Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2022, n. 30850 - Dinner in the sky. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante


 

 

Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 11/05/2022
 

Fatto


1. Con ordinanza in data 14 ottobre 2021 Tribunale per il riesame di Como ha rigettato l'istanza di riesame formulata da A.M.B., quale legale rappresentante della DITS Italia s.r.l., avverso l'ordinanza di convalida ed il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto l'attrazione denominata Dinner in the sky composta da un'autogrù di marca Grove, un bozzello ed una piattaforma girevole, disposto nel procedimento a carico della medesima A.M.B., per i reati di cui agli artt. 28, comma 2, lett.re b), c) d) ed d), 71 comma 4 lett. a), p. 1, 75, 163 d. lgs. 817 e 451 cod. pen..
2. L'ordinanza del Tribunale per il riesame dà atto che la vicenda, che ha condotto al sequestro preventivo del macchinario, ha tratto origine da un controllo effettuato dal Nucleo Carabinieri e dall'Ispettorato del lavoro di Como, sulla darsena del Lago di Bellagio, ove era in corso un evento denominato Dinner in the sky, consistente in un pasto, della durata di circa un'ora, da consumarsi su un piattaforma sollevata da terra per circa 40 metri, a mezzo di un'autogrù. Il controllo permetteva di verificare che nell'area operavano quattro imprese: la DITS Italia s.r.l., esercente attività di giostra con piattaforma rotante orientabile, per la quale erano presenti due dipendenti; l'impresa individuale R.L., esercente attività di noleggio autogrù; la se Management s.r.l., esercente attività di ristorazione e catering, per la quale erano presenti due dipendenti; l'impresa individuale Ristorante Bar Salice Blu di G. Luigi, per la quale erano presenti tre dipendenti. All'atto del controllo risultava che l'autogrù, secondo il manuale d'uso del costruttore, era stata progettata solo per il sollevamento dei carichi e non delle persone e poteva essere utilizzata solo con componenti omologati della Manitovvoc Crane Group, contrassegnati con lo stesso numero di matricola dell'autogrù, mentre l'apparecchiatura montava un bozzello costruito da diversa società, venendo impiegata per sollevare i clienti e personale di servizio, in violazione dell'art. 71 comma 4 lett. a) d. lgs. 81/2008. Venivano, altresì, descritte una serie di violazioni della normativa antifortunistica: carenze del DVR, in ordine alla valutazione dei rischi per lavoratori ed avventori e all'indicazione delle misure di prevenzione adottate; assenza del programma per il miglioramento della sicurezza; mancata previsione delle misure di evacuazione in quota e di quelle per la rottura dell'unico cavo della gru; insufficienza del personale impiegato; mancata adozione dei dispositivi di protezione individuali (caschi e scarpe antifortunistiche) e mancata delimitazione dell'area. A seguito della verifica della documentazione richiesta ai responsabili delle imprese operanti nell'area, veniva formulato un verbale di prescrizioni a carico dell'indagata e disposto il sequestro d'urgenza ex art. 321 cod. proc. pen. dell'attrazione nominata Dinner in the sky, per l'assenza dei requisiti di sicurezza, rappresentante l'imminente pericolo per l’incolumità dei lavoratori coinvolti e dei fruitori dell’attrazione, nonché perché la sua utilizzazione poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Con provvedimento del 16 settembre 2021 veniva autorizzato il trasferimento della piattaforma e de bozzello, in deposito nella disponibilità della DITS Italia, con provvedimento del 22 settembre 2021, veniva disposto il dissequestro dell'autogrù, subordinatamente alla verifica del corretto funzionamento da parte del costruttore Manitovvoc Crane Group, necessario per il futuro utilizzo del mezzo. Con il ricorso per il riesame l'indagata contestava la sussistenza della verosimiglianza dei reati provvisoriamente contestati, nonché il pericolo nel ritardo, osservando, in particolare: che l’autogrù doveva essere considerata non macchina a sé stante, ma parte di un'apparecchiatura più complessa, comprendente il bozzello e la piattaforma; che la manovra di sollevamento era stata certificate da Eco certificazioni s.p.a., in quanto essa utilizzava un'autogrù inserita nell'elenco di quelle che potevano essere abbinate ai bozzello ed alla piattaforma che componevano l'attrazione Dinner in the sky; che il bozzello era stato espressamente costruito dalla O.F.S.; che l’ente certificatore dava atto che il sollevamento delle persone -normalmente non consentito se non in casi particolari— era possibile in quanto coerente con le linee guida, che regolavano detto tipo di utilizzi, specificamente la norma API 2C, inerente la necessità di due distinti sistemi di frenatura per l'argano di sollevamento. Con la medesima istanza veniva ulteriormente contestata l'applicabilità del d.lgs 81/2008, essendo l'attrezzatura destinata a scopo ricreativo e non ad un processo produttivo, mentre la piattaforma destinata a ristorante