Tipologia: Regolamento per il lavoro agile
Data: 4 luglio 2022
Parti: MIMS e OO.SS.
Comparti: P.A., MIMS
Fonte: fpcgil.it


Sommario:


Regolamento per il lavoro agile

Premessa

Il 16 GIU, introduce per la prima volta la disciplina del lavoro a distanza, distinguendo il lavoro agile dal lavoro da remoto.
Ai fini del presente Regolamento si intende per lavoro agile una nuova e diversa modalità di esecuzione dell'attività lavorativa che può essere resa, previo accordo tra le parti, all’esterno dei locali dell’Amministrazione. Tale modalità, stabilita mediante accordo volontario e consensuale tra il dirigente e il dipendente, prevede l’effettuazione della prestazione di lavoro subordinato per processi e attività di lavoro preventivamente individuati dall’Amministrazione, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
A differenza dal lavoro da remoto fondato sulle stesse linee di attività eseguite in ufficio, il lavoro agile è espressamente finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa.
In data 16 giugno 2022, prot.27548, l’Amministrazione ha concluso il confronto con le OOSS sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e i criteri di priorità per l’accesso allo stesso.
Nella redazione del presente Regolamento, si è tenuto conto dei contributi formulati dal Comitato unico di garanzia e dal Mobility manager.

Articolo 1 Finalità del lavoro agile
L’introduzione del lavoro agile per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) risponde alle seguenti finalità:
1. Introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, orientata ad un miglioramento della qualità dei servizi e all’innovazione organizzativa.
2. Razionalizzare spazi e dotazioni tecnologiche, da un lato ripensando la distribuzione dei dipendenti e l’uso dei locali, dall’altro assegnando, nei limiti della disponibilità dei dispositivi, dotazioni portabili senza duplicazioni.
3. Rafforzare le pari opportunità e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. Promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa.

Articolo 2 Accesso al lavoro agile
1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria. Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità agile quando sussistono i seguenti requisiti:
a) È possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro.
b) È possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro.
c) È possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati ed in piena autonomia.
d) È possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente, che opera in condizioni di autonomia, rispetto agli obiettivi programmati.
2. Possono accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile i dipendenti del MIMS inquadrati nelle Aree con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o in posizione di comando da altri Enti, in servizio, previa stipula dell’accordo individuale redatto secondo i criteri generali previsti dall’articolo 3 e sulla base dell’allegato format predisposto dall’Amministrazione.
3. Possono accedere al lavoro agile i dipendenti che abbiano adempiuto agli obblighi formativi in materia di:
• procedura tecnica per la connessione da remoto ivi compreso l’utilizzo di TEAMS o altre piattaforme di comunicazione da remoto;
• salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici;
• misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo e sulla tutela delle informazioni, dei beni o materiali dell’Amministrazione;
• protezione e sicurezza dei dati personali.
A tal fine, l’Amministrazione ha reso disponibili a tutti i dipendenti appositi webinar e video tutorial sulle materie citate, visibili nello spazio formativo della intranet e sulla piattaforma e-learningmit, oltre alla formazione continua erogata dalla SNA e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Il dipendente che abbia in vigore un contratto di telelavoro non può svolgere attività in modalità agile, salvo la conclusione del rapporto di telelavoro precedentemente instaurato.

