Tipologia: CIA
Data firma: 14 luglio 2022
Validità: 14.07.2022 - 30.06.2024
Parti: Società Reale Mutua di Assicurazioni e Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Reale Mutua
Fonte: snfia.it

Sommario:

 

Premessa – Responsabilità Sociale d’Impresa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 1 bis Salvaguardia dell’occupazione
Art. 2 Formazione professionale - Cambiamento mansioni
Art. 3 Difesa della salute
Art. 4 Orario
Art. 5 Ferie - Permessi ex festività abolite - Permessi retribuiti e permessi non retribuiti - Permessi ex art. 39 CCNL
Art. 6 Aspettative
Art. 7 Permessi per lavoratori/lavoratrici studenti
Art. 8 Orario a tempo parziale
Art. 8 bis Buone prassi di flessibilità oraria
Art. 9 Mutuo casa
Art. 10 Trattamento di fine rapporto
Art. 11 Alloggi in locazione
Art. 12 Premio aziendale di produttività
Art. 13 “Fondo pensione dei dipendenti del Gruppo Reale Mutua”
Art. 14 Polizza vita ad integrazione del trattamento previsto dal “Fondo pensione dei dipendenti del Gruppo Reale Mutua” per gli iscritti con la qualifica di “Nuovi iscritti”

 

Art. 15 “Cassa di assistenza dei dipendenti del Gruppo Reale Mutua”
Art. 16 Polizze dipendenti
Art. 17 Rimborso spese chilometrico
Art. 18 Trattamento di trasferta
Art. 18 bis Auto aziendale
Art. 19 Buoni pasto
Art. 20 Polizza kasko
Art. 21 Prestiti
Art. 22 Indennità locali sotterranei
Art. 23 Infermeria
Art. 24 Informazione
Art. 25 Pari opportunità
Art. 26 Polizze vita, infortuni e ip malattia per i/le dipendenti non iscritti al “Fondo pensione dei dipendenti del Gruppo Reale Mutua”
Art. 27 Manleva
Art. 28 Parcheggio funzionari/e
Art. 29 Mobilità sostenibile
Art. 30 Decorrenza e durata
Allegati


Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 14/7/2022, tra la Società Reale Mutua di Assicurazioni, […] e la Fisac/Cgil; […]la First/Cisl; […] la Uilca; […] la Fna; […] lo Snfia; si è convenuto quanto segue

Premessa – Responsabilità Sociale d’Impresa
Le Parti concordano sull’importanza di conciliare gli obiettivi economici aziendali con quelli sociali ed ambientali. Ritengono che le scelte industriali, in particolare quelle di una Società Mutua, debbano tenere prioritariamente in considerazione le ricadute sui lavoratori, sull’ambiente, sulla comunità, sulle istituzioni locali, sui soci/assicurati, sui collaboratori e sui fornitori.
Le Parti riaffermano il ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori di Reale Mutua e del Gruppo, l’obiettivo della loro valorizzazione quale elemento indispensabile, oltre che strategico, per lo sviluppo dell’impresa e delle qualità dei singoli. Le Parti condividono l’opportunità di individuare forme di dialogo, coinvolgimento specifico e percorsi condivisi sui temi di Responsabilità Sociale nei riguardi delle Organizzazioni Sindacali, in quanto rappresentanti delle persone che lavorano in Azienda.
In coerenza con tali presupposti le Parti ritengono fondamentale il dialogo con i portatori di interesse, il rispetto degli accordi e l’implementazione delle manifestazioni già sperimentate di responsabilità sociale, quali ad esempio la flessibilità oraria per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (orario flessibile, tempo parziale, lavoro a distanza, lavoro agile), l’abitazione (alloggi in locazione/mutuo casa), l’attenzione alle questioni di genere (commissione pari opportunità), la tutela della salute (polizza infortuni e malattie), le soluzioni specifiche per il personale portatore di handicap, le politiche a favore dei lavoratori studenti, il trasporto eco-sostenibile (uso della bicicletta e del trasporto pubblico) e la formazione continuativa per tutti i dipendenti.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica, a partire dalla data di firma, al Personale - Amministrativo ed addetto alla Organizzazione Produttiva ed alla Produzione - della Società Reale Mutua di Assicurazioni, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL.