non poteva che essere soggetta alle normative riguardanti la ristorazione. Sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari il ricorso rilevava che la manifestazione era destinata a concludersi il giorno successivo al sequestro, ciò dimostrando l'assenza di periculum in mora. Alle doglianze in ordine al fumus boni iuris, l’ordinanza risponde affermando l'applicabilità del d. lgs. 81/2008, al caso di specie, essendo presenti nell'area dipendenti di diverse imprese, oltre ai clienti dell'attrazione, ciò imponendo la considerazione dell’area medesima come luogo di lavoro, peraltro intrinsecamente pericoloso, essendo l'attività svolta a quaranta metri dal suolo, ciò rendendo l'attività peculiare rispetto a quella di comune ristorazione. D'altro canto, nelle certificazioni della Eco certificazioni, cui fa riferimento l'indagata, si dettano prescrizioni che ricalcano le disposizioni la cui violazione é stata contestata, quali posizionamento dei segnali e recinzione dell’area. Il Manuale di manutenzione dell'attrazione, inoltre, smentisce che la gru possa essere considerate come componente dell'apparecchiatura e non solo autonomamente, stabilendo che debba farsi riferimento allo specifico manuale di manutenzione predisposto dal costruttore, mentre il manuale d'uso dell'attrazione, redatto dall'ing. M., richiama espressamente le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, oltre alla normativa EN 13814-1, dettata in materia di sicurezza delle giostre. Il libretto di manutenzione dell'autogrù, inoltre, non solo non prevede il sollevamento di persone, ma dispone sull'obbligo di utilizzare esclusivamente componenti omologati dal costruttore, diversamente da quanto accaduto, posto che è stato montato un bozzello all'uopo costruito dalla O.F.S, ciò incidendo sull'uso sicuro della gru. L'esistenza della certificazione rilasciata dalla Eco Certificazioni, dunque, non può supplire all'omesso adempimento delle prescrizioni del costruttore dell'autogrù, anche perché la verifica effettuata dall'ente certificatore, si dimostra insufficiente non comprendendo il manuale di uso e manutenzione dell'autogrù, ma solo quello del bozzello e della piattaforma e comunque la valutazione è stata, in concreto, compiuta da un soggetto diverso dal costruttore. La circostanza che non sia stata previsto dal costruttore della piattaforma un sistema di sollevamento diverso dall'autogrù, non progettata a tale scopo, e la sostituzione del bozzello costituiscono, pertanto, secondo l'ordinanza , del Tribunale del riesame, elementi di sicuro allarme, idonei a confermare il sequestro. La trascuratezza delle norme in relazione alla gestione dell'autogrù emerge, inoltre, dal fatto che la relazione tecnica dell'ing. M., redatta nell'agosto 2021, per l'installazione dell'attrazione, investiva la figura dell'addetto all'autogrù dell'incarico di controllare costantemente, per tutta la durata della manifestazione, il carico sollevato, la velocità del vento, il peso scaricato a terra su ogni stabilizzatore e la bolla di livellamento. Siffatti compiti, estremamente complessi, erano affidati ad un unico soggetto -peraltro sempre diverso ed estraneo all'organizzazione di chi gestiva il rischio della piattaforma- che normalmente non doveva farsi carico del sollevamento di persone, che non era stato formato a tale scopo ed era chiamato a governare uno strumento modificato rispetto a quello normalmente utilizzato, perché fornito di un bozzello diverso e comunque non progettato per il fine cui era adibito. L'insieme di questi elementi e la più generale carenza del rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro -essendo emersa l'assenza di valutazione dei rischi, anche interferenziali, data la presenza di maestranze di più imprese, nonché la mancata segregazione dell'area ed il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuali per lavoratori e clienti (posto che era stata prevista la possibile caduta di oggetti dall'alto, quali i telefoni cellulari dei clienti)- sostengono, secondo l'ordinanza, la giustificazione del sequestro, quantomeno fino all'adeguamento alle prescrizioni impartite con il verbale in data 11 settembre 2021. Per altro verso, le caratteristiche dell'impresa, gestita da una giovane cittadina rumena, con un precedente per furto, i cui due dipendenti percepivano uno stipendio mensile di cinquecento euro e non erano stati entrambi formati alle mansioni da svolgere -non avendo S.P. mai svolto un corso di formazione- debbono ritenersi indici di mala gestio dell'impresa. Mentre il sequestro del macchinario si impone, a fronte del concreto pericolo che la libera disponibilità della piattaforma, priva di adeguato macchinario progettato per il sollevamento, possa essere utilizzata per altri eventi potenzialmente pericolosi per l'incolumità dei partecipanti, alla luce della gravità dell'omessa valutazione dei rischi e in generale delle misure per assicurare l'organizzazione sicura dell'evento e la messa in sicurezza dei lavoratori coinvolti.
