Tipologia: CCNL
Data firma: 19 maggio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Uniontessile e
Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili,
Lavorazione pelli, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle parti |
Art. 52 - Disciplina
aziendale. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 maggio 2000
per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore manifatturiero delle
pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei
Costituzione delle parti
In Milano il 19 maggio 2000, tra Unione Nazionale della Piccola e Media
Industria Tessile- Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio (Uniontessile) [
]
con la partecipazione di una delegazione di industriali del tessile-
abbigliamento [
] e con l'assistenza della Confederazione italiana della Piccola
e Media Industria (Confapi) [
] e Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e
dell'Abbigliamento (Filta) [
] con l'assistenza della Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (Cisl), Federazione Italiana Lavoratori Tessili e
Abbigliamento (Filtea) [
] con l'assistenza della Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (Cgil), Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta)
[
] con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il
presente CCNL, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie
industrie del settore manifatturiero delle pelli, del cuoio e rispettivi
succedanei associate a Uniontessile.
Parte generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Campo di
applicazione del contratto.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende industriali
manifatturiere delle pelli, del cuoio e altre materie prime per la produzione
di:
- pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.);
- valigie e bauli - cinture e cinturini in genere - cartelle e sottobracci -
articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.) - sedili,
cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo - sellerie in genere e
buffetterie di articoli sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio -
cinghie di trasmissione.
Per dipendenti s'intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi
(cosiddette categorie speciali), gli impiegati e i quadri.
Art. 2 - Criteri
generali di applicazione.
[
]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge
e gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati
dal presente contratto.
[
]
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già
definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
[
]
Art. 3 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità d'intervento delle RSU previste dalla
legge
20.5.70 n. 300, e delle Commissioni interne o dei delegati d'impresa, previste
dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle
controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme
dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi
rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno
sottoposti all'esame delle associazioni sindacali, localmente competenti, per il
tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e
l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle
competenti OO.SS. provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori
per la loro definizione.
Art. 6 - Sistema di relazioni industriali.
Occupazione-investimenti-mercato del lavoro.
Le parti si danno atto che quanto concordato nel presente capitolo costituisce
uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi
delle aziende rappresentate da Uniontessile.
Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati
forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base
per l'elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di
tutte le parti interessate, di una reale programmazione economica della
struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in
quanto tali, garantiscano le possibilità di sviluppo del settore calzaturiero
anche in riferimento al problema occupazionale.
L'apporto così fornito da Uniontessile a tale programmazione, basata su criteri
di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua
realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le
grandi scelte economiche.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le
rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei
lavoratori, convengono quanto segue:
1) Osservatorio di settore
Tra Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta si conviene di approfondire il reciproco
rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni
d'intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento
dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti
della piccola e media industria calzaturiero anche con riferimento al dato
occupazionale, nel suo complesso e/o nei singoli settori, attraverso l'utilizzo
di conoscenze comuni.
A tale fine tra Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta, viene istituito un
Osservatorio Nazionale della Piccola e Media Industria Calzaturiero.
Sono materie di pertinenza dell'Osservatorio:
- andamento congiunturale dei comparti;
- formazione;
- interpretazioni contrattuali;
- lavoro esterno.
L'Osservatorio nazionale di settore, con il supporto di informazioni ed
elaborazioni di strutture anche esterne e/o paritetiche e attraverso canali
attivati da queste strutture si pone uno scopo conoscitivo delle situazioni e
dei fenomeni del settore e dei suoi comparti e uno scopo propositivo di
indicazioni e suggerimenti alle sedi istituzionali per la ricerca di soluzioni
alle problematiche d'interesse.
Si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio
stesso per la verifica congiunta di dati; a tal fine l'Osservatorio concorderà
le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, nonché le modalità di
eventuale ricorso a strutture specializzate.
Nell'Osservatorio confluiranno anche i dati reciprocamente in possesso delle
parti che lo compongono, che consentiranno a Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta
di procedere ad un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali
relativamente:
- ai problemi della scuola e della formazione professionale per quanto attiene:
a) gli interventi nei confronti degli enti istituzionali competenti per un
maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le
infrastrutture esistenti;
b) gli effetti dell'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche
occupazionali e della formazione derivanti dall'introduzione di innovazioni
tecnologiche;
[
]
- ai riflessi ecologici dell'insediamento industriale calzaturiero;
[
]
- ai programmi d'investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti
pubblici erogati;
- alla struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per
qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[
]
- le previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando
particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto
con l'Accordo
interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 31.3.95 sui
contratti di formazione e lavoro (CFL).
L'Osservatorio si attiverà per ricercare le necessarie coperture economiche per
lo svolgimento dei particolari progetti che lo richiedessero.
Le parti convengono che il miglior utilizzo delle risorse umane riveste
importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo dell'occupazione e, a
tempo stesso, della maggiore competitività delle imprese.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità
occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di
facilitare l'incontro qualificato tra domanda e offerta di lavoro e consentire
una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori.
Le parti annualmente o su richiesta di una di esse, sulla base del materiale
acquisito dall'Osservatorio, integrato con altra utile documentazione,
valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di tecnologie,
dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle
politiche formative, i bisogni formativi presenti e prevedibili, l'adeguatezza
delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono
date dalle strutture pubbliche e private.
Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre
all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere,
tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore
programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo dell'istruzione,
formazione riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo
di rispondere con flessibilità ai cambiamenti. Le proposte andranno coordinate
con analoghe iniziative eventualmente poste in essere a livello
interconfederale.
La documentazione e il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché
le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione
delle strutture territoriali per il loro orientamento e per il coordinamento dei
rispettivi interventi.
Allo scopo di rendere operativo l'Osservatorio si conviene che lo stesso sarà
composto da 6 membri di cui 3 di parte imprenditoriale e 3 di parte sindacale.
Il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio verrà approvato nel corso
della 1a riunione all'unanimità. I nominativi dei rappresentanti dovranno
pervenire a Uniontessile nazionale, che nella fase d'avvio svolgerà compiti di
segreteria, entro il 31.12.00. Uniontessile, Filta, Filtea e Uilta s'impegnano a
ricercare fonti e forme di finanziamento.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, nel comune obiettivo di relazioni sindacali innovative e adeguate allo
sviluppo del sistema economico e civile, riconoscono "nell'Osservatorio
nazionale Tessile/Abbigliamento Piccola e Media Industria" lo strumento utile
per la realizzazione di comportamenti congiunti successivi alla fase della
contrattazione, per la realizzazione di specifiche iniziative di tutela e
valorizzazione del comparto, ferma restando l'autonomia di entrambe.
Con riferimento al sistema delle aziende della piccola e media industria
(intendendosi come tali quelle così definite dalle leggi) è assegnato
all'Osservatorio il particolare obiettivo di produrre elementi e organizzare
occasioni di valutazione e orientamento circa:
- i processi d'internazionalizzazione;
- il terzismo;
- il rapporto con le grandi imprese e il sistema finanziario e bancario.
