Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti:
Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini, Associazione
nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie
prime e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Penne e spazzole, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Parte generale Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto. Art. 2 - Controversie A - Controversie Individuali B - Controversie interpretative e collettive Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale Art. 4 - Esclusiva di stampa Art. 5 - Decorrenza e durata Art. 6 - Regolamentazione della Contrattazione aziendale 1 - Soggetti 2 - Requisiti 3 - Finalità e contenuti 4 - Procedure di consultazione e di verifica 5 - Procedure Norma transitoria n. 1 Norma transitoria n. 2 Capitolo II - Sistema di informazioni Art. 7 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea Premessa Occupazione - Investimenti - Formazione Dichiarazione Congiunta Imprese a dimensione europea Art. 8 - Lavoro esterno Art. 9 - Mobilità interna della manodopera Art. 10 - Decentramento Art. 11 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni Capitolo III - Istituti dl carattere sindacale Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie 1 - Costituzione e funzionamento della RSU 2 - Componenti e permessi 3 - Elezioni 4 - Elettorato passivo 5 - Compiti e funzioni 6 - Modalità delle votazioni e designazioni 7 - Comunicazione della nomina 8 - Disposizioni varie Art. 13 - Commissione interna e delegato d'impresa. Art. 14 - Assemblee Art. 15 - Permessi per cariche sindacali. Art. 16 - Affissioni Art. 17 - Versamento dei contributi sindacali Art. 18 - Patronati Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 19 - Assunzione - Visite mediche Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 Art. 20 - Periodo di prova Art. 21 - Contratto a termine Art. 22 - Lavoro delle donne e dei minori Art. 23 - Azioni positive per le pari opportunità Art. 24 - Inquadramento unico dei lavoratori Commissione paritetica Art. 25 - Passaggio di qualifica Art. 26 - Cambiamento e cumulo di mansioni Art. 27 - Orario di lavoro Turni 6x6 Art. 28 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro Art. 29 - Lavoro straordinario, notturno e festivo Procedura per il lavoro straordinario di produzione Art. 30 - Regime di orario a tempo parziale Art. 31 - Lavoro a turni Art. 32 - Riposo settimanale Art. 33 - Giorni festivi Art. 34 - Andamento attività produttiva Art. 35 - Recupero delle ore di lavoro perdute Art. 36 - Minimi contrattuali Art. 37 - Aumenti periodici di anzianità Art. 38 - Trattamento di fine rapporto Art. 39 - Premio di produzione Art. 40 - Retribuzione oraria Art. 41 - Pagamento della retribuzione Cessione di quote della retribuzione Art. 42 - Tredicesima mensilità Art. 43 - Permessi, assenze ed aspettativa Art. 44 - Permessi di entrata e di uscita Art. 45 - Portatori di handicap ed invalidi Art. 46 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza Art. 47 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro Art. 48 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali Art. 49 - Tutela della maternità Art. 50 - Congedo matrimoniale Art. 51 - Servizio militare Art. 52 - Diritto allo studio Art. 53 - Facilitazioni particolari ai lavoratori studenti Art. 54 - Mense aziendali Art. 55 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza 1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori |
2 - Rappresentanti per la sicurezza 3 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza 4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza 5 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza A - Accesso ai luoghi di lavoro B - Modalità di consultazione C - Informazioni e documentazione aziendale 6 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza 7 - Riunioni periodiche 8 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio 9 - Lavoratori addetti ai videoterminali 10 - (Rinvio) Art. 56 - Disciplina aziendale Art. 57 - Divieti Art. 58 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale Art. 59 - Visite di inventario e di controllo Art. 60 - Provvedimenti disciplinari e procedura Art. 61 - Multe e sospensioni Art. 62 - Licenziamento senza preavviso Art. 63 - Trasferimenti Art. 64 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento della azienda Art. 65 - Liquidazione delle indennità in caso di morte Art. 66 - Disciplina dell'apprendistato Parte Operai Art. 67 - Lavoro discontinuo Art. 68 - Lavoro a cottimo A) Settore penne, matite, ecc. B) Settore spazzole, pennelli, ecc. Art. 69 - Trattamento economico di festività Art. 70 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro Trattamento economico di malattia/Cassa integrazione Art. 71 - Sospensione ed interruzione del lavoro Art. 72 - Modalità di corresponsione della retribuzione Art. 73 - Ferie Art. 74 - Trasferta Art. 75 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Parte Qualifiche speciali o Intermedie Art. 76 - Criteri di appartenenza Art. 77 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro Trattamento economico di malattia/Cassa Integrazione Art. 78 - Sospensioni e riduzioni di lavoro Art. 79 - Ferie Art. 80 - Trasferta Art. 81 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni nel caso di licenziamento. Art. 82 - Richiamo a disposizioni varie delle regolamentazione degli operai Parte Impiegati Art. 83 - Lavoratori con funzioni direttive Art. 84 - Indennità maneggio denaro - Cauzione Art. 85 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro Trattamento economico di malattia/Cassa integrazione Art. 86 - Sospensioni e riduzioni di lavoro Art. 87 - Ferie Art. 88 - Trasferta Art. 89 - Alloggio Art. 90 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 91 - Previdenza Art. 92 - Norme particolari per i quadri Art. 93 - Elementi della retribuzione Allegati Allegato 1 Tabelle retributive Tab. A - Aumento dei minimi contrattuali: Tab. B Allegato 2 Premio di produzione Allegato 3 Declaratorie e profili Allegato 4 Aumenti periodici dl anzianità Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio 1 - Definizione del lavoratore a domicilio 2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio 3 - Libretto personale di controllo 4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio 5 - Retribuzioni 6 - Maggiorazione della retribuzione 7 - Sistema di informazioni 8 - Permessi retribuiti 9 - Lavoro notturno e festivo 10 - Pagamento della retribuzione 11 - Fornitura materiale 12 - Norme generali Allegato 6 Verbale di ricognizione e quantificazione RSU del 2/6/1994 Protocolli Protocollo n. 1 Processi dl ristrutturazione contrazione dell'orario dl lavoro Protocollo n. 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee del 29/5/90 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02) Protocollo n.3 Previdenza integrativa volontaria Protocollo n. 4 Fondo grandi interventi Protocollo n. 5 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro Protocollo n. 6 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale |
Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 luglio 1995
per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di
matite e penne ed articoli affini e alle aziende produttrici di spazzole,
pennelli, scope e preparatrici relative materie prime
Sostituisce il
CCNL 1° luglio 1991 Scade il 30 giugno 1999
Addì, 20 luglio 1995, in Milano tra l'Associazione nazionale
produttori articoli per scrittura e affini [
] con la partecipazione della
Delegazione Industriale [
], l'Associazione nazionale produttori spazzole,
pennelli, scope e preparatori relative materie prime [
] con la partecipazione
della Delegazione Industriale [
] con l'assistenza della Confindustria [
] e la
Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) [
] con
l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la
Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) [
] con
l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil); l'Unione
italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta) [
] con l'assistenza
dell'Unione italiana del lavoro (Uil); è stato stipulato il presente contratto
collettivo nazionale di lavoro, da valere per le aziende e loro dipendenti
produttrici di: penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli
affini; e per le aziende e loro dipendenti, produttrici di spazzole, pennelli,
scope e preparatrici relative materie prime.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente
contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non
esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
Parte generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e
inscindibilità delle disposizioni del contratto.
[
]
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e
gli accordi interconfederali.
Le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza delle
condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni
dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano
evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a
modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente accordo.
Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non
potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri
livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il
miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la
contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
Art. 2 - Controversie
A - Controversie Individuali
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo
saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro,
con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di
Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia
potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte
ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di
componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria
Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5
giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la
controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima.
Le due Organizzazioni costituiranno - entro 10 giorni successivi a detta
risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente
da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori
interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro,
da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al
competente Ufficio del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio
entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B - Controversie
interpretative e collettive
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del
presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per
l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni
nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si
darà corso ad azioni sindacali.
[
]
Art. 6 - Regolamentazione della Contrattazione aziendale
1 - Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato
alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle
Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori
aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento
delle organizzazioni nazionali di categoria.
2 - Requisiti
[
]
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti
di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie ed istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale
di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata
in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
3 - Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la
contrattazione a livello aziendale debba perseguire - anche attraverso un
adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal contratto nazionale
di lavoro in materia di svolgimento della prestazione lavorativa - il
miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di
redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di
lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[
]
4 - Procedure di
consultazione e di verifica
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle
strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a
livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la
situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti
essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro
ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in
relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli
obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la
migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione
delle verifiche.
Capitolo II - Sistema di informazioni
Art. 7 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione
professionale - Imprese a dimensione europea
Premessa
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto
recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei
redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23 luglio 1993, sottoscritto
da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonché dell'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993 sulle Rappresentanze sindacali unitarie.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento
dell'inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazioni che segue.