3. Avverso l'ordinanza propone ricorso A.M.B., a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di ricorso.
4. Con il primo si duole del vizio di motivazione, in ordine all'omesso esame di punti decisivi ai fini della valutazione dell'istanza di riesame. Sottolinea, in primo luogo, che il Tribunale ha omesso di motivare in ordine all'iter amministrativo compendiato nel documento di cui all'allegato 7) da leggersi in collegamento con l'allegato 6). L'allegato 7), integralmente ignorato dal giudice del riesame, contiene i verbali di cinque riunioni della Commissione Comunale Associata di Vigilanza, il cui provvedimento conclusivo (verbale 36/2020 del 15 ottobre 2020) certifica che la giostra presentava tutti i requisiti tecnici della 'Piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli, introdotta dal D.M. 30 giugno 2020 nell'elenco ministeriale delle Attrazioni dello Spettacolo viaggiante, prevedendo, inoltre, che sulla stessa potessero essere somministrati -alle condizioni di legge e presentazione di documentazione sanitaria e SCIA al Comune ed alla A.S.L.­ alimenti e bevande. Dunque, la corrispondenza sul piano tecnico dell'attrazione di DITS Italia s.r.l. è stata accertata dalla Commissione Comunale Associata di Vigilanza, competente per tale verifica. La Commissione, come si evince dai verbali di cui all'allegato 7), è pervenuta alla propria determinazione in conformità con quanto previsto dal d.m. 18 maggio 2007 relativo alle 'Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 17082/112 del 11 giugno 2013. Osserva che la documentazione di cui all'allegato 7) si pone in stretta correlazione con quella di cui all'allegato 6) riguardante la verifica, da parte della Commissione Comunale Associata di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dei Comuni di Riccione-Misano Adriatico -Cattolica-Coriano, della presenza di requisiti tecnici dell'attrazione, secondo il D.M. 18 maggio 2007. Tanto che anche la detta Commissione ha accolto la domanda formulata dalla DITS Italia per ottenere la modifica della dicitura della giostra da 'Piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli' in 'Giostra con piattaforma rotante orientabile'. Sottolinea la natura dirimente dell'allegato 6) dal quale si evince che il Comune di Cattolica ha deliberato sul provvedimento di assegnazione del codice identificativo, tenendo in considerazione l'ottenimento da parte di ente terzo -cioè della Eco Certificazioni- di certificazione attestante la totale conformità alla norma UNI En 13814, inerente alla sicurezza delle giostre e dispositivi di intrattenimento. Sostiene che il giudice del riesame ha motivato il rigetto dell'istanza sulla base di argomentazioni apparentemente tecniche, ma in realtà prive dei minimi requisiti di coerenza e completezza, e comunque svincolate dai fondamenti tecnici di riferimento, non avendo vagliato il contenuto della documentazione prodotta con gli allegati 6) e 7), né le note tecniche della Eco Certificazioni s.p.a, ritenute queste ultime irrilevanti, perché successive al sequestro. Le note della Eco Certificazioni, tuttavia, sono state formulate successivamente al sequestro, solo perché si è reso necessario un chiarimento proprio per l'adozione del provvedimento cautelare. A mezzo delle note tecniche, infatti, l'ente certificatore ha illustrato che la certificazione di conformità alla normativa UNI EN 13814-1/2019 dell'attrazione della DITS Italia è inerente all'intera apparecchiatura formata da gru-bozzello e piattaforma, e non solo al bozzello ed alla piattaforma. La normativa UNI EN 13814-1/2019 riguarda la Sicurezza delle giostre e dei dispositivi di divertimento e specifica i requisiti minimi necessarii per garantire la sicurezza nella progettazione, calcolo, fabbricazione ed installazione di macchinari, strutture mobili, sia temporanee che permanenti destinati al divertimento. Rileva che il Tribunale per il riesame non spiega