Art. 3 Difesa della salute
Ferma l’applicazione integrale del decreto legislativo 81/2008 e dell’art. 50 48 del vigente CCNL, la Società, convenendo sull’importanza primaria della tutela della salute psicofisica dei lavoratori/lavoratrici, conferma il proprio costante impegno a migliorare le condizioni ambientali, ergonomiche e di lavoro dei/delle propri/proprie Dipendenti, anche prendendo in considerazione le indicazioni provenienti dalle RSA, che potranno farsi assistere da esperti in materia.
Al riguardo è previsto uno specifico incontro con le RSA e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che dovrà avvenire entro il secondo semestre dell’anno, durante il quale la Società darà informazione su: processi e programmi di miglioramento ambientale, numero di apparecchiature elettroniche con video presenti in Azienda, caratteristiche tecniche dei modelli di apparecchiature più diffuse, loro dislocazione per aree, situazione ergonomica, adeguamento alle norme C.E.E. e B.I.T.
Ferme le disposizioni di cui all’articolo 172 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2008 in tema di visite mediche per i lavoratori/lavoratrici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica ogni sei mesi anche per i lavoratori/lavoratrici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Sono altresì previste, una volta all’anno e su richiesta degli interessati, una visita audiometrica e una visita otorinolaringoiatrica per il personale che opera con la barra telefonica o con l’utilizzo delle cuffiette.
Tutte le suddette visite, le cui modalità verranno concordemente definite con le RSA, saranno a carico dell’Impresa.
La Società adibirà ad altre mansioni, fermo il livello di appartenenza, il personale per il quale a seguito degli esiti delle visite mediche di cui sopra risultasse diagnosticata l’inidoneità a proseguire nell’attività svolta; la Società si riserva di riassegnare le mansioni originarie qualora lo stato invalidante venisse a cessare.
Le parti concordano che, al fine di ridurre il disagio legato all’uso di apparecchiature elettroniche con video, la permanenza giornaliera alle stesse non potrà comunque superare le sei ore per i lavoratori/lavoratrici dell’Area professionale C (3° livello retributivo), fermo restando quanto previsto dalla nota a verbale n. 2, ultimo comma - e successiva dichiarazione - dell’art. 89 92-del vigente CCNL
A richiesta delle interessate, la Società adibirà le lavoratrici in gravidanza, sino all’inizio del periodo di assenza per maternità, a mansioni che non comportino, se non in misura marginale, l’uso di apparecchiature elettroniche con video.
Le parti convengono che al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concessa una interruzione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Le modalità di effettuazione delle interruzioni verranno concordate fra i responsabili e i loro collaboratori interessati, all’interno di ogni singolo ufficio in rapporto alla diversa distribuzione dell’orario; la Società e le RSA si incontreranno, a richiesta di una delle due parti, per verificarne l’attuazione.
Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 44, 6° comma, del vigente CCNL viene aumentato di sei mesi.
Le parti recepiscono il contenuto dell’Accordo siglato tra le parti stesse il 28/9/1995, in materia di elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nel testo riportato nell’Allegato A.
Le parti si impegnano ad effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato, così come previsto ex Decreto Lgs. 81/2008, estendendola alla valutazione approfondita, di secondo livello, e comprensiva dei rischi psicosociali, in base agli strumenti tempo per tempo validati scientificamente come più idonei alla realtà organizzativa aziendale, coinvolgendo gli RLS nell’individuazione del percorso metodologico da adottare.
Per la condivisione dei temi sopra esposti sarà previsto un incontro annuale fra Direzione Generale e RSA, con la partecipazione del Datore di Lavoro per la Sicurezza e degli RLS. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di Gruppo.
Le Parti riconoscono l’opportunità di azioni volte all’informazione e alla prevenzione del fenomeno delle violenze morali e delle persecuzioni psicologiche nell’ambiente di lavoro - rilevanti per le lavoratrici e per i lavoratori, nonché per le ricadute negativa sulle Aziende - e alla tutela della lavoratrice e/o del lavoratore rispetto ad esso.
A tal fine, le parti dichiarano che faranno proprie e collaboreranno attivamente a tutte le iniziative eventualmente messe in atto dall’Osservatorio Nazionale sul Mobbing istituito dal CCNL 2003 (vedi allegato I).
La prevenzione consisterà anche in:
• Monitoraggio ed analisi della conoscenza del fenomeno anche attraverso la diffusione di questionari.
• Promozione della cultura e della sensibilità sul tema anche attraverso l’elaborazione di proposte formative.

