Categoria: 2022
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Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 18 luglio 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Elettricità Futura, Utilitalia, Enel, Gse, Sogin, Terna, Energia Libera e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Settore elettrico
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

Parte normativa
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 6 Relazioni Industriali
Linee guida per lo sviluppo della partecipazione nelle Imprese del settore elettrico
Art. 11 Ambiente. Qualità e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
Art. 12 Appalti
Art. 15 Apprendistato
Art. 17 Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 19 Telelavoro e Lavoro Agile
Art. 26 Preavviso - Trattamento sostitutivo
Art. 27 Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse
Art. 28 Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno
Art. 30 Reperibilità
Art. 31 Ferie
Art. 32 Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa

 

Art. 33 Classificazione del personale
Art. 36 Formazione
Art. 39 Aumenti periodici di anzianità
Capitolo 9 Responsabilità sociale e welfare
Art. 46 Previdenza Complementare
Art. 47 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 48 Conciliazione tempi di vita e di lavoro
Art. 49 Pari Opportunità, Diversità e Inclusione
Art. 51 Assicurazioni
Art. 38 Struttura retributiva
Allegati all’art. 38 Protocollo sul trattamento economico
Allegati Parte generale CCNL 18 luglio 2022
Carta dei valori della persona nelle imprese del settore elettrico
Apprendistato professionalizzante - Progetti formativi riferiti alle qualifiche indicate all’art. 15 CCNL dei lavoratori elettrici


In Roma, addì 18 luglio 2022 Elettricità Futura, Utilitalia, Enel spa in nome e per conto delle società da essa controllate non associate in Elettricità futura, Gse - Gestore dei Servizi Energetici spa, Sogin spa- Società Gestione Impianti Nucleari spa, Terna spa - Rete Elettrica Nazionale, Energia Libera e Filctem-Cgil- Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia, Manifatture, Flaei - Cisl - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane, Uiltec-Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 ottobre 2019 per i lavoratori addetti al settore elettrico.

Parte normativa
Art. 6 Relazioni Industriali

Premessa
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore elettrico sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le Organizzazioni sindacali rivestono, oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le Aziende stesse ed il Sindacato, e manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo, dandosi altresì atto dell'opportunità di sviluppare forme di bilateralità e partecipazione in quanto strumenti utili a realizzare sia gli obiettivi imprenditoriali sia le istanze sociali
In particolare, nell'attuale fase di profonda trasformazione, caratterizzata dalla transizione energetica e dai processi dì digitalizzazione ed Innovazione tecnologica, che incidono profondamente anche sul mondo del lavoro, la relazione tra le Parti assume maggiore rilevanza per anticipare c gestire i profondi cambiamenti in atto e per favorire il massimo coinvolgimento e partecipazione, mettendo al centro le persone come attori indispensabili per affrontare questa fase di trasformazione epocale. In tale ottica, le Parti condividono il Protocollo "Carta dei Valori della persona nelle Imprese del settore elettrico", che viene allegato al presente CCNL.
In particolar modo, sulla Partecipazione, le Parti convengono sulla necessità di attivare una specifica sede di studio, nell'ambito dell'Osservatorio di cui al comma 1. alla quale potranno partecipare esponenti del mondo accademico o portatori di esperienze anche internazionali individuati di comune intesa.
Anche al fine suddetto, le Parti convengono sulla opportunità di definire un sistema di Relazioni Industriali e di Assetti contrattuali articolalo sulla contrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e/o periodi, tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le Direttive UE, un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende, in una logica di responsabilità sociale e di sostenibilità, alla promozione di una gestione aziendale adeguata alle esigenze di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, nell'ottica di ricercare possibili convergenze sulla principali (ematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia della professionalità presenti.
In particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur net reciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà orientata:
- alla condivisione di valori e principi comuni in una logica di partecipazione e di coinvolgimento;
- alla sistematicità delle consultazioni tra le Parti a tutti i livelli sui temi di interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni pubbliche, quali contributi delle Parti sociali rispetto alte problematiche di interesse per le relative possibili soluzioni;
- alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità perseguite dalle Parti in termini di chiarezza a funzionalità;
- alla ricerca di un adeguato livello di consenso suite strategie aziendali da parte dei lavoratori, attraverso la garanzia di un lavoro dignitoso, la motivazione delle persone e l’investimento sulle competenze, i quali rappresentano elementi centrali ed essenziali perla definizione di modelli di organizzazione;
- alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche alla luce delle predette caratteristiche dell'attività svolta.
1. Le Parti - alla luce di quanto affermato in Premessa e nella consapevolezza che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni industriati presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, a. secondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività - convengono di costituire, a livello nazionale, un Osservatorio di settore congiunto paritetico.
2. Il predetto Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e te rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su iniziativa di una delle Parti e con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni di rilevante interesse reciproco, suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne te possibilità di superamento.
3 bis. Le Parti riconoscono nell'Osservatorio la sede per esaminare le tematiche della transizione energetica, i nuovi scenari derivanti dalla decarbonizzazione e per affrontare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché per supportare l'impatto dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione nell'organizzazione del lavoro e nella nascita di nuovi servizi innovativi.
4 In tale sede, verrà valutata anche la possibilità di una subarticolazione in sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti di confronto tra quelli sopra indicati in virtù della sua natura non negoziale, l'Osservatorio potrà realizzare specifiche iniziative e predisporre un rapporto congiunto sulle materie per le quali le Parti abbiano compiuto analisi ed approfondimenti specifici. 
3. bis. A tate riguardo vengono istituite specifiche sessioni dedicate ai temi di rilevarle impatto per il settore elettrico quali
- le conseguenze del nuovo quadro normativo sulla disciplina sulla riassegnazione delle concessioni relative alle derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza;
- gli effetti della delega appalti sulle attività delle imprese concessionarie anche con riferimento all'ex art. 177 codice dei contratti pubblici
- la trasformazione connessa alla transizione energetica, al processo di digitalizzazione e al programma di ‘Industria 4.0".
- il coinvolgimento delle Aziende del settore nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Con riferimento a tali materie, le Parli intendono sottoporre alle Istituzioni competenti gli esiti delle riflessioni svolte al fine di realizzare una sensibilizzazione e una condivisione di possibili soluzioni - anche sotto forme di "avviso comune" ’ a tutela degli interessi dei lavoratori e della collettività.
4. Per le modalità del suo funzionamento si fa riferimento a quanto convenuto tra le Parti con accordo del 2 dicembre 2003, il cui testo costituisce parte integrante del presente articolo.
5. Saranno inoltre oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:
- le disposizioni legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore - anche in riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale - e sulle normative contrattuali;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, le evoluzioni tecnologiche, il rinnovamento ecosostenibile.
- gli andamenti relativi al mercato del lavoro e le politiche occupazionali con particolare riferì mento alle assunzioni, alla mobilità, alle eventuali necessità di reimpiego e alla conseguente formazione professionale;
- il monitoraggio delle iniziative di politiche attive nell'ambito del protocollo di solidarietà occupazionale;
- l'elaborazione di linee d'azione convergenti finalizzate a promuovere interessi settoriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriale, nonché, nell'ambito della programmazione nazionale dell'energia, i necessari interventi a carattere nazionale, regionale e/o territoriale per la realizzazione delle condizioni ottimali per l'attuazione degli Elessi, in termini di competitività del sistema, di compatibilità ambientate e di sicurezza degli approvvigionamenti; ciò. anche in relazione alle eventuali posizioni sinergiche dalle parti sociali in sedi istituzionali;
- l'andamento dell'occupazione all'interno del settore anche con riferimento a quello femminile, l'andamento del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto nel settore ed il rapporto tra costo del lavoro e le normative legislative ed amministrative in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- le problematiche inerenti i Comitati Aziendali Europei (CAE) attraverso il monitoraggio degli accordi stipulali, nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia; l'andamento delle relazioni industriali;
- il monitoraggio dell'attuazione dei temi differiti dal presente CCNL anche con riferimento alle tempistiche ivi contenute,
- le pari opportunità: con riferimento a quanto previsto sulla materia al successivo articolo 49 ('Pari Opportunità"), le Parti convengono sulla finalità di realizzare effettivi modelli comporta mentali atti a superare reali criticità della questione femminile e ribadiscono la volontà di piena adesione a lutti i riferimenti legislativi richiamati dal citato art. 49 del presente contratto, considerando, altresì, quale punto di riferimento l’ordinamento dell'unione Europea e della legislazione nazionale in materia di azioni positive A tale fine le Parti procederanno a specifici incontri periodici sull'intera materia, anche al fine di prospettare specifici approfondimenti ad opera della Commissione nazionale con successive verifiche sull'andamento dei lavori;
- la gestione ed applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche;
- il compito di raccogliere, censire e monitorare la contrattazione aziendale elettrica sul lavoro agile, con l'obiettivo di favorire la diffusione e la conoscibilità di nuovi modelli organizzativi e sistemi di reiezioni Industriali avanzati presenti nel settore elettrico, In cui già molto aziende hanno raggiunto accordi innovativi sulla materia per la fase post emergenziale. A tale riguardo potranno essere organizzali con il supporto dell'Osservatorio eventi anche in sedi istituzionali (es. CNEL, ecc) per approfondire le tematiche emergenti e te soluzioni contrattuali sperimentate. L'Osservatorio nella vigenza del contratto potrà altresì assolvere, qualora venga richiesto, anche un ruolo di orientamento e di supporto consulenziale in tema di Smart working per le realtà aziendali che applicano il CCNL elettrico, Ivi compresa l'area contrattuale di cui all'art 1, lettere E), F).
6. Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all’interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti e, acquisita una posizione comune, se ritenuto utile ed opportuno, essa potrà essere sottoposta all'attenzione delle Istituzioni interessate.
7. Le tematiche di competenza dell'Osservatorio potranno essere approfondite anche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità ed una significativa presenza di Aziende del settore.
8. Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale, le singole Parti imprenditoriali stipulami e le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno svolgere i relativi approfondimenti all’interno di distinti Osservatori.
9. Salvo quanto previsto nell'accordo sindacale di settore sulle modalità di funzionamento. l'Osservatorio terrà due incontri all'anno (entro il 31 maggio ed il 30 novembre) nel corso dei quali le Parti firmatarie imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni complessive e globali sugli argomenti di cui al quinto comma che costituiranno l'informativa a livello nazionale.
Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti decidono di attribuire all’Organismo bilaterale di Settore sulla formazione di cui all'art. 36 del presente CCNL le ulteriori competenze su politiche attive indicate ai commi 13 e seguenti del medesimo articolo
Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali, l'Osservatorio di settore di cui al presente articolo svilupperà un particolare approfondimento dedicato all'andamento del mercato nazionale ed internazionale, nonché alle prospettive produttive e eli sviluppo del settore alta luce delle attuali difficoltà critiche di contesto anche allo scopo di esprimere sulla materia una possibile posizione comune con un Avviso da sottoporre all'attenzione delle istituzioni interessate.
10. Ulteriori modalità di acquisizione di dati destinati ai lavori dell'Osservatorio verranno decise congiuntamente dalle Parti.
11. Le Parti, nello spirito di cui alla premessa del presente articolo, concordano sull'utilità di realizzare, anche a livello aziendale, forme di interlocuzione secondo quanto previsto dagli specifici articoli del presente CCNL.
12. Pertanto, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, potranno essere realizzati incontri in cui l’Azienda, individuata secondo i criteri di cui ai successivi commi 13 e 16, fornirà informazioni sulle seguenti materie:
- risultati economici conseguiti;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;
- nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;
- pari opportunità;
- gestione ed applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo;
- mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme di ingresso.
13 Le suddette informazioni saranno fomite atte Organizzazioni sindacali nazionali, dai Gruppi, intendendosi per tali le Aziende con insediamenti pluriregionali che occupino complessivamente almeno 300 dipendenti.
14. Nel corso di tali incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni
15. Ove a seguito dell'azione informativa emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali potranno essere attivali momenti di approfondimento specifico.
16. Le medesime informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti dalle Aziende - che occupino più di 150 dipendenti - i cui insediamenti siano ubicati in un'unica Regione.
17. A richiesta di una delle Parti la procedura concernente tali Aziende potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.
18. Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali/ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni
19. Per le Aziende aderenti al sistema Confindustria le informazioni saranno rese nel corso di un apposito incontro, convocato dall’Associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell’Azienda interessata, nel quale saranno fornite, anche alla luce dei risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui al comma 12. con specifico riferimento al territorio interessato.
20. Di norma annualmente le Aziende che occupano più di 50 dipendenti renderanno ai sindacati di categoria a livello territoriale congiuntamente alle RSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dalla Associazione datoriale competente, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrala ed alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
21. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le Aziende committenti chiederanno alle Aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
22. Sono fatti salvi i Protocolli di Relazioni Industriali/sindacali in atto nelle Azienda del settore.
23. Le Parti si danno atto che i diritti di informazione e consultazione disciplinati nel presente articolo e nei Protocolli di Relazioni industriali/sindacali in atto nelle Aziende del settore costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n 25 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento alle materie ed alle modalità previste dal suddetto Decreto.