Articolo 3 Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile
La prestazione lavorativa è erogata in modalità agile nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) Sono oggetto di lavoro agile le attività che possono essere delocalizzate almeno in parte, senza che sia necessaria la costante presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro;
b) Nell’ambito dei processi e delle attività di lavoro previamente individuati dall’Amministrazione, sono oggetto di accordo tra il dirigente e il dipendente le tipologie di attività ritenute delocalizzabili in tutto o in parte, individuate tenuto conto delle peculiarità delle funzioni e del contesto locale;
c) Il lavoro agile può essere svolto da tutto il personale in servizio delle Aree, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e con contratto a tempo indeterminato o determinato, ivi compreso il personale in comando;
d) I risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati nelle modalità di cui sopra, devono essere monitorabili e valutabili, secondo criteri oggettivi e predeterminati;
e) Il dipendente svolge i propri compiti in autonomia operativa e ha la possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati con il proprio dirigente o con chi ne fa le veci;
f) È prevista una fase di sperimentazione fino al 31 dicembre 2022 improntata a criteri di flessibilità nella gestione dell’Accordo individuale, nel rispetto dell’orario contrattuale di lavoro;
g) Deve essere garantita un’adeguata distribuzione delle giornate di lavoro agile nell’arco della settimana, ai fini della sostenibilità degli spostamenti casa-lavoro;
h) Nell’ambito del processo di miglioramento del servizio e di innovazione organizzativa, il dirigente verifica l’interesse del dipendente all’accesso al lavoro agile e in caso positivo, sentiti i colleghi coinvolti nella stessa linea di attività, sottoscrive con il medesimo un accordo individuale sulla base di un format fornito dall’Amministrazione e tenuto conto dell’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro;
i) Il dipendente, nell’ambito della propria autonomia operativa, provvede ad aggiornare costantemente il dirigente e la struttura sui progressi dei processi e delle attività e su eventuali criticità;
l) Il dirigente verifica costantemente, su base mensile, lo svolgimento del lavoro in modalità agile, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni in capo al dipendente.

Articolo 4 Criteri di priorità per l’accesso al lavoro in modalità agile
1. Il MIMS, nel ricorrere al lavoro agile, ha cura di conciliare gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico con le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività, sempre nei limiti dettati dalla concreta situazione del singolo ufficio. Fatto salvo quanto precede e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l’obbligo da parte dei dipendenti di garantire prestazioni adeguate, il MIMS facilita l’accesso al lavoro agile ai dipendenti che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure previste dalla legge. In particolare, all’esito del confronto con le OOSS di cui all’articolo 5, comma 3, lett. g) del CCNL, qualora sia necessario ai fini dell’accesso, si ha riguardo ad un ordine di priorità secondo i criteri di seguito elencati:
• Dipendenti in gravidanza e nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81; 
• Dipendenti sui quali grava la cura dei figli conviventi minori degli anni quattordici, anche in conseguenza di particolari esigenze di conciliazione con gli orari di ingresso e uscita dai servizi scolastici ed educativi non compatibili con le misure di flessibilità oraria della propria sede di servizio, ovvero della sospensione o contrazione dei servizi scolastici (compresa la scuola per l'infanzia e gli asili nido), qualora l’altro genitore non risulti beneficiario di analoghi istituti;
• Situazioni debitamente certificate di disabilità psico-fisiche del dipendente non già beneficiario di Legge n.104/1992, tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
• Dipendenti direttamente fruitori o sui cui grava la cura di disabili ai sensi e per gli effetti della Legge n.104/1992;
• Percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede di lavoro basata sull’utilizzo dei mezzi pubblici o privati su una distanza minima di 50 km tra andata e ritorno.

