Tipologia: Protocollo Relazioni Industriali
Data firma: 19 luglio 2022
Validità: 19.07.2022 - 31.12.2025
Parti: Gruppo Fedrigoni e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Carta e Cartotecnica, Gruppo Fedrigoni
Fonte: fistelveneto.cisl.it


Sommario:


Protocollo Relazioni Industriali Gruppo Fedrigoni

Verbale di accordo
Il giorno 19 luglio 2022, in Verona, tra il Gruppo Fedrigoni […] e le Organizzazioni Sindacali di categoria, rappresentate rispettivamente da: Slc-Cgil [...], Fistel-Cisl […], Uilcom-Uil […], si è convenuto quanto segue:

1 - Ambito di applicazione
Il presente Protocollo si applica, per la vigenza, a tutti i siti italiani a cui si applica il CCNL Carta e Cartotecnica delle seguenti Società del Gruppo:
- Fedrigoni spa
- Cordenons spa
- Arconvert spa
- Ritrama spa

2 - Sistema di relazioni sindacali
a) Premesse
Le evoluzioni societarie del Gruppo Fedrigoni, che negli ultimi anni ha raggiunto livelli di sempre maggiore complessità grazie a una politica di nuove acquisizioni in Italia e all’estero, impongono una riflessione e uno sforzo comune da parte di tutti gli attori delle Relazioni Industriali al fine di darsi delle regole comuni valevoli per tutte le realtà italiane del Gruppo che applicano il Contratto Collettivo Nazionale Carta e Cartotecnica.
Le Parti, con il presente protocollo, intendono elevare il livello di interlocuzione, garantendo un salto di qualità all’intero sistema di Relazioni Industriali, anche con la costituzione di nuovi organi di informazione, partecipazione e di gestione delle problematiche.
Per ottenere tale obiettivo è necessario migliorare la velocità e l’efficacia dello scambio delle informazioni, concentrando sforzi ed energie sul trovare soluzioni condivise nell’interesse di Azienda e lavoratori.
A tal fine, le Parti concordano con la necessità di rivedere e stabilire regole più precise per normare gli aspetti formali del sistema di Relazioni Industriali del Gruppo Fedrigoni al fine di eliminare eventuali dubbi relativi a materie di competenza e attori coinvolti nei vari livelli di contrattazione.
b) Livelli di contrattazione
il livello Nazionale (o di Gruppo), il livello Territoriale (o Regionale), il livello di Stabilimento (o di Sede).
L’obiettivo di questo impianto è quello di estendere conoscenze e informazioni a tutti i livelli e garantire la partecipazione e la condivisione fra le Parti.
- Livello nazionale (o di gruppo)
Il livello Nazionale (o di Gruppo) si occupa di materie che, per la loro natura o per i loro contenuti o per le loro implicazioni, devono avere un ambito di applicazione che va oltre il singolo stabilimento/sede o territorio.
Gli organi che agiscono a questo livello sono il Comitato Nazionale, il Comitato Sindacale di Gruppo e le RSU riunite in Plenaria.
- Livello territoriale (o regionale)
Il livello Territoriale (o Regionale) si occupa di materie che, per la loro natura o per i loro contenuti o per le loro implicazioni, hanno una caratterizzazione a livello locale perché specifiche di un determinato territorio.
Gli attori che agiscono a questo livello sono, per parte sindacale, le RSU degli stabilimenti coinvolti e i rappresentanti Territoriali delle 00.SS. firmatarie del presente accordo.
Rimane la facoltà, per gli attori principali, di farsi assistere dai propri rappresentanti Nazionali.
- Livello stabilimento (o sede)
Il livello Stabilimento (o Sede) si occupa di materie che, per la loro natura o per i loro contenuti o per le loro implicazioni, sono specifiche di un determinato Stabilimento (o Sede).
Gli attori che agiscono a questo livello, per parte sindacale, sono le RSU degli stabilimenti coinvolti, eventualmente assistiti dai rappresentanti Territoriali e/o Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
c) Organi
Il Comitato Nazionale, le Segreterie Territoriali e RSU sono i soli soggetti titolati a sottoscrivere accordi aziendali, assumendo le proprie decisioni secondo le modalità previste dall’accordo interconfederale 10 gennaio 2014.
Gli accordi aziendali sottoscritti dal Comitato Nazionale sono validi ed efficaci anche per le Società/Sedi del Gruppo in cui non esistono RSU.
- Comitato Nazionale
• Composizione