Linee guida per lo sviluppo della partecipazione nelle Imprese del settore elettrico
Premessa
I Protocolli di relazioni Industriali in essere nelle aziende del settore hanno consolidato pratiche di informazione, consultazione e confronto che hanno consentito nel tempo di affrontare i problemi via via presentatisi ricercando il massimo grado di convergenza possibile.
Nel tempo essi sono stati aggiornati, rendendo il dialogo tra le Parti più agile mediante La costituzione di comitati, commissioni e organismi bilaterali elio hanno ulteriormente agevolato lo scambio di informazioni e di idee su temi specifici.
Imprese e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore si impegnano oggi in un nuovo a ambizioso percorso finalizzato a rafforzare la partecipazione e la collaborazione anche attraverso lo studio e l'individuazione di nuove modalità di relazione.
La diversità dei ruoli e dei punti dì vista è considerata elemento positivo in grado di indirizzare le energie delle Parti nella soluzione di problemi concepiti e affrontati come problemi comuni.
La transizione In atto nel settore, in tutte le sue dimensioni e ripercussioni, richiede che si mettano in campo nuovi comportamenti nella reiezione tra le Parti, nel solco dell'esperienza di consapevolezza maturata durante la pandemia.
L'obiettivo pertanto diventa quello di lavorare assieme per costruire le basi per un futuro in cui l'azienda, la filiera produttiva e i territori costituiscano una vera e propria comunità integrata a tutti gli effetti a non solo un aggregato economico.
Par cogliere questo obiettivo la Parti sociali del settore elettrico si impegnano a percorrere la strada della Partecipazione nelle sue diverse declinazioni per diffondere comportamenti coerenti ai diversi livelli del settore a delle organizzazioni aziendali.
La partecipazione alle scelte strategiche, organizzative e tecnologiche
Partecipazione è ricercare la massima condivisione possibile delle scelte aziendali nelle loro componenti fondamentali, in linea con te tempistiche, i vincoli e le iterazioni dei processi aziendali, individuando modalità di coordinamento compatibili con i processi decisionali e le responsabilità delle Imprese.
Gli strumenti, le sedi, le competenze
É opportuno avviare una riflessione sul ruolo e sulle modalità di interazione all’interno dei Comitati, Commissioni c Organismi bilaterali esistenti in una prospettiva di miglioramento continuo e di partecipazione
Sperimentare nella interlocuzione sindacale modalità di interazione più affini ai nuovi modi di lavorare effettivamente adottati in azienda può consentire di rendere più fluido ed efficace lo scambio informativo e la raccolta di suggerimenti.
L'innovazione
Le modalità attraverso le quali si sperimentano e si adottano tecnologie, processi e soluzioni Innovative costituiscono un ambito interessante e una opportunità per sperimentare anche nuovi modi di partecipazione e di condivisione.
La transizione giusta […]
La Formazione congiunta […]
La trasparenza e la riservatezza delle Informazioni […]
Dichiarazione a verbale […]