Attraverso di esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su
temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la
competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione,
individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare
posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato
sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con
diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
- L'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come
fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e
ambiente scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità derivanti da norme di legge, di Accordi Interconfederali e del
contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove
professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni
tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali. Tutto
quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire
lo svolgimento di relazioni partecipative
Occupazione -
Investimenti - Formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni
conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle
rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione
del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci
rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e la
individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del
sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento
della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione
delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto
delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme
restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità
e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di
favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il
sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti
significativi e la realtà evolutiva del settore:
1 - A livello Nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti
stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali
nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei
comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del
31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione
delle leggi
n. 903/77 e
n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- all'evoluzione tecnologica;
- all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di
nuove tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni
aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
[
]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare
riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie,
dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle
politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in
armonia con quanto previsto dal
D.Lgs. n. 626/1994.
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e
di localizzazione nel Mezzogiorno;
[
]
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze
formative.
Le parti potranno, ove dall'esame di cui sopra se ne ravvisi l'opportunità,
istituire una commissione paritetica per compiere le più opportune attività di
coordinamento ed approfondimento, anche al fine di dar vita all'attivazione
congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi
pubblici, nonché, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale
bilaterale di cui all'Accordo Interconfederale sulla formazione professionale.
2 - A livello Regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle
parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria, unitamente alle Associazioni
territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e
alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro,
informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici ed agevolati;
[
]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del
31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione
delle leggi
n. 903/77 e
n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
[
]
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
[
]
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le
attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare
riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa
dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con
l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli
Accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per
consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle
nuove esigenze.
Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni, essi saranno
sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti ed agli Organismi
paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi
dell'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché
nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate
esigenze del settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di
lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal
D.Lgs. n. 626/1994,
utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 23.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo
numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3 - A livello Territoriale (Provinciale o Comprensoriale), di norma annualmente,
o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali
forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per
territorio, nel corso di un apposito incontro, quanto previsto al precedente
punto 2).
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali,
previamente individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale
o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore
produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche
del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di
informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di
disaggregazione dei dati.
4 - Il livello aziendale di informazione è articolato in tre momenti specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico sociali
dell'impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale;
c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee.
Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a
sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione
bilaterale, un migliore livello di conoscenza delle realtà, affermando il
processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa
per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale
imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle
Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel
corso di un apposito incontro, alle RSU ed alle Organizzazioni medesime
informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla
struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a
miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui
programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove
produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti
a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno
oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate
nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del
31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle
leggi
n. 903/77 e
n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo,
nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto
dal
D.Lgs. n. 626/1994.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di
categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione,
alle problematiche della formazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio
nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso
l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione Congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di
finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti
pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni
sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono
che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano
espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Imprese a dimensione europea
In relazione alla
direttiva UE 94/45 le parti concordano di darne attuazione
tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea, in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa,
demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema
informativo contrattuale adottato per il settore, anche alle Organizzazioni
sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari
delle informazioni di cui alla
direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello
europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo, secondo le
procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Art. 8 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a
lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel
ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi
debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di
eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del
contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti
esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi,
nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende
terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di
lavoro da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70
dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a
richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle
previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo
aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui
nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno
precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente
competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una
Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti
compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi
relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda
committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla
localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di
competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la
loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi
sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della
situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o
riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure
di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia,
dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo
delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del
fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti.
In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende
gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)
l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con
l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno
dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a
disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle
aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione
del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre
Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al
lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
una attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento
previste dalle norme esistenti.
Art. 9 - Mobilità
interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno
preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non
temporanei nell'ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in
cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali
esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
La RSU potrà richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3
giorni dall'avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti
riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la
mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più
elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.
Art. 10 - Decentramento
Le aziende informeranno preventivamente le RSU e, tramite l'Associazione
imprenditoriale di competenza, il Sindacato territoriale di categoria, sulle
operazioni di scorporo, di ristrutturazione e di decentramento al di fuori dello
stabilimento di importanti fasi della attività produttiva in atto, nel caso in
cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro che
consenta alla RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di
esprimere le loro autonome valutazioni.
Capitolo III - Istituti dl carattere sindacale
Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie
1 - Costituzione e
funzionamento della RSU
Per la costituzione ed il funzionamento della RSU si applica l'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue future modifiche, con le
specificazioni ed integrazioni di seguito riportate.
[
]
5 - Compiti e funzioni
La RSU subentra alle RSA di cui alla
legge 20 maggio 1970 n. 300 ed ai loro
dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le
materie e con le modalità previste dal presente contratto.
Art. 13 -
Commissione interna e delegato d'impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto
richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste
dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il
Delegato di Impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art. 14 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione
di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[
]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione
dall'azienda nell'unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità il datore di lavoro è tenuto a mettere a
disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva
stessa.