2) A livello regionale
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture,
rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni
effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di
distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per
le attività di competenza dell'ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre a un esame congiunto dei problemi
dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di
migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno
ricondotte, per competenza agli organismi bilaterali regionali di cui agli
Accordi interconfederali 13.5.93 e
31.3.95
e successive intese.
3) A livello territoriale
Le associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente,
alle OO.SS. elementi conoscitivi globali per settori (tessile, confezioni, ecc.)
e articolati per comparti produttivi (lana, cotone, ecc.) e per quanto possibile
per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato d'applicazione della
legge 9.12.77 n. 903 e
legge n. 125/91 (parità
uomo-donna);
- l'andamento, per quanto a conoscenza, del fenomeno del lavoro parasubordinato
atipico intendendosi per tale le collaborazioni coordinate e continuative e
quelle occasionali, suddivisi per tipologia di rapporto e d'impiego.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera con lo scopo di
formulare indirizzi occupazionali privilegiando a seconda delle esigenze locali
l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile e le esuberanze indotte da
crisi aziendali o territoriali;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale e regionale saranno
infine esaminate le situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale per la
ricerca nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni e
procedure che privilegino esigenze di mobilità settoriale e intersettoriale;
Le situazioni di ricorso generalizzato del settore alla Cassa Integrazione
Guadagni (CIG).
In relazione e ad integrazione di quanto previsto dalle leggi 12.8.77 n. 675 e
relative norme d'attuazione (legge 26.5.78 n. 215 e legge 9.2.79 n. 36) e n.
223/91 per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali
derivanti da processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva e di
crisi aziendali si conviene quanto segue:
- le aziende del settore operanti nel territorio, su richiesta delle
associazioni territoriali di categoria degli imprenditori, comunicheranno alle
medesime le prevedibili occasioni d'occupazione, specificando le caratteristiche
professionali dei posti di lavoro disponibili;
- periodicamente, su richiesta di una delle parti, si rileveranno in appositi
incontri le situazioni di crisi aziendali e occupazionali al fine di accertare
la potenziale mobilità della forza lavoro nel territorio e si verificherà
l'andamento dei processi di mobilità favorendo l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro e promuovendo anche l'istituzione, ove se ne ravvisi la necessità,
tramite l'Ente Regione competente, di corsi professionali;
- le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche
riportate all'interno delle strutture e delle procedure previste dalla legge
12.8.77 n. 675 e dalle successive norme di attuazione (legge 26.5.78 n. 215 e
legge 9.2.79 n. 36);
- le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norma di legge o
di accordo interconfederale in contrasto con le stesse.
Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema momenti di
osservazione, sistematica e congiunta, finalizzati ala conoscenza delle
dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione, dei fabbisogni formativi,
dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e dell'impatto ambientale.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale per
fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto a mutamenti tecnologici e
organizzativi e per consentire alle aziende d'impiegare il fattore lavoro in
modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative
tendenti a:
- sviluppare congiuntamente attività d'orientamento dei giovani verso le
opportunità occupazionali offerte dal settore;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli
attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione
professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi
interconfederali 13.5.93 e
31.3.95.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro
femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di
formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno
avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alla realtà
locale, i progetti elaborati a livello nazionale.
Anche attraverso l'attivazione di strumenti di bilateralità, potranno essere
sperimentati la gestione di strumenti quali la struttura degli orari, la
tipologia delle assunzioni, la flessibilità, orientati a recepire le opportunità
di mercato e a favorire i processi di competitività nel quadro di comportamenti
uniformi per imprese e lavoratori.
4) Distretti industriali
calzaturiero
Per operare un'integrazione tra i 2 livelli informativi, nazionale e
territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da
una significativa concentrazione di aziende del settore calzaturiero/ calzature
da identificare in incontri nazionali tra le parti d'intesa e previa verifica
operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati momenti
di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze:
- lo stato d'applicazione delle leggi di parità uomo-donna, con le iniziative di
azioni positive, delle leggi sull'occupazione giovanile e degli accordi
interconfederali sui CFL;
- I dati più significativi e le tendenze evolutive del mercato del lavoro
locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per
consentire alle aziende d'impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle
nuove esigenze;
- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile.
Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto
d'informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte
comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli enti pubblici competenti e degli
organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione e attuazione
di loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore
calzaturiero.
Anche attraverso l'attivazione di strumenti di bilateralità, potranno essere
sperimentati la gestione di strumenti quali la struttura degli orari, la
tipologia delle assunzioni, la flessibilità, orientati a recepire le opportunità
di mercato e a favorire i processi di competitività nel quadro di comportamenti
uniformi per imprese e lavoratori.
Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione a livello locale, le
rispettive organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e
strumenti delle rilevazioni (ad esempio Osservatori) e le modalità per condurre
le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze e il modo di
rapportarsi con enti, organismi esterni e centri di formazione per il
calzaturiero.
Le parti individuano, indicativamente, i seguenti distretti:
Tolentino
Pistoia
Arzignano Vicenza
Solofra Avellino
5) A livello aziendale
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive
occupanti più di 80 dipendenti, tramite le sezioni territoriali Uniontessile,
porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali unitarie e delle
OO.SS. di categoria competenti per il territorio, elementi conoscitivi
riguardanti:
- le prospettive produttive con riferimento alla situazione e alla struttura
occupazionale nelle sue diverse tipologie;
- i programmi d'investimento e di diversificazione produttiva, indicando
l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali,
comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti
iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi
insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche
derivanti da attività industriali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle
iniziative formative da realizzare con il concorso di Fondi pubblici;
- allo stato d'applicazione delle legge di parità (legge 9.12.77 n. 903 e
legge
n. 125/91);
- allo stato d'applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché
dell'Accordo interconfederale sui CFL;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti d'apprendistato in
atto.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti
quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zona territoriali diverse, o
per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo
aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione
presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede
centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di
cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
In relazione alla
Direttiva UE n. 94/45
le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni
industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa,
demandando a livello aziendale il compito d'individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema
informativo contrattuale adottato per il settore calzaturiero nel suo complesso,
anche alle OO.SS. nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi
destinatari delle informazioni di cui alla
Direttiva n. 94/45
da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della
società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi
aziendali.
Capitolo II - Sistema informativo
Art. 7 -
Struttura del sistema informativo ai vari livelli.
Le parti ritengono che l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà
produttiva e occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni
costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di
relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le associazioni imprenditoriali e le OO.SS. dei lavoratori ferme
restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte
responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento di ciascuna parte,
concordano che formeranno oggetto d'esame gli aspetti significativi del settore.
Questa pratica di consultazione e verifica ha per scopo - attraverso la ricerca
di convergenze nell'analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili
soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo
complesso, al fine di perseguire il mantenimento del settore attraverso
l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo
competitivo, l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore
strategico, e la tutela dell'occupazione.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti si conviene che, nell'ambito di un
approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare
modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento.
Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di
seguito specificato:
1) Livello nazionale.