Art. 11 Ambiente. Qualità e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
Premessa
1. Le Parti, nella consapevolezza della rilevanza che nel settore elettrico assumono le tematiche della sicurezza e dell'ambiente e tenuto conto del patrimonio di esperienze ed attività consolidate negli anni, confermano come valori condivisi ed obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive.
2. Ritengono inoltre che. ai fini della gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, del costante miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dello sviluppo di una coerente strategia ambientale, è necessario, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, valorizzare il dialogo, il confronto e la partecipazione così da promuovere percorsi condivisi e applicazioni attente e consapevoli delle norme contrattuali e di legge
3. In particolare, nel quadro complessivo di profonda trasformazione tecnologica e digitale, che comporta significative implicazioni sull'organizzazione e sulle modalità di lavoro, Le Parti convengono che il comune Impegno ed il confronto sui temi della sicurezza sia fondamentale per garantire livelli di sicurezza e di protezione sempre più elevati ed accrescere il benessere dei lavoratori, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per sostenere e potenziare le politiche di sicurezza e salute sul lavoro
3 bis Le Parti condividano che una adeguata distribuzione dei carichi di lavora nell'ambito del normale orario di lavoro, la fruizione dei riposi previsti per II ripristino delle energie psico-fisiche, e una organizzazione delle attività tale da assicurare la gestione dei fattori di stress e la pressione lavorativa, costituiscono fattori di sicurezza che devono essere oggetto di costante attenzione
Organismo Bilaterale "Salute, Sicurezza e Ambiente"
4. In coerenza con quanto sopra, le Parti convengono di costituire un Organismo Bilaterale di settore “Salute, Sicurezza e Ambiente", cui sono affidati i seguenti compiti ed attribuzioni:
- approfondimento della normativa nazionale e comunitaria in materia e sue evoluzioni
- monitoraggio della normativa contrattuale e delle condizioni di sicurezza del settore;
- analisi degli impatti del l’organizzazione del lavoro sulla sicurezza;
- raccolta e diffusione di buone pratiche riguardanti l’organizzazione del lavoro finalizzata ad una maggiore sicurezza;
- analisi degli impatti delle tecnologie digitali sulle modalità di lavoro, anche al fine di proporre percorsi di Innovazione e valorizzare le opportunità offerte dagli strumenti digitali ai firn dell'individuazione. valutazione e gestione dei rischi e dell'accrescimento dei livelli di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- supporto al processo di ampliamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alle problematiche ambientali (ELSA) mediante predisposizione di linee guida e criteri di orientamento per attività formative;
- promozione di specifiche iniziative formative per I rappresentami dei lavoratori per fa sicurezza, finalizzate all’approfondimento delle conoscenze per svolgere al meglio il loro molo, nella consapevolezza che la competenza costituisca un fattore qualificante per l’implementazione di progetti e iniziative comuni;
coordinamento degli orientamenti formativi in tema di sicurezza, ambiente e territorio;
- verifica delle problematiche ambientali sul territorio;
- confronto e scambio costante di informazioni e valutazioni in ordine alle iniziative assunte dalle Parti con relativa valorizzazione e supporto alla diffusione dei progetti/sperimentazioni rilevati nel settore;
- raccolta delle migliori prassi ed esperienze presenti nel settore al fine di diffondere e rafforzare la cultura della sicurezza, adeguandola ai cambiamenti tecnologici e favorendo una comune risposta alle sfido offerte dal processo di digitalizzazione;
- approfondimento e diffusione delle soluzioni tecnologiche maggiormente innovative, che coniughino efficienza e riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza (robot droni, automazione) e che si fondino su un approccio basato sui dati (data-driven) per l'analisi e la valutazione dei rischi e il miglioramento continuo dì strumenti, apparecchiature, procedure aziendali;
- analisi e diffusione delle iniziative presenti nel settore finalizzate ad innalzare gli standard di sicurezza ed ambientali nell'ambito degli appalti, favorendo la diffusione di conoscenze e buone prassi che, mettendo a disposizione le potenzialità offerta dalle nuove tecnologie ed intervenendo sui processi di valutazione e qualificazione delle imprese con implementazioni e miglioramenti delle procedure esistenti per realizzare una maggiore sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
- sicurezza, al fine di rendere tutte le persone non mori esecutori ma attori protagonisti del proprio lavoro, promotori del miglioramento delle performance della sicurezza e ambientali;
- produzione di avvisi comuni/protocolli/buone pratiche da presentare eventualmente alle Istituzioni/INAIL per sostenere specifiche iniziative in materia di salute e sicurezza e ambiente anche ai fini di attivazione di eventuali finanziamenti;
- promozione di iniziative di collaborazione con Istituti scolastici. Enti di ricerca e Università, per un proficuo e strutturato scambio di conoscenze ed esperienze e la realizzazione di progetti e programmi come ni, orientate alla crescita detta cultura della sicurezza da realizzare sui territori investendo anche sull' educazione scolastica;
- ricognizione degli interventi formativi svolti, anche ai fini dell'eventuale istituzione in forma digitale, con l’ausilio delle più moderne tecnologie, dal libretto personale sulla sicurezza,
- monitoraggio e promozione di progetti formativi innovativi per il miglioramento della sicurezza utilizzando anche nuovi metodi comunicativi e le opportunità offerte dalla digitalizzazione;
- Esame sull’andamento applicativo nel settore di quanto previsto dai commi 8, 17 e 16 del presente articolo.
5. Tale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti imprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL, si riunisce con cadenza trimestrale, fatta salva la possibilità di ulteriori incontri su richiesta delle Parti. Ai lavori dell'organismo possono partecipare, quali invitali. 3 rappresentanti delle Confederazioni cui aderiscono le Associazioni Imprenditoriali e le Aziende del settore e 3 rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori cui aderiscono te Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, il regolamento attuativi e di funzionamento, definito con accordo delle Parti stipulanti, costituisca parte integrante allegata al presente CCNL.
6. L'Organismo si potrà, altresì, avvalere, per lo svolgimento dei propri compili, del contributo di altri rappresentanti delle Associazioni. Aziende ed Organizzazioni sindacali di categoria di cui sopra e di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dai membri effettivi. Gli esperti potranno approfondire particolari e significativi argomenti congiuntamente indicati dalle Parti. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le Parti valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti nazionali e comunitari disponibili
7. Per il funzionamento dell'Organismo i membri nominano al proprio interno un Presidente e un Segretario in alternanza annuale fra i rappresentanti delle Parti imprenditoriali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL.
8. Nelle Aziende o Gruppi, nelle quali non risultino già operanti Comitati/Commissioni bilaterali aziendali sulle politiche di sicurezza e salute sul lavora, potranno essere costituite - valorizzando anche l’esperienza maturata e le iniziative attivate durante il periodo emergenziale per il contrasto della diffusione del virus COVID-19 - Commissioni bilaterali aziendali che opereranno in raccordo con le Indicazioni/linee guida emanate dall'organismo Bilaterale di settore, e anche in linea con quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del T.U. n. 81/2008.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (RLSA)
9. In tutte le unità produttive delle Aziende sono eletti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni e
dagli Accordi Interconfederali vigenti sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza. Sono fatte salve le normative in materia di rappresentarti dei lavoratori per la sicurezza derivanti da precedenti contrattazioni collettive a livello nazionale.
10. Le Parti, in una logica di gestione condivisa dei temi della sicurezza e della salute, confermano, nel quadro delle previsioni e dei ruoli stabiliti dal D. Lgs n. 81/2008, l'importanza della consultazione come fase proficua di scambio reciproco di conoscenze utili, a partire dalla valutazione dei rischi e del relativo documento, ed elemento essenziale nel processo di prevenzione e protezione all'interno dell'ambito lavorativo.
11. Nell'ottica di coniugare le esigenze di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rispetto dell'ambiente e di sviluppo delle attività produttive, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermi restando le attribuzioni della legge ed il numero complessivo previsto, svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale (RLSA), collaborando, nell'ambito delle loro prerogative, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente.
12. Per consentire agli stessi di svolgere il loro ruolo essi saranno destinatari, a livello aziendale, di apposite iniziative formative e informative, così da disporre degli elementi conoscitivi necessari per la corretta comprensione delle strategie aziendali in materia ambientale, dei programmi di miglioramento e delle iniziative di valutazione e gestione degli aspetti di salute, sicurezza e ambiente
13. A tal fine, le Aziende nel corso della riunione periodica, oltre a quanto previsto in forza delle norme di legge, forniranno informazione anche riguardo agli aspetti ambientali significativi finalizzati alla comprensione dm sistemi di gestione ambientali adottali nell’ambito dell'unità produttiva. I RLSA sono destinatari della necessaria attività formativa integrativa sui temi ambientali nell'ambito degli obblighi di formazione prevista dalle discipline vigenti e tenuto conto degli indirizzi diramali dall’Organismo Bilaterale di settore sulla Salute, Sicurezza e Ambiente Per tale attività formativa sono previsti moduli formativi aggiuntivi di almeno 4 ore annue.
14. Le Parti confermano che la formazione di tutti gli attori coinvolti nella sicurezza, compresi i rappresentanti dei lavoratori, assume un'importanza fondamentale ai fini del miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ottica di valorizzare le iniziative informative e formative cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, la formazione per i RLSA potrà essere erogata anche in modalità e-learning, attraverso strumenti tecnici, metodologici e progettuali che garantiscano la partecipazione e l'interazione, la tracciabilità delle attività didattiche svolte e modalità di valutazione dell'efficacia delle azioni formative e degli apprendimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge e dagli Accordi Stato-Ragioni che regolamentano la materia.
15. I RLSA, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da consultare esclusivamente in Azienda. I RLSA sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR’) sulla protezione dei dati personali e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Appalti
16. Le Parti confermano l'impegno a favorire iniziative finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e ad accrescere gli standard di sicurezza delle imprese appaltatrici, promuovendo anche nei processi della qualificazione e della partecipazione a gare, l'adozione di strumenti che rilevino e valorizzino comportamenti virtuosi e mettano a disposizione di tutti un patrimonio comune di conoscenze e buone pratiche.
17. Le Parti, in linea con te esperienze maturale nel settore, riconoscono l'importanza del ruolo del committente come soggetto promotore di iniziative e misure atte a prevenire qualsiasi situazione di criticità nella sicurezza dei cantieri; in particolare, nell'ambito dei cantieri di rilevanti dimensioni, saranno adottati a livello aziendale strumenti che rafforzino, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei RISA dell'appaltante, la «operazione e il coordinamento delle imprese e lavoratori coinvolti nel cantiere nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro. In tale ottica le Parti, nel richiamare la specifica normativa in tema di formazione, confermano l'impegno affinché le imprese committenti promuovano congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti iniziative finalizzate ad accrescere nelle imprese appaltatici la cultura delia sicurezza e l'adozione delle migliori pratiche anche sulla formazione od informazione dei lavoratori: come leva fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità psico fisica delle persone.
Iniziative di miglioramento continuo
18. Le Parti ritengono che. al fine di realizzare un miglioramento continuo dei livelli di salute 0 sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di realizzare 'zero infortuni', la rilevazione e la valutazione dei “mancati infortuni", delle non conformità rilevate in fase di controllo e delle osservazioni di sicurezza, possano costituire un utile strumento per individuare gli eventi più ricorrenti, i potenziali pericoli alle situazioni/comportamenti non sicuri, cosi da attivare eventuali azioni correttiva. Convengono pertanto che vengano implementate a livello aziendale iniziative finalizzate alla rilevazione dei "mancali infortuni", al monitoraggio delle principali non conformità ricorrenti e delle osservazioni di sicurezza realizzando un’apposita informativa ai RLSA operanti nel relativo ambito, al fine di favorire la comprensione delle modalità di attuazione di tali sistemi di rilevazione e monitoraggio e di agevolarne la diffusione a fini preventivi Tali informative, ove già non previste, sono inoltre effettuale a fronte dell’accadimento di eventi infortunistici significativi. La Parti Inoltre intendono promuovere iniziative che, nell'ottica del miglioramento continuo, mirino al benessere e alla partecipazione delle persone in considerazione dei benefici che possono derivarne in termini di produttività e sicurezza, con particolare attenzione al work, life balance.
19. I dipendenti addetti ad attività di vigilanza e contrailo connesse a Salute e Sicurezza sul lavoro saranno destinatari di una specifica formazione, modalità e contenuti di tale formazione saranno esaminati nell'ambito degli organismi bilaterali aziendali salute e sicurezza ovvero, in loro assenza, formeranno, su richiesta, oggetto di esame a livello aziendale con te competenti organizzazioni sindacali.
Dichiarazioni a verbale
1) Trattamento economico in occasione di visite medich
e - Con la corresponsione dell’ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni normative vigenti, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesta dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall'abituale posto di lavoro.
Le Aziende rimborsano eventuali spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l'effettuazione della visita medica
2) Personale degli impianti e delle centrali nucleotermoelettriche - Restano confermate, ove applicabili, le precedenti discipline derivanti da contrattazione collettiva nazionale.
3) Preposti - A livello aziendale verranno effettuate entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo le opportune valutazioni sulla coerenza dei modelli organizzativi in essere con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera b-bis) del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall'art. 51 (“Assicurazioni"), comma 2, CCNL.