quale incidenza possa assumere nella certificazione di conformità da parte dell'ente terzo, la mancata valutazione del manuale d'uso e di manutenzione dell'autogrù, quando sono state valutate dalla Eco Certificazioni s.p.a. le caratteristiche e le prestazioni dell'autogrù, essendo, peraltro, l'iter valutativo dell'ente certificatore stato ritenuto del tutto corretto dalle Commissioni di Vigilanza, ovverosia da Organismi di natura tecnica. Critica, sotto altro profilo, l'assoluta carenza della motivazione circa l'asserita assenza di valutazione dei rischi, anche interferenziali. Rileva che il DVR è stato acquisito dal Nucleo Carabinieri e che il verbale di sequestro contiene solo generiche contestazioni di omessa valutazione dei rischi, senza specificazione alcuna, non precisata neppure dai giudici della cautela, mentre, ancorché il giudice del riesame faccia riferimento al DUVRI, mai nessuna contestazione è stata sollevata in proposito, tanto è vero che il verbale di sequestro fa cenno alle 'carenze del Documento di valutazioni' riferendosi al DVR, che è cosa ben distinta dal 'Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali'. La motivazione, dunque, è gravemente insufficiente non identificando validamente le violazioni sulla base delle quali è stato disposto il sequestro.

5. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza, non essendo essa idonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal decidente. Innanzitutto, diversamente da quanto assunto dal Tribunale per il riesame, con l'istanza formulata non si è mai sostenuta l'inoperatività del d.lgs 81/2008 per le attività svolte sulla piattaforma, semplicemente sottolineando che, trattandosi di ristorazione, le disposizioni di salvaguardia della salute sono quelle proprie del settore. E ciò perché, nessun ragione vi é di indossare un casco, posto che non c’é pericolo di caduta di oggetti dall'alto, né di indossare scarpe antifortunistiche, non previste per l'attività dei camerieri, mentre il personale a terra era regolarmente dotato di casco. La relazione tecnica di installazione dell’ing. M., d'altra parte, specifica che sulla piattaforma sono presenti ventidue sedute fisse, dotate di cinture di sicurezza, non sganciabili autonomamente dai clienti, e che il personale di servizio é, a sua volta, allacciato con cinture di sicurezza, per l’utilizzo delle quali ha seguito appositi corsi sui DPI di III categoria. Assume che la motivazione si manifesta in tutta la sua manchevolezza laddove insiste sul fatto che l'attrazione costituisce una specie di assemblaggio abusivo, senza tenere conto della sua identificazione come giostra é stata legalmente attestata dagli organi di controllo, come composta di tre elementi gru, bozzello e piattaforma. Pretestuosa si rileva poi la considerazione formulata dal tribunale del riesame, secondo cui un autogrù, in quanto diversa da una gru, non rientrerebbe nell’elenco di cui alla legge 337/1968, e ciò in quanto l’autogrù non é che un sistema di sollevamento, cosi come la gru a torre, la gru su autocarro ed i carrelli elevatori semoventi. Evidenzia che, anche al di là del fatto che non é stato contestato con l’accusa l'utilizzo di un modello di gru diverso da quello indicato dalla Eco Certificazioni, ma solo l'utilizzo della gru per il sollevamento di persone, nondimeno, anche il modello utilizzato in concreto rientra fra quelle previste dalla Eco Certificazioni, come confermato dal contratto di noleggio con la SAE Italla, prodotto in atti, che rappresenta la versione più recente della gru autorizzata. Pretestuosa é, altresì, l'accusa di avere modificato in modo più o meno fantasioso l'apparecchiatura in questione, essendo, come si é detto, l'assemblaggio state approvato e certificato dalla Commissione di vigilanza e dall’Ente certificatore accreditato. Né si comprende quale, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto essere il diverso sistema di sollevamento