Art. 4 Orario
Le parti convengono quanto segue:
1. Orario normale di lavoro. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 95 +04, punto 1) del vigente CCNL, l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite:
- dalle ore 8 alle ore 17, con 1 ora di intervallo, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
- dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì;
- dalle ore 8 alle ore 12 nei giorni semifestivi.
Per i lavoratori/lavoratrici che usufruiscono dell’orario a tempo parziale vale quanto previsto dall’art. 8 del presente CIA
Per gli operatori CED, esclusi gli addetti alle stampe, vale quanto indicato nell’Allegato B/5 del presente CIA
2. Orario flessibile. Ai/alle Dipendenti si applica l’orario flessibile come definito nell’Allegato B/1 del presente CIA
Per i/le lavoratori/lavoratrici che usufruiscono di orario a tempo parziale, vale quanto previsto dall’Allegato B/2 del presente CIA
Le parti si danno atto che, compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative di applicazione, la disciplina prevista dagli Allegati B/1 e B/2 è applicata anche al personale amministrativo degli Uffici periferici.
3. Lavoro straordinario. Come disposto dall’art. 103 109 del vigente CCNL le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l’orario normale e il lavoro straordinario deve rispondere ad esigenze eccezionali.
Le parti confermano il contenuto dell’articolo 1bis, in particolare per quanto riguarda l’impegno della Società a contenere il ricorso al lavoro straordinario.
L’effettuazione del lavoro straordinario è volontaria e deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Società.
Il lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, può avvenire solo dopo lo svolgimento del normale orario di lavoro.
Per i/le Dipendenti a cui si applica l’orario rigido si considera lavoro straordinario quello prestato:
- a partire dalle ore 17 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
- a partire dalle ore 14 il venerdì
- a partire dalle ore 13 nei giorni semifestivi.
Per i/le Dipendenti a cui si applica l’orario flessibile si considera lavoro straordinario quello prestato:
- a partire dalle ore 18-(18.15 dall‘1/9/2014) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
- a partire dalle ore 15 il venerdì
- a partire dalle ore 13 nei giorni semifestivi.
Inoltre, non è possibile effettuare lavoro straordinario durante l’intervallo di pranzo dal lunedì al giovedì.
Le parti convengono sull’obiettivo di contenere il lavoro straordinario e si impegnano a monitorare il fenomeno come previsto dall’art. 1bis.
Anche qualora non confluisca nella Banca Ore, la durata minima dello straordinario è pari a 30 minuti.
4. Banca ore. La banca ore prevista dall’articolo 109 445 del vigente CCNL è regolamentata secondo quanto previsto dall’Allegato B/3.
In considerazione delle particolari modalità di effettuazione, è escluso dalla Banca Ore istituita in attuazione dell’articolo 109 445 del vigente CCNL
a) lo straordinario prestato nell’ambito dell’istituto della Reperibilità;
b) lo straordinario prestato nella fascia notturna e/o festiva, come definito dagli articoli 104,105 e 106 110, 111 e 112 del vigente CCNL
5. Le Parti concordano di introdurre in via sperimentale disciplinare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile”, secondo quanto previsto dall’accordo riportato nell’Allegato Q del presente CIA.
Nota a verbale
La Parti convengono di recepire il punto 2) “Riposi per allattamento” dell’accordo sindacale in tema di responsabilità sociale sottoscritto il 27/3/2012, riportato all’allegato L del presente CIA.