Art. 12 Appalti
1. Le Parti condividono l‘obiettivo di evitare che il sistema di gestione degli appalli possa determinare alterazioni delle regole di mercato e della concorrenza, valutata l'importanza per la collettività dei servizi erogati dalle imprese del settore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art 6 (‘Relazioni industriali'), le Aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di iurte le disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatoci conformemente alle disposizioni di cui al dlgs 9 aprile 2008, n 81 a successive modificazioni ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro
3. Le Aziende opereranno affinché permangano al loro interno le principali attività proprie del ciclo produttivo aziendale, mantenendo per questa via quelle conoscenze professionali ed esperienze acquisite presenti, sempre che lati attività possano essere utilmente realizzale dalle Aziende al fine di una più razionale ed economica efficace/efficiente organizzazione, qualità e sicurezza del servizio Detto impegno è anche finalizzato al positivo sviluppo degli investimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal PNRR legati alta transizione energetica.
4. Le Parti ribadiscono la necessità dì contrastare il fenomeno della diffusione del c.d, “contratti pirata". Pertanto, le Aziende si impegnano a richiedere alle imprese appaltatoci l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro dei settori in cui le stesse operano, sottoscritti dalle organizzazioni sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Aziende, indire, Impegneranno con apposito formale dichiarazione te imprese appaltatoci ai rispetto di tulle le normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene di lavoro nonché gli adempimenti contributivi e coinvolgeranno le stesse in iniziative di sensibilizzazione e di promozione della cultura della sicurezza, affinché siano diffuse le migliori pratiche e sia favorito la consapevolezza dei rischi e l'adozione di comportamenti responsabili, valorizzando la formazione e l’informazione come strumento fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità psico-fisica delle persone, anche in coerenza con l'art.11 (“Ambiente, Qualità e Sicurezza sul Luogo di lavoro”), comma 17 del presente CCNL

Art. 15 Apprendistato
Premessa
1 Le Parti confermano che il contratto di apprendistato, in quanto contratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle Aziende.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.
L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L'apprendistato professionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n 226.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l'indicazione detta prestazione oggetto del contratto, della durata del periodo di apprendistato, del piano formativo individuale, del patto di prova e della qualificazione professionale a fini contrattuali che potrà essere acquisita al termine del contratto di apprendistato sulla base degli esiti della formazione. L'apprendista non può essere retribuito a cottimo.
Periodo di prova […]
Durata

3 In funzione del tipo di qualificazione da conseguire la durata dell'apprendistato professionalizzante viene definita come segue:
[…]
Disciplina del rapporto
[…]
7 I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai lini degli istituti di legge e contrattuali.
[…]
Formazione
12. Nei confronti dì ciascun apprendista, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche - non inferiore a 80 ore medie annue - sarà svolta a cura delle aziende e sarà coerente con le qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, da erogare possibilmente con modalità interna, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (non superiore a 120 ore per la durata del triennio e a 40 ora annue medie).
Le Parti Si danno atta che, in assenza dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, le aziende provvederanno ad erogare autonomamente anche tale formazione in base alle indicazioni di cui ai successivi commi.
In relazione al raggiungimento delle qualificazioni in categoria A1, B1, CS, in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in Azienda inerenti al profilo professionale da conseguire (es. tirocini formativi e di orientamento, stage, ecc.) ovvero qualora l'apprendista abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto d’apprendistato, la durata dalla formazione per le competenze di base e trasversali potrà essere ridotta.
13. La formazione è articolata in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti tecnico- professionali In tale ambito è individuata quale formazione con contenuti trasversali di base quella destinata all'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ad organizzazione aziendale e del ciclo produttivo Le ore di formazione relativa all’antinfortunistica ed alla organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro Un'ulteriore quota del monte ore di formazione specificamente rivolta al conseguimento della qualificazione, sarà realizzata secondo percorsi di formazione "on the job" o in affiancamento o moduli di formazione teorica, nonché mediante modalità 'e-learning'.
14. Al fine di consentire un maggiore interscambio tra le attività a favorire una più ampia integrazione delle conoscenze e competenze degli interessati, l’Azienda può eventualmente prevedere anche il passaggio dell'apprendista da un percorso formativo ad un altro e il conseguimento di una diversa qualificazione professionale rispetto a quella inizialmente prevista fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa vigente e 1a computabilità della formazione già effettuata.
15 La formazione è svolte all'interno dell'Azienda interessata, presso altra Azienda del Gruppo o presso altra struttura di riferimento in presenza di funzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, nonché in presenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a trasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione egli obiettivi formativi ed alfe dimensioni aziendali. In caso di Aziende plurilocalizzate o in presenza di Gruppi di imprese, detti locali potranno essere situati anche pressa altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra regione
Le Parti riconoscono particolare rilevanza al ruoto del tutor/referente aziendale che ha il compito di seguire l'apprendista per tutta la durata dell'apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'integrazione nel contesto aziendale e nel coordinamento tra formazione e lavoro. Nel piano formativo individuate sarà indicato un tutor/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per rapprendiate, in possesso di adeguata e coerente professionalità.
Ciascun tutor/referente può affiancare non più di 5 apprendisti.
Il tutor/referente è destinatario di specifiche iniziative formative a cura dell’azienda.
16 Al fine di dare immediato impulso alla diffusione nel settore della nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante a sostegno dello sviluppo occupazionale, le Parti definiscono - nel rispetto delle vigenti disposizioni - i progetti formativi riferiti alle qualifiche indicate nel comma 3 del presente articolo. Tali percorsi formativi (comprensivi - in assenza di offerta formativa pubblica di cui all’art. 44 comma 3 DLgs. n 81/2015 - anche dalla formazione di base e trasversale) costituiscono gli standard professionali di riferimento ai sensi dell’art 46 comma 3 DLgs. n. 81/2015
17. L'Organismo Bilaterale per la Formazione (OBF) di cui al comma 9 dell'art. 36 ("Formazione”) del presente Contratto, con riferimento ad altre qualificazioni settoriali (non incluse nel camma 3 del presente articolo), definirà, entro 30 giorni dalla richiesta delle Parti stipulanti, i progetti formativi -sulla cui base vengono definiti i piani formativi individuali (il cui schema è allegato al presente CCNL) - anche in relazione alla determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione.
[…]
18. Analogamente si procederà par la definizione dei progetti formativi relativi ad ulteriori e diverse qualificazioni aziendali demandata alla sede aziendale, che provvede a trasmetterli all'Organiamo Bilaterale per la Formazione. Anche tali percorsi formativi costituiscono standard professionali di riferimento ai sensi dell’art 46 comma 3 D.lgs. n. 81/2015
19. La formazione interna all'Azienda dovrà essere attestata da una dichiarazione formale del datore di lavoro o di un sito delegato riferita alle caratteristiche della formazione svolta sulla base del percorso previsto dal piano formativo, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 47. comma 7, D. Lgs. n. 81/2015.
[…]
Apprendistato di Alta formazione e ricerca
Destinatari