utile a non suscitare allarme. Parimenti ingiustificata la contestazione sul compiti assegnati al tecnico gruista che, secondo il giudice del riesame, non poteva attendere da solo al sollevamento della piattaforma, non essendo previsto che siffatto tipo di tecnico dovesse farsi carico del sollevamento di persone. Invero, il tecnico gruista é munito di apposite patentino e l'utilizzo della gru per il sollevamento rientra nel suo bagaglio professionale, mentre il giudice non indica quali diversi corsi di formazione, rispetto a quelli che gli consentono di operare con la gru, il tecnico avrebbe dovuto seguire. Si tratta di una motivazione non fondata su elementi specifici. Smentita dalle stesse fotografie scattate dal Nucleo Carabinieri é l'affermazione che l'area non fosse recintata, come peraltro previsto dalla Relazione di installazione. Inconferenti, infine, sono le considerazioni sul costo imposto ai clienti per fruire del pasto in quota e quelle sulla nazionalità e sull'età dell'indagata, o sul suo precedente penale per furto -peraltro con condanna sospesa e non ostativa al rilascio della licenza- elementi del tutto svincolati dall'accertamento del fumus commissi delicti. Ancora irrilevanti le considerazioni formulate con l'ordinanza sul compenso riconosciuto ai lavoratori, peraltro assunti all'occorrenza, il che dimostra la confusioni in cui è incorso il tribunale che non distingue il lavoro part-time da quello saltuario, valorizzando, in ogni caso, dati avulsi dall'oggetto del giudizio. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
6. Con memoria depositata il 23 aprile 2022 la ricorrente ulteriormente osserva, riprendendo la seconda censura avanzata con il ricorso, che manifestazione Dinner in the sky era prevista con durata dal 8 al 12 settembre 2021 e che, nel momento in cui si è provveduto al sequestro, in data 11 settembre 2021, sono state impartite dal Nucleo Carabinieri le prescrizioni di cui al verbale 22/29, in relazione alle contestate violazioni degli artt. 28, lett. a), b) e c), 71, comma 4 lett. a) punto 1, 75 e 163 d. lgs. 81/2008, cui provvedere entro dieci giorni. A siffatti adempimenti era possibile provvedere solo dopo la rimozione dei sigilli da parte dell'autorità giudiziaria. L'inadempimento alle prescrizioni, invece, è stato ritenuto fondante il mantenimento del vincolo preventivo. Anche questa considerazione mette in luce l'irragionevolezza del provvedimento impugnato, posto che la sospensione dell'attività imposta con il verbale 22/29 del 11 settembre 2022, di per sé realizza lo scopo di impedire il protrarsi dell'attività ritenuta pericolosa, non solo in relazione all'evento di Bellagio, ma in relazione a qualsiasi altro evento futuro, sino all'adempimento delle prescrizioni, reso impossibile dal mantenimento del sequestro.

 

Diritto

 


1. Il ricorso deve essere accolto.
2. I due motivi proposti, intrinsecamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Ci si duole, infatti, con entrambe le doglianze della manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo dell'interpretazione normativa per non avere il giudice del riesame tenuto in considerazione la corrispondenza della 'giostra' ai requisiti imposti dalla disciplina risultante dal d.m. 18 maggio 2007, come modificato dal d.m. 13 dicembre 2012 e dal d.m. 30 giugno 2020, come dimostrata dagli allegati 6) e 7) allegati al ricorso per il riesame, il cui esame è stato omesso.

3. Occorre, dunque, per affrontare il quesito posto, innanzitutto muovere dall'analisi della normativa di settore, al fine di valutare se la risposta offerta dall'ordinanza impugnata soddisfi adeguatamente l'onere motivazionale per l'adozione della misura cautelare reale, che non può che passare dalla configurabilità dei reati provvisoriamente ascritti, ovverosia dalla sussistenza di violazioni delle norme di natura prevenzionistica di cui al d. lgs. 81/2008, richiamate nel provvedimento.