A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti
stipulanti il presente contratto, le organizzazioni nazionali di categoria degli
imprenditori e dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame
congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare
riferimento all'occupazione.
Costituiranno oggetto d'esame:
- le linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con
particolare riferimento all'occupazione;
- la ricerca nel settore;
[
]
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'Accordo
interconfederale sui CFL, nonché l'andamento dell'occupazione
femminile e allo stato d'applicazione delle leggi vigenti in materia di parità
con le possibili azioni positive in linea con la
Raccomandazione CEE
1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita
valutazione;
- la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per
qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[
]
- i processi d'internazionalizzazione;
- il decentramento nel Mezzogiorno;
[
]
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2) Livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture,
rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni
effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di
distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per
le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre a un esame congiunto dei problemi
dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di
migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
3) Livello territoriale.
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture
organizzative imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zone da
definirsi fra le parti a livello territoriale, le associazioni imprenditoriali
competenti forniranno, di norma annualmente, alle OO.SS. di pari livello
elementi conoscitivi globali per il settore riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato d'applicazione delle leggi vigenti in materia di parità uomo- donna,
delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'accordo
Interconfederale in materia di CFL;
[
]
Su tali problemi a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per
valutare le implicazioni prevedibili:
- sull'occupazione;
- sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione, le rispettive
organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di Osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative di proposte in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale.
Nota a verbale.
Per operare un'integrazione tra i 2 livelli informativi, nazionale e
territoriale, a titolo sperimentale, nelle aree caratterizzate da un elevato
grado di omogeneità e da un'altamente significativa concentrazione di aziende
del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti d'intesa e
previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno
attivati momenti d'analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze
acquisite a livello nazionale e integrandoli con quelli eventualmente reperiti a
livello locale.
Gli incontri a livello territoriale di cui al presente punto considerate le
peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con
l'effettuazione dell'informativa nazionale o regionale, rispettando le obiettive
esigenze di disaggregazione dei dati.
4) Livello aziendale.
A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le
unità produttive occupanti più di 80 dipendenti, tramite le associazioni
territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle
strutture sindacali unitarie e delle OO.SS. di categoria competenti per
territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con riferimento alla situazione occupazionale;
- il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;
- le previsioni d'investimento;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali
operazioni di scorporo e di concentrazione qualora tali operazioni influiscano
sui livelli occupazionali;
[
]
- le previsioni sul ricorso al TPP.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali unitarie
e/o alla O.S. territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma
valutazione in ordine:
- all'occupazione;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- allo stato d'applicazione delle leggi in materia di parità e delle leggi
sull'occupazione giovanile nonché dell'accordo Interconfederale sui CFL.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti,
quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse si
definirà caso per caso presso quale associazione territoriale avverrà l'unica
informativa.
5) Impresa a dimensione
europea.
Le imprese applicheranno nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ordinamento
nazionale la
Direttiva UE n. 94/45
relativa alle imprese a dimensione europea.
Art. 7 bis - Formazione
professionale.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi
interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24.6.97 n. 196 e
nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori
apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale,
caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività,
dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione
del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la
formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei
problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti
dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti
convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
- agevolare l'indirizzo dei processi d'adeguamento strutturale, consentendo ai
lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà
derivanti da innovazioni tecniche e organizzative e/o per accedere a nuovi
sbocchi occupazionali;
- fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di
relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove
regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sull'utilità di:
A livello nazionale
- utilizzare i dati confluiti nell'Osservatorio di settore, previsto ai sensi
dell'art. 6 al fine:
di esaminare congiuntamente gli interventi nei confronti degli enti
istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle
industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture assistenti;
di esaminare congiuntamente gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le
conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di
innovazioni tecnologiche;
- avviare un confronto con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica, con il Ministero della pubblica istruzione e con la Conferenza
Stato-Regioni per favorire un adeguamento dei programmi e delle strutture
pubbliche all'esigenza del settore, con la finalità specifica di:
promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi
indicati nella Premessa con la definizione di programmi di formazione mirata;
individuare la possibilità dell'istituzione di un corso di laurea ad indirizzo
tessile-abbigliamento-calzature-pelli e cuoio nella facoltà d'ingegneria;
sollecitare l'attenzione sul problema delle scuole professionali statali ad
indirizzo tessile-abbigliamento-calzature-pelli e cuoio la cui assenza
costituisce grave fattore negativo per la possibilità d'assunzione di personale
specializzato.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione
di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno
acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di
nuove tecnologie e il materiale disponibile presso l'Osservatorio.
A questo fine viene costituito presso l'Osservatorio un gruppo di lavoro per i
problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione,
composto da rappresentanti designati da Uniontessile e da rappresentanti
designati congiuntamente da Filta, Filtea, Uilta con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione; - formulare
proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti
tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione e orientamento
professionale;
- segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che
le parti potranno utilizzare per presentare agli organismi pubblici competenti
proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione
professionale che interessino il settore;
- promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza
delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla
sicurezza in armonia con quanto previsto dal
D.lgs. n. 626/94;
- condurre un'analisi delle strutture formative, scolastiche e d'orientamento
esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari
opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del
rapporto di lavoro;
- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di
azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale sono
da considerare progetti convenuti con le OO.SS. e l'eventuale loro utilizzo da
parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
A livello territoriale e distretti
- approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai
lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e
organizzativi e per consentire alle aziende d'impiegare il fattore lavoro in
modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei
giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo
determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni
che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli
attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione
professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative
rivolte ai giovani in CFL;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione
dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto
concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli
enti pubblici competenti e agli organismi paritetici per la formazione
professionale operanti nel territorio ai sensi degli Accordi interconfederali
13.5.93 e
31.3.95,
affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle
prospettate esigenze del settore tessile- abbigliamento-calzature-pelli e cuoio.
In questo ambito saranno inoltre approfondite le problematiche inerenti la
valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione
di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di
lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti
nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla
legge n.
125/91, e degli indirizzi espressi dalle parti stipulanti in sede nazionale.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà
locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione
professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del
lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile
collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite
capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità
tecnico-organizzative delle unità produttive.
Le parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di
formare al lavoro le persone disabili.
A livello aziendale
1) saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione
comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del
monte ore di cui all'art. 56, Parte generale, "Iniziative a sostegno della
formazione continua".
2) Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento a
ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi
di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e
organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno a una valutazione congiunta.
3) Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la
predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza,
secondo le previsioni legislative.
4) In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi
effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione
aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei
soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la
frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o
realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a
livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al punto 2
del precedente paragrafo
Progetti formativi
Le parti convengono sull'opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di
cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali
iniziative alle aziende associate e ai lavoratori.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre
promuovere specifiche iniziative formative da progettare e realizzare
congiuntamente.
