione, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale,

contro
T. s.n.c. di T.U. E C., U.T., G.T., B.P., M.L. e N.T. la prima per sé e per il figlio minore M.T.

- intimati -
e contro
IA s.p.a. CIP, AR s.p.a., già UA s.p.a., 
- intimata avverso il ricorso incidentale -
nonché contro M.L.

- intimato avverso il ricorso incidentale -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Trento, n. 00391/2001 depositata il 04 dicembre 2001, R.G. n. 00079/2001, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09 ottobre 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;

Uditi gli avv.ti Gigli Giuseppe per la M.L., Dante Conti per la I. s.p.a. - CIP, AR s.p.a., e Bruno Guardascione per la CUI s.p.a..

Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto


Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Trento, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da T. s.n.c. di T.U. E C., e da U.T., G.T., B.P., M.L., M.T. e N.T. avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 70/2001 del 31 luglio 2001, e pronunziando sugli appelli incidentali proposti da M.L., dalla CUI s.p.a. e dalla UA s.p.a., poi CIP, AR s.p.a., rigettava le domande proposte da M.L., provvedeva sulle spese di lite, e confermava per il resto la sentenza appellata.
Osservava il Tribunale, per quanto ancora di rilievo: dalla prova testimoniale non erano emersi addebiti al comportamento della società T. s.n.c. di T.U. E C. in occasione dell'infortunio sul lavoro occorso a M.L. il 4 luglio 1994, né il primo giudice ne aveva indicati, oltre una immotivata violazione della norma generale di cui all'art. 2087 c.c.; in realtà, era emerso che il M.L. nell'espletamento del proprio compito di apporre etichette ai cassoni contenenti filati, e ordinati a coppie sovrapposte, si era, di propria iniziativa, collocato nello strettissimo spazio esistente tra due file dei citati cassoni; tale posizione anomala, assunta in via autonoma e imprevedibile, non aveva permesso al conducente del muletto, in azione per prelievo e spostamento dei cassoni, di accorgersi della presenza dell'infortunato; la domanda della società proposta con l'appello principale, e diretta a veder riconosciuta la responsabilità esclusiva del M.L. e disconosciuto quindi il proprio concorso stabilito al 50% da parte del primo giudice, nella determinazione dell'evento, pertanto, era fondata; era da confermarsi la sentenza sul punto dell'assenza di copertura assicurativa del muletto al momento dell'infortunio, essendo documentalmente provato che l'estensione della garanzia all'utilizzo del muletto era intervenuta a far data dalle ore 24,00 del 20 luglio 1994; gli appelli incidentali, proposti dalle due società assicuratrici in via subordinata all'accoglimento di una qualche responsabilità della società nella determinazione dell'evento infortunistico, dovevano ritenersi assorbiti; per ragioni di equità andavano dichiarate interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio tra gli appellanti principali e gli appellati L. e, per il principio della soccombenza, gli appellanti principali andavano condannati alle medesime spese in favore della costituite società assicuratrici.
Ha proposto ricorso per cassazione M.L. affidandosi a tre motivi di censura.
Si sono costituiti con controricorso la T. s.n.c. di T.U. E C., nonché U.T., G.T. e B.P. ed hanno proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo di censura.
Non si sono costituiti M.L., chiamata in proprio e per il figlio minore M.T., e N.T. né R.L. e C.L. ai quali era stato contestualmente notificato il ricorso per cassazione.
Si sono costituiti con controricorso la IA s.p.a. - CIP, AR s.p.a., già UA s.p.a., anche avverso il ricorso incidentale proposto dalla T. s.n.c. di T.U. E C., nonché da U.T., G.T. e B.P.e la CUI s.p.a., e quest'ultima ha proposto anche ricorso incidentale subordinato affidato a quattro motivi di censura.
M.L. e T. s.n.c. di T.U. E C., U.T., G.T. e B.P. hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto


Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo di ricorso principale M.L. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 182, 70, 68, e 8 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, nonché omessa motivazione omessa, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Deduce, in sintesi, il M.L. il citato art. 182 prevede, a proposito dei mezzi di sollevamento e trasporto merci, fra l'altro, la piena visibilità della zona di manovra, e, in caso di impossibilità, un adeguato servizio di segnalazioni con lavoratori specificamente incaricati; nella specie, il conducente del muletto, nel fare manovra di retromarcia per agganciare alcuni cassoni vuoti da sgombrare dal cortile, aveva urtato il cassone che aveva ferito il M.L. lo stesso responsabile della guida del muletto e socio della società aveva ammesso che, data la ristrettezza dello spazio disponibile per la manovra di retromarcia, a seguito di collocazione di due cassoni pieni nel cortile, aveva urtato un cassone pieno, di due in sovrapposizione, e aveva sentito il grido del lavoratore infortunato; evidentemente il cortile non era stato svuotato dei cassoni vuoti prima di iniziare il trasporto dei pieni, così provocando la ristrettezza dello spazio di manovra nel cortile; né era stato mai contestato al M.L. di essersi impegnato nell'applicazione delle etichette con modalità e in luogo diverso dal solito; in violazione dell'invocato art. 70 non erano state applicate le indispensabili misure di sicurezza aggiuntive nella ipotesi, come quella di specie, in cui non esistono dispositivi automatici di sicurezza e/o non è stato possibile sgomberare il raggio d'azione di ostacoli fissi o mobili; d'altra parte, la sovrapposizione o l'intersecazione di più fasi di lavoro non esimevano il datore di lavoro dall'assumere le misure necessarie per la sicurezza del lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso principale M.L. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., nonché omessa motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Deduce, in sintesi, il M.L. sussisteva comunque la violazione della norma in titolazione, e il datore di lavoro, nonostante l'onere a suo carico, non aveva provato di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori; né, sul punto, esiste motivazione, ma solo l'affermazione assiomatica della impossibilità di addebitare al datore di lavoro un concorso di colpa per la determinazione dell'infortunio.
Con il terzo motivo di ricorso principale M.L. denunzia motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Deduce, in sintesi, il M.L. che la motivazione della sentenza, per la sua genericità e le specifiche manchevolezze di riferimenti fattuali del caso di specie, appare di tutta evidenza afflitta da vizio intrinseco, non consentendo la verifica della ratio decidendi; essa, pertanto, deve considerarsi come inesistente.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione e anche parziale sovrapposizione fra essi, sono fondati.
La sentenza impugnata, nell'escludere qualsiasi addebito alla società in ordine all'infortunio sul lavoro patito dal M.L. assume che anomalo e imprevedibile doveva ritenersi il comportamento del lavoratore che, "di propria iniziativa, nello svolgimento del suo lavoro di apposizione delle etichette ai cassoni contenenti filati, andava a collocarsi nello strettissimo spazio esistente tra due file dei predetti cassoni, sistemati a coppie sovrapposte, senza che l'operatore del muletto, tale L.T., avesse la possibilità di notarlo, nascosto com'era alla sua vista, durante l'espletamento delle manovre di prelievo e spostamento di tali cassoni, e senza che nessun altro dei responsabili dell'impresa potesse prevenire in qualche modo tale condotta rischiosa autonomamente adottata dal M.L.". Conclude la sentenza impugnata che, pertanto, "mancava del tutto la prova di un qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, del datore di lavoro che possa mettersi in relazione causale con l'infortunio medesimo, né il primo aveva concretamente la possibilità di impedire al secondo di porsi liberamente in una situazione rischiosa nel momento in cui quest'ultimo decideva di farlo autonomamente ed improvvisamente", e che il primo giudice non aveva contestato addebiti specifici alla società nel riconoscere il concorso di colpa di essa al 50%, oltre un generico riferimento alla violazione dell'art. 2087 c.c., né ne aveva da contestare il collegio giudicante.
La decisione è di tutta evidenza insufficiente e contraddittoria, e soprattutto omette ogni riferimento e argomentazione sulle norme intitolazione.
Va, innanzitutto, rilevata la stridente contraddizione tra l'affermazione di svolgimento da parte del lavoratore "del suo lavoro di apposizione delle etichette ai cassoni contenenti filati", e dunque delle disposizioni in tal senso da parte dei responsabili dell'azienda, e l'asserita iniziativa anomala dello stesso lavoratore nell'infilarsi negli spazi ristretti, senza che, contemporaneamente, si fosse indicato un diverso e possibile, ma anche predisposto, modo di effettuazione di quella stessa prestazione, in presenza del particolare ingombro dell'ambiente e del pericolo da esso derivante.
Ma ancor più, il percorso del giudice di appello, appare manchevole e censurabile allorché omette ogni riferimento alle disposizioni della legge n. 547 del 1955, a tutela dei lavoratori addetti alle singole lavorazioni e di quelli "operanti nelle vicinanze" delle lavorazioni stesse (art. 8, primo comma, ultimo periodo). Detta legge prevede, anche, che "gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza" (art. 68), ovvero, in mancanza, che le dette zone debbono essere ridotte al minimo indispensabile "e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo" (art. 70), che i posti di manovra dei mezzi e apparecchi di sollevamento e di trasporti devono "permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo", ovvero, in caso di impossibilità, la predisposizione di un "servizio di segnalazione svolto con lavoratori incaricati"' (art. 182).
