Cassazione Civile, Sez. 6, 03 agosto 2022, n. 24038 - Investimento mortale in retromarcia. Ricorso dell'Inail


 

Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 03/08/2022
 

 

Fatto

 


1. Il 5 agosto 2006 N.F. perse la vita in conseguenza di un infortunio sul lavoro provocato da G.A.. Questi, nell'eseguire una manovra di retromarcia a bordo di un autoveicolo di proprietà di C.G., non si avvide della presenza della vittima, investendola e provocandole lesioni mortali.

2. Nel 2009 l'Inail, avendo indennizzato i familiari della vittima in adempimento dei propri compiti istituzionali, convenne dinanzi al Tribunale di Ferrara G.A. e C.G., chiedendone la condanna alla rifusione del suddetto indennizzo, ai sensi dell'articolo 1916 c.p.c..
Ambedue i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.

3. Con sentenza 24 maggio 2011 n. 887 il Tribunale di Ferrara rigettò la domanda proposta dall'Inail nei confronti di G.A., ritenendola non provata.
La sentenza venne appellata dall'istituto.

4. Con sentenza 31 gennaio 2020 n. 416 la Corte d'appello di Bologna rigettò il gravame.
La Corte d'appello, escluso che la sentenza di condanna pronunciata a carico di G.A. ex articolo 444 c.p.p. costituisse valida prova, utilizzabile nel giudizio civile di danno, ritenne non assolto da parte attrice l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dall'Inail con ricorso fondato su tre motivi.
G.A. ha resistito con controricorso.
 

Diritto


1. Col primo motivo l'INAIL lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, nonché la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Deduce, in sostanza, che la Corte d'appello ha rigettato la domanda sul presupposto della irrilevanza nel giudizio civile della sentenza di condanna pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., trascurando di considerare l'ulteriore ed ampio materiale probatorio documentale prodotto dall'istituto sin dal primo grado di giudizio.

1.1. Il motivo è fondato.
La Corte d'appello, infatti, non fa alcun cenno, ne dà conto dell'esistenza in atti dei verbali delle prove raccolte nel corso del procedimento penale a carico del convenuto; del verbale redatto dall'ufficio prevenzione infortuni sul lavoro della Questura di Ferrara; delle sommarie informazioni testimoniali raccolte dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, né della circostanza che il fatto materiale dell'investimento non era mai stato negato dal convenuto, sicché operava a carico di questi la presunzione di cui all'articolo 2054, comma primo, c.c..
Sussiste dunque effettivamente la violazione dell'art. 115 c.p.c.: nel presente caso infatti il giudice di merito non si è limitato a trascegliere e valorizzare alcune soltanto tra le prove offerte e trascurarne altre (il che gli è sempre consentito), ma ha dichiarato tout court inesistente la prova, nonostante l'ampia documentazione prodotta dall'Istituto.

2. Col secondo motivo l'INAIL lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 115 e 167 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo sostiene che la circostanza dell'investimento della vittima da parte di G.A. era stata "esattamente descritta" nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, senza essere contestata dal convenuto, sicché la suddetta circostanza doveva darsi per ammessa ai sensi dell'articolo 167 c.p.c..

2.1. Il motivo è infondato.
G.A., infatti, costituendosi nel primo grado del giudizio, dichiarò di voler "contestare in toto l'addebito di responsabilità" (p. 2 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado); e che la disgrazia andava ascritta esclusivamente a imprudenza della stessa vittima (ibidem, p. 3-4). La contestazione dunque vi fu e non fu generica, soprattutto se comparata alla sinteticità, che rasentò l'ermetismo, dell'atto con cui l'INAIL introdusse il presente giudizio.

3. Col terzo motivo l'INAIL lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2697 c.c.

Deduce che la corte d'appello avrebbe illegittimamente sollevato la parte convenuta dall'onere di provare il fondamento della sua eccezione, e cioè che il sinistro fosse avvenuto per colpa esclusiva della vittima.

3.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
 

P.Q.M.


(-) accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 aprile 2022.