Art. 8 - Mobilità
interna della manodopera.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno
preventivamente le strutture sindacali unitarie sugli spostamenti non temporanei
nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta
informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in
relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo
dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispettivo delle
disposizioni legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito
della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 10 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore
pelli-cuoio a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni
presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il
lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti; in
presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro
rifiuto di tali forme, s'impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie
competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese pelli-cuoio svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi.
Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e
delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì
l'applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende
terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato.
Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 80 dipendenti e le aziende
terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma,
annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni
presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di
lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato
commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui contratti di
lavoro da queste applicati.
Le API territoriali e le OO.SS. territorialmente competenti, costituiranno entro
3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri
per ciascuna delle 2 parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno. A tale scopo l'API territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda avente committente l'API territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende
terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano
e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la
Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla
committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende
committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orari di lavoro o
riduzione del personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle
procedure di cui all'art. 5, legge 20.5.75 n. 164 e alla legge 23.7.91 n. 223,
daranno anche comunicazione, per un esame in materia, nell'eventuale ricorso al
lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende
committenti.
A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e
dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
A tal fine concordano di prevedere, nell'ambito dell'Osservatorio congiunturale
e strutturale tessile-abbigliamento-calzature-pelli e cuoio, funzioni di
monitoraggio del fenomeno, riconducendo ad esso anche l'invio degli elenchi di
cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla
riservatezza dei dati (legge 31.12.96 n. 675).
La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso
di violazione cesseranno per l'API territoriale e le aziende gli obblighi
derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria API territoriale alle
API territoriali nelle aree del Mezzogiorno (s'intendono per aree nel
Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende
terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del CCNL
che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le API territoriali del
Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte,
l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro
competenza, con l'annotazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di
applicare.
Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per
favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro CCNL stipulato dalle OO.SS. firmatarie
del presente contratto, con le altre organizzazioni imprenditoriali del settore
tessile-abbigliamento.
Chiarimento a verbale.
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al
lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione,
sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure d'intervento
previste dalle norme esistenti.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 11 -
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
In ogni unità produttiva le OO.SS., in conformità di quanto previsto dall'Accordo
27.2.95, riportato all'allegato 1, potranno eleggere proprie
rappresentanze.
Art. 12 - Delegato d'impresa.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro
delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla legge
n. 300/70 per le RSU.
Art. 14 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione
di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni
avvicendati.
[
]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi messi a disposizione dell'azienda
nell'unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a
disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva
stessa.
[
]
Art. 15 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie
d'interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria
aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere
in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei
sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l'affissione nelle bacheche della stampa sindacale
periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma
degli stessi Segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti
sindacali.
Art. 17 - Ambiente di lavoro.
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di
prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il
rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la
legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le RSU sui rischi e sulle misure di protezione
adottate;
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e
collettiva.
I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione a quanto
previsto alla lett. b) del precedente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla
lett. c) del precedente comma.
Le RSU:
a) promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9,
legge n. 300/70, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica del lavoratore;
b) concordano con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi
l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro
da affidarsi. In relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma,
legge
23.12.78 n. 833, ai servizi d'igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL
o ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e
i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle
tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza
nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le RSU, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi
affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate
rilevazioni e iniziative di miglioramento ambientale.
Per agevolare l'espletamento di tali compiti è riconosciuta alle RSU la facoltà
di designare al proprio interno un delegato ad esaminare con l'azienda i
problemi dell'ambiente di lavoro, il cui nominativo sarà comunicato
preventivamente per iscritto alla Direzione aziendale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura
dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rivelazioni
effettuate dagli Enti di cui al comma 1, in ordine ai seguenti fattori:
microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es.: fumo,
gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura
dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati
statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per
infortunio, malattia professionale o malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle RSU.
I dati rilevati devono essere oggetto d'esame periodico tra azienda e RSU anche
ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle RSU copia delle denuncie d'esercizio e delle
denunce d'infortunio di cui agli artt. 12 e 53,
T.U. 30.6.65 n. 1124.
Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle parti, oggetto di
un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a
richiesta delle RSU copia delle comunicazioni che ai sensi della
legge 23.12.78
n. 833 dovranno inviare alle USL con l'indicazione delle sostanze nocive
comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività d'origine chimica,
fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo
comma, e 24, n. 14 della
legge 23.12.78 n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di
diritto pubblico di cui al comma 2 e gli oneri per la tenuta delle registrazioni
sono a carico dell'azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e
partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e
la cura della salute in fabbrica, con riferimento all'art. 27,
legge 23.12.78 n.
833.
Disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da
coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le
stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della
legge
23.12.78 n. 833.
I valori dei MAC italiani che saranno definiti dal Ministero del lavoro
costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento ambientale.
Le parti inoltre concordano di verificare a livello nazionale negli incontri di
cui all'art. 7, Parte generale, punto 1, i risultati di indagini per il settore
effettuate da enti od organismi scientifici d'indiscussa competenza nel ramo.
Forniranno inoltre alle RSU informazioni preventive circa i riflessi che
eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno
avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Norme applicative.
1) In applicazione di quanto previsto al comma 1, le RSU potranno promuovere
indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, allo scopo di
formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rivelazioni effettuate dagli Enti di cui al comma 1, 2a linea,
saranno a cura dell'azienda riportati sui registri di cui al comma 3, conformi
ai modelli che saranno fissati dal Ministro della sanità o, in mancanza, a
quelli allegati.
3) In applicazione di quanto previsto al comma 5, le RSU e l'azienda
effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le
proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che allegato ai
registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata sarà oggetto di
ulteriore esame e discussione tra RSU ed azienda.
Dichiarazione a verbale.
Quanto convenuto in materia di Registri dei dati ambientali e Registri dei dati
biostatistici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato
a livello aziendale.
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del
videoterminale.
Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale,
le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo nell'arco della
giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad
assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di
lavoro.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 -
Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve
avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Art. 20 - Gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di
gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e relativo
regolamento.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5,
DPR 25.11.76 n. 1026, e nei
casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici
saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle
lavoratrici madri.
Art. 21 - Visite
mediche, preventive e periodiche.
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita
medica.
Il lavoratore addetto ad operazioni o lavorante in locali dove vengono
utilizzati collanti e solventi deve essere sottoposto a visite mediche
periodiche in relazione alle disposizioni di legge.
Art. 23 - Handicappati e
invalidi.
Le parti stipulanti, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati,
nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti
alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la
collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con CFL,
compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni
aziendali e le RSU saranno verificate tutte le opportunità per attivi
inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante,
anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione
professionale promossi dall'Ente Regione, senza alcun onere per l'azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità d'idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Art. 27 -
Inquadramento unico dei lavoratori.
[
]
Viene istituita una "Commissione paritetica per l'inquadramento", con lo scopo
di rivedere gli inquadramenti previsti dal CCNL e che dovrà terminare i propri
lavori entro il 31.12.01.
Le parti stipulanti il presente contratto s'incontreranno al termine dei lavori
della Commissione per una verifica relativa ai risultati conseguiti.