[
]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci
dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
[
]
Art. 16 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della
legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei
lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a
disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[
]
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione - Visite
mediche
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 21 - Contratto a termine
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo
indeterminato.
Il contratto a termine è consentito - oltre che nelle circostanze e con le
modalità fissate dalle leggi vigenti - secondo la normativa di cui ai commi
seguenti.
[
]
L'Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo
determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi
concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle
Rappresentanze sindacali unitarie relativamente al numero dei rapporti a
termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa
durata.
[
]
Art. 22 - Lavoro delle
donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle
disposizioni delle leggi vigenti in materia.
Art. 24 - Inquadramento unico dei lavoratori
Commissione paritetica
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica, che
provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed
organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della
struttura dell'attuale sistema di inquadramento, anche nell'ottica di giungere
al superamento degli automatismi.
I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle
Parti stipulanti, le quali ne valuteranno i contenuti, nonché le possibilità ed
i tempi di recepimento nell'ambito delle fasi negoziali.
Art. 27 - Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40
settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
[
]
Turni 6x6
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior
utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola
su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore
settimanali per turno, a parità di retribuzione.
[
]
Art. 28 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 27 potrà essere
realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali,
con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera
azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40
settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per
ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà
prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei
periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[
]
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alla
RSU del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di
superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti
riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite
congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSU.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a
conoscenza della RSU.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 29 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario contrattuale o supplementare il lavoro
prestato oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, ad eccezione di
quello connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art.
28.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge.
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e formerà oggetto
comunque di esame preventivo tra la Direzione aziendale e la RSU anche ai fini
dell'eventuale recupero delle prestazioni stesse mediante riposi compensativi,
fermo restando il pagamento delle relative maggiorazioni contrattuali. Il
recupero delle ore di lavoro straordinario prestate verrà consentito nella
misura di 1/3 delle stesse. Il godimento dei suddetti riposi dovrà avvenire,
tenuto conto delle esigenze tecniche e dei periodi di maggiore intensità
produttiva, entro sei mesi dalla prestazione lavorativa; a tal fine il
lavoratore interessato avanzerà richiesta alla Direzione aziendale con congruo
preavviso.
Fatta sempre salva la volontarietà, l'esame preventivo non avrà luogo solo nei
casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta, improrogabile e
comprovata necessità determinata da causa di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché
per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi
dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di
impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo o nelle festività elencate nell'art. 33.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai
lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a
norma di legge.
[
]
Procedura
per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità
(ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di
disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si
seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà notizia in tempo utile alla
RSU.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame
della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la
disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 27, 28 e 29
1) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte con il presente contratto
in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di
flessibilità dell'orario normale di lavoro sono state concordate al fine di
migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno
dell'occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l'attuazione della flessibilità dell'orario
normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento
dell'orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento
anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente
l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti
convengono di verificarne la attuazione in occasione dell'incontro previsto nel
capitolo «Sistema di informazioni» del presente contratto.
Art. 31 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o
nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata,
è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno
l'intervallo di mezz'ora di riposo che va computata ai fini del raggiungimento
dell'orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella
retribuzione mensile.
Agli operai cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo
goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di
effettivo lavoro.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei
ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della
mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze
per permessi retribuiti.
[
]
Art. 32 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di
domenica, potendolo far cadere in altro giorno della settimana soltanto nei casi
previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non
sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il
riposo compensativo.
Art. 34 - Andamento
attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSU annualmente e/o semestralmente,
in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento
alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle
ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per
riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati
congiuntamente tra Direzione e RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure
concordate con il presente contratto (permessi per riduzione di orario, modalità
applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
[
]
Art. 35 - Recupero
delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero a regime normale delle ore e dei periodi di
sospensione o interruzione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché
quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia
contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni
seguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione o la sospensione.
Art. 45 - Portatori di
handicap ed invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi
e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in
posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative,
convengono di favorirne la idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche
con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità
tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione
aziendale e la RSU, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al
fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai
corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati
dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva
[
]
Art. 48 -
Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore
saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali,
fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo
rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti
il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a
mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le
esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
[
]
Art. 49 - Tutela della maternità
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del
DPR 25 novembre 1976, n.
1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo
di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici
saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 6, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla
tutela delle lavoratrici madri.
[
]
Art. 55 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori -
Rappresentanti per la sicurezza
1 - Premessa -
Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori, cosi come previsto dagli artt. 4 e 5 del
decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità,
per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di
igiene e sicurezza.
In particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela
come previsto dall'art. 3 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; in
relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In
particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma
dell'art. 5 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente all'osservanza
delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai
fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei
macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei
preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro,
nonché dei dispositivi di sicurezza.
- L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione
individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla
consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti
per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori
interessati.
- Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie
che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti,
macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di
utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di
generare situazioni di pericolo.
- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta
dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche
omogenee" e del Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche
omogenee.
2 - Rappresentanti per la
sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti,
di norma, con esclusivo riferimento alle singole unita produttive, in ragione
di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per
la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per
la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la
sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che
occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per
la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. 13 del
vigente contratto nazionale di lavoro, ove tale carica sindacale risulti
attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza
sindacale unitaria.
3 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di
assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per
la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 14 del vigente
CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unita produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza
Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la
sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per
l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei
rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i
rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro
interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le
proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale
ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua
funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la
sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le
procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti
inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve
essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione,
per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo
paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista
dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU.
4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per
la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), al rappresentante per la
sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue
per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti,
nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in
relazione ad avvenute o progettate modificazioni, tali da variare
significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi
risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza
dell'anno solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per
la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i
permessi già previsti per le RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70
ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d) ed e), per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i
rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente
normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi
retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a
concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli
adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed 1) dell'articolo 19 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore
sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello
aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del
rischio ambientale.
5 -
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui
disciplina legale è contenuta all'art. 19 del
D. Lgs. n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
A - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro
le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B - Modalità di consultazione
Laddove il
D.Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su
tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo
necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo
la propria firma sul verbale della stessa
In fase di prima applicazione del
D.Lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30
giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la
rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle
rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni
firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più
soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18,
comma 6 del
D.Lgs. n. 626 del 1994.
C - Informazioni e
documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19
del citato
D.Lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai
sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e
sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure
di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza
segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di
lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e
deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1°
del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
6 -
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art.
19, comma 1, lett. 9) del
D.Lgs. n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del
datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle
aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli;
tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato
ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere
definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio
di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata
del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore
per il diritto allo studio.
7 - Riunioni periodiche
In applicazione all'art. 11 del
decreto legislativo 626/94, le riunioni
periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno cinque giorni
lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8
- Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3
giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione
e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del
decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene
custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella
vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato
può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico
curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
9 - Lavoratori addetti
ai videoterminali
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati
dall'art. 51, primo comma, lett. c) del
decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo
di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha
diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa
al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a
lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della
mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla
presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire
delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
10 - Per quanto non espressamente regolamentato
dal presente articolo, si fa riferimento al
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed
all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Art. 56 - Disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina
del lavoro impartite dal titolare dell'azienda e dai collaboratori di questo dai
quali dipendono.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in grado di conoscere le persone
alle quali, oltre che al superiore diretto, sono tenuti a rivolgersi per avere
disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona
educazione ed armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
I lavoratori devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità
prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti,
macchinari e strumenti loro affidati.
[
]
Art. 57 - Divieti
[
]
È vietato introdurre nell'azienda bevande alcoliche senza il permesso della
Direzione.
[
]
Art. 58 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
L'operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli
attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui
affidato.
L'azienda dovrà porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e
gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L'operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e
risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che
non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. [
]
Nessuna modifica potrà essere apportata dall'operaio agli oggetti a lui affidati
senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
[
]
Art. 60 -
Provvedimenti disciplinari e procedura
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una
obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile
definito tra sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, le eventuali sanzioni dell'organo di vigilanza competente comminate
ai lavoratori ai sensi dell'art. 93 del
decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
626 non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari;
l'applicazione di provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli
obblighi di rispetto delle norme e prescrizioni in tema di ambiente di lavoro,
igiene e sicurezza, è correlata alla corretta applicazione, da parte del datore
di lavoro, delle norme riguardanti la sorveglianza sanitaria, l'informazione e
la formazione dei lavoratori.
Qualsiasi infrazione del lavoratore al presente contratto potrà essere punita, a
seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale o scritto;
b) multa fino all'importo di 3 ore di paga e contingenza;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
d) licenziamento.