Articolo 5 Oggetto dell’accordo e contenuto della prestazione lavorativa in modalità agile
1. Oggetto dell’accordo di lavoro agile è l’esecuzione di attività individuate dall’Amministrazione, inserite all’interno di un progetto/programma di lavoro finalizzato all’innovazione organizzativa e al miglioramento dei servizi. In particolar modo, l’accordo deve descrivere il contenuto della prestazione lavorativa, nei termini di:
- chiara indicazione dell’attività da svolgere in modalità agile, supportata dall’allegata scheda di monitoraggio e dalla misurazione degli obiettivi anche in termini di tempo e/o di risparmio di spesa;
- eventuali criteri qualitativi individuati dalle parti (dirigente e dipendente) in base all’obiettivo specifico che si intende realizzare;
- durata dell’accordo e specifica indicazione delle giornate da svolgere in lavoro agile;
- indicazione del luogo prevalente di esecuzione della prestazione lavorativa;
- indicazione della fascia di contattabilità e della fascia di inoperabilità;
- tempi di riposo e diritto alla disconnessione;
- modalità di recesso e ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
- impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile.
2. L’accordo individuale indica, tra l’altro, l’articolazione dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile nelle seguenti fasce temporali:
- Fascia di contattabilità, non superiore a 5 ore giornaliere, nella quale il dipendente è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari e dovrà pertanto assicurarsi di essere nelle condizioni (sia geografiche che tecniche) di ricevere/inviare telefonate ed e-mail, di partecipare a conference call o comunque di connettersi a riunioni sul web, nonché di poter accedere ed operare sulle piattaforme informatiche utilizzate di consueto per lo svolgimento delle attività lavorative. Nella fascia di contattabilità, il dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti per la fascia di contattabilità;
- Fascia di inoperabilità, nella quale non può essere richiesta al dipendente alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'articolo 17, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2018, a cui il lavoratore è tenuto, nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
3. Il dipendente che eccezionalmente, per motivate e documentate gravi ragioni personali o familiari, non possa essere contattato all'interno della fascia di contattabilità, comunica preventivamente al proprio Ufficio tale interruzione della prestazione lavorativa. In tali casi è applicabile l’articolo 39 comma 2 del CCNL 2019-2021.
4. Le modifiche dell'accordo che incidano, anche in via temporanea, su aspetti marginali o comunque non essenziali (quali, a mero titolo di esempio, il calendario dei giorni di lavoro in presenza e in modalità agile) possono essere concordate per le vie brevi tra il dirigente e il dipendente.

Articolo 6 Esecuzione della prestazione lavorativa
1. Di norma, l’Amministrazione fornisce compatibilmente con le risorse disponibili la strumentazione utile per l’erogazione della prestazione lavorativa in modalità agile.
2. In fase di prima applicazione connessa alla fase di sperimentazione del lavoro agile è consentito al dipendente l’uso dei dispositivi elettronici personali. Il dipendente è tenuto a rispettare i medesimi standard di sicurezza indicati dall’Amministrazione e richiesti per l’attività lavorativa in presenza.
3. In caso di utilizzo di dotazioni informatiche messe a disposizione dall’Amministrazione, le stesse devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza. È fatto divieto di effettuare installazioni di software non preventivamente autorizzate. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, l’ufficio competente provvede alla configurazione dei dispositivi e alla verifica della loro compatibilità. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato delle dotazioni informatiche fornitegli, salvo l’ordinaria usura derivante dall'utilizzo e salvo eventi straordinari e imprevedibili.
4. In presenza di problematiche tecniche o di sicurezza informatica che impediscano o ritardino sensibilmente lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, anche derivanti da rischi di perdita o divulgazione di informazioni dell’Amministrazione, il dipendente è tenuto a dare tempestiva informazione al proprio dirigente e, qualora le suddette problematiche dovessero rendere impossibile la prestazione lavorativa, il dipendente è tenuto a rientrare in sede, salvo l’applicazione dell’articolo 39, comma 2, del CCNL 2019-2021.
5. Per sopravvenute e documentate esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile potrà essere richiamato in sede, con un preavviso di almeno 24 ore. 
6. Fermo restando che la sede di lavoro presso il MIMS resta invariata ad ogni effetto di legge e di contratto, il dipendente può effettuare la prestazione in uno o più luoghi a sua scelta, indicati nell’accordo individuale, tenuto conto delle mansioni e secondo un criterio di logica e ragionevolezza. Ciò purché i luoghi prescelti rispondano a requisiti di idoneità, nel rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione.