In particolare valuteranno come recepire nel testo contrattuale le conclusioni
del rapporto della Commissione con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale più rispondente alle
realtà produttive ed organizzative dei comparti;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di
specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
Le parti, sempre al fine di agevolare la complessiva operazione d'aggiornamento
e modernizzazione dell'inquadramento condotta dalla Commissione, concordano
d'istituire livelli intermedi tra il 2° e il 3° e tra il 3° e il 4° livello.
I criteri e le modalità di riconoscimenti di tali livelli saranno definiti dalla
Commissione.
[
]
Art. 30 - Orario di lavoro.
Regime ordinario.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe
relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali e di 8 ore
giornaliere di norma distribuite sui primi 5 giorni della settimana.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca
di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si
realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche
articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive
occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i
costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del
mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli
reparti o uffici, o per gruppi di lavoro - di:
- altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di
più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in
base alla quale l'orario viene realizzato come media in un periodo non superiore
a 12 mesi, alternando settimane con orario diverso.
Tali specifici schemi d'orario o diverse distribuzioni o articolazioni
dell'orario settimanale saranno concordati dalle parti a livello aziendale.
Lavoro a turni per il settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli.
Per il solo settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli, tenendo
conto della specificità del settore stesso, le parti convengono di regolamentare
il lavoro a turno come da allegato 6.
La normativa decorre dall'1.10.94.
[
]
Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro.
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o
dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a
fluttuazioni del mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali
di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli
reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale
di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96
ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali,
ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore
intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con
prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative
con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[
]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di
flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSU, nel corso
di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore
intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario
contrattuale e il godimento dei relativi riposi, saranno definiti
contestualmente in tempo utile in sede d'esame tra Direzione e RSU, tenuto conto
delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati
impedimenti.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte, al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 32 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario contrattuale o supplementare la prestazione
di lavoro eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad
eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità di cui all'art. 30.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge.
È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra
le ore 22 e le ore 6.
Le ore non lavorate per festività cadenti in giorno lavorativo saranno computate
agli effetti del raggiungimento dell'orario normale contrattuale.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate di domenica o di
riposo compensativo e nelle giornate festive previste elencate nell'art. 37.
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere
effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
A fronte di esigenze aziendali e/o aventi il carattere dell'eccezionalità (ad
esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle
collezioni ed impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di
ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni
di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con
effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione
continua correlati all'attività dell'azienda) avrà luogo in sede aziendale un
esame congiunto tra la Direzione aziendale e RSU sulle necessità manifestate e
finalizzato ad individuare le modalità d'attuazione utili a rispondere
tempestivamente a tali esigenze.
[
]
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissate dalle vigenti disposizioni di legge.
Procedure
per il lavoro straordinario di produzione.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità
(ad esempio: consegne urgenti, termini di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche) a fronte di
disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinarie inadeguate la
Direzione ne darà notizia in tempo utile alle RSU.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame
della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la
disponibilità delle prestazioni necessarie.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché
per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi
dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali
d'impedimento.
[
]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le
lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative
aziendali.
Ai sensi dell'art. 4 - Durata della prestazione - del citato decreto
legislativo, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il
periodo di riferimento sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore,
in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito
come media su base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il
trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di
inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di
soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato
a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare
l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle
competenti organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30
giorni.
[
]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e
in mancanza delle associazioni territoriali di categoria; la consultazione è
effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore
di lavoro.
[
]
Art. 32 bis - Banca delle ore.
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le
prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato,
saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative
maggiorazioni previste dal CCNL che verranno corrisposte con la retribuzione
afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare
preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno e per iscritto, la sua
volontà di recupero; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno
essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della
prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia
richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente
assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel
momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla
infungibilità delle mansioni svolte.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai 2 commi precedenti le ore di
lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
[
]
Art. 33 bis - Lavoro
ripartito (job sharing).
Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le parti riconoscono il ruolo nella
ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, 2 o più lavoratori assumono in
solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa restando singolarmente
responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale.
[
]
Dichiarazione a verbale.
Le parti, riconoscendo il carattere di sperimentalità dell'istituto del 'job sharing', ritengono che esso debba essere oggetto di un particolare monitoraggio
specialmente agli effetti del grado d'applicazione dei risultati conseguiti sul
piano della prestazione di lavoro e dell'adattabilità dei soggetti coobbligati.
A tal fine si conviene che le norme qui pattuite saranno riesaminate, ed
eventualmente riformulate, in base alle risultanze evidenziate, in concomitanza
con il rinnovo biennale della parte economica
Art. 34 - Recupero
delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei
periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di
quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia
contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni
susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; in caso di giornata
feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a
tale giornata le ore perdute.
Art. 37 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, come è stabilito dalla
legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla
legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il
lavoro prestato di domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista
per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo
nel corso della settimana.
Art. 52 - Disciplina aziendale.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore è tenuto ad osservare le istruzioni
ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza del lavoratore le persone dalle quali dipende e
alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai suoi
superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i
superiori nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti ai sensi di
urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.
Art. 53 - Provvedimenti
disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto un'obiettiva
indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra
sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di
appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel
contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del
lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di
mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile
del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la
mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero adeguato, potranno
essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a 2
ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e dell'indennità di
contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione
del lavoro per un massimo di giorni 3.
A titolo d'indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno
essere inflitte al lavoratore:
[
]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non
avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia
recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del
materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o
determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la
riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o d'irregolarità nell'andamento del
lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[
]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove
tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[
]
Art. 55 - Norme per il
licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15.7.66 n. 604,
integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge
20.5.70 n. 300) e l'art. 2119
c.c.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare
percoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[
]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di
lavori o ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla
sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto
dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti
violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la
medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi
precedenti;
[
]
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa
delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o
l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla
disciplina della fabbrica;
[
]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per
la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento.
[
]
Art. 57 - Consegna e conservazione degli utensili e arnesi di lavoro.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni e in genere tutto
quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto
consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria
responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
[
]
Art. 58 - Abiti da lavoro.
[
]
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare
usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati
tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell'azienda di
richiedere al lavoratore un concorso nella spesa nella misura del 20%.
[
]
Capitolo V
Art. 64 - Lavoro a domicilio.
A - Definizione del lavoro
a domicilio.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione
di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di 1 o più
imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e
dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e in deroga a quanto
stabilito dall'art. 2094
c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto
ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità d'esecuzione, le
caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire nell'esecuzione parziale,
nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni
di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
B - Limiti e divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto nell'interesse del quale
hanno svolto la loro attività.
C - Libretto personale di
controllo.
Il lavoratore a domicilio, altre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35
n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto
di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
E - Retribuzioni.