Art. 8 Orario a tempo parziale
[…]
6) Le richieste di passaggio a tempo parziale, che saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, potranno essere inoltrate solo da quei lavoratori/lavoratrici cui si applichi la distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 95 punto 1) - a) del vigente CCNL - escluso pertanto il personale di cui alla Nota a Verbale - e per i quali sussistano i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato almeno 3 anni di servizio e non siano preposti, al momento della richiesta di passaggio a tempo parziale, ad attività di coordinamento, come indicata agli art. 89 e 117 del vigente CCNL e
b) abbiano la necessità di assistere, perché gravemente ammalati, i genitori, il coniuge, i/le figli/figlie o altri familiari anche non conviventi o
c) abbiano la necessità di accudire figli di età inferiore a 15 anni o
d) abbiano altri gravi e comprovati motivi personali.
Ai fini del computo degli anni di anzianità necessari per poter chiedere il passaggio a tempo parziale si intendono inclusi i periodi di servizio prestati alle dipendenze delle società del Gruppo, anche con contratto a tempo determinato.
La Società si dichiara disponibile ad esaminare le richieste presentate dai/le Dipendenti, anche quelli esclusi dalla normativa in oggetto, e ad accoglierle in presenza dei requisiti di cui sopra o di altri gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
7) Il numero di lavoratori/lavoratrici occupati a tempo parziale, ammessi a norma del precedente punto 6), non potrà superare il 18% di tutto il personale Dipendente con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a nove mesi, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente CCNL
La Società darà tempestiva informazione alle RSA delle richieste pervenute da parte di/le Dipendenti degli Uffici periferici, tali intendendosi quelli aventi sede fuori dal Comune di Torino.
[…]
13) Ove la Società provveda ad assunzioni a tempo parziale, il numero di tali assunzioni, nel Comune di Torino, non potrà superare il 5% del personale così come individuato al precedente punto 7). […]
15) Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista dal vigente CCNL per il personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni:
[…]
g) la normativa inerente all'orario flessibile si applica secondo quanto previsto dall'Allegato B/2 del presente CIA;
h) non è ammesso il lavoro straordinario;
[…]
n) gli istituti contrattuali e di legge, quanto al contenuto tipicamente normativo (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, etc...) si applicano integralmente; la retribuzione, ove dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato;
[…]