Tale Comitato sarà formato da rappresentanti della Direzione Aziendale e da un rappresentante nazionale per ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo.
• Materia di competenza
I compiti del Comitato Nazionale sono:
- Condivisione di informazioni e discussione di problematiche che possano ragionevolmente avere significativi effetti sulle realtà italiane del Gruppo.
- Materie riguardanti tutti i siti italiani e/o siti di regioni differenti, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) Interpretazione della Legge, CCNL e Accordi Nazionali
b) Disciplina del sistema di relazioni sindacali di Gruppo
c) Disciplina degli Accordi Integrativi Aziendali di Gruppo, sia di natura economica che normativa
d) Sistema di omogeneizzazione dei comportamenti e dei trattamenti, qualora gli stessi debbano essere trattati a livello di Gruppo perché di rilevanza nazionale.
e) Recepimento/adeguamento della contrattualistica aziendale sulla base delle eventuali nuove normative e/o modifiche contrattuali, compresi i problemi interpretativi e di applicazione degli accordi di Gruppo.
• Modalità
Le riunioni del Comitato sono convocate da parte Aziendale, su richiesta di una delle parti.
Le parti sono impegnate a svolgere tempestivamente gli incontri dal momento della richiesta e l’impossibilità a parteciparvi di uno dei rappresentanti delle OO.SS. non è ostativo allo svolgimento dell'incontro, soprattutto nei casi in cui sia necessario il rispetto di una determinata tempistica.
Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 D.Lgs. n. 25/2007, le informazioni condivise nel Comitato, sono strettamente riservate e confidenziali.
Tali informazioni, pertanto, non potranno essere divulgate ad alcuna persona senza l’espressa autorizzazione scritta della Società ed in particolare, non potranno essere divulgate agli organi di stampa, ai media e in genere a soggetti operanti nel settore della comunicazione e divulgazione al pubblico.
- Comitato Sindacale di Gruppo
• Composizione

Il Comitato Sindacale di Gruppo è formato, per parte sindacale, da una RSU per ogni sigla e per ogni stabilimento, laddove la sigla esprima almeno una RSU.
Inoltre, partecipano alle riunioni del Comitato Sindacale di Gruppo:
a) Un rappresentante/coordinatore nazionale per ogni OO.SS. firmataria del presente accordo;
b) Un rappresentante territoriale per ogni OO.SS. firmataria del presente accordo per ogni Provincia in cui è presente almeno un sito.
I nominativi dei membri del Comitato dovranno essere formalmente comunicati all’Azienda dalle rispettive Segreterie Nazionali.
I componenti del Comitato rimarranno in carica per 3 anni e decadono in caso di: nuove elezioni RSU, dimissioni dalla RSU, sostituzione ad opera delle Segreterie Nazionali.
• Materie di competenza
I compiti del Comitato Sindacale di Gruppo sono consultivi e di supporto al Comitato Nazionale di gruppo su materie riguardanti tutti i siti italiani e/o siti di regioni differenti.
• Modalità