24. I destinatari sono gli studenti del ciclo di istruzione terziaria iscritti ai seguenti corsi;
a) ITS/laurea (triennale)
b) laurea specialistica/ master
c) dottorato di ricerca
[…]
Tutoring
33. Il piano formativo dell'apprendista duale viene definito in conformità a quanto previsto dall’art. 45, d.lgs. n. 81/2015 e dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015
Per ogni apprendista in alternanza l'azienda individua il tutor aziendale che durante l'intera durata del periodo di apprendistato presiede all'integrazione dalla formazione e dell'attività didattica universitaria con l'attività lavorativa.
Al tutor aziendale, in possesso di adeguata e coerente professionalità, è affidato - in conformità delle convenzioni con le Istituzioni formative - il coordinamento delle diverse attività previste dal percorso formativo. Il tutor aziendale cura:
- l'accoglienza e accompagnamento all’inserimento formativo nei processi di lavoro;
- la facilitazione e sostegno all’apprendimento tramite i momenti dell’alternanza formativa tra teoria e pratica;
- il monitoraggio dell'attività formativa.
Salute e Sicurezza sul lavoro
34. Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro sarà oggetto di una particolare attenzione durante l'intero svolgimento dell'apprendistato duale. Verrà definito a questo scopo a livello aziendale uno specifico percorso formativo finalizzato a costruire parallelamente al consolidamento delle discipline accademiche, la conoscenza tecnica necessaria e la consapevolezza comportamentale orientata alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, por la tutela dalla persona, dell’ambiente e del territorio. In tale contesto saranno promossi a livello aziendale iniziative congiunte di sensibilizzazione su tali tematiche anche con il coinvolgimento dei RLSA
Dichiarazioni a verbale […]

Art. 17 Contratto di lavoro a tempo determinato
[…]
6. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 del DLgs n. 81/2015 non si applicano comunque in caso di successione di contatti per la sostituzione di lavoratori assenti,
7. Resta ferma la possibilità dell'Azienda di stipulare contratti a tempo determinato fino ad un numero di 5 dipendenti nei casi in cui il rapporto percentuale previsto dalla legge dia luogo ad un numero inferiore a 5.
[…]
9. Le competenti direzioni aziendali comunicheranno con regolarità alle RSU o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine nonché le assunzioni e/o proroghe effettuate ai sensi del comma 2 del presente articolo.
[…]
12. I dipendenti con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa ad alla tipologia dell’attività par aumentare la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e migliorarne la mobilità occupazionale.
[…]

Art. 19 Telelavoro e Lavoro Agile
Premessa
Il processo di diffusione del lavoro agile, impresso dall’emergenza sanitaria covid, ha innescato l'accelerazione dei percorsi di innovazione die hanno on significativo Impatto sull'organizzazione del lavoro.
In tale contesto è emersa nel settore una crescente attenzione alle esigenze di conciliamone dei tempi di vita e di lavoro, alla sostenibilità ambientale e al benessere collettivo che è testimoniata da numerosi accordi aziendali sul lavoro agile. In tale ottica il presente articolo fissa i principi di riferimento perii telelavoro o per il lavoro agile.
Al riguardo, le Parti confermano che il lavoro agile è caratterizzalo da una modalità di lavoro nettamente distinta dal telelavoro. Come precisato espressamente nel Protocollo Nazionale Confederale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, Il telelavoro infatti si caratterizza - a differenza dal lavoro agile - per una prestazione continuativa di lavoro subordinato a distanza in cui il luogo in cui viene svolto è predefinito e stabilmente individuato ed è soggetto alla vigilanza del datore di lavoro.
Telelavoro
(…) omissis
Il lavoro agile

1. Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n 81/2017, il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, stabilita mediante accordo tra Azienda e Lavoratore, eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, radiante l'utilizzo di strumenti tecnologici e senza precisi vincoli di orario, salvo i soli limiti di durata massima dell'orario di lavora derivanti dalla legge e dal presente contratto collettivo.
2. Le Parti riconoscono il ruolo assunto da tale modalità di lavoro durante la pandemia in quanto ha costituito un'efficace soluzione per contrastare il diffondersi del contagio e consentire la continuità dell'attività lavorativa per le attività idonee alto svolgimento da remoto in linea con quanto previsto dal Protocollo condiviso per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19 sottoscritto il 14 marzo ed il 24 aprile 2020, aggiornato il 6 aprile 2021 e da ultimo con il Protocollo 30 giugno 2022.
3. Nell’attuale fase di trasformazione in coso e di graduale superamento dell’emergenza sanitaria, il tema del lavoro agile e del suo impatto sull’organizzazione del lavoro richiede un'analisi che metta a frutto l’esperienza maturata in questi anni al fine di trovare soluzioni che favoriscano il benessere della persona, l'autonomia e la responsabilità individuale e la produttività aziendale.
4. Le Parti richiamano Integralmente il Protocollo Nazionale Confederale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare la valorizzazione e l'estensione della contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di regolamentazione dallo svolgimento della prestazione di lavoro agile.
5. A tale fine, con l’obbiettivo di supportare il diffondersi della regolamentazione collettiva aziendale sul lavoro agile nel settore elettrico e fermi restando gli accordi in essere, di seguito si indicano i seguenti principi di riferimento:
• Volontarietà di adesione individuale al lavoro agile;
• Alternanza tra presenza fisica nella sede aziendale e lavoro agile per favorire e alimentare costantemente l'integrazione con il contesto aziendale e i contatti con i colleghi, evitando rischi di isolamento;
• Flessibilità organizzativa e bilanciamento dei tempi di vita e lavoro con regolazione della fascia temporale in cui opera il diritto alla disconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa;
• Parità di genere e inclusione, nell'ottica di favorire la genitorialità e l'effettiva ripartizione dalle relative responsabilità e per i prestatori di assistenza nonché l’impegno a facilitare l'accesso al lavoro agile per chi si trova in una situazione di disabilità;
• Adozione di soluzioni tecnologiche per consentire ai lavoratori agili l'accesso alle comunicazioni sindacali e la partecipazione alle assemblee sindacali e conferma del ruolo sindacale nell'assistenza dei dipendenti
• Trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda
• Organizzazione del lavoro inclusiva e flessibile, eventuali e particolari esigenze di prolungamento delle attività di conciliazione saranno gestite dai dipendenti con i rispettivi responsabili in una logica di compensazione e flessibilità.
• Formazione adeguata
• Informativa scritta contenente le indicazioni su salute e sicurezza par garantire il lavoratore che svolga la prestazione in modalità agile.

Art. 27 Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse
Premessa
Le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva lo strumento fondamentale di attuazione della disciplina legale di cui al DLgs. 8 aprile 2003, n. 66. come modificato dal D.Lgs 19 luglio 2004, n. 213 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 8 marzo 2000, n. 53, sia per la realizzazione delle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento in attuazione delle direttive dell’Unione europea, che por la definizione delle eccezioni e deroghe previste dalla legge.
Con riferimento a queste ultime la Parti richiamano a confermano, qualora non diversamente disciplinate nel presente CCNL, le normative collettive già esistenti in materia nel settore, anche a livello aziendale e gli ulteriori accordi di secondo livello - coerenti con la presente premessa - che potranno essere in futuro realizzati
Ciò premesso, in linea con tate orientamento, le Parti convengono di dare attuazione nel presente CCNL ai rinvii e, per le eccezioni previste, alle deroghe e alle sue condizioni che la nuova regolamentazione legate dei tempi di lavoro (orario di lavoro) e di non lavoro (pause, riposi e ferie) demanda alla contrattazione collettiva, con riferimento ai singoli istituti di cui al presente articolo, ai riposi e alle pause giornaliere, al riposo settimanale, alla reperibilità di cui all’art 30 ('Reperibilità’) e al lavoro straordinario e notturno di cui all'art 25 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”)
Le Parti riconoscono inoltre il principia che la disconnessione sia un diritto per tutti i lavoratori - e non solo durante lo smart working - nel rispetto doveri contrattuali (reperibilità, turno, straordinari programmabili e non programmabili ecc).
Omissis…
Modificare, a partire dal 1° gennaio 2023, la lett. E), Banca ore, comma 21, primo capoverso, come segue:

