• Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro
  • Coordinatore per l'Esecuzione

Responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di un datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo in danno di C.A. deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro.

Il Tribunale affermava la responsabilità perchè il ponteggio sul quale operava la vittima, e dal quale era caduta trovando la morte, presentava uno spazio vuoto, e privo di tavole, attraverso il quale il lavoratore era precipitato mentre tentava di passare dal ponteggio al castelletto - installati per i lavori di rifacimento di una facciata - che erano situati su piani diversi; il ponteggio era inoltre privo di doppio parapetto e di tavola fermapiede.

La Corte d'Appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, condannava il solo datore di lavoro.

Ricorso in Cassazione del datore di lavoro e delle parti civili.

Il ricorso del datore di lavoro va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per genericità e per manifesta infondatezza.

"Va premesso che in questo processo non è in contestazione che l'impalcatura dalla quale è caduto C.A. fosse non conforme alle regole di prevenzione per le irregolarità già descritte e che la caduta del lavoratore sia conseguente alla mancata osservanza di queste regole."

Inammissibile è anche il primo motivo del ricorso delle parti civili riguardante l'assoluzione del coordinatore per l'esecuzione.
I ricorrenti pretendono che il giudice di legittimità accolga una ricostruzione dei fatti diversa da quella motivatamente compiuta dal giudice di merito che ha ritenuto non potesse ritenersi provato che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori  fosse venuto a conoscenza della circostanza che i lavori erano stati ripresi dopo una sospensione.

E' invece fondato il motivo di ricorso riguardante l'affermato concorso di colpa della vittima. Questo tema forma oggetto del ricorso delle parti civili che hanno contestato la statuizione, contenuta nella sentenza della Corte d'Appello, nella parte in cui, modificando sul punto quella di primo grado, ha ritenuto l'esistenza di un concorso di colpa del lavoratore defunto pari al quarantacinque per cento.

Non appare giuridicamente configurabile "un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali comportamenti colposi del lavoratore. Non v'è concorso di colpa se il lavoratore che presta la sua attività in altezza - e non è stato munito delle cinture di sicurezza - pone un piede in fallo per disattenzione; o nel caso in cui, sempre per disattenzione (quindi per una condotta negligente) viene a contatto con un meccanismo in movimento non protetto e in tutti i casi consimili nei quali la funzione della regola cautelare è diretta a prevenire proprio le conseguenze di tali condotte negligenti (o anche imprudenti o imperite)."


"Non era dunque ipotizzabile una colpa del lavoratore che non aveva l'obbligo di osservare una specifica disposizione impartitagli dal datore di lavoro e, tanto meno, di predisporre le misure di prevenzione ma quello di osservare le cautele predisposte dal datore di lavoro il quale, nel caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, non aveva a tale obbligo adempiuto. Nè può dirsi che il lavoratore abbia trasgredito alle disposizioni impartitegli perchè egli si è limitato, e ciò non è da alcuno contestato, ad eseguire i compiti assegnatigli con le modalità prescritte."
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) G.V. nato a (OMISSIS), imputato;

2) C.G., C.S., C.A., C. F. e C.R., parti civili, nei confronti di:

G.V. e S.L. nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza 25 giugno 2007 della Corte d'Appello di Palermo;

- udita la relazione del Consigliere dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;

- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi dell'imputato G. e l'annullamento con rinvio limitatamente al punto concernente il beneficio della non menzione; rigetto del ricorso delle parti civili nei confronti di S.L.; accoglimento del ricorso delle parti civili nei confronti di G.V. limitatamente al riconoscimento del concorso di colpa;

- udito per le parti civili l'avv. RESTIVO Raffaele il quale conclude per l'accoglimento del ricorso nei confronti di S. e di G.;

- udito per l'imputato G. l'avv. Daniele MOSCHINI, in sostituzione dell'avv. Antonio GATTUSO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato e per il rigetto del ricorso delle parti civili;

- letta la memoria depositata nell'interesse di S.L..

La Corte:

 
FattoDiritto

OSSERVA

1) Il Tribunale di Palermo, con sentenza 30 marzo 2005, ha condannato S.L. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e G.V. (datore di lavoro) alle pene ritenute di giustizia (previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante) per il delitto di omicidio colposo in danno di C.A. deceduto in (OMISSIS) a seguito di un infortunio sul lavoro. Con la medesima sentenza è stato assolto P.M. (direttore dei lavori).

