Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Venezia, 05 luglio 2022, n. 443 - Legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la docente no vax


 


Giudice Bortolaso

 

Fatto



La ricorrente - docente di Scuola Secondaria di I° grado a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l'Istituto (omissis) (omissis) di (omissis) - ha agito con ricorso ex art 414 c.p.c. impugnando la sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti dal DS con provvedimento 21.9.2021 in attuazione dell'art. 4 ter d.l. 44/2021 ossia per violazione dell'obbligo vaccinale Covid. Sostenuta l'illegittimità costituzionale delle norme in materia, ha agito per ottenere il reintegro nelle proprie funzioni lavorative presso l'istituto di appartenenza e la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle retribuzioni perse dalla sospensione al reintegro, formulando le seguenti conclusioni di merito: “In via pregiudiziale: 1) ritenuta la questione ammissibile e non manifestamente infondata, sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 9ter del DL 22 aprile 2021 n. 52 poi convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 introdotto dal DL n. 111 del 6 agosto 2021 poi convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133 là dove pone l'obbligo del possesso del c.d. green pass per accedere ai luoghi di lavoro e per poter svolgere le prestazioni per contrasto e violazione (“tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID_19 di cui all'articolo 9, comma 2”), per contrasto e violazione del Regolamento Europeo 953/2021 considerando 36 e degli artt. 1,2,3,4, 32, , 36 e 77 della Carta Costituzionale con ogni ulteriore conseguenza di legge. Nel merito in via principale: 2) accertarsi e dichiararsi l'incostituzionalità dell'art. 9ter del DL 22 aprile 2021 n. 52 poi convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 introdotto dal DL n. 111 del 6 agosto 2021 poi convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre n. 133 là dove pone l'obbligo del possesso del c.d. green pass per accedere ai luoghi di lavoro e per poter svolgere la prestazione di lavoro (“tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e d35elle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID_19 di cui all'articolo 9, comma 2”) per contrasto e violazione del Regolamento Europeo 953/2021 considerando 36 e degli artt. 1,2,3,4, 32, 35, 36 e 77 della Carta Costituzionale e/o la violazione e la contrarietà al diritto comunitario per tutte le ragioni di cui sopra; 4) per l'effetto disapplicare e/o non applicare l'art. 9ter del DL 22 aprile 2021 n. 52 poi convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 introdotto dal DL n. 111 del 6 agosto 2021 poi convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133 per tutte le ragioni di cui sopra; 5) per l'effetto ordinare al datore di lavoro di reintegrare in servizio la ricorrente per tutte le ragioni di cui sopra; 6) per l'effetto, se del caso, condannare il datore di lavoro a pagare alla ricorrente tutte le retribuzioni ed i contributi medio tempore maturati dal giorno della sospensione dal lavoro al giorno dell'effettiva ripresa del servizio per tutte le ragioni di cui sopra; In ogni caso: con vittoria di diritti, spese ed onorari”. Censura il provvedimento di sospensione, in realtà plurimi periodi di sospensione puntualmente indicati, in estrema sintesi per contrarietà delle disposizioni impositive dell'obbligo, ovvero art 9ter del DL 22 aprile 2021 n. 52 poi convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 introdotto dal DL n. 111 del 6 agosto 2021 poi convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133, alla Costituzione e al Diritto Comunitario tenuto conto dell'inutilità, o comunque insufficienza, della vaccinazione ad arginare i contagi e a prevenire infezioni, ricoveri e decessi. L'Amministrazione convenuta si è costituita ripercorrendo la normativa di riferimento, rivendicando di essersi alla stessa attenuta, contestando le doglianze attoree nel merito, eccepita in via preliminare l'irrilevanza ai fini di causa della questione di legittimità costituzionale come prospettata. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza cartolare, previo deposito di note autorizzate. Dal 15.12.2021, per effetto dell'introduzione, ex D.L. 172/2021, dell'art 4ter del DL 44/2021, l'obbligo vaccinale Covid c.d. selettivo ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, originariamente previsto per il solo personale sanitario e diretto a contrastare la grave pandemia esplosa ad inizio 2020 e via via propagatasi, riguarda anche il personale scolastico. Le prime misure per la scuola sono state previste dall'art. 9ter del DL 22 aprile 2021 n. 52, inserito dal D.L. 111/2021, nei seguenti termini: “ Dal 1° settembre 2021 e fino al ((31 marzo 2022)), termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. 1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4 I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo. 5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.” Tale normativa è stata oggetto di modifica a seguito dell'approvazione del D.L. del 24 dicembre 2021 n. 221, che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 marzo 2022. Il D.L. 172/2021 sub art 2, modificando il DL 44/2021 ed inserendovi l'art. 4ter, con decorrenza 15.12.2021 ha introdotto l'obbligo del cd supergreenpass, prevedendo infatti: “- 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3- ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; (……….) - L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. (……)” Ciò posto quanto alle norme di riferimento, la difesa dell'Amministrazione è fondata già quanto ai rilievi preliminari sollevati, di non rilevanza della questione di legittimità costituzionale come prospettata dalla ricorrente e di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire quanto alla domanda di reintegro. Quanto alla prima difesa, formulata fin dalla comparsa di costituzione, va preso atto che la prospettata illegittimità è riferita all'art. 9ter del D.L. 52/2021, poi convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 introdotto dal DL n. 111 del 6 agosto 2021 poi convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133. In realtà, come appunto obiettato dal Miur fin dal primo atto difensivo, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità di tale disposizione non sarebbe dirimente ai fini della pretesa fatta valere in causa posto in ogni caso l'immutato valore della normativa sopravvenuta ex DL 172/2021, che ha modificato l'art. 4-ter del DL 44/2021, prevedendo egualmente l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dal diritto alla retribuzione o di altro compenso in caso di inadempimento dell'obbligo del possesso del c.d. supergreenpass, che costituisce applicazione fattiva dell'obbligo vaccinale. Quanto alla seconda obiezione, sollevata nelle note autorizzate del 14.6.2022, come noto, il sopravvenuto Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 con l'art. 8 comma 4 ha introdotto all'art. 4ter.2 co. 3 la seguente previsione: “L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.” Per effetto di tale disposizione a far data dall'1.5.2022 a favore dei docenti inadempimenti all'obbligo vaccinale è prevista la riammissione in servizio per lo svolgimento di attività di supporto. In punto reintegro il ricorso non è dunque allo stato piu' supportato da concreto effettivo interesse alla pronuncia. I rilievi attorei - sorretti a tutt'oggi da interesse alla pronuncia ai fini del pagamento delle retribuzioni perse durante i periodi di sospensione - sono comunque, al di là della non diretta rilevanza della questione di legittimità come prospettata in ricorso, comunque infondati nel merito. Sul punto va data continuità a consolidato univoco orientamento della Sezione, di piena adesione alla condivisibile valutazione di conformità della prescrizione vaccinale alla Costituzione e alla normativa comunitaria come approfonditamente argomentata, con riguardo al personale sanitario, fin dalla nota prima sentenza del Consiglio di Stato sentenza del 20.10.2021 n. 7045. Vanno in particolare richiamate le seguenti considerazioni: - che nella campagna vaccinale sono utilizzati prodotti non già sperimentali e ad uso di emergenza, bensì regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata, che costituisce strumento collaudato, non incide sui profili di sicurezza del farmaco e nello specifico poggia su un quadro solido e controllato tale da garantire un elevato livello di protezione dei cittadini ( = a sei mesi efficacia preventiva del 96% quanto ai ricoveri e del 99% quanto ai decessi), tanto da costituire una misura essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, e da realizzare, alla luce delle risultanze