Articolo 7 Obblighi del dipendente
1. Il dipendente durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile è tenuto ai medesimi obblighi comportamentali ai quali è tenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza. In particolare, il dipendente è tenuto ad osservare:
• gli obblighi di riservatezza e i doveri di comportamento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dell’Amministrazione.
• l’obbligo di custodia e riservatezza della documentazione, dei dati e delle informazioni inerenti l’Amministrazione e utilizzati in connessione con la prestazione lavorativa, rispettando le previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 s.m.i in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
• gli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro indicati nell’informativa allegata all’accordo individuale e alle prescrizioni per l’accesso al lavoro agile indicate nell’art.2 del Regolamento e in linea con le disposizioni dell'art. 20, comma 1, del d.lgs n.81/2008.
2. Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in modalità agile, il dipendente fornisce tempestiva e dettagliata informazione all’ufficio ove presta servizio.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva e dal codice di disciplina dell’Amministrazione. Inoltre, l’Amministrazione può esercitare il recesso senza preavviso dall'accordo individuale.

Articolo 8 Obblighi del dirigente
1. I dirigenti sono chiamati ad operare un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex post, verificando il raggiungimento degli obiettivi fissati, l’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa e sui risultati attesi. Il dirigente verifica, su base mensile, lo svolgimento del lavoro in modalità agile mediante la scheda di monitoraggio e il rispetto di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni indicati all’articolo 7.
2.I dirigenti comunicano i nominativi dei dipendenti sottoscrittori dell’accordo individuale del lavoro agile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n.81, salvo diverse e successive indicazioni del Ministero citato. 

Articolo 9 Recesso
1. Le parti hanno facoltà di recedere dall’accordo con preavviso non inferiore a trenta giorni, fatte salve le ipotesi previste dall’articolo 19 della legge n. 81/2017.
2. Il dipendente eserciterà per iscritto, comunicandolo al dirigente, la facoltà di recesso, indicando eventuali motivi familiari o personali, anche autocertificati.
3. L’Amministrazione può esercitare la facoltà di recesso dall’accordo, con effetto immediato, qualora il dipendente in lavoro agile risulti inadempiente alle previsioni contenute nel presente Regolamento e nell’accordo individuale e/o non sia in grado di svolgere l’attività indicata nell’accordo individuale e di rispettare degli obiettivi ivi previsti.
4. L’Amministrazione potrà inoltre esercitare la facoltà di recesso con effetto immediato a seguito di successiva rivalutazione della sussistenza dei requisiti organizzativi e tecnici per la prestazione dell’attività lavorativa in modalità agile.

Articolo 10 Trattamento giuridico ed economico
1. L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono della modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità agile, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in presenza.
2. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile, non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio e non matura il diritto al buono pasto. Tale preclusione non si applica alle attività diverse da quelle oggetto dell’Accordo individuale che il dipendente sia chiamato a svolgere in funzione di particolari abilitazioni/incarichi conferiti dal MIMS.

Articolo 11 Disposizioni finali
1. La partecipazione alle specifiche iniziative di formazione indicate all’articolo 2, comma 3, e ulteriori attività formative previste dall’Amministrazione rappresentano condizione essenziale per continuare a prestare la propria attività lavorativa in modalità agile.
2. L’Amministrazione adegua progressivamente i propri sistemi di monitoraggio individuando idonei indicatori al fine di valutare l’efficienza, l’efficacia ed economicità delle attività svolte in modalità agile e promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’aggiornamento del Piano spostamenti casa- lavoro predisposto dal Mobility manager.
3. Sono abrogate le precedenti disposizioni relative all’applicazione del lavoro agile emergenziale.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.