Il primo giudice ha ritenuto che l'infortunio fosse riconducibile alla responsabilità dei due imputati citati perchè il ponteggio sul quale operava la vittima, e dal quale era caduta trovando la morte, presentava uno spazio vuoto, e privo di tavole, attraverso il quale il lavoratore era precipitato mentre tentava di passare dal ponteggio al castelletto - installati per i lavori di rifacimento di una facciata - che erano situati su piani diversi; il ponteggio era inoltre privo di doppio parapetto e di tavola fermapiede.

2) La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 25 giugno 2007, ha solo parzialmente confermato la sentenza di primo grado. Ha infatti assolto S.V. dal reato indicato con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" mentre ha confermato la penale responsabilità di G.V. ritenendo però l'esistenza, ai fini dell'azione civile, di un concorso di colpa della persona offesa pari al 45 %.

Secondo la Corte di merito C.A. si era spostato dal ponteggio al castelletto per eseguire lavori di rifinitura costituiti da ritocchi del frontalino del balcone del piano superiore e questa attività rientrava tra le attività che la ditta G. aveva avuto in subappalto dalla ditta B. e tra le mansioni assegnate da G. alla vittima.
Ne consegue che il datore di lavoro doveva essere ritenuto in colpa perchè aveva consentito che il suo dipendente operasse in una situazione di assenza delle misure di prevenzione anche se la condotta della persona offesa era da ritenere gravemente imprudente; il che giustificava l'affermato concorso di colpa.

La Corte di merito ha invece ritenuto di escludere la colpa di S.V. pur riconfermando l'esistenza della sua posizione di garanzia.
Secondo la sentenza impugnata mentre vi è la prova che l'appaltante aveva sospeso i lavori - e dopo questa sospensione era iniziato lo smontaggio del ponteggio - non esiste la prova che S. fosse stato informato della ripresa dei lavori.

3) Contro la sentenza della Corte palermitano hanno proposto ricorso sia G.V. che le parti civili.

L'imputato G. deduce, con il primo motivo, "palese illogicità e assenza della motivazione". Secondo il ricorrente sarebbe priva di significato - al fine di ritenere che C. era stato incaricato di ritoccare i frontalini - la circostanza che il figlio del ricorrente avesse preparato il colorante per eseguire i ritocchi essendo invece emerso che questa preparazione era avvenuta per conto dell'appaltante i cui dipendenti dovevano eseguire l'incarico.

Nè corrisponde al vero che G. abbia ammesso la circostanza risultando, dall'esame delle dichiarazioni, che egli aveva ammesso che "l'ambito di attività allo stesso delegata era circoscritta all'interno del balcone (ringhiere e sottobalconi)" come del resto ammesso dall'appaltante B..
Illogiche sarebbero poi le argomentazioni che traggono conferma della tesi contestata dalle modalità di protezione dagli schizzi di pittura.

Sempre all'interno del primo motivo di ricorso si censura poi la sentenza impugnata per non avere ritenuto abnorme la condotta del lavoratore infortunato e per non aver tenuto conto che la ditta di G. "per la struttura e per l'attività marginale ad essa subappaltata si trovava nella descritta posizione di assoluta dipendenza funzionale ed operativa, rispetto alla impresa del B. al quale il primo necessariamente doveva pienamente affidarsi".

Si afferma poi come sia avulsa dalle evidenze processuali l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui già nella mattinata il ponteggio non era più in condizioni di sicurezza e come sia illogica l'affermazione che G. non poteva non essersi accorso di ciò.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per la mancanza di motivazione sull'omessa concessione della non menzione.

4) Le parti civili C.G., C.S., C. A., C.F. e C.R. hanno anch'esse proposto ricorso contro la sentenza di secondo grado.

Con il ricorso si deduce anzitutto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al riconosciuto concorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente. Si nega che l'imprudenza o la negligenza del lavoratore infortunato, quando l'evento sia riconducibile alla mancanza o insufficienza delle cautele antinfortunistiche, possa costituire il presupposto per l'affermazione del concorso di colpa.

Si censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui ha assolto S.V. dal reato ascrittogli. La sentenza sarebbe illogica per non aver ritenuto provato che l'imputato era stato avvertito della ripresa dei lavori malgrado un teste l'avesse confermato.