Art. 8 bis Buone prassi di flessibilità oraria
A) Buone prassi di flessibilità oraria
Le Parti riconoscono da un lato la necessità di garantire la professionalità e lo sviluppo delle competenze lavorative e dall’altro la difficoltà che spesso le esigenze di assistenza familiare rappresentano.
Con riferimento alla sperimentazione già fatta nel Gruppo Reale Mutua e al documento condiviso in data 7/11/2013 tra le Società del Gruppo Reale Mutua, GEA e le RSA, le Parti convengono di confermare la gestione dell’orario lavorativo secondo le modalità di seguito elencate. La personalizzazione dell’orario concordata con il proprio/a responsabile offre la possibilità al/alla Dipendente con carichi di cura di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Le Parti convengono che nel caso in cui il/la responsabile e il/la Dipendente non giungano ad un accordo, la personalizzazione dell’orario non trova applicazione. Per particolari ed oggettive esigenze, troverà applicazione quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 8, pt. 6, del vigente CIA
A) Requisiti
1) Motivazioni:
a) Dipendenti con figli, o minori in affidamento, di età inferiore a 15 anni, anche non stabilmente conviventi con il/la Dipendente; è richiesta certificazione anagrafica attestante l’età del figlio;
b) Dipendenti con figli portatori di handicap e non ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza;
c) Dipendenti aventi:
c1) coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio che siano stabilmente conviventi con il/la Dipendente, ovvero
c2) genitori e/o figli anche non stabilmente conviventi con il/la Dipendente,
bisognosi di supporto e di assistenza in quanto affetti da malattie gravi/invalidanti e/o che risultino non autosufficienti anche solo temporaneamente; gli stessi non devono, inoltre, essere ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza.
È richiesta la certificazione anagrafica attestante la stabile convivenza del dipendente con la persona bisognosa di assistenza nei casi di cui al punto c1).
La suddetta certificazione anagrafica non è richiesta nei casi di cui al punto c2) per i quali si ritiene sufficiente la residenza o il domicilio nel medesimo comune o in comuni situati a non più di 70 km dal luogo di residenza o dalla sede di lavoro del/la Dipendente; nel caso in cui la persona bisognosa di assistenza non possa essere assistita quotidianamente, la flessibilità di orario potrà essere concordata a condizione che il/la Dipendente richieda un orario personalizzato che non preveda la riduzione dell’orario giornaliero, ma almeno un giorno intero di assenza dal lavoro a settimana.
In ogni caso per i punti b) e c) è richiesta la documentazione sanitaria attestante l’infermità della persona bisognosa di assistenza e l’assenza di ricovero come sopra definita.
2) Anzianità aziendale
Aver maturato almeno un anno di servizio.
B) Tipologie
1) Personalizzazione con differente distribuzione oraria o con riduzione di orario: a) Il/la Dipendente full time potrà concordare con il/la proprio/a responsabile di:
a.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali (37) con differente distribuzione oraria, oppure a.2) optare per una riduzione dell’orario settimanale.
b) Il/la Dipendente che già usufruisce di un orario part time ai sensi dell’art. 8 del vigente CIA potrà concordare con il/la proprio/a responsabile di:
b.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali con differente distribuzione oraria oppure
b.2) optare per una riduzione o un aumento dell’orario settimanale con una variazione massima in negativo o in positivo di 4 ore settimanali; è fatto salvo in ogni caso il limite minimo di 20 ore di cui al punto D del presente articolo.
2) Personalizzazione con banca del tempo:
In alternativa alle opzioni di cui al punto 1) e sempre che sussistano le motivazioni di cui al punto A-1), il/la Dipendente potrà concordare con il/la proprio/a responsabile una differente tipologia di orario personalizzato che presenti le seguenti caratteristiche:
a) la variazione è attuata con permessi orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, dal CCNL e dal CIA per ore, mezze giornate, giornate intere e per un massimo di 32 ore complessive per il periodo concordato (di cui al successivo punto C), al netto dei recuperi effettuati nel periodo stesso;
b) le assenze dal lavoro possono essere recuperate con cadenza mensile o quadrimestrale secondo quanto concordato con il/la responsabile dell’ufficio;
c) la fruizione del permesso deve essere comunicata al/alla responsabile dell’ufficio, che provvederà a comunicarlo alla Direzione Risorse Umane, con un preavviso di almeno 24 ore;
d) il numero massimo di ore accumulabili non può in ogni caso eccedere le 32 ore complessive e le 8 ore nel singolo mese di calendario. Alla scadenza convenuta (di cui al successivo punto C) il saldo delle ore accumulate deve essere pari a 0; qualora residuino ore di permesso non recuperate, sarà effettuata la trattenuta dell’importo corrispondente dalla retribuzione del mese successivo.
C) Durata
In presenza dei requisiti del punto A), il/la Dipendente ed il/la suo/a responsabile concorderanno una personalizzazione oraria per un tempo stabilito, prima della scadenza del quale si incontreranno nuovamente per valutare un eventuale rinnovo o una eventuale variazione dell’orario concordato, anche in funzione di sopravvenute esigenze produttive e/o organizzative dell’ufficio (ad es. modifica delle mansioni e/o di ufficio del dipendente).
Nel caso in cui non sia possibile concordare il rinnovo per esigenze organizzative e/o produttive dell’ufficio Dipendente e responsabile potranno valutare con la Direzione Risorse Umane la possibilità di un cambiamento di mansioni, purchè equivalenti, nonché di trasferimento a diversa unità produttiva nell’ambito della stessa sede.
In ogni caso, il venir meno delle motivazioni di cui al punto A) determina il ripristino del normale orario lavorativo. Inoltre il/la Dipendente potrà recedere dalla personalizzazione dell’orario in qualsiasi momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
D) Disposizioni in materia di orario di lavoro
Le Parti convengono che nel caso di orario personalizzato di cui ai precedenti punti B) 1) e 2), il/la Dipendente dovrà rispettare le disposizioni in materia di flessibilità oraria previste dal vigente CIA, in quanto compatibili, e in ogni caso dovrà osservare le disposizioni in materia di orario previste dal vigente CCNL; sono fatte salve le specificità derivanti dalla citata personalizzazione, che saranno oggetto di apposita pattuizione.
Resta inteso che nel caso di riduzione oraria di cui ai punti B) 1) a.2) e B) 1) b.2) l’orario minimo settimanale non può essere inferiore a 20 ore.
In ogni caso è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa nell’orario normale di lavoro come definito dall’articolo 4 punto 1 del presente CIA
Le Parti si danno atto che al personale che fruisce di buone prassi con riduzione oraria non si applica la “maggior presenza”.
E) Limiti percentuali
Il presente articolo potrà riguardare il 10% dei/le Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 40% 30% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei/le Dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni, fatto salvo diverso accordo all’interno dell’ufficio.
F) Procedura per la presentazione della richiesta
a) Il/la Dipendente, prima di confrontarsi con il/la proprio/a responsabile in ordine alla possibilità di attuare un orario personalizzato, concordandone l’articolazione e la decorrenza, dovrà darne informazione alla Direzione Risorse Umane e alla CPO aziendale;
b) in caso di accordo tra il/la Dipendente ed il/la responsabile, il/la Dipendente dovrà compilare l’apposito modulo pubblicato sull’intranet aziendale, che dovrà riportare la firma di entrambi e della CPO, e presentare lo stesso alla Direzione Risorse Umane, accedendo alla sezione “HR per Te” sulla piattaforma Really;
c) la Direzione Risorse Umane valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti e coinvolgerà la CPO aziendale per una valutazione complessiva della richiesta;
d) la Direzione Risorse Umane comunicherà al/alla Dipendente ed al/alla responsabile l’esito della valutazione.

