Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 luglio 2022, n. 23663 - Inadeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali del Provveditorato agli studi. A pagare il risarcimento deve essere il Ministero come datore di lavoro anche se i locali sono della Provincia


 


Presidente Manna – Relatore Bellè
 


Rilevato che:

1. N.C., collaboratrice amministrativa del Provveditorato agli Studi di (omissis), cui poi è succeduta nel processo la figlia ed unica erede S.R., ha agito in giudizio contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), assumendo di avere contratto malattia con permanente inidoneità al lavoro a causa delle condizioni igienico sanitarie del luogo di prestazione del servizio;

su istanza del MIUR, veniva chiamata in giudizio anche la Provincia Regionale di Catania, poi Città Metropolitana di Catania, ritenuta dal Ministero legittimata passiva rispetto all'accaduto, in quanto obbligata a fornire i locali e a provvedere alla loro manutenzione;

il Tribunale ha accolto la domanda nei confronti del MIUR, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Provincia e la Corte d'Appello ha rigettato il gravame, rilevando come l'azione fosse stata dispiegata dalla lavoratrice a titolo contrattuale e nei confronti del proprio datore di lavoro, domanda rispetto alla quale non poteva esservi legittimazione della Provincia;

la Corte territoriale aggiungeva che la chiamata in causa non era stata fatta "in manleva", ma come chiamata di quello che il MIUR riteneva essere l'effettivo responsabile, con impostazione infondata, in quanto l'azione del lavoratore era stata dispiegata verso il datore di lavoro per non avere procurato che la prestazione si svolgesse in locali idonei;

precisava ancora la Corte territoriale che, per quanto non vi fosse dubbio che l'ente territoriale fosse tenuto alla manutenzione dell'immobile anche in virtù della disposizione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 614 il MIUR era responsabile, quale datore di lavoro, non essendosi attivato per ottenere senza indugio un'adeguata sistemazione dei locali e dell'immobile, eventualmente provvedendovi in vece dell'obbligato;

2. il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito dalla Città Metropolitana di Catania e dalla S. con controricorso;

la Città Metropolitana ha anche depositato memoria.

 

Considerato che:

1. va preliminarmente esclusa la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per tardività, sollevata dalla Città Metropolitana;

non è del tutto chiara la dinamica della notificazione del ricorso per cassazione alla Città Metropolitana, perché la relata fa riferimento ad una raccomandata spedita il 18.4.2016, mentre l'avviso di ricevimento in atti riguarda altra raccomandata pervenuta il 1.8.2016;

tuttavia, è certo che il ricorso per cassazione sia stato notificato il 18.4.2016 (invio) - 21.4.2016 (ricezione) alla S. e, quindi, tempestivamente rispetto alla notifica della sentenza al MIUR, avvenuta il 26.2.2016;

si deve allora tenere presente che la causa in cui si sia verificata la chiamata del terzo presunto titolare passivo del rapporto intercetta un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che rende la controversia inscindibile (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass. 8 agosto 2003, n. 11946), sicché, addirittura in caso di omessa notifica ad una delle parti, si dovrebbe disporre l'integrazione (v. ad es., Cass. 3 aprile 2007, n. 8350);

pertanto, stante la tempestività rispetto ad una parte, non vi è proprio luogo a discutere di tardività rispetto ad altra parte, comunque evocata in giudizio ancor prima di qualsiasi intervento della Corte;

2. l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 106 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e con esso si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'ente territoriale, tenuto per legge alla manutenzione dell'immobile;

3. il motivo è infondato;

4. è evidente che costituiscono azioni diverse e potenzialmente coesistenti quella del dipendente nei riguardi del proprio datore, a titolo contrattuale per non avere assicurato idonee condizioni di lavoro e quella nei riguardi del diverso ente in ipotesi tenuto alla manutenzione dei locali, evidentemente a titolo diverso, data l'assenza di vincoli di lavoro;

è dunque sterile l'insistenza del MIUR sulla possibilità che vi siano responsabilità della Provincia, sia perché, come rilevato dalla Corte territoriale, non è stata azionata alcuna domanda di manleva e dunque non vi erano pronunce da assumere da questo punto di vista, sia perché la titolarità passiva del rapporto di lavoro è inconfutabilmente in capo al MIUR il quale, pertanto, in ragione del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto di ravvisare in capo ad esso ben precisi coefficienti colposi, non può che risponderne verso il lavoratore;

d'altra parte, il motivo nulla adduce in ordine alle valutazioni di merito svolte dalla Corte territoriale nel ravvisare la colpa datoriale posta a fondamento dell'obbligo risarcitorio e quindi, sotto questo profilo, nulla quaestio;

5. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Santo Li Volsi, antistatario, per le spese relative alla S.