Linee guida per il lavoro da remoto con vincolo di tempo
Premessa

Il CCNL 2019-2021 comparto funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, introduce per la prima volta il lavoro a distanza e l’art.41, dedicato al lavoro da remoto, distingue al comma 2 lett. a) il telelavoro domiciliare e alla lett. b) altre forme di lavoro a distanza.
Secondo la definizione del CCNL, il lavoro da remoto - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - “...può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.”.
Il lavoro da remoto ha ad oggetto le linee di attività ordinarie eseguite in ufficio e che sono state preventivamente individuate dall’Amministrazione come attività che possono essere svolte anche da remoto, garantendo altresì l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, in un’ottica generale orientata a promuovere la mobilità sostenibile in termini di riduzione del traffico veicolare.
Ai sensi dell’art.41 comma 4, del CCNL “... le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 24 del CCNL 12 febbraio 2018.”.
Tale ultima disposizione prevede che: Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatico.
Il confronto con le OOSS sui criteri generali delle modalità attuative nonché sui criteri di priorità per l’accesso al lavoro da remoto con vincolo di tempo (prescritto dall’art.5 comma 3, lett.g) del CCNL) si è positivamente concluso come da documento di sintesi, prot.30043 del 4 luglio 2022.
Le presenti linee guida costituiscono la declinazione in termini operativi dei criteri generali di cui al documento di sintesi sopra citato.

Finalità del lavoro da remoto con vincolo di tempo
L’introduzione del lavoro da remoto con vincolo di tempo per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) risponde alle seguenti finalità:
1. Razionalizzare spazi e dotazioni tecnologiche, da un lato ripensando la distribuzione dei dipendenti e l’uso dei locali, dall’altro assegnando dotazioni portabili, senza duplicazione di risorse strumentali;
2. Rafforzare le pari opportunità e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3. Promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa.

Accesso al lavoro da remoto con vincolo di tempo
1. Tenuto conto delle prescrizioni indicate nel CCNL e considerate le esigenze organizzative dell’ufficio, il dirigente raccoglie le istanze dei dipendenti interessati e le valuta, motivando l’eventuale diniego. Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità da remoto con vincolo di tempo quando sussistono i seguenti requisiti:
a) È possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
b) È possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
c) Il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa sia conforme a quanto prescritto all’allegato 1 della circolare prot. n.59330 del 21 dicembre 2017;
d) È possibile monitorare i risultati delle attività assegnate al dipendente.
2. Possono accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità da remoto con vincolo di tempo i dipendenti del MIMS inquadrati nelle Aree con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o in posizione di comando da altri Enti, in servizio, previa stipula dell’accordo individuale redatto secondo i criteri generali sottoindicati e sulla base dell’allegato format predisposto dall’Amministrazione.
3. Possono accedere al lavoro da remoto con vincolo di tempo i dipendenti che abbiano conseguito adeguata formazione in materia di:
• procedura tecnica per la connessione da remoto ivi compreso l’utilizzo di TEAMS o altre piattaforme di comunicazione da remoto;
• salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici;
• misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo e sulla tutela delle informazioni, dei beni o materiali dell’Amministrazione;
• protezione e sicurezza dei dati personali.
A tal fine, l’Amministrazione ha reso disponibili a tutti i dipendenti appositi webinar e video tutorial sulle materie citate, visibili nello spazio formativo della intranet e sulla piattaforma e-learningmit, oltre alla formazione continua erogata dalla SNA e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Il dipendente che abbia in vigore un contratto di telelavoro o un accordo individuale di lavoro agile non può svolgere attività in modalità da remoto con vincolo di tempo, salvo la conclusione del rapporto di telelavoro precedentemente instaurato o del recesso dall’accordo individuale.