Art. 22 Indennità locali sotterranei
Al personale che presta servizio continuativo in locali sotterranei viene corrisposta, a partire dalla data di firma del CIA 10/1/2002, un’indennità annua […]
Nota a verbale
Le parti convengono di incontrarsi, in caso di cambiamenti circa gli uffici situati nei locali sotterranei, per adeguare quanto indicato nel presente articolo alla situazione di fatto.

Art. 23 Infermeria
Le parti si danno atto che esiste in Azienda un apposito locale adibito ad infermeria, debitamente attrezzato e dotato di quanto necessario a prestazioni urgenti di pronto soccorso e che è sempre in funzione una procedura di emergenza per la chiamata di ambulanze e il collegamento con le strutture ospedaliere più vicine.

Art. 24 Informazione
Fermo quanto previsto dal vigente CCNL e dal presente accordo, l'informazione alle RSA sarà data anche:
- preventivamente in caso di significativi cambiamenti dell'organizzazione del lavoro ed organizzativi che coinvolgano categorie di lavoratori/lavoratrici e/o in caso di introduzione di processi di innovazione tecnologica;
[…]
- almeno una volta l'anno, sulle specifiche problematiche del personale che opera all'esterno;
[…]
- mensilmente, sulla situazione dei distacchi in essere da/presso altre Società del Gruppo;
[…]

Art. 25 Pari opportunità
In riferimento all’art. 49 all'Allegato 15 del vigente CCNL e alla legge 125/91 si conviene quanto segue: è costituita una Commissione Paritetica composta da 5 componenti designati dalle RSA e da 5 componenti designati dalla Direzione Generale.
La Commissione si riunirà per tenere sotto osservazione gli aspetti della vita lavorativa relativi allo sviluppo professionale ed al coinvolgimento nei processi formativi e potrà formulare progetti di azioni positive per personale femminile e per personale con disabilità, anche concordando l'intervento di esperti esterni e verificherà gli sviluppi e gli effetti dei progetti realizzati.
Nell'espletamento dei suddetti compiti consultivi, la Commissione terrà conto del lavoro della Commissione istituita a livello nazionale.
La Commissione si riunirà almeno due volte all'anno con la Direzione Generale e le RSA per informare del proprio lavoro e per discutere dei problemi emersi nel corso delle proprie attività. La prima riunione si terrà entro il primo semestre dell’anno, la seconda entro il secondo semestre.
La Direzione fornirà gli eventuali dati conoscitivi sulla situazione aziendale concernenti il personale femminile richiesti dalla Commissione ed il materiale e le attrezzature necessarie per l’espletamento dei compiti sopraindicati.
Ogni componente della Commissione potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 60 ore.
Le Parti si impegnano, in collaborazione con la CPO aziendale, a trovare soluzioni per prevenire, ridurre e ove possibile eliminare le disparità di trattamento eventualmente presenti in azienda (genere, disabilità, orientamento sessuale, età, ecc.). A tal fine sarà previsto tra Direzione Generale, OO.SS. e CPO un incontro annuale per la condivisione dei progressi avvenuti in materia nel corso dell’anno. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di Gruppo; in tal caso la partecipazione, anziché della CPO, sarà di GEA.
Verrà prestata particolare attenzione al gender pay gap e alla prevenzione delle molestie di genere, anche in collaborazione con gli RLS.
Le Parti recepiscono il contenuto della “Dichiarazione congiunta Ania/OO.SS. del 14 giugno 2019 in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro” nell’Allegato T del presente contratto.