[
]
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, s'intendono devolute alle associazioni
territoriali dei datori di lavoro, e dei prestatori d'opera con la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati,
tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni e il trattamento
economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe
mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
6) A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica
composta da rappresentanti designati dalle OO.SS. degli imprenditori e dei
lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della
situazione tariffaria sulla base d'idonea documentazione.
L - Norme generali.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori
dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le Direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle RSU e
alle OO.SS. provinciali i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con
i relativi indirizzi e il tipo del lavoro commissionato (es.: borse, valigie,
portafogli, cinture ecc.).
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSU possono richiedere alle Direzioni
aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di
prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli d'occupazione.
Per l'effettuazione di tal esame le RSU potranno farsi assistere da un
lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del
presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera
esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la
partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al
precedente art. 5, punto f), saranno riconosciute 16 ore annue 'pro capite', con
possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di
ciascuna O.S., che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo
tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio
qualificato.
Art. 65 - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o
attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro.
A) Apprendistato
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato
all'acquisizione di una qualifica professionale sia operaia che impiegatizia.
[
]
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come
apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16 e non superiore ai 24 anni, ovvero
26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del
Regolamento CEE n.
2081/93; possono essere assunti come apprendisti anche i
giovani che abbiano i requisiti d'età e abbiano assolto l'obbligo scolastico
così come fissato nelle normative vigenti (legge n.1859 del 31.12.62).
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla
tutela del lavoro dei minori.
Per quanto qui non contemplato valgono per gli apprendisti le norme di legge.
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per la 1a tipologia di professionalità (2° livello);
- 48 mesi per la 2a tipologia di professionalità (superiori al 2° livello).
Per le aziende contoterziste, così come individuate nel presente contratto, la
1a tipologia professionale avrà durata di 48 mesi.
In caso di part-time tali durate s'intendono proporzionalmente prolungate fino
ad un massimo complessivo di 48 mesi.
I periodi di servizio prestati in qualità d'apprendista presso più datori di
lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo
d'apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché
si riferiscano alle stesse mansioni.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale,
il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita
certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le
modalità di formazione effettuata e la qualifica professionale e il relativo
livello di professionalità oggetto dell'apprendistato; tale certificazione sarà
valevole quale "credito formativo".
La suddetta documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto
dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di
tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre
aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché
riferiti alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni.
[
]
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono definite, con le decorrenze
previste dalle norme di legge, 120 ore medie retribuite in ragione di anno
destinate ad iniziative di formazione, di cui n. 42 ore per la formazione
trasversale così come individuata all'art. 2, comma 1, lett. a), Decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 8.4.98.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente
nell'arco della durata del contratto d'apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi le
iniziative formative. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio
post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto
all'attività da svolgere, la formazione sarà articolata su 40 ore, di cui 20
dedicate ai contenuti di carattere trasversale (art. 2, comma 1, lett. a), DM
8.4.98), e 20 ore ai contenuti di carattere professionalizzate di tipo
tecnico-scientifico (art. 2, comma 1, lett. b), DM 8.4.98). La formazione svolta
sarà attestata dall'azienda al termine del periodo, evidenziando le competenze
professionali, inviando apposita comunicazione alla struttura territoriale
pubblica competente in materia di servizi per l'impiego. Copia dell'attestazione
sarà consegnata all'apprendista.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti d'apprendistato
anche non in mansioni analoghe l'azienda dovrà fornire esclusivamente la
formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà
esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura
generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente, purché
sia in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi. L'azienda salvo
ulteriori e successive disposizioni legislative conserverà per 5 anni la
documentazione relativa all'attività svolta.
La normativa relativa al presente capitolo entrerà in vigore successivamente al
19.7.98 e all'emanazione dei decreti di cui all'art. 1, DM 8.4.98.
Il tutore nelle iniziative di cui sopra è indicato dall'azienda e qualora la
stessa abbia, all'atto dell'assunzione meno di 15 dipendenti, potrà essere
identificato nel titolare della medesima. Qualora non fosse il titolare, il
tutore dovrà avere le esperienze professionali previste dall'apposito decreto
ministeriale.
L'Osservatorio nazionale di settore di cui all'art 6, Parte generale, svolgerà i
seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione
pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito
definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione previsto alla voce tirocinio presso
diverse aziende.
Nei territori nei quali non esistano già enti territoriali per la formazione, le
associazioni territoriali di Uniontessile promuoveranno d'intesa con le
strutture territoriali di Filta, Filtea, Uilta, la costituzione di appositi
organismi.
Le suddette strutture paritetiche avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative
presso cui si svolgono i corsi di formazione secondo i requisiti indispensabili,
indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle
caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli
qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità
richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli
formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati
dall'Organismo nazionale;
c) trasmettere all'Organismo nazionale tutta la documentazione riguardante
l'applicazione del contratto d'apprendistato nel territorio;
Gli organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con
gli enti bilaterali di cui all'Accordo
interconfederale 31.3.95, utilizzando anche le elaborazioni da
essi prodotte.
[
]
Nel rispetto delle disposizioni di legge previste per i minori e apprendistato,
l'orario di lavoro è fissato dalle norme di legge e di CCNL.
[
]
Dichiarazione a verbale n. 1.
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti
riconoscono che nel settore tessile-abbigliamento-calzature-pelli e cuoio il
processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di
macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista
l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la
formazione interna ed esterna all'azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2.
Date le particolari caratteristiche organizzative e d'orario di lavoro delle
imprese del settore pelli e cuoio, le parti auspicano che, fermi restando i
divieti legali di effettuazione di lavoro notturno per i minori e la
regolamentazione specifica per il lavoro notturno femminile, venga rimossa la
limitazione di cui al comma 4, art. 10, legge 19.1.55 n. 25, che vieta a tutti
gli apprendisti l'effettuazione di lavoro tra le ore 22 e le ore 6.
L'assegnazione a turni notturni dovrà essere compatibile con il regolare
svolgimento della formazione e non potrà determinare una diminuzione dei
contenuti formativi del rapporto d'apprendistato.
Dichiarazione a verbale n. 3.
La presente disciplina dell'apprendistato decorre dal 20.4.00 e si applica ai
contratti stipulati successivamente a tale data, salvo diverse decorrenze qui
esplicitamente pattuite.
Dichiarazione a verbale n. 4.
I centri di formazione individuati dagli Organismi paritetici dovranno avere i
seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni.
Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente
valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti e
collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono
convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845/78, e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la
specificità delle qualificazioni professionali richiesti dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo
svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie
d'insegnamento;
- disporre di un'idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione
alla specificità degli interventi formativi previsti.
[
]
B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età
superiore a 20 anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio,
l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni
richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e
d'età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo d'addestramento nelle mansioni
stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni
richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del
personale di manovalanza.
D) Contratti di formazione e
lavoro
Si richiamano le norme del DL 30.10.84, convertito in legge 19.12.84 n. 863 e
successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli
Accordi interconfederali 13.5.93 e
31.3.95.