"Nelle Aziende che occupano più di 100 dipendenti è prevista e decorrere dal 1° gennaio 2020 la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui al comma 2 dell’art 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno") prestate oltre le 70 ore annue, nonché per le ore di straordinario rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 del citata art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno"), prestate oltre le 140 ore semestrali, il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati, comunicandola formalmente all'azienda entro la fine di ogni anno per l'anno solare successivo. […]

Art. 28 Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno
Lavoro straordinario
1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata dalla prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quella compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNL
2. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orano di lavoro rispondenti ad esigenze programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro capite Eventuali Ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste. L'utilizzo dei riposi dovrà realizzarsi di intesa con l’Azienda tenendo conto dalle esigenze tecniche e organizzative e produttive, Tali riposi, considerata la loro funzione di reintegro palco- fisico e di compensazione della maggiore prestazione rasa, devono essere fruiti in tempi utili a favorire l'adeguato recupero entro il trimestre successivo alla maturazione, salvo casi del tutto eccezionali che devono essere motivati con contestuale pianificazione dei riposi.
Tale modalità di recupero vale per tutte le situazioni in cui non e previsto un termine specifico per il godimento delle giornate/permessi di riposo riconosciuti a livello contrattuale.
3. Inoltre, il lavoro straordinario può èssere effettuato - senza titolo al riposo compensativo - per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orano normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
[…]

Art. 30 Reperibilità
Omissis
[…]
Riposi fisiologici per i lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 22 e le 6 del mattino
7. In conformità a quanto previsto dall'art. 27 ('Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse’) del presento CCNL, gli interventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino scossavo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, e fermo restando l’adeguata protezione di cui al comma 9, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiore a tre ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro dal mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano);
- per interventi notturni superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno successivo
8. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui al precedente comma 4 si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento o di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di un’ora di viaggio.
8.bis A partire da ottobre 2022, qualora l'intervallo tra due interventi notturni sia pari o inferiore a 2 ore, l'orario ai fini del calcolo del riposo fisiologico sarà considerato continuativo.
[…]
Adeguata protezione - permessi aggiuntivi
9. Le Parti concordano le misure atte a garantire una adeguata protezione dei lavoratori reperibili qualora il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati – risulti, anche tenendo conto dei riposi fisiologici di cui al comma 7, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24.
In tali casi il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliere.
Detti permessi sono da fruire possibilmente mediante la posticipazione dell'orario di lavoro delle giornate scansava a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre la settimana successiva all'intervento.
10. bis. Le Parti concordano, altresì, che in relazione a quanto previsto al comma 2 lettera a) del presente articolo, laddove con riferimento ad un periodo semestrale, si verifichi un impegno di reperibilità ordinarla superiore alla frequenza di norma di 1 su 4, si darà luogo a riposi aggiuntivi nelle misure di seguito indicate:
a. oltre 55 giorni di impegno in reperibilità, maturazione di 1 giorno di riposo
a. oltre 60 giorni di impegno in reperibilità, maturazione di 1 giorno e mezzo di riposo
b. oltre 65 giorni di impegno in reperibilità, maturazione di 2 giorni di riposo
Al fino di consentire una puntuale gestione di quanto previsto nel presente comma l'applicazione della norma avrà luogo a partire da gennaio 2023
Reperibilità speciale
10. Nei confronti dei lavoratori ai quali sia richiesto di prestare un servizio di “reperibilità speciale" - da effettuate cioè nelle immediate vicinanze di una diga, secondo quanto prescritto dall'art 15 del DPR 1° novembre 1959, n. 1363 - compete, per ogni giornata di effettivo espletamento del servizio, un'indennità […] Le Parti confermano che, durante il servizio di reperibilità speciale, non sussistono impedimenti alla fruizione del riposo da parte del dipendente nel periodo non impegnato dall'esercizio dell’attività che il lavoratore può essere chiamato a svolgere; le Parti, altresì, confermano, per tale forma di reperibilità. ai sensi della premessa dell’art. 27 ("Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppressa') del presente CCNL, le discipline collettive, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi giornalieri e settimanali, già vigenti anche a livello aziendale e gli ulteriori accordi coerenti con la premessa dell'art. 27 (‘Orario di lavoro- Giorni festivi e riposi - Festività soppresse’) - che potranno essere in futuro realizzati.
Dichiarazione a verbale […]

Art. 36 Formazione
[…]
In relazione a quanto sopra, nelle imprese con oltre 50 dipendenti, potrà essere costituita una commissione bilaterale sulla formazione o m alternativa, la RSU identificherà, nel proprio ambito, il delegato alla formazione che dovrà essere in possesso di adeguate competenze per seguire la tematica della formazione. A tal fine saranno definiti appositi moduli formativi sulla formazione destinati al delegato alla formazione che avrà i seguenti compiti;
[…]
b) esaminare le esigenze formativa proposte dalle aziende, con individuazione delle aree tematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all'apprendimento di nuova procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità.
5. In relazione ai fabbisogni formativi individuati ai sensi del precedente comma, a livello aziendale è progettata un'offerta formativa tale da assicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in iniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore pro-capite nel triennio, che si eleva a 32 ore a partire dal 2023 e a 48 ore a partire dal 2024. In tale monte ore non si computa la formazione in materia di sicurezza e salute. […]
resta ferma l'erogazione durante l'orario di lavoro per la formazione rientrante nei piani attivati con accordo sindacale (es. FNC, eco), nonché la formazione sulla sicurezza del lavoro ai sensi dell’art 37, comma 12 , TU dlgs n. 81/2008 s.m.i.
[…]
Commissione bilaterale sulla formazione a livello aziendale
8. Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 300 dipendenti, potrà essere costituita, su richiesta di una delle Parti e in conformità a quanto previsto dal precedente comma 4, una Commissione Bilaterale sulla formazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presento Contratto ed in rappresentanza della Direzione aziendale. Tale Commissione formula proposte congiunte ed elabora progetti per lo sviluppo di iniziative formative, individuando gli strumenti bilaterali e te modalità più idonee napello ai dipendenti e alte varie realtà organizzative. In specifico con il compito di:
[…]
c) esaminare le esigenze formative aziendali, con individuazione delle aree tematiche e n delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità;
[…]
Organismo Bilaterale per la Formazione del settore Elettrico (OBF) e nuovo ruolo nelle politiche attive […]

Capitolo 9 Responsabilità sociale e welfare
Premessa

Le Parti condividono l'obiettivo di valorizzare e metterò al centro la persona nell'impresa e sono consapevoli che ciò richiede azioni e strumenti conseguenti per garantirne l’integrità psicofisica in ogni momento della vita, al lavoro come a casa e nel tempo libero.
Al riguardo il settore elettrico si è dotato da tempo di strumenti all'avanguardia per conseguire l'obiettivo di accrescere il benessere delle persone che vi lavorano attraverso il rafforzamento della previdenza complementare, dell'assistenza sanitaria integrativa, delle Coperture assicurative per I momenti della vita non solo in Azienda.
Inoltre, specifiche disposizioni contrattuali consentono di realizzare un effettivo sostegno alle azioni che contribuiscono ad affermare la dignità delle persone attraverso misure nei confronti di coloro che svolgono volontariamente attività di particolare significato sociale oltre che di coloro che vengono a trovarsi in situazioni di bisogno degne di particolare attenzione e tutela.

