ACCORDO ATTUATIVO
per la realizzazione del progetto
“Per una consapevolezza tra lavoratori e aziende”
tra
INAIL Direzione Regionale Liguria, di seguito denominato Inail o Istituto, ***, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria, Dott.ssa Angela Razzino, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via D’Annunzio 76 - 16121 Genova
e
EBITEN Liguria, di seguito denominato Ebiten, ***, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Dott. Domenico Daniele Geria, domiciliato per la carica presso la sede legale di Ebiten Liguria, sita in Via XX Settembre 10/A - 16121 Genova
Di seguito dette anche “parti”
Premesso che
■ in data 17/12/2019, le parti hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la promozione della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di azioni e interventi volti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali da sviluppare attraverso Accordi attuativi ai sensi degli articoli 3 e 4 dello stesso;
■ in data 27/09/2021 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa nazionale tra Inail e Sistema Impresa-Confederazione delle imprese e dei professionisti, con il quale sono stati definiti gli ambiti di realizzazione delle attività - volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - che le parti intendono intraprendere congiuntamente, con particolare attenzione alle medie, piccole e microimprese del settore terziario, come meglio specificato all’art. 3 del suddetto Protocollo nazionale.
■ il suddetto protocollo individua Ebiten quale ente confederale per l’individuazione e diffusione delle buone pratiche in materia di salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
CONSIDERATO CHE
■ Ebiten Liguria ha proposto a INAIL Direzione Regionale Liguria la realizzazione di un progetto finalizzato a favorire e diffondere la cultura della sicurezza nelle micro e piccole aziende liguri del settore terziario;
■ a tal fine si rende necessaria la stipula del presente Accordo attuativo, predisposto in virtù del Protocollo d’intesa regionale e secondo le indicazioni delle Linee di Indirizzo della Prevenzione Inail 2021;
■ la proposta progettuale e il Piano economico finanziario (allegati 1 e 2) costituiscono parte integrante dell’Accordo;
■ nell’ipotesi che nello sviluppo progettuale si renda necessario il ricorso a parti terze per l’acquisto di beni e servizi, la selezione dovrà avvenire attraverso procedura di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.
■ gli RLST individuati per il progetto non verranno selezionati sulla base di procedura di evidenza pubblica, in quanto già facenti parte del repertorio dell’ente.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Finalità e oggetto della collaborazione
Il presente Accordo attuativo è diretto alla realizzazione di un progetto denominato “Per una consapevolezza tra lavoratori e aziende” (illustrato in dettaglio nell’allegato 1), finalizzato a favorire e diffondere la cultura della sicurezza nelle micro e piccole aziende liguri del settore terziario, attraverso la sperimentazione e l’adozione di buone pratiche volte a migliorare le procedure interne aziendali, allo scopo di garantire più elevati standard di salute e sicurezza per i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Art. 2
Impegni delle parti
Le Parti firmatarie - in funzione delle specifiche competenze e disponibilità - si impegnano a:
mettere a disposizione, in misura tendenzialmente paritaria e secondo il dettaglio di cui al preventivo economico finanziario (allegato 2), le risorse professionali, tecniche e strumentali per l’attuazione dell’iniziativa progettuale, in una logica di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di aziende raggiunte nel settore di interesse.
Art. 3
Gruppo di lavoro
Per lo svolgimento del progetto è istituito un gruppo di lavoro, di cui all’allegato 3 che costituisce anch’esso parte integrante del presente Accordo attuativo, il quale avrà il compito di raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa nei tempi previsti di cui all’art.7.
Art. 4
Comitato di coordinamento
Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, di cui all’allegato 4, composto da referenti di Inail e Ebiten Liguria a cui vengono affidati compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, svolte dal gruppo di lavoro di cui all’art. 3.
Art. 5
Aspetti economici
Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi - anche figurativi - di cui all’allegato 2, regolati secondo il criterio della compartecipazione tendenzialmente paritaria delle risorse complessive.
Eventuali differenze a conguaglio, verranno regolate al termine del progetto.
Art. 6
Piano della comunicazione
Le attività afferenti gli aspetti comunicativi dell’iniziativa saranno preventivamente concordate fra le parti che si avvarranno della collaborazione dei rispettivi referenti della Comunicazione.
L’uso di entrambi i loghi sarà concordato in seno al gruppo di lavoro e con i referenti della Comunicazione, individuandone anche le occasioni di utilizzo.
Art. 7
Durata
Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione del progetto indicata nella scheda illustrativa nel 30 settembre 2024 e comunque non oltre il 31/12/2024.
Art. 8
Proprietà intellettuale
Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del Protocollo d’intesa regionale sottoscritto il 17/12/2019.
Più specificatamente, la divulgazione dei prodotti sviluppati sarà realizzata dalle parti senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso la pubblicazione in internet preventivamente concordata.
Art. 9
Tutela dell’immagine
Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 7 del Protocollo d’intesa regionale.
Art. 10
Riservatezza
Le Parti si obbligano a trattare e custodire i dati personali e le informazioni relativi all’espletamento delle attività riconducibili al presente Accordo, esclusivamente agli scopi espressamente contemplati per la realizzazione dell’oggetto dell’Accordo e - comunque - in conformità alle misure e agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati, nonché al D.lgs 196 del 2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018 recante le Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE.
Le parti si impegnano, altresì, ad assicurare la sicurezza e la riservatezza nei confronti di terzi in relazione alle notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dell’attività di collaborazione e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
Art. 11
Controversie
Le parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie eventualmente sorte sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. In caso di mancata definizione, il Foro competente sarà - in via esclusiva - quello di Genova.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i.. La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
Genova, 8 agosto 2022
Per INAIL |
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Per EBITEN Liguria |
Allegato 1 - Scheda progetto
Allegato 2 - Piano Economico Finanziario
Allegato 3 - Gruppo di lavoro