Altrettanto sbrigativamente la sentenza impugnata si libera dell'art. 2087 c.c., pur invocato dal M.L. nella sua originaria domanda, e comunque considerato dal primo giudice ai fini del riconosciuto concorso di colpa della società, sul presupposto "di un generico addebito di violazione della norma generale" di cui alla citata disposizione di legge. In proposito, è bene ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio, che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente - in quanto attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) - finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché 'imposta' in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso" (Cass. 08/04/2002, n. 05024), e "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (Cass. 21/05/2002, n. 07454).
Ed allora, appare di tutta evidenza, in considerazione degli elementi fattuali in cui si è verificato l'infortunio del M.L., il mancato accertamento, e la relativa motivazione, delle modalità predisposte dai responsabili dell'azienda non solo sull'attività dell'apposizione delle etichette da parte del lavoratore infortunato, e quindi sulla (apodittica) affermazione dell'iniziativa anomala del suo comportamento, ma anche sulle contemporanee operazioni di sollevamento e trasporto di cassoni pieni e vuoti e sulle situazioni ambientali in cui dette operazioni dovevano, e di fatto erano, svolte; il tutto anche in considerazione della circostanza che le operazioni di sollevamento e trasporto erano svolte personalmente da un socio della società stessa.
In relazione alle censure come sopra fondate, il ricorso principale del M.L. va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Venezia, che provvederà al riesame della questione nel rispetto delle espresse osservazioni, in una al regolamento, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche delle spese del giudizio di cassazione.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale la T. s.n.c. di T.U. E C., nonché U.T., G.T. e B.P. denunziano carenza di motivazione su un punto essenziale della controversia.
Deducono i ricorrenti: il contratto assicurativo prevedeva il calcolo del premio in base ad elementi di rischio variabile (aumento o diminuzione del personale, introduzione di nuovi macchinari e sostituzione di quelli obsoleti), per cui l'azienda comunicava entro la fine di ogni annata contrattuale le variazioni intervenute negli elementi di rischio, fra le quali il numero dei muletti usati era uno di maggiore mutevolezza; l'art. 18 prevedeva che la variazione degli elementi di rischio non comportava la cessazione di operatività della polizza, sicché quest'ultima era perfettamente operante al momento dell'infortunio.
Il ricorso incidentale in esame è infondato.
Premesso che si discute in esso delle opzioni interpretative del contratto di assicurazione, senza che ne fossero in qualche modo riportate e/o specificamente, ma chiaramente, indicate le relative clausole, sta di fatto che, non essendo indicate alternative violazioni di norme di legge, né quali fossero le erroneità, o illogicità o anche irrazionalità nel percorso motivazionale del giudice di merito, le critiche rivolte alla sentenza non soddisfano i requisiti di contenuto fissati dall'art. 364 c.p.c.
Con il primo motivo, - espressamente definito "subordinato" - di ricorso incidentale la CUI s.p.a. denunzia l'incompetenza del Tribunale di Rovereto sull'autonoma domanda contrattuale promossa contro di essa dalla T. s.n.c. di T.U. E C. ed altri.
Deduce in proposito che la domanda era stata proposta in autonomo giudizio, solo successivamente riunito a quello promosso dai M.L., e che l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Rovereto, tempestivamente proposta con una serie di argomentazioni sulla compressione del diritto di difesa e sulla violazione di norme processuali, non era stata esaminata dai giudici di merito per intervenuto assorbimento determinato dalla decisione sulla questione preliminare.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale la CUI s.p.a. denunzia il difetto di legittimazione attiva dei signori T. e della B.P. e della A.L.
Deduce la società che i predetti signori avevano contestualmente proposto la domanda nei confronti di essa ricorrente pur essendo estranei ai rapporti fra le due società e al relativo contratto fra esse, ed altra società assicurativa, esistente, e quindi alle reciproche obbligazioni da tale contratto derivanti. Anche questa eccezione, tempestivamente proposta, non era stata esaminata dai giudici di merito per intervenuto assorbimento determinato dalla decisione sulla questione preliminare.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale la CUI s.p.a. denunzia la infondatezza della domanda della T. s.n.c. di T.U. E C. e di altri nei suoi confronti per i limiti della polizza assicurativa invocata.
Deduce, in proposito, che la polizza assicurativa non copriva i danni richiesti dal M.L. come indicati nell'atto introduttivo del giudizio, essendo detta copertura limitata alla responsabilità civile del datore di lavoro derivante dalle norme di cui agli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965, e che, comunque, non era stata provata in giudizio la regolarità della posizione della società assicurata.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale la CUI s.p.a. denunzia l'omesso esame da parte dei giudici di merito dell'eccezione di prescrizione, sollevata ex art. 2952 c.c., in considerazione della data (1° luglio 1996) della prima richiesta di risarcimento danni operata dal M.L.
II ricorso incidentale in esame deve ritenersi assorbito, attesa l'accertata definitiva esclusione della garanzia assicurativa, presupposto necessario alle questioni prospettate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale della T. s.n.c. di T.U. E C., nonché di U.T., G.T. e B.P. dichiara assorbito il ricorso incidentale della CUI s.p.a., cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma il 09 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 FEB. 2004.