Art. 49 Pari Opportunità, Diversità e Inclusione
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle peri opportunità tra uomo e donna” e tenuto conto delle novità apportate dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 che ha modificato detto codice ed ha introdotto altre disposizioni in materia di pari opportunità in ambito lavorativo, nell'intento di sviluppane iniziative nell'ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla suddetta normativa sulle azioni positive, in armonia «n le raccomandazioni UE a lutala della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuane e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive ed oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.
2. A tal fine, e in affermazione della vigente normativa in materia, con funzione di studio e di proposte nei confronti delle Parti stipulanti. in raccordo con l'Osservatorio di settore costituito nell'ambito delle relazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul tema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle peri opportunità c inclusione nel settore elettrico.
3. Detta Commissione nazionale, che è composta da sei componenti designati dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, e da sei componenti designati dalle Parte datoriali firmatarie del Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:
a) promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione dei lavoro femminile all'interino della Aziende;
b) promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al D.Lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la rilevazione statistica periodica a fini conoscitivi, sulla situazione nette Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di laverò nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi, e di carriera
c) proporre progetti di azioni positive;
d) svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuali nell'ambito della propria attività.
e) Favorire la conoscenza e diffusione delle migliori politiche di parità di genere presenti a livello aziendale
f) Promuovere iniziative di orientamento scolastico a sostegno del lavoro femminile e dell’occupabilità
g) Monitorare l'andamento delle attestazioni di certificazione di parità di genere nell'ambito del settore con particolare riferimento all1 equità remunerativa per genere
h) Monitorare te politiche a livello di settore In tema di inclusione e disabilità
4. Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle persone, in particolare, per prevenire a rimuovere eventuali fenomeni di molestie sessuali violenza a lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte le Aziende
5. Sono confermati gli organismi paritetici di livello non nazionale aventi funzioni di raccordo informativa e di assistenza nei confronti delle Commissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione collettiva. Le Parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione di analoghi organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato ove lati organismi non siano presenti Le Aziende soggette all'obbligo di redigere il rapporto biennale di parità di genere lo faranno pervenire anche alla Commissioni aziendali Pari Opportunità ove costituite
6. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Azienda promuoveranno - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento dalle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con riferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53. In tale ottica, in attesa dell’attuazione della legge delega 7 aprile 2022, n. 32, (Legge delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, cd. “Fami|y Act”) le Parti intendono promuovere ed incoraggiare azioni atte a favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori in un contesto di responsabilità genitoriale condivisa.
7. Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalle Commissioni pari opportunità - ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di Sviluppo professionale per le lavoratrici.
8. Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti! nelle singole Aziende in materia di pari opportunità.
9. Le Parti promuoveranno a livello di settore & aziendale azioni positivo e la diffusione delle migliori pratiche esistenti nel settore per il miglioramento dell’inclusione ed integrazione lavorativa per le persone con disabilità o per i loro familiari
Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro
10. Le Parti, nel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della Unione Europea n. 31 del 27 febbraio 1991 e la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 febbraio 1994 in materia di molestie sessuali, nonché dal D Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 di attuazione della Direttiva Europea n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamene che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
Le Parti attueranno politiche di prevenzione ed informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di lutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti
Contrasto alla violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavoro
11. Le Parti ritengono che il rispetto della dignità di tutti i lavoratori e lavoratrici costituisca la caratteristica fondamentale ed imprescindibile dell’organizzazione aziendale e che tutti abbiano il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza, di inclusione e di reciproca correttezza contro ogni forma di discriminazione.
In attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e delle relative dichiarazioni congiunte a livello confederale del 2016, le Parti si impegnano a promuovere a livello aziendale l'adozione di Protocolli volti all'individuazione congiunta di un piano di iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto di episodi di violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
A livello aziendale, anche, ove presenti, tramite le Commissioni Bilaterali, saranno promosse iniziative di sensibilizzazione orientate alla ad accrescere la consapevolezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori riguardo gli atti o comportamenti che si configurino come molestia o violenza.
Iniziative per le vittime della violenza di genere
12. Le Parti promuoveranno in sede aziendale il confronto relativo all'adozione di iniziative contro la violenza e le molestie di genere
Ferma restando una più compiuta regolamentazione a livello aziendale, alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere di cui all'art. 24 primo comma del D.Lgs. n 80/2015. saranno riconosciute, qualora ne facciano richiesta al proprio datone di lavoro, le seguenti misure:
- diritto ad astenersi dal lavoro par motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di sei mesi fermo restando quanto stabilito per I primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 dell’art. 24 D.Lgs. n. 80/2015;
- diritto a fruire di ulteriori periodi di aspettativa non retribuite entro il limite temporale massimo di 24 mesi di cui all'art. 32, comma 7 ("Assenze - Permeasi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa");
- individuazione tempora risa di una diversa sette di lavoro, ove possibile, per garantire la tutela della incolumità ed il sereno svolgimento della prestazione lavorativa; qualora vi siano più sedi lavorative e laddove sia organizzativamente possibile, diritto di richiedere all’azienda il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative;
- l’anticipazione di quote dei Tfr maturato;
- integrazione in qualità di fonti istitutive negli statuti dei Fondi di Previdenza Complementare dal settore della causale per ottenere anticipazioni dai Fondi medesimi; agevolazione nell'utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agite della prestazione lavorativa e/o nella attribuzione del telelavoro;
- accesso al part-time in via temporanea con diritto al ripristino del tempo pieno.
A livello aziendale, anche attraverso le Commissioni Bilaterali ove presenti, potranno essere individuate ulteriori misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 24, DLgs n. 80/2015 per le lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. A titolo esemplificativo le ulteriori misure potranno riguardare:
• inserimento negli accordi aziendali relativi alle "ferie solidali" della possibilità di fruizione di tali benefici da parte delle lavoratrici inserite nei suddetti percorsi;
• previsione di Iniziative formative per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro In servizio al termine del periodo di assenza.
Dichiarazione a Verbale
1) Vittime della violenza di genere- Le Parti si danno atto che quanto previsto al comma 12 del presente articolo laddove si riferisce alle lavoratrici vittime di violenza di genere sarà applicato per quanto compatibile anche ai lavoratori al ricorrere dei medesimi presupposti.

Allegati Parte generale CCNL 18 luglio 2022
Carta dei valori della persona nelle imprese del settore elettrico