Criteri generali delle modalità attuative del lavoro da remoto con vincolo di tempo
La prestazione lavorativa è erogata in modalità da remoto con vincolo di tempo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) Nell’ambito delle ordinarie linee di attività di competenza dell’Ufficio, sono oggetto di lavoro da remoto le attività che possono essere delocalizzate almeno in parte, senza che sia necessaria la costante presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro;
b) Il lavoro da remoto può essere svolto da tutto il personale in servizio delle Aree, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e con contratto a tempo indeterminato o determinato, ivi compreso il personale in comando;
c) I risultati delle attività assegnate devono essere i medesimi previsti per l’attività svolta in presenza;
d) È prevista una fase di sperimentazione fino al 31 dicembre 2022, durante la quale possono essere utilizzati strumenti nella disponibilità del dipendente e al termine della quale si procederà alla valutazione dei risultati conseguiti;
e) Nell’alternanza di norma prevista tra la prestazione resa da remoto e quella resa in presenza, deve essere garantita un’adeguata distribuzione delle giornate di lavoro da remoto nell’arco della settimana, ai fini della sostenibilità degli spostamenti casa-lavoro;
f) Il dirigente valuta le richieste di accesso al lavoro da remoto pervenute dai dipendenti e, considerate le esigenze organizzative dell’ufficio, sottoscrive con ciascun dipendente ammesso al lavoro da remoto, un accordo individuale sulla base di un fac simile fornito dall’Amministrazione e tenuto conto dell’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro;
g) Il dirigente verifica costantemente, su base mensile, lo svolgimento del lavoro da remoto e il rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni in capo al dipendente, ivi comprese le disposizioni in materia di orario di lavoro;
h) Sono garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico e buono pasto.

Criteri di priorità per l’accesso al lavoro in modalità da remoto con vincolo di tempo
1. Il MIMS, nel ricorrere al lavoro da remoto con vincolo di tempo, ha cura di conciliare gli obiettivi del servizio pubblico con le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività, sempre nei limiti dettati dalla concreta situazione del singolo ufficio. Qualora sia necessario ai fini dell’accesso, si ha riguardo ad un ordine di priorità secondo i seguenti criteri elaborati all’esito del confronto con le OOSS:
• Dipendenti disabili direttamente fruitori della Legge n.104/1992;
• Dipendenti in gravidanza e nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
• Dipendenti sui quali grava la cura dei figli conviventi minori degli anni quattordici, anche in conseguenza di particolari esigenze di conciliazione con gli orari di ingresso e uscita dai servizi scolastici ed educativi non compatibili con le misure di flessibilità oraria della propria sede di servizio, ovvero della sospensione o contrazione dei servizi scolastici (compresa la scuola per l'infanzia e gli asili nido), qualora l’altro genitore non risulti beneficiario di analoghi istituti;
• Situazioni debitamente certificate di disabilità psico-fisiche del dipendente non già beneficiario di Legge n.104/1992, tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
• Dipendenti sui cui grava la cura di disabili ai sensi e per gli effetti della Legge n.104/1992;
• Percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede di lavoro basata sull’utilizzo dei mezzi pubblici o privati su una distanza minima di 50 km tra andata e ritorno.

Oggetto dell’accordo e contenuto della prestazione lavorativa in modalità da remoto con vincolo di tempo
1. Oggetto dell’accordo di lavoro da remoto con vincolo di tempo è l’esecuzione di attività individuate dall’Amministrazione e assegnate dal dirigente al dipendente. In particolar modo, l’accordo deve descrivere il contenuto della prestazione lavorativa, nei termini di:
- chiara indicazione dell’attività da svolgere in modalità da remoto con vincolo di tempo, supportata dall’allegata scheda di monitoraggio e dalla misurazione dei risultati, che devono essere i medesimi previsti per l’attività svolta in presenza;
- durata dell’accordo e specifica indicazione delle giornate da svolgere in lavoro da remoto con vincolo di tempo;
- il luogo idoneo di esecuzione della prestazione lavorativa, previamente verificato dall’Amministrazione;
- l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa;
- modalità di recesso e ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
- impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro da remoto con vincolo di tempo.
2. Durante l’orario di servizio, il dipendente è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Il dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL o dalle norme di legge.
3. In virtù dell’art.24, comma 2, del CCNL 2016-2018: Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall' art. 69. Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall’art. 62 e seguenti.