4. All'originaria disciplina sui c.d. 'spettacoli viaggianti' introdotta con il r.d. 635/1940, agli artt. 69 e segg., che disponeva esclusivamente la necessità di conseguire la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, è seguita la l. 337/1968, che, riconosciuta all'art. 1 'la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante', ha disposto all'art. 4 l'istituzione, a cura del Ministero del Turismo e dello Spettacolo di 'un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione' stabilendone la redazione e l'approvazione da parte del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, da aggiornarsi periodicamente, su conforme parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 della stessa legge, composta anche da rappresentanti degli esercenti degli spettacoli viaggianti, dei lavoratori e di tecnici del settore.
Successivamente con il d.m. 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno, recante 'Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante', avente lo scopo di fissare i requisiti da osservare (art. 1), è stato stabilito con l'art. 3 che 'Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buon tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionale o europei o, in assenza, di standard di buona tecnica di riconosciuta validità. Mentre con l'art. 4 si è disposto che: 'Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune'.
Per il rilascio del codice identificativo è previsto specifico procedimento, comprendente 'l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635'. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni: a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato; b) sottopone l'attività' ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato'. Mentre la commissione ha sempre facoltà di disporre ulteriori approfondimenti, in sede di espressione di parere.
Con il d.m. 13 dicembre 2012 sono state apportate modifiche ed integrazioni al d.m. 18 maggio 2007, consentendo che la documentazione presentata per la richiesta di codice identificativo sia sottoscritta anche da un tecnico abilitato- e non necessariamente da un professionista- e che la Commissione di vigilanza, che deve sottoporre l'attività al controllo di regolare funzionamento, accerti l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato o di un apposita certificazione da parte di un organismo di certificazione, non necessariamente 'accreditato', come precedentemente disposto.
Infine, con il d.m. 30 giugno 2020 del Ministero dei beni e le attività culturali e per il turismo si è integrato l'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 l. 337 /1968, introducendo fra queste anche la 'Piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli' composta da 'struttura portante metallica avente forma e dimensioni variabili sulla quale vengono fissati esternamente nn. 16/24 seggiolini girevoli su proprio asse' che 'viene sollevata da una gru a diverse altezze e consente per mezzo dei seggiolini girevoli la visione del panorama circostante, facendo provare agli utenti la sensazione del volo sul vuoto'.
5. Ora, come si rileva dall'allegato 7) al ricorso -e come sommariamente riportato dall'ordinanza impugnata- all'attrazione oggetto di sequestro, denominata 'Dinner in the Sky', è stato attribuito dal Comune di Cattolica codice identificativo n. 099002-0081/2019. Ciò sulla base del parere della Commissione associata di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo dei Comuni di Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e Coriano, confermato con provvedimento del 15 ottobre 2020, a seguito della presentazione di Nuovo Libretto dell'Attività e Manuale d'uso e manutenzione dell'attrazione e di ulteriore parere della Commissione, che dato atto dell'integrazione dell'elenco degli spettacoli viaggianti, di cui all'art. 4 I. 337/1968, a mezzo del d.m. 30 giugno 2020, si è favorevolmente espressa per il cambio di denominazione dell'attrazione, da 'Piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli', in 'Giostra con piattaforma rotante orientabile'. Siffatto ultimo parere della Commissione, posto a fondamento del provvedimento di conferma, in considerazione la sussistenza dei requisiti tecnici dell'attrazione, prevedeva altresì la possibilità che sulla giostra potessero essere somministrati, alle condizioni sanitarie previste dalla legge, alimenti e bevande. Il parere favorevole veniva espresso sulla base della Certificazione di conformità della giostra ai requisiti tecnici di cui alla norma UNI EN 13814, relativa alla sicurezza delle giostre e dei dispositivi per il divertimento, rilasciato dalla Eco Certificazioni, ente terzo accreditato.
6. Con l'ordinanza impugnata, il Collegio del riesame sostanzialmente assume che la certificazione di conformità della giostra 'Dinner in the Sky' in realtà si discosta dalla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, perché l'attrezzatura, composta di tre parti (autogrù, bozzello e piattaforma), non corrisponde al manuale d'uso del mezzo di sollevamento redatto dal costruttore Manitovvoc Crane Group. Questo, infatti, da un lato, non prevede l'utilizzo per il sollevamento di persone, dall'altro, impone il ricorso a componenti omologati dal costruttore medesimo, laddove, invece, il bozzello era stato espressamente costruito dalla O.F.S. e non era, pertanto, approvato dalla Manitovvoc Crane Group, che comunque non aveva autorizzato l'uso dell'autogrù per scopi diversi da quello originario. A fronte di questa difformità e dell'adattamento dell'autogrù all'uso non consentito, attraverso la sostituzione del bozzello originario, secondo il giudice della cautela, si sarebbe realizzata un'attrezzatura non conforme alle indicazioni dei produttori dei suoi componenti, con conseguente violazione delle disposizioni ", dettate dal d. lgs. 81/2008, come contestate.. Non può, infatti, secondo il Collegio rimettersi a chi assembli più componenti il controllo dell'idoneità di ciascuno di essi a fungere ad un uso diverso da quello al quale era destinato, sicché la certificazione dell'ente terzo sulla conformità della sicurezza dell'attrezzatura non può sostituire detta verifica.