Premessa
Nell'attuale contesto di profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali anche il mondo del lavoro è attraversato da decisivi cambiamenti per affrontare i quali è fondamentale agire in maniera inclusiva e mettere al centro la persona nelle sue dimensioni lavorative e sociali, perno intorno ai quale costruire le prospettive e garantire il futuro del settore
Pertanto, il ruoto e le relazioni ira le Parti sociali (Imprese e Organizzazioni dì rappresentanza dei lavoratori) assumono maggiore rilevanza e richiedono anch’esse un cambiamento per poter anticipare e gestire le trasformazioni già in alto e le sfide del futuro.
Le Parti, quindi, nell'intento di operare per il riconoscimento e la tutela del valore delle persone, premessa e motivo ispiratore del Contratto Collettivo di settore, con il presente documento, che costituisce la “Carta dai valori della persona nelle imprese del settore elettrico, individuano e ribadiscono alcuni capisaldi, principi e valori condivisi, che ispireranno la tara azione e te loro relazione.
Nell’obiettivo comune di valorizzare la loro relazione e di evoluzione del settore, mettono a disposizione te loro esperienze, sensibilità e diversità, gettando le basi per una nuova fase di partecipazione.
Il lavoro dimensione fondamentale della vita delle persone
Il lavoro è l'esperienza attraverso la quale la persona assicura per sé e per la propria famiglia una vita libera e dignitosa, esprime se stessa a realizza la proprie vocazione professionale, partecipa ad una impresa collettiva e contribuisce, in tal modo, al valore e al benessere della società.
Ciò è tanto più vero nel settore elettrico, in cui un servizio essenziale per te sicurezza e il benessere delle persone, è assicurato attraverso organizzazioni la cui alta affidabilità è frutto delle competenze e delle capacità tecnico-organizzative che hanno nelle persone, nel loro lavorare assieme, e nel senso di responsabilità di lutti, il punto di riferimento e il valore essenziale.
Il lavoro, in quanto dimensione fondamentale attraverso la quale le persone realizzano sé stesse in relazione con gli altri, ha bisogno di esprimersi in un contesto lavorativo motivante, che assicuri condizioni di lavoro adeguate, generatore di reale benessere, non solo economico, per gli individui e per la collettività.
Tutela e qualità del lavoro in tutta la filiera coinvolta dalle attività aziendali
Le imprese del settore elettrico assicurano, anche attraverso la contrattazione collettiva a livello di settore e aziendale, condizioni di lavoro e di remunerazione adeguate, che soddisfino le aspirazioni delle persone nella loro vita lavorativa,
Si impegnano affinché anche ai lavoratori delta imprese appaltatoci stano riconosciuti i trattamenti
previsti dai CCNL dei settori in cui le stesse operano, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Richiedono alle imprese appaltatoci il rispetto di tutte le normative vigenti, in particolare m materia di sicurezza e di igiene di lavoro.
Contribuiscono, in un rapporto trasparente e costruttivo con te Istituzioni, a scoraggiare pratiche sleali a danno dei lavoratori sostenendo iniziative dirette ad assicurare regolarità dei rapporti di lavoro, osservanza degli adempimenti contributivi, rispetto delle norme in materia di protezione e prevenzione.
Mercato del lavoro, formazione, competenze, occupabilità
Acquisire e aggiornare le migliori competenze, professionali e personali, è un valore per le persone e per le imprese del settore elettrico, a garanzia della situate e futura impiegabilità.
Le imprese e i sindacali del settore elettrico sono impegnate a mettere a disposizione delle persone, in lutto l’arco della loro vita lavorativa, strumenti contrattuali e condizioni di lavoro che, assicurando apprendimento continuo e opportunità di formazione, consentano di essere sempre in linea con l'evoluzione dal settore e del mondo del lavoro (Upskilling/ Reselling).
Si impegnano altresì ad attivare le più ampie e fattive collaborazioni (nel settore, nella filiera e net territori in cui operano, con le competenti istituzioni) con l'obiettivo di espandere le opportunità di occupazione sia per i giovani con un valido curriculum scolastico ma ancora privi di esperienza lavorativa, sia per le persane in condizioni di svantaggio nella ricerca di una occupazione.
A tal fine promuovono l'adozione, il consolidamento e la sperimentazione delle migliori soluzioni che consentano di dare concretezza alla finalità condivise.
Più in particolare, promuovono la realizzazione di programmi di apprendistato, che hanno costituito nell'esperienza del settore uno strumento valido ed efficace per l'inserimento dei giovani in azienda, per la costruzione di solide basi di competenza professionale, in un contesto di occupazione stabile.,
Le iniziative di formazione duale consentono inoltre di integrare la formazione scolastica e accademica, con la formazione in azienda e l'esperienza in campo, attivando un percorso virtuoso di integrazione tra il sistema educativo e il mondo delle imprese così da mettere in atto percorsi formativi sempre più correlati atte effettive esigenze del mercato del lavoro.
In questa fase di transizione, in cui tecnologia assume un ruolo centrale, particolare attenzione si rivolge ad un incremento dei profili cosiddetti STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics), sia per promuovere lo sviluppo della cultura tecnico-scientifica sia per incoraggiare una più significativa presenza nel settore elettrico di giovani donne impegnate in percorsi di studio e professionali tradizionalmente maschili.
Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico promuovono la realizzazione di percorsi ed esperienze formative che, con le finalità sopra evidenziate e In collaborazione con gli Organismi bilaterali di settore e di azienda, consentano di mettere a frutto il diritto che è in capo ad ogni singola persona alla formazione, diritto in grado di consentire continuità di lavoro prosante e futuro.
In tal senso ed in considerazione delle opportunità offerte dagli strumenti digitali, un ruolo non marginale possono esercitare i percorsi dì autoapprendimento per il miglioramento delle proprie competenze, supportati da una preventiva valutazione e condivisione degli obiettivi formativi con le esigenze aziendali anche in una logica di sviluppo a medio-lungo termine.
Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico considerano un valore lo scambio e il confronto Ira persone di diverse generazioni; l'impegno di persone con maggiore esperienza e competenze in qualità di formatori può costituire un ulteriore tassello per garantire una efficace circolarità dei saperi all'interno delle imprese e dell'intera filiera.
Nell'attuale contesto di transizione economico-sociale e culturale, per favorire circolarità e contaminazione dei saperi, è fondamentale collaborare a coinvolgere esperti, studiosi, istituti formativi o altre organizzazioni pubbliche e/o private nella elaborazione e creazione di eventi e momenti formativi che coinvolgano le comunità in cui operano le imprese del settore e che aiutino a comprendere le dinamiche evolutive del mondo del lavoro
Partecipazione, inclusione, benessere e produttività
Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico riconoscono che la partecipazione – in forma individuale e collettiva – è la modalità attraverso la quale si esprime la cultura del settore elettrico e sulla quale si intenda costruire il suo futuro, in spirito dr collaborazione e non di antagonismo tra le parti.
Promuovere sempre più la condivisione e la responsabilizzazione sugli obiettivi aziendali, da parte di lutti, crea valore aggiunto per le imprese e per le persone che vi lavorano.
La partecipazione a tutti i livelli, e nelle formo che già oggi consentono di attivare un dialogo aperto e costruttivo, sarà ulteriormente rafforzata nell’ambito di sistemi di relazioni industriali condivisi.
Le Parti riconoscono che, in questo nuovo contesto di trasformazione del lavoro s della relazione tra l'azienda e le persone, partecipazione, benessere - in un modello “Integrato” - motivazione e la responsabilità, rappresentano componenti essenziali del lavoro strettamente correlate Ira loro e che inazione sinergica favoriscono la piena espressione delle persone ed impattano positivamente sui risultati.
La contrattazione a definizione del Premio di Risultato, in tale ottica, rappresenta un importante momento in cui le Parti si confrontano sulla qualità dagli obiettivi/ indicatori, cha non possono essere mai essere raggiunti a discapito del benessere psico-fisico delle persone, della sicurezza a dell'emblema anche dai territori in cui te imprese si muovono.
I risultati perseguiti devono essere intrinsecamente sostenibili sia per le persone coinvolte, in una logica di ingaggio, responsabilizzazione ed attenzione alle persone, sia per il territorio e l'ecosistema in cui si opera
Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico contrastano ogni forma di discriminazione sul lavoro fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, te opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l“appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascite, la disabilità. l'età o l'orientamento sessuale.
Sono consapevoli che per assicurare un ambiente inclusivo e privo di pregiudizi, In cui ciascuna persona possa riconoscersi ed esprimere te proprie potenzialità, è necessario disegnare percorsi che favoriscano il rispetto delle persone, ne valorizzino la diversità, e consentano la conciliazione dell'impegno di lavoro con gli altri momenti della vita, Ciò anche al fine di attrarre, trattenere e valorizzare le persone per la loro capacità di apportare innovazione e contribuire a generare valore nelle diverse fasi dei loro ciclo di vita.
Una organizzazione in grado di realizzare la migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro potrà favorire, ad esempio, la creazione di strumenti e pratiche di genitorialità condivisa anche nella ripartizione degli impegni familiari, contribuendo anche al superamento del divario di genere.
Il perseguimento degli obiettivi aziendali non può essere mai essere perseguito a discapito del benessere psico-fisico e dell'equilibrio tra vita e lavoro di ciascuna persona e della comunità lavorativa nel suo complesso.
In questo contesto una regolamentazione del diritto alla disconnessione. è uno strumento utile per favorire l'adozione e il consolidamento di regole di comportamento coerenti con le nuove modalità di lavoro.
Cultura e comportamenti per la tutela della salute e sicurezza delle persone nel lavoro
Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico si impegnano affinché sia garantita l'integrità fisica e morale delle persone che lavorano nel settore, inteso come eco-sistema produttivo complessivo in cui operano anche le imprese appaltatoci.
Collaborano, nell'ambito del proprio ruoto e responsabilità, per assicurare ambienti di lavoro vivibili e sicuri, in cui ciascuno si senta libero di esprimersi, e protetto nei confronti di ogni genera di minacce, molestie o intimidazione.
Consapevoli del livello di attenzione e della qualità dei risultati ottenuti sui temi della salute e della sicurezza, anche grazie ai costruttivi confronti che si svolgono nelle sedi bilaterali stabilite, condividono la necessità di continuare a lavorare assieme affinché le regole e le procedure per lavorare in sicurezza si consolidino nei comportamenti agiti.
La competenza tecnica e la conoscenza della normativa, il corretto utilizzo delle leve e degli strumenti messi a disposizione, e la consapevolezza del potenziale impatto dell'azione di ciascuno sulla sicurezza degli altri, sono l'essenza di un approccio responsabile nell’esecuzione del lavoro che si vuole promuovere e sostenere.
A tal fine un ruolo di rilievo è in capo ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA) che, adeguatamente formati, possano svolgere, di concerto con i Rappresentanti sindacali e le competenti strutture aziendali, un ruolo di promozione nella educazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nei confronti del personale delle imprese che operano in appalto, affinché l'obiettivo zero infortuni rappresenti un traguardo per tutti.
È obiettivo comune promuovere il miglioramento delle procedure di lavoro, anche attraverso l’adozione di programmi e strumenti che promuovano la raccolta di dati e informazioni, di modo che da una dettagliata analisi delle osservazioni di sicurezza, infortuni e mancati infortuni possano emergere soluzioni per la prevenzione dei rischi ed evitare che tati eventi si verifichino nel futuro.
Le persone e i team coinvolti in gravi infortuni saranno oggetto di una particolare attenzione, oltre che di iniziative formative mirale al fine di ripristinare condizioni di fiducia, e per garantire pieno reintegro e continuità lavorativa delle persone più direttamente coinvolte in coerenza con le loro capacità e caratteristiche professionali.
In un'ottica di effettiva tutela della salute e della sicurezza delle persane, sarà oggetto di specifica attenzione la valutazione dei carichi di Lavoro, la gestione degli orari, la fruizione dei riposi.
Al fine di interpretare un ruolo decisivo nel diffondere una solida cultura della sicurezza in tutti i territori, le Imprese e le Organizzazioni sindacali del settore elettrico si impegnano a collaborare e ad essere fattore di stimolo affinché si realizzi un effettivo e proficuo interscambio di conoscenze ed esperienze tra mondo delle Imprese e mondo della scuola e della ricerca.
É condivisa inoltre la necessità di adottare le migliori misure di prevenzione e protezione considerata l'impresa come un ecosistema complessivo in cui tutti gli attori in gioco - compresi i fornitori e le imprese terze - sono impegnati nella realizzazione dei programmi di miglioramento e di sensibilizzazione sulle tematiche di sicurezze in cui ognuno è responsabile della propria e dell’altrui salute e sicurezza.
Le imprese del settore elettrico sono Impegnate a mettere a disposizione dei fornitori e delle imprese appaltateci le esperienze e gli strumenti adottali nel settore per promuovere il miglioramento degli standard di sicurezza, ivi compresa la valorizzazione dell’esperienza sul campo dei colleghi più esperti e i progetti che favoriscono il cambiamento dei comportamenti.
In tale ambito sarà promossa anche l’adozione di tecnologie e soluzioni innovative in grado di ridurre i rischi per la salute e la sicurezza senza perdere di vista il miglioramento continuo dei processi e degli obiettivi aziendali.