Esecuzione della prestazione lavorativa
1. L’Amministrazione fornisce la strumentazione utile per l’erogazione della prestazione lavorativa in modalità da remoto con vincolo di tempo, ex art. 41 CCNL.
2. Le dotazioni informatiche messe a disposizione dall’Amministrazione devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza. È fatto divieto di effettuare installazioni di software non preventivamente autorizzate. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, l’ufficio competente provvede alla configurazione dei dispositivi e alla verifica della loro compatibilità. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato delle dotazioni informatiche fornitegli, salvo l’ordinaria usura derivante dall'utilizzo e salvo eventi straordinari e imprevedibili.
3. In presenza di problematiche tecniche o di sicurezza informatica che impediscano o ritardino sensibilmente lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche derivanti da rischi di perdita o divulgazione di informazioni dell’Amministrazione, il dipendente è tenuto a dare tempestiva informazione al proprio dirigente e, qualora le suddette problematiche dovessero rendere impossibile la prestazione, il dipendente è tenuto a rientrare in presenza.
4. Per sopravvenute e documentate esigenze di servizio, il dipendente può essere richiamato in sede, con un preavviso di almeno 48 ore.
5. L’Amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale.

Obblighi del dipendente
1. Il dipendente durante lo svolgimento della prestazione in modalità da remoto con vincolo di tempo è tenuto ai medesimi obblighi comportamentali ai quali è tenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza. In particolare, il dipendente è tenuto ad osservare:
• L’orario di lavoro negli stessi termini stabiliti per il lavoro in presenza;
• gli obblighi di riservatezza e i doveri di comportamento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dell’Amministrazione;
• l’obbligo di custodia e riservatezza della documentazione, dei dati e delle informazioni inerenti all’Amministrazione e utilizzati in connessione con la prestazione lavorativa, rispettando le previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs n.196/2003 s.m.i in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
2. Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in modalità da remoto con vincolo di tempo, il dipendente fornisce tempestiva e dettagliata informazione all’ufficio ove presta servizio.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva e dal codice di disciplina dell’Amministrazione.
Inoltre, l’Amministrazione può esercitare il recesso senza preavviso dall'accordo individuale.

Obblighi del dirigente
1. I dirigenti sono chiamati ad operare un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex post, verificando il raggiungimento dei risultati e l’efficienza dell’azione amministrativa. Il dirigente verifica, su base mensile, lo svolgimento del lavoro da remoto con vincolo di tempo mediante la scheda di monitoraggio e il rispetto di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni sopra indicati, ivi compreso il rispetto dell’orario di lavoro, entro i 15 giorni successivi alla chiusura della mensilità.

Recesso
1. Fatta salva l’ipotesi di cui all’art.38 comma 2 del CCNL, le parti hanno facoltà di recedere dall’accordo con preavviso non inferiore a trenta giorni, termine elevato a novanta giorni per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n.68.
2. Il dipendente esercita per iscritto, comunicandolo al dirigente, la facoltà di recesso, indicando eventuali motivi familiari o personali, anche autocertificati.
3. L’Amministrazione può esercitare la facoltà di recesso dall’accordo, senza preavviso, qualora il dipendente in lavoro da remoto con vincolo di tempo risulti reiteratamente inadempiente alle previsioni contenute nelle presenti Linee Guida e nell’accordo individuale e/o non sia palesemente in grado di svolgere l’attività indicata nell’accordo individuale e di rispettare gli obiettivi previsti.
4. L’Amministrazione può inoltre esercitare la facoltà di recesso senza preavviso, a seguito di documentata e motivata verifica della sopraggiunta insussistenza dei requisiti organizzativi e tecnici per la prestazione dell’attività lavorativa in modalità da remoto con vincolo di tempo ovvero per la sopravvenuta inidoneità del luogo ove è prestata l’attività lavorativa.

Trattamento giuridico ed economico
1. L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono della modalità di lavoro da remoto con vincolo di tempo non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

Disposizioni finali
2. L’Amministrazione adegua progressivamente i propri sistemi di monitoraggio individuando idonei indicatori al fine di valutare l’efficienza, l’efficacia ed economicità delle attività svolte in modalità da remoto con vincolo di tempo e promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’aggiornamento del Piano spostamenti casa-lavoro predisposto dal Mobility manager, ove presente.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida, si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.