In relazione alla delega contenuta nell'Accordo
interconfederale 31.3.95, le parti hanno concordato che sono
considerate "intermedie" ai sensi delle norme già sopra richiamate: le
professionalità inquadrate al 2° livello della classificazione nazionale, con
l'eccezione delle mansioni per le quali, in applicazione delle norme
contrattuali, si dia luogo a un iniziale e temporaneo inquadramento al 1°
livello.
Le parti riconoscono che le professionalità di 2° livello qui richiamate e non
rientranti nell'eccezione di cui sopra, sono considerate "intermedie" poiché
possiedono i requisiti fissati dall'Accordo
interconfederale 31.3.95.
Tale accordo infatti prevede che siano considerate intermedie, prescindendo da
ogni altro eventuale requisito, quelle professionalità "per le quali la
declaratoria stabilita dal CCNL di categoria preveda espressamente la
possibilità di acquisire le conoscenze professionali di cui alla declaratoria
medesima anche attraverso la frequenza di un corso di formazione".
Le declaratorie del 2° livello del presente contratto prevedono infatti che vi
appartengono i lavoratori che svolgono operazioni per la cui abilitazione
occorre un periodo d'esperienza e/o la frequenza di un "corso professionale".
Art. 65
bis - Contratto di prestazione di lavoro temporaneo.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, punto a), legge n.
196/97 il contratto di fornitura temporaneo può essere concluso nei seguenti
casi.
Percentuale di lavoratori temporanei utilizzabili rispetto ai lavoratori
occupati a tempo indeterminato
[
]
Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21,
D.lgs.19.9.94 n.626, le
attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui
agli accordi interconfederali tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil, nonché dal CCNL,
sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
[
]
Trattamento economico e
normativo
Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le
istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina
del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di
legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa
utilizzatrice.
[
]
Comunicazione alle RSU.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle
OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il
numero dei contratti da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione
sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, su richiesta di una delle parti e comunque almeno 1 volta l'anno, si
effettuerà un esame congiunto, anche per il tramite dell'associazione
imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, per verificare o
fornire agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi
dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[
]
Parte Operai
Art. 68 - Lavori discontinui.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le
50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al
trasporto merci.
Per i custodi e i portinai fruenti, nello stabilimento, o immediate dipendenze,
di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, tale orario è
di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti,
nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali
agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di
domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di
maggiorazione del 35%.
[
]
Art. 69 - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il
cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, secondo le possibilità
tecniche e secondo gli accordi che possono intercorrere fra le parti
direttamente interessate.
[
]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per
affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del
compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[
]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda,
un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la
valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei
tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai competenti
Sindacati dei lavoratori i criteri dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura
di seguito prevista.
[
]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro
dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il
rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la
dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e
disciplinari.
Le contestazioni o controversie riguardanti l'applicazione delle norme del
presente articolo, che non trovino risoluzione nell'ambito aziendale, verranno
esaminate, in 2a istanza, dalle competenti organizzazioni
territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati saranno demandati in ultima istanza, per un
ulteriore tentativo di conciliazione, alle organizzazioni nazionali, dei datori
di lavoro e dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, le quali dovranno
adottare una decisione entro un periodo massimo di 25 giorni.
Art. 73 - Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio
sul lavoro e malattie professionali.
[
]
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni dalla data di ricezione del
certificato medico, dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza del comune
in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza
l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni. Se si tratta d'infortunio che abbia
determinato la morte o per il quale sussista tale pericolo, la denuncia deve
essere effettuata entro 24 ore.
[
]
Ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il
precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, previo esame con le RSU,
a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[
]
Parte Intermedi
Art. 76 - Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai.
Per gli istituti non previsti nella seguente regolamentazione s'intendono
richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli operai ad eccezione
delle norme relative agli artt. 64 e 66.
Art. 79 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[
]
Art. 82 - Trattamento in caso di infortunio o malattie professionali.
In caso d'infortunio sul lavoro, all'intermedio non in prova saranno conservati
il posto e l'anzianità fino alla guarigione clinica documentare, e gli sarà
corrisposto il normale trattamento economico con deduzione di quanto corrisposto
dall'istituto stesso.
In tal caso, ove per i postumi invalidanti l'intermedio non sia in grado di
assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni
più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
[
]
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni dalla data di ricezione del
certificato medico, dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza del comune
in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza
l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni. Se si tratta d'infortunio che abbia
determinato la morte o per il quale sussista tale pericolo, la denuncia deve
essere effettuata entro 24 ore.
[
]
Parte Impiegati
Art. 86 - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo della mansione affidatagli,
osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite
dai superiori;
[
]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui
affidati.
Art. 88 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie. [
]
Art. 92 - Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio
sul lavoro.
In caso d'infortunio sul lavoro, all'impiegato non in prova che sia soggetto
all'assicurazione Inail, e qualora detto Istituto riconosca l'indennizzabilità
dell'infortunio stesso, saranno conservati il posto e l'anzianità fino alla
guarigione clinica documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato
dall'Istituto assicuratore e gli sarà corrisposto il normale trattamento
economico con deduzione di quanto corrisposto dall'Istituto stesso.
In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di
assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni
più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
[
]
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni dalla data di ricezione del
certificato medico, dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza del comune
in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza
l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni. Se si tratta d'infortunio che abbia
determinato la morte o per il quale sussista tale pericolo, la denuncia deve
essere effettuata entro 24 ore.
[
]
Parte Protocolli
Protocollo
III Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le
condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione
dell'azienda di applicazione del presente CCNL Uniontessile.
Protocollo VII
Commercio internazionale - Traffico di perfezionamento passivo - Codice di
condotta
Dichiarazione sul commercio internazionale
tessile-abbigliamento-calzature- pelli e cuoio-calzature, sul traffico di
perfezionamento passivo e sul Codice di Condotta per il rispetto dei diritti
umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile
nelle attività economico-produttive internazionali.
Le parti inoltre ribadiscono che il corretto sviluppo del commercio
internazionale tessile-abbigliamento-calzature-pelli e cuoio non può discostarsi
dai concetti affermati nella "Carta dei Principi Fondamentali del Commercio
Mondiale per i Tessili e l'Abbigliamento" denominata Magna Charta e sottoscritta
nel maggio 1993 dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali della UE, Stati
Uniti e Giappone e successivamente recepita, come Raccomandazione delle parti
sociali risultato del Dialogo sociale settoriale per l'industria
tessile-abbigliamento-calzature-pelli e cuoio nell'ambito della UE in data
.....; tali principi sono intesi a garantire l'apertura dei mercati del
commercio tessile-abbigliamento-calzature-pelli e cuoio su base di reciprocità,
eliminare tutte le forme di "dumping" e di sovvenzioni, proteggere la proprietà
intellettuale, impedire l'evasione di regole commerciali, garantire meccanismi
di salvaguardia contro la disorganizzazione del mercato, attuare provvedimenti
specifici contro le pratiche che falsano il commercio tramite ricorso a forme di
lavoro forzato, irregolare dei bambini, rispettare le condizioni ecologiche ed
ambientali, assicurare un efficace sistema sanzionatorio in caso di comprovata
irregolarità.
