Roma, lì data del protocollo

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO
DIRETTIVA 2014/90/EU

 

A Elenco indirizzi allegato

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Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione
Non di Serie n. 21/2022

Argomento: Safety Alert - Equipaggiamento marittimo non conforme.
MED/1.41 - Verricello per mezzi collettivi di salvataggio prodotto da Zhenjang Dh Marine Equipment Co. Ltd. (Repubblica popolare cinese).


1. Scopo
A. Divulgare le informazioni acquisite, sul portale unionale di interscambio delle attività di vigilanza, in merito all’equipaggiamento marittimo non conforme in titolo.
B. Indirizzare azioni al rinvenimento di analogo prodotto all’interno del mercato nazionale, nonché a bordo di navi - a prescindere dalla bandiera - operanti sul territorio nazionale.
C. Consentire alle Autorità coinvolte ratione materiae, nell’eventualità, l’adozione delle procedure di risposta.

2. Premessa
Si comunica che l’Autorità di vigilanza del mercato (AVM) francese ha condiviso, sul portale ICSMS¹, le misure restrittive adottate nei confronti del fabbricante cinese

Zhenjang Dh Marine Equipment Co. Ltd.
No. 5 Xingyuan Road, Dantu Town
Zhenjiang City - China

con riferimento all’equipaggiamento marittimo in titolo, con denominazione commerciale dw34f - LB-RB winch e numeri di serie 2105801/W e 2105812/W.

3. Considerazioni
L’AVM francese ha ritenuto che il freno dei 2 (due) verricelli anzidetti sia affetto da un errore tecnico di progettazione che impatta sulla sua regolare funzionalità, ponendo un rischio per la sicurezza degli utilizzatori finali (gli operatori del dispositivo e le persone da porre in salvo, in sicurezza, attraverso il mezzo collettivo di salvataggio asservito al verricello).
Per tale ragione, l’AVM francese ha - inter alia - adottato la misura del “richiamo” del prodotto ed attivato il sistema di allerta rapido (RAPid EXhange information system - RAPEX)² utilizzato in ambito unionale per informare, in maniera rapida, tutte le parti interessate rispetto ad equipaggiamenti marittimi ritenuti gravemente pericolosi.
A mente dell’articolo 26 della direttiva 2014/90/EU come modificata, l’operatore economico interessato ha iniziato a cooperare con l’AVM francese al fine di ripristinare la conformità dei prodotti attualmente presenti a bordo.

4. Disposizioni
Ciò detto, al fine di intercettare l’eventuale presenza - sul mercato nazionale - di ulteriori verricelli difettosi, del tipo segnalato, si dispone quanto segue:
1. il proprietario/l’armatore/la Società di gestione ai fini ISM di una nave ove il prodotto qui trattato è installato/da installarsi contatti, in maniera tempestiva, questa AVM al fine di ricevere istruzioni sulle azioni che dovranno essere intraprese.
2. Le Autorità nazionali di controllo e gli Organismi riconosciuti che, in qualsiasi contesto, dovessero intercettare la presenza del verricello in esame - nel porre in essere le dovute azioni di competenza - informino, altresì, questa AVM.
3. Gli Organismi nazionali notificati per gli equipaggiamenti marittimi della categoria MED/1 “Mezzi di salvataggio” informino, con immediatezza, questa AVM nell’eventualità sia loro richiesta l’emissione di un certificato di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (Modulo F) o di garanzia della produzione (Modulo D, Modulo E) per l’equipaggiamento in discorso.
Le anzidette comunicazioni siano rese all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed all’e-mail funzionale in P.d.C.

5. Conclusioni
La presente Circolare è indirizzata anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per associare elementi di cognizione utili - all’evenienza - ad identificare prodotti analoghi all’argomento ed attivare le conseguenti procedure di settore.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ The Internet-supported information and Communication System for the pan-European Market Surveillance attraverso cui le autorità di vigilanza del mercato possono inserire e condividere con rapidità ed efficienza informazioni circa prodotti di cui si sospetta la non conformità (risultati di prove, dati identificativi dei prodotti, fotografie, informazioni relative agli operatori economici, valutazione del rischio, informazioni su incidenti e provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza, ecc.).
² Istituito dalla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 172/ 2004 recante “Sicurezza generale dei prodotti” e poi inglobato nel cosiddetto “Codice del Consumo” di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206).