Ha replicato al ricorso delle parti civili S.L. il quale ha argomentato sulla correttezza della motivazione della sentenza della Corte di merito per quanto riguarda la sua posizione e ha chiesto la conferma nei suoi confronti della sentenza impugnata.

5) Il ricorso di G.V. deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per genericità e per manifesta infondatezza.

Va premesso che in questo processo non è in contestazione che l'impalcatura dalla quale è caduto C.A. fosse non conforme alle regole di prevenzione per le irregolarità già descritte e che la caduta del lavoratore sia conseguente alla mancata osservanza di queste regole.

Del resto le difese dell'imputato si fondano su diversi presupposti ma va subito evidenziato che le argomentazioni che si riferiscono alla ricostruzione dei fatti sono palesemente dirette - come risulta dalla enunciazione in precedenza effettuata delle argomentazioni contenute nel ricorso - ad una ricostruzione dei fatti diversa e contrastante rispetto a quella compiuta dai giudici di merito che - all'esito dell'esame delle deposizioni e delle pattuizione contrattuali intervenute tra la ditta B.e la ditta G. - sono pervenuti alla conclusione che la pitturazione dei frontalini era stata affidata dall'appaltante B. all'appaltatore G..

A questa conclusione la Corte di merito è pervenuta in modo argomentato ed esente da alcuna illogicità. Ha infatti richiamato:
le dichiarazioni del medesimo imputato (anche se oggi nel ricorso si tende a dare alle stesse, peraltro immotivatamente, un diverso significato); le dichiarazioni di B.G.; quelle del teste V.. Ha poi evidenziato che lo stesso G.G., figlio dell'imputato, aveva predisposto la vernice poi usata da C. (e del tutto congetturale è l'affermazione del ricorrente secondo cui questa preparazione sarebbe avvenuta nell'interesse dei dipendenti di B.).

Come appare evidente la motivazione della sentenza impugnata è esente da alcun vizio di legittimità e si sottrae conseguentemente alle censure proposte che mirano ad una diversa ricostruzione dei fatti.

Del tutto generiche sono poi le censure che si riferiscono alla asserita esistenza di una condotta abnorme del lavoratore infortunato (comunque esclusa, ed a maggior ragione, per quanto si dirà in relazione al concorso di colpa del lavoratore) e alla esistenza di una dipendenza funzionale e operativa della ditta G. rispetto a quella di B. (circostanza peraltro irrilevante posto che non è in discussione che C. fosse dipendente dell'imputato che dunque aveva l'obbligo di garantire la sua sicurezza).

Incensurabile nel giudizio di legittimità è infine la valutazione sulla conoscenza - o conoscibilità - della situazione di pericolo derivante dalla irregolare situazione del ponteggio che la Corte di merito ricollega alla circostanza della presenza sul luogo dell'imputato durante tutta la giornata prima dell'incidente.

Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso concernente la mancata concessione del beneficio della non menzione - non avendo, questa richiesta, formato oggetto di motivo di appello.

La natura originaria delle cause di inammissibilità del ricorso non consente di dichiarare l'estinzione del reato a seguito della prescrizione che sarebbe maturata dopo la sentenza di appello (il fatto si è infatti verificato il 3 agosto 2000: v. Cass., sez. un., 22 novembre 2000 n. 32, De Luca, rv. 217266).

6) Inammissibile è anche il primo motivo del ricorso delle parti civili riguardante l'assoluzione di S.L.. Anche in questo caso, infatti, i ricorrenti pretendono che il giudice di legittimità accolga una ricostruzione dei fatti diversa da quella motivatamente compiuta dal giudice di merito che ha ritenuto non potesse ritenersi provato che S. - coordinatore per l'esecuzione dei lavori - fosse venuto a conoscenza della circostanza che i lavori erano ripresi.

I ricorrenti evidenziano la deposizione del teste L.P.V. che ha riferito di aver comunicato a S. che i lavori erano ripresi ma la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto che tali dichiarazioni non fossero attendibili richiamando anche la dichiarazioni di P.M. che le hanno smentite.

Anche in questo caso dunque la Corte di merito ha adeguatamente motivato il suo convincimento e le critiche proposte con il ricorso si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio acquisito nel processo.

7) E' invece fondato il motivo di ricorso riguardante l'affermato concorso di colpa della vittima. Questo tema forma oggetto del ricorso delle parti civili che hanno contestato la statuizione, contenuta nella sentenza della Corte d'Appello, nella parte in cui, modificando sul punto quella di primo grado, ha ritenuto l'esistenza di un concorso di colpa del lavoratore defunto pari al quarantacinque per cento.