[
]
Art. 61 - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e
c) dell'articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza
giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua
con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda
o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti
del macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del datore
di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o
del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla
disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro
ed alla sicurezza dell'azienda;
l) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, previste dall'art. 5 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione
per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che
abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[
]
Art. 62 - Licenziamento
senza preavviso
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza
preavviso né indennità sostitutiva, può essere adottato nei confronti del
lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o
che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni
delittuose connesse col rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
c) rissa nello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo 61 (multe e
sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di
cui allo stesso articolo;
f) insubordinazione verso i superiori;
[
]
i) danneggiamento volontario del materiale dello stabilimento o del materiale di
lavorazione;
l) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento
di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
m) inosservanza del divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito;
[
]
Art. 66 - Disciplina
dell'apprendistato
È apprendista il lavoratore di età compresa fra i 14 e i 20 anni, che venga
assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la
capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo
dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad
economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a
lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio,
ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e
gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[
]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire al lavoro
straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro
e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di
miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le
norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica
per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
[
]
Parte Operai
Art. 67 - Lavoro discontinuo
Agli effetti della presente normativa vengono considerati lavoratori
discontinui: i portieri, i guardiani e gli autisti non addetti al trasporto
merci.
I lavoratori che svolgono le anzidette mansioni saranno considerati alla stregua
dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il cumulo delle mansioni da
essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del
lavoro.
Per i lavoratori discontinui l'orario normale di lavoro non dovrà superare le 50
ore settimanali, fatta eccezione per i portieri fruenti nello stabilimento o
nelle immediate dipendenze di alloggio, per i quali valgono le norme contemplate
negli accordi interconfederali.
[
]
Art. 68 - Lavoro a cottimo
A) Settore penne, matite, ecc.
È ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le
possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le
parti direttamente interessate.
Ogniqualvolta sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad
economia ed, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda, un
operaio sia vincolato da un determinato ritmo produttivo e quando la valutazione
del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di
lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[
]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per
affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del
compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[
]
L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai competenti
Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di
seguito prevista.
Le contestazioni o controversie riguardanti l'applicazione delle norme del
presente articolo, che non trovino risoluzione tra Direzione e Commissione
interna o Delegato d'impresa, nell'ambito aziendale, in materia di cottimo,
verranno esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni
territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
B) Settore spazzole,
pennelli, ecc.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro a
cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[
]
L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai competenti
sindacati dei lavoratori I criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
di maggiorazione (casuali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo.
Art. 73 - Ferie
[
] non è ammessa la rinuncia alle ferie.
Parte Qualifiche speciali o Intermedie
Art. 76 - Criteri di appartenenza
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al
riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore
l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite
agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si
applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma, i lavoratori che
esplicano mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli
operai classificati nella categoria massima oppure coloro che guidino e
controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare
competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta
continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di semplice e ordinaria vigilanza,
assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.
Art. 79 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[
]
Art. 82 - Richiamo a disposizioni varie delle regolamentazione degli operai
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono
richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per
gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 31, 68, 69, 72.
Parte Impiegati
Art. 83 - Lavoratori con
funzioni direttive
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle
disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle
spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause
non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi
con l'esercizio delle funzioni svolte.
Art. 87 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di
giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere
compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della
retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
Allegati
Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del
lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione
di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o
più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie
o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di
quanto stabilito dall'articolo 2094
c.c., ricorre quando il lavoratore a
domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità
di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo
lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera
lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui al comma precedente lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2 - Non
ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
la incolumità del lavoratore e del suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3 - Libretto personale di
controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1°
gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
5 - Retribuzioni
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i
particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato
ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno
dell'azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda delle necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di
funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a
livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro nove mesi
dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e RSU di aziende
interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine
di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle
parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni
nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di
rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra
previsto. Esperito senza successo anche questo tentativo le RSU di singole
imprese potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella
sede tariffe di cottimo valevoli per l'azienda. Tale livello di contrattazione è
esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a
livello territoriale o di zona.
7 - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori
dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU ed ai Sindacati provinciali i dati, quantità e
tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che
effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno
essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSU tutti
i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra la RSU può richiedere alla Direzione
aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di
prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame la RSU potrà farsi assistere da un lavoratore
a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie il
presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera
continuativamente per l'azienda interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli
Organismi sindacali territoriali.
12 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione
del lavoro a domicilio, valgono la norma di legge e quelle stabilite dal
presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili
con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente
legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a
domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca
comunicazione della composizione delle commissioni di cui all'art. 5 della legge
18.12.1973 n. 877 oltre che al paragrafo e) dell'art. 5 del presente regolamento
e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano
la costituzione delle citate Commissioni.
Protocolli
Protocollo n. 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere
assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso
quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero
insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento,
le parti convengono di allegare al presente contratto la
risoluzione del
Consiglio della CEE del 29/5/90.