Tutto ciò premesso le parti concordano il presente Codice di Condotta per le
imprese che operano a livello internazionale finalizzato a rispettare e a far
rispettare alle aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite
società controllate o consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio
ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non
sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti 7 Convenzioni OIL:
- divieto di lavoro forzato (Convenzioni
29 e
105)
- È proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi;
- libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni
87 e
98)
- Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di
aderire a un Sindacato e il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I
lavoratori e i datori di lavoro possono trattare liberamente e in modo
indipendente;
- divieto del lavoro dei bambini (Convenzione
138) - È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al
lavoro i bambini d'età inferiore ai 15 anni o più giovani dell'età di obbligo
scolare in vigore nei Paesi interessati;
- non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni
100
e
111)
- I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non
in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo
religioso, opinione politica o origine sociale.
L'adesione al Codice di Condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema
trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le parti
stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
Le parti stipulanti s'impegnano a promuovere, la più ampia diffusione e
applicazione del Codice di Condotta.
L'impresa italiana che adotterà tale Codice di Condotta informerà e definirà
congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti
nei confronti dei fornitori - partner commerciali in caso di comportamenti non
conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi, l'impegno a inserire
nei contratti di commessa all'estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel
Codice, la consegna periodica dell'elenco dei siti produttivi del decentramento
nazionale e internazionale dell'impresa, l'eventuale responsabile di gestione e
applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra
le parti secondo quanto previsto al capitolo "Disposizioni finali e verifiche".
Diritti di informazione
L'impresa italiana che applica il Codice di Condotta fornirà specifiche
informazioni alle RSU interessate, in occasione delle ordinarie procedure per
l'esercizio del Sistema Informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti
e alle modalità d'applicazione con particolare riferimento alle seguenti
tematiche:
- le attività, i prodotti rientranti nell'ambito d'applicazione del Codice;
- lo stato d'applicazione del Codice e le fasi di sperimentazione eventualmente
previste;
- i programmi aziendali per diffondere e controllare l'applicazione del Codice e
le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere
controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partner commerciali;
- le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali, Autorità
pubbliche locali competenti in materia di lavoro. In questa sede l'impresa
comunicherà, di volta in volta, se l'informativa ha carattere riservato e
riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di natura tale da
provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle imprese
interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della
"privacy" vigenti nella legislazione italiana.
Eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile
Le parti riconoscono che il Codice di Condotta costituisce uno strumento per
contribuire principalmente all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile.
L'impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al
proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non siano
realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o
trasformazione, in violazione delle Convenzioni OIL che vietano il lavoro
minorile prestato:
- sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro
forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento di minori;
- in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente
compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le
normative o gli usi locali;
- da parte di soggetti d'età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al
lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni
caso, d'età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste
in materia dalle Convenzioni OIL ed eventualmente dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate
al precedente comma, l'impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo
sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con
il lavoro minorile.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri
fornitori-partner diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti
ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partner si rendessero
responsabili, direttamente o indirettamente, dell'inosservanza della garanzia
dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle
Convenzioni OIL e dalle normative nazionali.
Nell'ambito di progetti per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da
organismi internazionali, l'impresa italiana valuterà le modalità per
contribuire a realizzare specifiche "azioni positive" atte a favorire
l'istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.
Eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio e di ogni forma di
discriminazione nel lavoro
L'impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi dell'OIL
che vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
- al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
- al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione per
motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza
nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito
dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni dell'OIL in materia;
Nei casi di violazione dei divieti in questione, l'impresa italiana si attiverà
per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.
Rispetto della libertà di associazione sindacale e del diritto alla
contrattazione collettiva
L'applicazione del Codice di Condotta comporta per l'impresa italiana il
rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di
associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme
fondamentali dell'OIL, richiamate nella "Dichiarazione tripartita" adottata
dalla Conferenza internazionale OIL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle
aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno
ratificato le Convenzioni fondamentali dell'OIL concernenti i principi e i
diritti di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva,
l'impresa italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi
in materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire OO.SS. liberamente
scelte, nonché di aderire a tali organizzazioni e di partecipare alla
contrattazione collettiva.
Applicazione ed efficacia del codice di condotta
L'impresa italiana applicherà il Codice di Condotta attraverso gli strumenti e
le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l'obbligo dell'impresa
italiana al rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui
essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse
debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l'impresa può porre in atto:
- portare il Codice a conoscenza delle rappresentanze sindacali nelle proprie
società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori-partner
commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla
tutela dei "diritti fondamentali nel lavoro" (eliminazione dello sfruttamento
del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle
forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di
contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l'instaurazione e/o
il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno
consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti
fornitori-partner commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in
attestazioni rilasciate agli stessi da competenti autorità pubbliche a livello
locale;
- diffondere il testo del Codice di Condotta in lingua locale e curare che esso
venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto
controllo;
- provvedere per il rispetto del Codice di Condotta principalmente con il
ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle
lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei
fornitori-partner commerciali;
- attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche locali
competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per rimuovere
eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di controllo
e monitoraggio o comunque accertate dall'impresa italiana;
- adottare, negli eventuali accertati casi d'inosservanza del Codice di
Condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei
fornitori-partner commerciali.
Disposizioni finali e verifiche
Le parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello
stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali
notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie
prive di fondamento.
Le parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche
indipendenti al fine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice,
avvalendosi anche dell'esito dei confronti in corso tra le parti sociali nelle
sedi istituzionali di Governo.
Le parti studieranno altresì l'introduzione di un sistema di certificazione
della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di Condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti
il marchio sociale.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio congiunturale tessile-
abbigliamento-calzature-pelli e cuoio, le parti:
- effettuano studi, ricerche, iniziative d'assistenza tecnica relativamente al
Codice di Condotta;
- propongono al Governo, ai Ministeri competenti e alle Autorità della UE, gli
interventi incentivanti il rispetto della dimensione sociale nel commercio
internazionale.
Disposizione transitoria
Una 1a verifica del presente Protocollo, relativamente al Codice di
Condotta, sarà effettuata entro il 31.12.01.
Parte Allegati
Allegato
n. 5 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità
che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo allo svolgimento
dell'attività lavorativa e a corrette relazioni umane.
In tale ottica le parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare
a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo
aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della
dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in
argomento le parti convengono di allegare al presente contratto, la
risoluzione del
Consiglio della CEE del 29.5.90.
Allegato n. 6 Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli
Regolamentazione lavoro a squadre
(decorrenza 1° ottobre 1994).
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a
turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le
disposizioni di cui all'art. 30, Parte generale, e comunicata ai lavoratori in
apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 30, Parte generale, l'orario
contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezz'ora di riposo
goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di
effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di
lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo
stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornalieri di lavoro
effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo
eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel
caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se
compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo
delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o
col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di
uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle
norme dell'art. 30, Parte generale.
[
]
Direzione e RSU potranno definire modalità per assicurare la regolarità di
sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.