Ai dipendenti che sono componenti del Comitato Sindacale di Gruppo viene riconosciuto un numero di ore aggiuntivo di permessi sindacali retribuiti da fruire solo ed esclusivamente per partecipare alle riunioni di tale organo.
Ai dipendenti che sono membri del Comitato che provengono da stabilimenti distanti più di 350 km, dalla sede di effettuazione degli incontri di gruppo, saranno rimborsate le spese di alloggio, nella modalità e nei limiti fissati dall’Azienda, dietro previa autorizzazione ed eventualmente solo a fronte di documentazione giustificativa a supporto.
Le parti concordano che in casi eccezionali potranno essere riconosciuti trattamenti di miglior favore.
Al pari, sarà messa a disposizione, ove presente, una macchina della flotta aziendale. In alternativa, ove non fosse disponibile, verrà riconosciuto il rimborso chilometrico nei termini previsti dalla policy aziendale, fermo restando che le auto dovranno essere utilizzate a piena capacità.
Le riunioni del Comitato sono convocate da parte aziendale, per iscritto, su richiesta di una delle due parti.
- Plenaria Sindacale (ex art. 8 CCNL carta e cartotecnica)
• Composizione
A tale incontro saranno invitati i componenti del Comitato Sindacale di Gruppo e tutte le restanti RSU degli Stabilimenti/Sedi italiane.
• Materie di competenza
Tale incontro verterà sulle seguenti materie:
a) Situazione aziendale
b) Prospettive di medio e lungo periodo e relative ricadute
c) Iniziative commerciali e industriali
d) Progetti Speciali
• Modalità
Almeno una volta l’anno si terrà un incontro con la partecipazione della Direzione Aziendale.
Ai dipendenti che partecipano alla Plenaria Sindacale viene riconosciuto un numero di ore aggiuntivo di permessi sindacali retribuiti da fruire solo ed esclusivamente per partecipare alle riunioni di tale organo.
Ai dipendenti che partecipano alla Plenaria Sindacale che provengono da stabilimenti distanti più di 350 km dalla sede di effettuazione degli incontri di gruppo, saranno rimborsate le spese di alloggio, nelle modalità e nei limiti fissati dall'Azienda, dietro previa autorizzazione ed eventualmente solo a fronte di documentazione giustificativa a supporto.
Le parti concordano che in casi eccezionali potranno essere riconosciuti trattamenti di miglior favore.
Al pari, sarà messa a disposizione, ove presente, una macchina della flotta aziendale. In alternativa, ove non fosse disponibile, verrà riconosciuto il rimborso chilometrico nei termini previsti dalla policy aziendale, fermo restando che le auto dovranno essere utilizzate a piena capacità.
La riunione ex art. 8 è convocata per iscritto da parte aziendale, su richiesta di parte sindacale, con tempistiche e modalità da concordare fra le Parti.
- RSU di stabilimento o sede
• Composizione

Sono elette secondo quanto previsto dal CCNL, dall’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza) e dagli accordi attualmente vigenti anche negli stabilimenti.
• Materie di competenza
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e dall’art. 2 - parte prima - Norma Generali - del CCNL, l’attività negoziale locale non potrà sovrapporsi alle materie la cui trattazione è demandata al Comitato Nazionale e/o al Comitato Sindacale di Gruppo.
Le RSU si occuperanno direttamente di materie che, per la loro natura o per i loro contenuti o per le loro implicazioni, sono specifiche di un determinato Stabilimento (o Sede).
In via esemplificativa e non esaustiva:
a) Gestione dei rimandi del CCNL.
b) Definizione e verifica dei parametri di stabilimento ai fini PDR.
c) Gestione organizzazione del lavoro.
d) Valutazioni dati sull’organico aziendale, sulle diverse tipologie contrattuali utilizzate e sull’inquadramento.
e) Definizione dell’orario di lavoro e del calendario lavorativo annuo.
f) Processi formativi finanziati e relative specifiche intese.
• Permessi Sindacali
I componenti delle RSU potranno fruire di permessi sindacali retribuiti nell’ambito degli accordi attualmente vigenti nei singoli siti/stabilimenti.
Il lavoratore che intende fruire di permessi sindacali, salvo casi di comprovata urgenza, dovrà richiederli per iscritto, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente accordo, con preavviso minimo di 24 ore, se interno, e di 48 ore, se esterno.
Qualora, invece, l’incontro sindacale fosse richiesto formalmente dalla Direzione di Stabilimento e dovesse cadere, per improrogabili esigenze aziendali, in un giorno di riposo della RSU, le ore di partecipazione verranno retribuite in regime ordinario comprensive di maggiorazione turno.
In ogni caso, saranno computate solo le ore effettive della riunione, con l’aggiunta di un’ora complessiva a copertura del tempo e del costo dello spostamento da e per la sede della riunione.
Fatto salvo rilevanti motivi di carattere tecnico-organizzativo, l’Azienda si impegna a consentire la necessaria agibilità sindacale e la fruizione dei permessi previsti a patto che siano rispettate le modalità di utilizzo previste dal presente accordo.
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Per quanto attiene la figura del Rappresentante per la Sicurezza, nonché la procedura per la relativa elezione, si rimanda a quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008), dall’accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, dal CCNL e da eventuali accordi aziendali vigenti.
- Direttivo
I membri dei direttivi provinciali e/o regionali, per cui sia pervenuta all’Azienda la nomina formale da parte dell’organizzazione sindacale di riferimento, potranno fruire delle ore di permesso retribuite nei limiti e nelle modalità previste dall'art 12 - Parte Prima - del vigente CCNL Carta e Cartotecnica.
Pertanto, salvo accordi di miglior favore attualmente vigenti, per ogni sigla firmataria del presente; accordo e per ogni stabilimento, sono previste un massimo di 10 ore mensili complessive di permessi
sindacali retribuiti per direttivo.
Tali permessi saranno concessi solo se richiesti all’Azienda, per iscritto e con congruo preavviso, da parte dell’organizzazione Sindacale Territoriale di riferimento.
d) Assemblee Sindacali
Nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 20 della L. 300/1970 e art. 9 - Parte Prima - Sezione Prima del CCNL Carta e Cartotecnica, le Parti si impegnano a trovare le soluzioni più opportune, in termini di orari e modalità di fruizione, affinché il legittimo esercizio del diritto di assemblea sindacale retribuita non precluda l’operatività degli impianti, con particolare riferimento a quelli che lavorano in maniera continua.
In alternativa, fermo restando i principi generali sopra citati, a livello di singola unità produttiva sarà possibile stabilire una differente modalità di fruizione, in accordo fra Direzione e RSU.
Qualora le assemblee fossero effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, le ore di partecipazione alle stesse saranno retribuite in regime ordinario con maggiorazione del turno in base all’orario di effettuazione dell’assemblea
e) Procedura di raffreddamento
La vita di ogni comunità, compresa quella che si forma nei luoghi di lavoro, è sottoposta al rischio di tensioni tra le varie Parti coinvolte.
Qualora tali tensioni dovessero sfociare in controversie collettive, le Parti decidono di adottare la seguente procedura di raffreddamento e conciliazione finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Nell’ambito e in coerenza con il sistema di relazioni industriali partecipative a cui si ispira il presente accordo, qualora le RSU valutino esistere motivi di potenziale conflitto con l’Azienda a livello di stabilimento/unità produttiva o di reparto, si adotterà la seguente procedura:
1. La RSU, a maggioranza, presenta richiesta scritta di incontro alla Direzione Aziendale di Stabilimento, la quale dovrà fissare tempestivamente l’incontro, al fine di esaminare congiuntamente la situazione e individuarne la soluzione.
2. Qualora permanessero i motivi di conflitto, su richiesta scritta anche di una sola delle Parti, avallata e controfirmata dalle proprie strutture territoriali e nazionali, verrà effettuato un ulteriore incontro tra la Direzione Aziendale e la RSU assistita dalle strutture territoriali e/o nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le Parti stabiliscono in n° 15 giorni di calendario il periodo di cosiddetto raffreddamento.
Qualora la procedura in oggetto coinvolga anche le strutture nazionali, tale periodo viene fissato a n° 20 giorni di calendario.

3 - Clausole transitorie e finali
Il presente accordo annulla e sostituisce i precedenti accordi aziendali e/o prassi eventualmente presenti in tutte le realtà del Gruppo Fedrigoni esclusivamente per le materie qui regolate, fatti salvi eventuali errori materiali sul testo e/o omissioni.

4 - Decorrenza e durata dell’accordo
Il presente accordo decorre a partire dal 19 luglio 2022 e fino a tutto il 31 dicembre 2025.