MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
OGGETTO: modifiche apportate dal D. leg.vo 30 giugno 2022 n. 105 in materia di permessi mensili per l’assistenza a familiare con handicap grave ex lege n. 104/92, nonché in materia di congedo biennale per l’assistenza ex art. 42, co. 5, D. leg.vo n. 151/2001.
A: ELENCO INDIRIZZI (in allegato)
…omissis…
Seguito:
a) circolare prot. M_D GCIV n. 00007821 del 7.02.2011;
b) circolare prot. M_D GCIV n. 610594 del 28.02.2012.
Il Decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105 - all’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2 - ha apportato alcune modifiche nella disciplina della materia in oggetto e, in particolare, all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, estendendo ai conviventi di fatto ed alle parti di un’unione civile i permessi previsti dalla citata legge; la medesima estensione è stata prevista dall’art. 2, comma 1, lettera n), del D. leg.vo cit. in materia di congedo biennale per l’assistenza al familiare portatore di handicap in situazione di gravità previsto dall’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
Inoltre, il medesimo decreto, con la citata disposizione, ha eliminato il principio del c. d. “referente unico” per l’assistenza - che limitava ad un solo soggetto per nucleo familiare la fruizione dei permessi in parola - introducendo la possibilità della fruizione dei benefici, in via alternativa, in favore di più soggetti aventi diritto nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
Infine, all’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 4 del D. leg.vo cit., è stato introdotto, in favore dei soggetti che prestano assistenza, il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile.
1. ESTENSIONE DEI PERMESSI E DEL CONGEDO BIENNALE AI CONVIVENTI DI FATTO ED ALLE PARTI DI UN’UNIONE CIVILE EX LEGE N. 76/2016.
Con il citato D. lgs. n. 105/2022 il legislatore si è allineato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, inserendo espressamente, tra i lavoratori aventi diritto ai permessi - in aggiunta al coniuge ed ai parenti ed affini della persona affetta da handicap in situazione di gravità - anche “la parte di un 'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n.76 ed il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge” (art. 3, comma 1, lettera b), n. 2 del D. leg.vo cit.).
Il decreto in parola ha attuato, in sostanza, quanto già previsto, in via programmatica, dall’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016 n. 76, in forza della quale, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti derivanti dall'unione civile, le disposizioni che si riferiscono al "matrimonio" e quelle contenenti le parole "coniuge ", "coniugi" o termini equivalenti - laddove ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi - sono applicabili anche al convivente di fatto, nonché ad ognuna delle parti costituenti l'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Peraltro, è appena il caso di rilevare che la scrivente Direzione generale - nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale - aveva già provveduto, fin dall’anno 2016, a dare esecuzione all’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016 n. 76, nonché alla sopracitata sentenza della Corte Costituzionale, includendo il convivente di fatto e la parte di un’unione civile tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità (cfr. Domande più frequenti - Assenze - Permessi legge n. 104/1992 - FAQ n. 202).
Orbene, è quindi formalmente previsto dalla disposizione legislativa in argomento che, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, i soggetti beneficiari dei permessi mensili per l’assistenza, ai sensi della legge n. 104/92, siano i seguenti:
• il coniuge, anche legalmente separato;
• il convivente di fatto o “more uxorio”;
• la parte di un’unione civile;
• i parenti entro il 2° grado: padre, madre, figlio/a (anche adottivi o in affidamento), nonni, nipoti (cioè i figli dei figli), fratelli/sorelle;
• gli affini entro il 2° grado: suocero/a, genero, nuora, cognato/a, nonni del coniuge;
• se stesso: qualora il lavoratore sia esso stesso portatore di handicap in situazione di gravità e debba assistere la propria persona (art. 33, comma 6, L. 104/92).
La medesima suddetta estensione al convivente di fatto (o “more uxorio”) ed alla parte di un’unione civile è prevista dall’art. 2, comma 1, lettera n), del D. lgs. n. 105/2022 con riferimento al congedo di due anni per l’assistenza al familiare portatore di handicap in situazione di gravità previsto dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, il quale, sul punto, è stato modificato nei termini che seguono: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un 'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. (...)”.
È opportuno rilevare che il termine temporale per usufruire del congedo ex art. 42, comma 5, del D. leg.vo n. 151/2001 è stato ridotto dai 60 giorni precedentemente previsti agli attuali 30 giorni dalla richiesta.
2. FRUIZIONE IN VIA ALTERNATIVA DEI PERMESSI EX LEGE 104/92 IN FAVORE DI PIÙ SOGGETTI AVENTI DIRITTO DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE.
Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2, D. lgs. n. 105/2022, che ha eliminato la figura del c. d. “referente unico”, l’art. 33, comma 3, della legge 104/92 è stato modificato sul punto nei termini che seguono: “Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti (...) che possono fruirne in via alternativa tra loro”.
Con la riforma in argomento si introduce, pertanto, la possibilità che più soggetti aventi diritto, appartenenti al medesimo nucleo familiare del portatore di handicap, usufruiscano, in via alternativa e su loro richiesta, dei permessi mensili per l’assistenza pur sempre nel limite complessivo di tre giorni o diciotto ore al mese.
3. DIRITTO DI PRIORITÀ NELL’ACCESSO AL LAVORO AGILE O AD ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE.
Il D. lgs. n. 105/2022 in argomento, all’art. 3, comma 4, ha inserito nel corpo dell’art. 33 della legge n. 104/92 il comma 6-bis, il quale prevede che i lavoratori che usufruiscono dei permessi mensili per l’assistenza hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, ai sensi dell’art. 18, comma 3- bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile.
Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.
La presente circolare modifica ed integra le circolari a seguito a decorrere dal 13 agosto 2022.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione”.
IL DIRETTORE GENERALE IN S. V.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo MARCHESI