Tipologia: Ipotesi di rinnovo
Data firma: 14 aprile 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti:
Assoscrittura e Assospazzole e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Penne e Spazzole, Industria
Fonte: FILTEA CGIL (FILCTEM CGIL)
Sommario:
Art.... (5) - Decorrenza, durata e
procedure di rinnovo |
Art.... (37) - Flessibilità tempestiva |
Addì, 14 aprile 2010 a Milano tra
Assoscrittura e Assospazzole e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil è stata
firmata la presente ipotesi di rinnovo del
CCNL 21 maggio 2008
L'art. 6
- Regolamentazione della contrattazione aziendale
è sostituito dal seguente:
Art.... (6) - Regolamentazione della contrattazione aziendale
1 - Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato
alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle
Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori
aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nei
settori, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento
delle organizzazioni nazionali di categoria.
2 - Requisiti
[
]
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti
di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie ed istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale
di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata
in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
3 - Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la
contrattazione a livello aziendale debba perseguire - anche attraverso un
adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal contratto nazionale
di lavoro in materia di svolgimento della prestazione lavorativa - il
miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di
redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di
lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[
]
In applicazione dei rimandi già previsti dal presente CCNL le parti, al fine di
qualificare ed estendere la contrattazione di secondo livello, individuano le
materie che, oltre a quanto previsto dal presente punto e da altri punti del
CCNL, sono oggetto di confronto: orario di lavoro, flessibilità, ferie e
formazione professionale.
[
]
4 - Procedure di
consultazione e di verifica
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle
strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a
livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la
situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti
essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro
ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in
relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli
obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la
migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione
delle verifiche.
Art. ...(7) - Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria
Prima di "Attività a livello regionale" aggiungere:
Al fine di promuovere una concreta partecipazione dei lavoratori alla vita
d'impresa, le parti ritengono opportuno che in sede di Osservatorio vengano
discusse e individuate forme di governance bilaterali condivise (osservatori
aziendali, comitati strategici aziendali, ecc.), onde facilitarne la
sperimentazione/adozione da parte di Gruppi o Aziende interessate.
Al capitolo Informazioni a livello territoriale e/o di distretto industriale
dopo il 3° comma è aggiunto il seguente:
Le aziende forniranno in forma aggregata alle OO.SS. Territoriali, per il
tramite delle Associazioni Territoriali, informazioni circa l'applicazione, a
livello aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti
dalle parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche
ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche
di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del
servizio e del prodotto finito.
Al capitolo Informazioni e consultazioni al livello aziendale dopo il 1°
comma è aggiunto il seguente:
Le aziende forniranno alle RSU informazioni circa l'applicazione, a livello
aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti dalle
parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche
ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche
di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del
servizio e del prodotto finito.
Art.... (15)
- Commissione interna e delegato d'impresa
è sostituito dal seguente:
Art.... (15) - Delegato d'impresa
Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste
dall'Accordo Interconfederale del 18.4.1966 sulle commissioni interne inerenti
il delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art.... (32) -
Inquadramento unico dei lavoratori
La seconda parte è sostituita dalla seguente:
Le parti convengono sull'opportunità di procedere ad una revisione del sistema
classificatorio del personale, che colga le innovazioni intervenute nei
comparti, le cui caratteristiche tecnologiche presentano sostanziali differenze.
La revisione avrà la finalità di garantire l'oggettività del sistema di
inquadramento da parte dell'azienda e di rafforzare il rapporto tra
organizzazione del lavoro, crescita professionale e inquadramento del personale.
Si condivide l'esigenza di riconsiderare l'attuale inquadramento basato sulla
mansione superando la logica degli automatismi, e costruendo un nuovo sistema
fondato sul concetto di ruolo in cui assumono rilevanza criteri quali competenza
richiesta e acquisita, autonomia, efficienza, responsabilità, interdipendenza
con altre funzioni, partecipazione ai processi, partecipazione a specifiche
iniziative formative, professionalità derivante da mobilità verticale e
orizzontale dei lavoratori.
Le parti approfondiranno anche la possibilità che il nuovo inquadramento sia
articolato in aree professionali.
Il nuovo sistema classificatorio sarà definito dalle parti entro il 30 giugno
2009, predisponendo tutti gli aspetti, comprese le regole e le linee guida entro
le quali, a livello aziendale, si procederà alla realizzazione del sistema
predisposto a livello nazionale.