7. Va subito detto che l'impostazione assunta dall'ordinanza impugnata non può essere condivisa. La disposizione di cui all'art. 71, comma 4 lett. a) punto 1) del d. lgs. 81/2008 -peraltro neppure esplicitamente ripresa dal Tribunale per il riesame che si limita ad un richiamo generico del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ed alle contestazioni sollevate con il verbale di accertamento­ stabilisce che 'le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso'. Ciò, nondimeno, in linea astratta, non significa di per sé che un'attrezzatura non possa essere adattata o modificata, ma solo che essa debba essere utilizzata secondo le istruzioni d'uso, eventualmente anche esse riadattate in conformità delle modificazioni apportate, essendo queste ultime lo strumento per garantire la sicurezza dell'attrezzatura medesima come risultante dall'adattamento o dalla modifica. E' chiaro, tuttavia, che le modificazioni non potranno che rispettare il disposto dell'art. 70 d. lgs. 81/2008, secondo il quale 'le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto' (comma 1), mentre, laddove esse siano costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o siano messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V del medesimo d. lgs. (comma 2).
D'altro canto, lo stesso d.m. 18 maggio 2007, relativo alle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, come si è già visto, precisa all'art. 3 che 'ogni nuova attività' deve essere, 'ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buon tecnica emanate dagli organisimi di normalizzazione nazionale o europei o, in assenza, di standard di buona tecnica di riconosciuta validità'
Ecco che, allora, pur non potendosi prescindere dalle istruzioni di sicurezza del costruttore dei singoli componenti dell'attrezzatura, ciò che conta è che il loro assemblamento, necessario per costruire la 'nuova attività', sia conforme alla normativa interna sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione nazionale o europei (norme UNI EN, destinate ad uniformare la normativa tecnica nell'Unione Europea) perché proprio queste costituiscono il raffronto tecnico della sicurezza delle apparecchiature.
Ne deriva che, al di là della constatazione della certificazione di conformità dell'ente accreditato Eco Certificazioni, posta dall'autorità amministrativa alla base dell'attribuzione del codice identificativo, il giudice per valutare la sussistenza dei requisiti di sicurezza della giostra avrebbe dovuto porsi a confronto con la normativa UNI EN 13814, per verificare se l'attrezzatura come risultante dall'assemblamento dei componenti -autogrù, bozzello, piattaforma­ fosse conforme a quelle disposizioni, relative proprio alla sicurezza delle giostre e dei dispositivi per il divertimento, meritando così l'attribuzione del codice identificativo, indispensabile per il suo utilizzo. In questa prospettiva, va valutato il manuale d'uso dell'attrezzatura come composta, necessariamente diverso da quello relativo ai diversi componenti assemblati, trattandosi di un manuale d'uso e manutenzione (MUM) relativo non ai singoli elementi, ma proprio al loro assemblaggio, ovverosia al risultato prodotto con la costituzione di un'attrezzatura diversa da quella dei singoli componenti separatamente considerati. Il manuale d'uso e di manutenzione dell'attrazione non può, infatti, che sostituirsi a quello delle sue singole parti -anche solo integrandone il contenuto- non rilevando necessariamente che il costruttore di una di quelle che lo costituicono abbia eventualmente, magari per ragioni squisitamente commerciali, disposto che solo componenti omologati dal medesimo possano essere montati sull'apparecchiatura di sua produzione, posto che quel che conta è che l'insieme corrisponda e rispetti le normative tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione nazionale ed europei, ciò consentendo la verifica della sicurezza della nuova attrezzatura come realizzata.