Ai fini penali il concorso di colpa della persona offesa può avere rilievo sulla determinazione della pena (ai sensi dell'art. 133 c.p.p., comma 1, n. 3) ma, nel nostro caso, la statuizione sulla pena (peraltro applicata nel minimo) non ha formato oggetto del ricorso dell'imputato.

Per quanto riguarda invece il rilievo del problema ai fini del risarcimento del danno cagionato dall'imputato deve osservarsi che il concorso di colpa del lavoratore non è ipotizzabile in ogni caso in cui egli abbia tenuto, nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, una condotta colposa che abbia avuto efficienza causale sull'evento dannoso verificatosi in suo danno.

La funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro non è infatti solo quella di evitare condizioni e modalità produttive pericolose per la salute del lavoratore sulle quali il medesimo non può interferire (per es. le esposizioni nocive nei luoghi di lavoro o situazioni insidiose non conoscibili dal dipendente) ma molto spesso anche quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori e dovuti alle più svariate ragioni (inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione ecc.).

Non appare dunque giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali comportamenti colposi del lavoratore. Non v'è concorso di colpa se il lavoratore che presta la sua attività in altezza - e non è stato munito delle cinture di sicurezza - pone un piede in fallo per disattenzione; o nel caso in cui, sempre per disattenzione (quindi per una condotta negligente) viene a contatto con un meccanismo in movimento non protetto e in tutti i casi consimili nei quali la funzione della regola cautelare è diretta a prevenire proprio le conseguenze di tali condotte negligenti (o anche imprudenti o imperite).

In tutti questi casi la norma di prevenzione è stata formata proprio con l'ulteriore finalità di evitare le conseguenze delle condotte negligenti o imprudenti dei lavoratori; condotte che dunque non possono avere efficacia parzialmente scusante, sia pure ai soli fini civilistici, su chi era tenuto a garantire la sicurezza. E ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in situazione di pericolo, in considerazione dell'indisponibilità del diritto alla salute.

Ma poichè gli obblighi di prevenzione gravano anche sui lavoratori (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 6; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 20) il concorso di colpa del lavoratore, pur in presenza di una condotta colposa dei soggetti che dovevano garantirne la sicurezza, non può certamente essere escluso.

Si tratta dunque di stabilire i limiti di questa responsabilità concorrente e questi limiti possono essere individuati nei casi in cui ci si trovi in presenza non solo di una condotta negligente o imprudente del lavoratore che, pur non potendo essere considerata abnorme (perchè prevedibile e rientrante nelle sue mansioni), consenta di affermare che questi abbia travalicato dalla mera esecuzione delle mansioni affidategli.

Per esempio si può pensare ai casi in cui l'infortunato abbia volontariamente trasgredito alle disposizioni del datore di lavoro, o abbia adottato di sua iniziativa modalità pericolose di esecuzione del lavoro. In tali casi potrà affermarsi, ai fini civilistici che interessano, l'eventuale suo concorso di colpa.

Nel caso in esame, come incensurabilmente accertato dal giudice di merito, il lavoratore si è limitato ad eseguire il compito affidatogli scegliendo una modalità pericolosa per raggiungere il punto nel quale poteva operare per la pitturazione dei frontalini.

Non era dunque ipotizzabile una colpa del lavoratore che non aveva l'obbligo di osservare una specifica disposizione impartitagli dal datore di lavoro e, tanto meno, di predisporre le misure di prevenzione ma quello di osservare le cautele predisposte dal datore di lavoro il quale, nel caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, non aveva a tale obbligo adempiuto. Nè può dirsi che il lavoratore abbia trasgredito alle disposizioni impartitegli perchè egli si è limitato, e ciò non è da alcuno contestato, ad eseguire i compiti assegnatigli con le modalità prescritte.

Il ricorso delle parti civili va dunque accolto limitatamente al punto concernente l'affermato concorso di colpa. Statuizione che va annullata senza rinvio.

8) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di G. V. conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.


P.Q.M.
 
 
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato G. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonchè a rifondere alle parti civili le spese di questo giudizio che liquida in Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Rigetta il ricorso delle parti civili nei confronti dell'imputato S.L. e annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al concorso di colpa che elimina.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010