Per predisporre il nuovo sistema di inquadramento professionale, le parti si
avvarranno dell'apporto di una Commissione Tecnica Paritetica che, partendo da
un'analisi del ciclo produttivo, verifichi la coerenza tra le figure
professionali esistenti e quelle previste dall'attuale sistema contrattuale
suggerendo gli eventuali aggiornamenti e proponendo all'unanimità un'ipotesi di
nuovo inquadramento da sottoporre alle parti entro il 30.6.2011.
La Commissione Tecnica, che si riunirà entro 90 giorni dalla firma del presente
contratto nazionale di lavoro, sarà composta da un massimo di sei componenti in
rappresentanza delle imprese e sei in rappresentanza sindacale.
Il nuovo sistema classificatorio troverà applicazione a partire dal 1° gennaio
2010, sostituendo quello attuale. A partire dal 1° luglio 2009 saranno attuati,
secondo le modalità fissate dalle parti, tutti gli atti necessari
all'applicazione del nuovo inquadramento, comprese eventuali forme di
sperimentazione. Qualora in sede di attuazione del nuovo inquadramento emergano
divergenze interpretative e/o applicative non risolte a livello aziendale, esse
saranno portate - su richiesta di una delle parti - all'attenzione della
Commissione Tecnica Paritetica.
[...]
Nota a verbale
Eventuali situazioni aziendali in essere saranno armonizzate in base alla nuova
classificazione.
Art.... (35) - Orario di lavoro
Il 5° comma è sostituito dai seguenti:
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni
dell'orario settimanale saranno concordati a livello aziendale, previa
comunicazione dell'azienda alla RSU.
Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, seguirà su tale tema un esame
congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive ed organizzative
dell'azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le
prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro
30 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l'adozione del nuovo
assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi
alle disposizioni di seguito riportate.
In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra,
ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle organizzazioni
firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 30 giorni dalla
richiesta, per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con
l'obiettivo di chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione
alla presente disciplina degli orari di lavoro; rimuovere gli impedimenti
all'applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale, ferma restando la
titolarità delle parti a livello aziendale.
Art.... (36) - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
è sostituito dal seguente:
Art.... (36) - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 2° comma dell'art. 35 potrà essere
realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali,
con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera
azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40
settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per
ciascun anno. Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite
settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, nell'arco di 12
mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità
lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una
riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi
dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità
lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale.
[
]
Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze
organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU,
illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori
interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione
dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione
temporale. Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel
periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite
congiuntamente in sede di esame tra Direzione e RSU entro cinque giorni dalla
comunicazione.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche
attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei
normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Esaurita la procedura di cui sopra, il programma di flessibilità diventa
operativo.
Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le
modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e
tecnico produttive aziendali.
Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno
prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali,
fatte salve diverse intese aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali,
salvo accordi tra le Parti.
Ai sensi dell'art. 17 del
Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione
della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo
giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario
in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera d), del
decreto legislativo n. 66/2003,
nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo,
tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del
normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo
inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che
a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo
compensativo.
Dichiarazione a verbale n. 1
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Con la modifica al presente articolo, le parti hanno inteso semplificare e
chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale
dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto
della flessibilità tempestiva di cui all'art. 37, anche con riferimento ai tempi
di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali
applicate.
Dichiarazione a verbale n. 2
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur
partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo
consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della
mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati
compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto
disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
Art.... (37) - Flessibilità
tempestiva
Dopo il 6° comma è aggiunto il seguente:
Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno
prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali,
fatte salve diverse intese aziendali.
Art.
...(38) - Lavoro straordinario, notturno e festivo
La Procedura per il lavoro straordinario di produzione è così modificata:
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità
(ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche, sostituzione
di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività
dell'azienda), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro
straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la Direzione ne darà
notizia in tempo utile alla RSU. Le parti, nell'ambito della volontarietà
individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà
esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie
necessarie.
Art.... (42) - Banca
delle ore individuale
Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:
A decorrere dal 1° gennaio 2011 ciascun lavoratore con contratto a part-time
potrà far confluire nella banca delle ore individuale le prime 8 ore annue di
lavoro supplementare con le forme di recupero di cui sopra.
Art.... (70) - Multe e
sospensioni
Le lettera a) e b) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:
a) salvo giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda, ne
anticipi la cessazione o l'abbandoni
[
]