Si tratta di una vaglio che, nel caso di specie, è del tutto mancato, essendosi il Collegio del riesame fermato alla constatazione dell'assenza di omologazione del bozzello montato sull'autogrù da parte del costruttore di questa.
8. Né, per le stesse ragioni, può assumere rilevanza il fatto che l'autogrù non fosse originariamente destinata al sollevamento di persone, posto che quello che deve essere considerato è se il suo assemblaggio con il bozzello adottato e la piattaforma sia idoneo allo scopo, secondo le normative UNI EN 13814-1, che stabiliscono i requisiti di sicurezza per le giostre. E, tantomeno, importa il fatto che l'elenco di cui all'art. 4 della I. 337/1968, come integrato dal d.m. 30 giugno 2020, che introduce l'attrazione 'Piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli' faccia riferimento ad una gru, anziché ad una autogrù, laddove non siano esplicitate le ragioni per cui un mezzo di sollevamento mobile, anziché fisso, non si ponga in linea con la normativa di sicurezza di cui alla normativa UNI EN di riferimento.
Piuttosto ciò che va approfondito è se l'attrezzatura sequestrata, composta dall'autogrù recante il n. 41004052, con anno di costruzione 2017, integri le caratteristiche richieste dalla normativa UNI EN 13814-1, posto che essa, a dire del Tribunale per il riesame, non rientra fra quelle indicate dall'ente certificatore, che menziona il modello GMK 4100L n. 41004058 del 2019, essendo necessario operare un confronto fra l'autogrù effettivamente utilizzata e le specifiche tecniche necessarie per l'attività svolta, indipendentemente dal suo numero di matricola e dall'anno di costruzione ed anche indipendentemente da quanto asseverato dall'Ente certificatore.
9. Per altro verso, mal si comprende, posto il giudice del riesame non svolge per intero il ragionamento, perché, da un lato, il compito del sollevamento della piattaforma, implicante il controllo del carico sollevato, della velocità del vento, del peso scaricato a terra su ogni stabilizzatore e della bolla di livellamento, avrebbe dovuto avere caratteristiche diverse per il fatto che venivano sollevate persone, anziché cose, risultando così inadeguata la formazione del gruista addetto. Dall'altro, perché l'utilizzo di un bozzello diverso da quello predisposto dal costruttore implicasse un maggior rischio, se effettivamente siffatto componente fosse conforme alla richiamata normativa tecnica di settore, ancorché diverso da quello omologato dal costruttore dell'autogrù.
10. Diversamente le ulteriori contestazioni che riguardano le carenze del relative alla mancata fornitura -pur prevista dal DVR - dei dispositivi di protezioni individuali ai lavoratori operanti a terra (non essendo suscettibile di censura la mancanza di simili presidi per coloro che operano in quota, in assenza del pericolo di caduta di oggetti dall'alto), all'assenza di adeguata segregazione dell'area, alle carenze del documento di valutazione dei rischi, anche interferenziali (benché il verbale di accertamento redatto dalla Polizia giudiziaria in data 11 settembre 2021 si riferisca solo al DVR e non al DUVRI), ineriscono a violazioni estranee alla sicurezza dell'autogrù, ciò imponendo una rivalutazione della sussistenza dei presupposti applicativi della misura reale che colpisce il mezzo e non solo l'attività.
11. Del tutto fuorvianti, infine, sono le considerazioni formulate dal Tribunale per il riesame, relative alla ritenuta esorbitanza del prezzo del pasto fornito agli avventori (euro 170,00), alla nazionalità (rumena) della legale rappresentante e socia unica della DTS Italia -società proprietaria dell'attività- o ai suoi precedenti penali (tentato furto, con condanna patteggiata) o, ancora, alla retribuzione percepita dai dipendenti, trattandosi di questioni del tutto avulse dal tema della sicurezza della giostra sottoposta a sequestro.
12. Infine, con riferimento a quanto dedotto con la memoria del 23 aprile 2022, in relazione all'impossibilità di adempiere alle prescrizioni imposte dal verbale in data 11 settembre 2021, stante il mantenimento del sequestro, va osservato che dalla lettura del provvedimento impugnato il tema non risulta essere stato espressamente sottoposto al Tribunale per il riesame, non potendo perciò essere trattato in questa sede.
13. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5 cod. proc. pen..

 

 

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5 cod. proc. pen..
Cosi deciso il 11/05/2022