statistiche, un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile ( parr 25 – 30 sentenza); - che la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale di interesse sanitario risponde a una chiara finalità di tutela non solo, e anzitutto, di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà che anima la Costituzione (par 31.1.) - che nel bilanciamento tra il valore dell'autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio in questa fase per la c.d. esitazione vaccinale (par 34); - che le disposizioni della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea (artt 3,52), quand' anche applicabili, non sono violate; - quanto infine alla natura discriminatoria della previsione, che il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula la sicurezza delle cure, impedendo che chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia. La tesi della prevalenza del diritto di autodeterminazione, pur fondamentale, non può andare a scapito dell'interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, poiché la stessa dignità della persona esige la protezione della salute di tutti quale interesse collettivo. Tali argomentazioni sulla natura non discriminatoria della previsione non sono scalfite dal considerando 36 pagina 7 Regolamento Europeo 953/21 trattandosi di disposizione riguardante lo specifico, diverso, ambito della libera circolazione delle persone durante la pandemia. L'utilità del vaccino nella lotta alla pandemia è stata ribadita dal Consiglio di Stato anche di recente, evidenziando che gli “effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alle sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione” (Cons. St. decreto n. 6401 del 2.12.2021 sub doc. 24 resist., seguito da sentenza n. 8454 del 20.12.2021, ordinanza 583/2022 del 04.02.2022 ed infine, ancora, con il decreto reso avverso ricorso ad una precedente ordinanza di TAR di Venezia nella quale ha potuto esaminare, ritenendola immune da vizi, la procedura seguita dalle Aziende dalla Regione Veneto (C.d.S. del 23.12.2021 Reg. Provv. Cau. 06796/21); Negli stessi termini, ex plurimis, ordinanze del TAR Veneto n. 00551 e 00552 del 22.10.2021 + n. 629 del 2.12.2021, Tar Friuli-Venezia Giulia, 10.09.2021, n. 261; Tar Puglia, 5.08.2021, n. 480, Tribunale di Verona (ordinanza del 24.5.2021, RG 446/2021, ordinanza del 16.6.2021, RG 626/2021), Tribunale di Vicenza nell'ordinanza del 26.1.2022 (RG 1204/21), Tribunale di Bari, ordinanza del 15.3.2022, Tribunale di Bergamo ordinanza del 21.1.2022, Tribunale di Mantova, sentenza del 17.2.2022, n. 30, Tribunale di Milano, sentenza del 16.3.2022 n. 684, Tribunale di Taranto dell'11.2.2022 n. 355, Così infine anche questa Sezione, con orientamento univoco: ordinanza 8.11.2021 e ordinanza del 23.5.2022 in RG 377/2022 di questo stesso giudicante, ordinanza del 10.12.2021 est Menegazzo, ordinanza collegiale del 26.01.2022, ordinanze 7.3.2022 in RG 263/2022 e 17.3.2022 in RG 296/2022 est Bortot . I noti precedenti di segno opposto esprimono un orientamento minoritario, non solo sul piano nazionale, ma in molti casi addirittura in seno allo stesso Tribunale di appartenenza (così in particolare Tribunale di Padova, ordinanze del 7-17.12.2021 e 28.4.2022). Questo Giudice, nonostante le difformi pronunce in questione, continua a non ritenere le questioni sollevate “non manifestamente infondate”. Come argomentato dai giudici amministrativi nelle pronunce sopra richiamate, i vaccini in questione non siano farmaci sperimentali e la loro autorizzazione risponde alla disciplina stabilita dai Regolamenti europei n. 726/2004 e n. 507/2006. L'autorizzazione proviene dalle autorità regolatorie europea (EMA) e nazionale (AIFA) e la valutazione di natura tecnica di queste due autorità non è soggetta ad un sindacato giurisdizionale sostitutivo, quando, come nel caso di specie, vi sia stato l'apporto di altre amministrazioni con competenze tecniche esclusive. E d' altro canto l'orientamento più volte espresso dalla Corte Costituzionale si impernia sulla ricostruzione della natura bidimensionale del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, che riconosce il diritto del singolo e lo pone in relazione al coesistente diritto degli altri e della collettività. La Corte Costituzionale ha sempre affermato l'esigenza di ricercare un punto di bilanciamento e di contemperamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari e l'esigenza di salvaguardia della salute della collettività. In particolare nella sentenza n. 218/2014 ( = illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 32 della Costituzione, dell'art. 5 comma 3 l. 135/1990, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute dei terzi) la Corte afferma che la tutela costituzionale della salute non si esaurisce in situazioni attive di pretesa, ma implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri, particolarmente in situazioni caratterizzate da malattie contagiose e infettive. Proprio la tutela della collettività legittima l'obbligatorietà di accertamenti sanitari previsti dalla legge, specificamente diretti a chi svolga determinate attività, come quella sanitaria, in cui sussista un serio rischio di contagio. La sentenza n. 5/2018 ribadisce i confini che delimitano la costituzionalità dell'obbligo vaccinale imposto dalla legge, affermandone la compatibilità con l'art. 32 della Costituzione alle seguenti condizioni: a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; c) se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di un'equa indennità a favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (principio questo espresso anche dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 258/1994 e 307/1990). In questa sentenza la Corte ha anche sottolineato come la scelta discrezionale del legislatore di adottare un sistema di raccomandazione o di obbligo del vaccino debba fondarsi sulle condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dall'autorità preposta (cfr. sentenza n. 268/2017) e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica (cfr. sentenza n. 282/2002)”. Riguardo alla scelta legislativa di adottare la misura dell'obbligo vaccinale, si tratta di una valutazione discrezionale che non può essere censurata in questa sede e che si fonda su valutazioni degli organi pubblici competenti alla base della dichiarazione di emergenza sanitaria disposta ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) D. Lgs. 1/2008, prorogata con d.l. 105/2021 al 31.12.2021 mentre, con il d.l. 1/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo vaccinale fino al 15.6.2022, poi prorogata, per determinate categorie di lavoratori, perdurando l'esigenza di tutela della salute della collettività, in via transitoria oltre la formale cessazione dello stato di emergenza, in un complessivo quadro di graduale superamento delle misure di prevenzione, fino al 31.12.2022. Va inoltre considerato che la Commissione UE, che, con la direttiva n. 2020/739/UE del 3 giugno 2020, ha modificato l'allegato III della direttiva 2000/54/CE – già modificato dalla direttiva della Commissione 2019/1833/UE del 24 ottobre 2019 – con l'inserimento del virus SARS -CoV - 2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell'uomo, fondando ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di prevenzione individuale e collettiva. D'altronde sotto questo profilo va sottolineato come la vaccinazione oggi a disposizione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo, ma dalle evidenze scientifiche a disposizione è innegabile che la riduca: è stato infatti riscontrato con la diffusione dei vaccini un calo sia nei contagi sia nello sviluppo della malattia grave (ad attività riaperte) ed un'obbiettiva maggiore necessità di cure in terapia intensiva nei soggetti contagiati non vaccinati. Ciò non esclude il carattere di misura di prevenzione del vaccino: del resto nessun vaccino elimina mai al 100% né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale. Quanto all'incidenza della sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, si giustifica per il contemperamento nell'interesse della collettività alla tutela della salute, nei termini che sono stati precedentemente messi in evidenza, e nella temporaneità della sospensione. Le considerazioni che precedono portano a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente così come la prospettata incompatibilità con le norme dell'ordinamento sovranazionale e internazionale. Il ricorso va, quindi, per le esposte ragioni, rigettato. Spese compensaste per natura e novità delle questioni trattate nonché dei contrasti giurisprudenziali in materia.

 

P.Q.M.
 


contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede: 1. rigetta il ricorso; 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite